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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 34202/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ilipít1 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] gg-ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 settembre 2020, la corte di appello di Torino, confermava la pronuncia del tribunale di Asti datata 16 maggio 2016 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita di beni concessi in leasing alla Eurogronda s.r.I., di cui era amministratore pro tempore. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con unico motivo, deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione posto che la richiesta formale di restituzione dei beni era stata formulata da Unicredit quando l'imputato era già cessato dalla carica di amministratore ed era già stato dichiarato il fallimento della stessa società.

Inoltre, doveva tenersi altresì conto della circostanza che lo stesso imputato, per i medesimi fatti, era stato già condannato per il delitto di bancarotta ed il procedimento era fissato per .la trattazione del ricorso per cassazione all'udienza del 12 gennaio 2021 con la conseguenza che sussistendo concorso apparente di norme non poteva essere condannato due volte per lo stesso fatto.

Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva nei motivi e rappresentava in particolare l'avvenuta definizione del procedimento per bancarotta con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come la stessa proponga soltanto questioni di puro fatto a fronte della doppia conforme di responsabilità affermata nei gradi di merito sulla base delle emergenze processuali che permettevano di verificare come i canoni dei beni concessi in leasing non erano stati più pagati a partire dall'anno 2010, quando il Grava era ancora amministratore della Eurogronda e che i tentativi di ottenere la restituzione dei beni furono tutti infruttuosi, contrariamente a quanto asserisce il ricorso senza fare riferimento ad alcuna prova specificamente travisata.

Ed appare evidente che l'eventuale formale richiesta di restituzione comunicata solo nel 2014, elemento questo dedotto per la prima volta dal ricorrente in fase di legittimità, non assume pertanto alcun rilievo decisivo posto che alla data della dichiarazione di fallimento i beni risultavano distratti dalla società amministrata dall'imputato. 2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; deve innanzi tutto essere ricordato come non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021 Ud. (dep. 17/02/2021 ) Rv. 280648 - 01).

E nel caso in esame il motivo sul bis in idem non risulta proposto in appello.

In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato posto che, dalla lettura della pronuncia emessa in data 12 gennaio 2021 dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione nei confronti del Grava nel separato procedimento, risulta che lo stesso veniva condannato per bancarotta documentale e non anche per la distrazione degli stessi beni oggetto del presente procedimento.

Invero si legge dalla pronuncia 15884/21 che:" Si tratta delle vicende relative al fallimento della Eurogronda s.r.I., dichiarata fallita il 29 aprile 2010, delle quali il ricorrente è chiamato a rispondere nella veste di amministratore unico, dal 30 novembre 2009, all'esito del giudizio di secondo grado, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto le scritture contabili o comunque, per averle tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione o il movimento degli affari della fallita".

Ne deriva pertanto affermare che sotto tale profilo il motivo è manifestamente infondato trattandosi di condotte differenti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] D IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ilipít1 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] gg-ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 settembre 2020, la corte di appello di Torino, confermava la pronuncia del tribunale di Asti datata 16 maggio 2016 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita di beni concessi in leasing alla Eurogronda s.r.I., di cui era amministratore pro tempore. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con unico motivo, deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione posto che la richiesta formale di restituzione dei beni era stata formulata da Unicredit quando l'imputato era già cessato dalla carica di amministratore ed era già stato dichiarato il fallimento della stessa società. Inoltre, doveva tenersi altresì conto della circostanza che lo stesso imputato, per i medesimi fatti, era stato già condannato per il delitto di bancarotta ed il procedimento era fissato per .la trattazione del ricorso per cassazione all'udienza del 12 gennaio 2021 con la conseguenza che sussistendo concorso apparente di norme non poteva essere condannato due volte per lo stesso fatto. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva nei motivi e rappresentava in particolare l'avvenuta definizione del procedimento per bancarotta con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come la stessa proponga soltanto questioni di puro fatto a fronte della doppia conforme di responsabilità affermata nei gradi di merito sulla base delle emergenze processuali che permettevano di verificare come i canoni dei beni concessi in leasing non erano stati più pagati a partire dall'anno 2010, quando il Grava era ancora amministratore della Eurogronda e che i tentativi di ottenere la restituzione dei beni furono tutti infruttuosi, contrariamente a quanto asserisce il ricorso senza fare riferimento ad alcuna prova specificamente travisata. Ed appare evidente che l'eventuale formale richiesta di restituzione comunicata solo nel 2014, elemento questo dedotto per la prima volta dal ricorrente in fase di legittimità, non assume pertanto alcun rilievo decisivo posto che alla data della dichiarazione di fallimento i beni risultavano distratti dalla società amministrata dall'imputato. 2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; deve innanzi tutto essere ricordato come non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021 Ud. (dep. 17/02/2021 ) Rv. 280648 - 01). E nel caso in esame il motivo sul bis in idem non risulta proposto in appello. In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato posto che, dalla lettura della pronuncia emessa in data 12 gennaio 2021 dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione nei confronti del Grava nel separato procedimento, risulta che lo stesso veniva condannato per bancarotta documentale e non anche per la distrazione degli stessi beni oggetto del presente procedimento. Invero si legge dalla pronuncia 15884/21 che:" Si tratta delle vicende relative al fallimento della Eurogronda s.r.I., dichiarata fallita il 29 aprile 2010, delle quali il ricorrente è chiamato a rispondere nella veste di amministratore unico, dal 30 novembre 2009, all'esito del giudizio di secondo grado, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto le scritture contabili o comunque, per averle tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione o il movimento degli affari della fallita". Ne deriva pertanto affermare che sotto tale profilo il motivo è manifestamente infondato trattandosi di condotte differenti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] D IL
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