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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 73/1967

ECLI:IT:COST:1967:73
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: L'ispettorato del lavoro di Potenza, con verbale di contravvenzione del 14 gennaio 1966, denunziava al Pretore di Pescopagano il sig. [OSCURATO:PERSONA] per non aver provveduto all'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza delle quote dovute ai lavoratori a titolo di compenso per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, a norma del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo provinciale, rispettivamente recepiti nei D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e 9 maggio 1961, n. 779. [OSCURATO:PERSONA] di Pescopagano, con ordinanza 29 aprile 1966, richiamandosi a precedenti decisioni di questa Corte, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del richiamato contratto integrativo provinciale in relazione all'art. 76 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata.

La parte non si è costituita nel presente giudizio. : Il presente giudizio è originato da una contravvenzione elevata dall'Ispettorato provinciale del lavoro per inosservanza di norme di contratti collettivi provinciali attuative dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 129 del 1963.

La Corte è chiamata pertanto ancora una volta a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di una di tali norme; e precisamente dell'art. 10 del contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959 per la provincia di Potenza.

La questione è fondata.

È giurisprudenza ripetutamente confermata nelle decisioni di questa Corte che è costituzionalmente illegittima la estensione erga omnes di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che, uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevedono il versamento di contributi alle Casse edili, mentre non si ha illegittimità costituzionale rispetto alle norme di quei contratti integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festività, senza richiedere l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una Cassa edile.

Nel caso presente, l'art. 10 del contratto integrativo, richiamandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevede il versamento del contributo alla Cassa edile della provincia di Potenza e deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, per la parte in cui rende obbligatoria la detta disposizione anche per i non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: L'ispettorato del lavoro di Potenza, con verbale di contravvenzione del 14 gennaio 1966, denunziava al Pretore di Pescopagano il sig. [OSCURATO:PERSONA] per non aver provveduto all'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza delle quote dovute ai lavoratori a titolo di compenso per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, a norma del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo provinciale, rispettivamente recepiti nei D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e 9 maggio 1961, n. 779. [OSCURATO:PERSONA] di Pescopagano, con ordinanza 29 aprile 1966, richiamandosi a precedenti decisioni di questa Corte, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del richiamato contratto integrativo provinciale in relazione all'art. 76 della Costituzione. L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata. La parte non si è costituita nel presente giudizio. : Il presente giudizio è originato da una contravvenzione elevata dall'Ispettorato provinciale del lavoro per inosservanza di norme di contratti collettivi provinciali attuative dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 129 del 1963. La Corte è chiamata pertanto ancora una volta a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di una di tali norme; e precisamente dell'art. 10 del contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959 per la provincia di Potenza. La questione è fondata. È giurisprudenza ripetutamente confermata nelle decisioni di questa Corte che è costituzionalmente illegittima la estensione erga omnes di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che, uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevedono il versamento di contributi alle Casse edili, mentre non si ha illegittimità costituzionale rispetto alle norme di quei contratti integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festività, senza richiedere l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una Cassa edile. Nel caso presente, l'art. 10 del contratto integrativo, richiamandosi all'art. 62 del contratto nazionale, prevede il versamento del contributo alla Cassa edile della provincia di Potenza e deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, per la parte in cui rende obbligatoria la detta disposizione anche per i non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 73/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris