CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" deposita in udienza le conclusioni scritte e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Perugia del 09/03/2021, con cui, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 22519/2020 che aveva annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, stante l'assenza del contraddittorio tra le parti), è stata rigettata l'istanza di revisione della condanna emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di Napoli in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (capo D) della rubrica [".. si associavano tra loro al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di formazione di scritture private false, avvalendosi di piattaforme informatiche all'uopo realizzate, in particolare polizze assicurative per la RCA riportanti il logo di primarie compagnie del settore, successivamente immesse nel mercato, nonché di esercizio abusivo dell'attività assicurativa e intermediazione assicurativa, commercializzando le citate assicurazioni false in difetto di iscrizione nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi"]. In particolare, l'istanza di revisione si fonda sul contrasto tra il giudicato (conseguente a rito abbreviato) formatosi in relazione alla sentenza del GUP del Tribunale di Napoli (sopra indicata) che aveva visto il ricorrente condannato in ordine al delitto di associazione a delinquere volta a commercializzare polizze materialmente false ed altro, di tipo assolutorio, reso dal Tribunale di S.M.C.V. nel rito ordinario nei confronti dei coimputati del medesimo reato (sempre lo stesso capo D della rubrica), sul rilievo dell'intervenuta depenalizzazione del reato di falsità in scrittura privata. Si era, infatti, al cospetto di due decisioni contrastanti nelle proposizioni di fatto: l'una che, sulla scorta anche del pronunciamento della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 49186/2017 che rigettando il ricorso del Catena aveva reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità del GUP), "sosteneva che la condotta contestata fosse riconducibile ad un'attività complessa finalizzata alla formazione e commercializzazione di polizze valide, riconducibili alle società assicuratrici, ancorché formate con modalità fraudolente; dunque si trattava di un falso ideologico dal momento che l'illecito è configurabile nella mancata corrispondenza al vero del contenuto del documento", l'altra, invece, affermando che si trattasse unicamente di fatti riconducibili all'art. 485 cod. pen. successivamente depenalizzato, si da far cadere anche il reato associativo (ai fini del giudizio assolutorio si era attribuito rilievo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale nel ricostruire le modalità operative del sodalizio, confermava che attraverso una piattaforma informatica venivano prodotti tagliandi assicurativi che venivano poi distribuiti tra le varie agenzie e rivenditori di automobili destinati agli acquirenti finali delle autovetture). 1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, quanto all'omessa valutazione del fatto che - nelle due sentenze antitetiche - non si era di fronte ad una diversa valutazione giuridica dei fatti, per come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, bensì ad una diversa ricostruzione fattuale della medesima fattispecie criminosa, con obiettiva incompatibilità di tipo "storico". Nella sentenza resa in abbreviato si sosteneva che il ricorrente realizzava polizze valide dal contenuto ideologicamente falso, nell'altra, invece, si affermava che i sistemi informatici consentivano la stampa di polizze false, con la collaborazione dell'imputato che avveniva su carta prodotta da una stamperia in uso allo stesso. Vi era, quindi, un contrasto con riguardo alle modalità del fatto e, in particolare, se il ricorrente stampasse nel suo laboratorio polizze valide, come afferma la sentenza del GUP, ovvero polizze false come sostiene il Tribunale. Insomma, si era al cospetto di una contraddizione nelle proposizioni fattuali poste a fondamento degli esiti dei rispettivi giudizi. 1.2. Si lamenta, poi, il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove aveva comunque ritenuto sussistente il reato associativo in quanto al ricorrente era comunque contestato il diverso reato di esercizio abusivo dell'attività assicurativa e/o di intermediazione assicurativa, non avvedendosi, sul punto, che la stessa Corte di cassazione - che aveva ritenuto l'attività prestata dal ricorrente volta a vendere polizza genuine ma ideologicamente false - aveva allo stesso tempo precisato che l'esercizio abusivo sarebbe escluso qualora si trattasse di falsità materiale dei contratti. Con la conseguenza che, acclarato il contrasto tra giudicati, doveva darsi prevalenza alla ricostruzione fattuale più favorevole operata nella sentenza assolutoria del Tribunale nei confronti dei coimputati. 1.3. In conclusione, le due sentenze irrevocabili ed antitetiche hanno ad oggetto una differente ricostruzione e, dunque, risultava integrata l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 630 cod. proc. pen. che legittima la revisione. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 13/06/2022, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con nota depositata in udienza, l'[OSCURATO:PERSONA] UCA ([OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto, nella qualità di parte civile, la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alle spese.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. In tema di revisione, questa Corte ha affermato che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi in cui verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di applicazione pena nei confronti del coimputato, rilevando che i fatti posti a base delle due decisioni erano stati descritti dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo in maniera identica e che di essi era stata fornita dai due giudici differente qualificazione giuridica, in un caso affermandosi e nell'altro escludendosi la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio con riferimento alla medesima persona).(Sez. 6, n. 15796 del 3/04/2014, Rv. 259804). Occorre, pertanto, che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione, non assumendo rilievo la contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica). (Sez. 1, n. 8419, del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757). Così precisata la cornice di diritto che regola l'applicazione dell'istituto dal ricorrente invocato, ritiene il Collegio che di tali principi abbia fatto corretta applicazione la Corte di merito nella sentenza impugnata. Invero, per come rilevato dallo stesso P.G. nella requisitoria, anche nella sentenza assolutoria del Tribunale di SMCV vi è il riferimento, in punto di fatto, all'attività di commercio di polizze false, senza ricostruirsi una precisa realtà fattuale obiettivamente difforme da quella accertata nella sentenza di condanna di cui si chiede la revisione. In senso analogo si è espressa la sentenza impugnata, avendo la Corte di merito escluso che i fatti riepilogati nelle opposte sentenze in questione risultino ricostruiti secondo modalità effettivamente contrastanti o inconciliabili. E a tale conclusione la Corte d'appello è pervenuta soffermandosi sui dati di fatto ricavati dalle decisioni di merito e analizzando le argomentazioni al riguardo spese dai diversi giudici (vedi pagg. 6 e 7), pervenendo alla conclusione, non affatto illogica, che la falsificazione delle polizze, in ragione della creazione di un vero e proprio mercato di commercializzazione di polizze false, riguardava più il loro contenuto intrinseco che il supporto cartaceo in sé. Di conseguenza, il vizio di "travisamento" del fatto dedotto dal ricorrente finisce necessariamente per ridondare in un vizio di motivazione che risulta infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fornito congrua giustificazione delle ragioni che l'hanno condotta ad escludere il contrasto di giudicati, inteso quale difformità della complessiva realtà fattuale oggetto dei separati accertamenti di merito. Né in questa sede può demandarsi alla Corte di legittimità di sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, trattandosi di attività preclusa anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006. La sentenza impugnata, pertanto, con specifico riferimento all'insussistenza della diversità del fatto, non risulta meritevole di censura, non profilandosi il dedotto travisamento, ma semmai essendo riconducibile la diversità di conclusioni (rispettivamente di condanna per il ricorrente e di assoluzione per i coimputati) alla diversificazione dei riti processuali prescelti dagli imputati, così escludendosi che il ricorrente possa invocare il trattamento più favorevole riservato a questi ultimi dalla sentenza del Tribunale di SMCV. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto nel corso del processo di merito risultano essere stati condannati alle statuizioni civili soltanto i coimputati per i quali venne affermata la responsabilità per il delitto di cui al capo A) della rubrica (associazione di tipo mafioso aggravata) e non il ricorrente che rispondeva soltanto del delitto di associazione a delinquere semplice di cui al capo D) della rubrica. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces