Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 73/1967
ECLI:IT:COST:1967:73
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
L'ispettorato del lavoro di Potenza, con verbale di contravvenzione
del 14 gennaio 1966, denunziava al Pretore di Pescopagano il sig.
[OSCURATO:PERSONA] per non aver provveduto all'accantonamento presso
la Cassa edile di Potenza delle quote dovute ai lavoratori a titolo di
compenso per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, a norma
del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo
provinciale, rispettivamente recepiti nei D.P.R. 14 luglio 1960, n.
1032, e 9 maggio 1961, n. 779.
[OSCURATO:PERSONA] di Pescopagano, con ordinanza 29 aprile 1966,
richiamandosi a precedenti decisioni di questa Corte, sollevava la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del richiamato
contratto integrativo provinciale in relazione all'art. 76 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata. La parte
non si è costituita nel presente giudizio.
:
Il presente giudizio è originato da una contravvenzione elevata
dall'Ispettorato provinciale del lavoro per inosservanza di norme di
contratti collettivi provinciali attuative dell'art. 62 del contratto
collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, già
dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 129 del 1963. La Corte
è chiamata pertanto ancora una volta a pronunciarsi sulla questione di
legittimità costituzionale di una di tali norme; e precisamente
dell'art. 10 del contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959 per
la provincia di Potenza.
La questione è fondata.
È giurisprudenza ripetutamente confermata nelle decisioni di
questa Corte che è costituzionalmente illegittima la estensione erga
omnes di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che,
uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevedono il
versamento di contributi alle Casse edili, mentre non si ha
illegittimità costituzionale rispetto alle norme di quei contratti
integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per
ferie e festività, senza richiedere l'accantonamento di esse presso un
istituto di credito o una Cassa edile.
Nel caso presente, l'art. 10 del contratto integrativo,
richiamandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevede il
versamento del contributo alla Cassa edile della provincia di Potenza e
deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 9
maggio 1961, n. 779, per la parte in cui rende obbligatoria la detta
disposizione anche per i non iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento
economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed
affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di
Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e
festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la
provincia di Potenza 1 settembre 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
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