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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1975

Cassazione n. 39821/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1975 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - è inammissibile perché basato su censure fattuali, per di più formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la Corte si è espressa con una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, avendo confermato la penale responsabilità sul rilievo che il t.l.e. era stato rinvenuto a bordo del veicolo - in particolare, nel portabagagli e sui sedili posteriori, coperto da un telo - condotto dall'imputato, sicché era da escludersi che l'imputato medesimo non avesse contezza della presenza di tale t.l.e, né, in ogni caso, egli aveva fornito indicazioni circa il presunto soggetto che gli avrebbe consegnato l'auto e le ragioni di tale "prestito"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1975 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - è inammissibile perché basato su censure fattuali, per di più formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la Corte si è espressa con una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, avendo confermato la penale responsabilità sul rilievo che il t.l.e. era stato rinvenuto a bordo del veicolo - in particolare, nel portabagagli e sui sedili posteriori, coperto da un telo - condotto dall'imputato, sicché era da escludersi che l'imputato medesimo non avesse contezza della presenza di tale t.l.e, né, in ogni caso, egli aveva fornito indicazioni circa il presunto soggetto che gli avrebbe consegnato l'auto e le ragioni di tale "prestito"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 39821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris