CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 agosto 1984
Cassazione n. 19083/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1984avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bresciapropone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale diBrescia ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,commesso in Nuvolera il 7 ottobre 2025 (capo A), nonché in relazione al delitto dicui agli artt. 81 e 73, comma 1, T.U. Stup., commesso nella provincia di Bresciadal mese di aprile al mese di ottobre 2025 (capo B).2. Il Procuratore ricorrente, premesso che la pena finale applicata è pari adanni uno, mesi otto e giorni sei di reclusione ed euro 2.593 di multa, deducel’illegalità della pena irrogata, rilevando come la pena base per il delitto di cui alcapo B) non avrebbe potuto essere determinata in misura inferiore ad anni sei direclusione. Nondimeno, essa è stata fissata in anni tre e mesi tre di reclusione,quindi ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad annidue e mesi due di reclusione ed euro 3.333 di multa, successivamente aumentata,per effetto della continuazione con il reato di cui al capo A), fino ad anni due, mesisei e giorni dieci di reclusione ed euro 3.889 di multa, e infine ridotta, per effettodel rito prescelto, ad anni uno, mesi otto e giorni sei di reclusione ed euro 2.593di multa.Osserva il ricorrente che, qualora fosse stata applicata la corretta pena basedi anni sei di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche,anche nella massima estensione, e tenuto conto di un aumento minimo per lacontinuazione interna ed esterna con il reato di cui al capo A), la pena finale nonavrebbe potuto essere comunque inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione,oltre a un modestissimo aumento per la duplice continuazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica,concludendo per il rigetto del ricorso.5. Il ricorso è ammissibile, in quanto l’illegalità della pena rientra tra le ipotesiper le quali l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l’impugnazione dellasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.Il ricorso è altresì fondato, atteso che il giudice ha ritenuto corretta laqualificazione giuridica dei fatti nei termini della contestazione; ne consegue che,per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo B)la pena edittale minima, dalla quale non ci si sarebbe potuti discostare in melius,è pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa.Pertanto, anche applicando le circostanze attenuanti generiche nella misuramassima consentita e procedendo alla riduzione per il rito, la pena non avrebbepotuto essere determinata in misura inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione.Giova rilevare che l’illegalità della pena concerne anche la pena pecuniaria.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Brescia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]