Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02508/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aradeo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/11/2020 della corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori degli imputati, per [OSCURATO:PERSONA] avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avv.to Scarrino quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 12 ottobre 2017 del Tribunale di Lecce, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in ordine ai reati ex art. 44, lett. c), 71 e 95 DPR n. 380/01, 181 Dlgs. n. 42/04 e in ordine al così riqualificato reato ex art. 19 L. n. 241/90.

2. Avverso la predetta sentenza della corte di appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, mediante il rispettivo difensore, deducendo il primo tre motivi di impugnazione, il secondo e il terzo tre comuni motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la violazione della legge del rito penale in ordine agli artt. 521, 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.

Il ricorrente sarebbe stato condannato per condotte commissive, integrate dal rilascio di provvedimenti edilizi abilitativi, nonostante la contestazione facesse riferimento a comportamenti omissivi circoscritti alla violazione dell'obbligo di vigilanza, di cui alla posizione di garanzia desumibile dagli artt. 27 e 30 comma 7, del DPR n. 380/01.

Con violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen., 110 e 40 cod. pen., 27 e 44 DPR n. 380/01 nella parte in cui vi sarebbe commistione tra condotte omissive e commissive e il correlato vizio di motivazione.

I giudici avrebbero effettuato una commistione illogica e contraddittoria tra condotta omissiva e commissiva, senza soffermarsi sul motivo di gravame inerente la violazione degli artt. 40 cod. pen., 27 e 44 DPR n. 380/01.

L'illogicità conseguirebbe al rilievo per cui la posizione di garanzia del ricorrente determinerebbe la sua responsabilità in caso di mancata adozione di provvedimenti interdittivi e cautelari ma non in caso di condotta commissiva, in presenza della quale si sarebbe al di fuori della previsione di cui all'art. 40, cpv., cod. pen.

Si aggiunge che la contestazione nei confronti del ricorrente sarebbe di fatto imperniata in termini di concorso nel reato ("rilasciando la concessione edilizia _consentiva l'esecuzione di lavori.."), senza che tuttavia in sentenza sia stata illustrata alcuna forma di concorso o cooperazione, avendo i giudici solo rilevato l'illegittimità del permesso di costruire, facendone derivare la responsabilità del ricorrente.5.

Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 40 cod. pen., 27 e 44 DPR n. 380/01.

Considerato che il termine di prescrizione decorrerebbe nei confronti del ricorrente dalla sua ritenuta omissione, risalente al 21.2.2011, nonostante il periodo di sospensione della prescrizione calcolata dalla Corte e pari a 919 giorni, la stessa sarebbe maturata alla data del 21 febbraio 2016 e, quindi, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 6 novembre 2020

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo, i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo a), non avendo i giudici considerato, sul punto, dati decisivi, quali la allegazione a tutte le Dia (mai dichiarate false) presentate dalla società [OSCURATO:PERSONA], committente dei lavori, di autorizzazioni paesaggistiche, pareri favorevoli della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce e i nulla osta dell'Ufficio forestale di Lecce e dei Vigili del Fuoco e dell'Asl.

Con tali Dia, era iniziata l'opera di restauro del [OSCURATO:PERSONA] 4 senza che il comune l'avesse mai interrotta.

Tali dati, in uno con la complessità del quadro normativo di riferimento, avrebbero dovuto indurre i giudici a valutare quantomeno la buona fede dei ricorrenti.

Almeno nella realizzazione dei primi interventi edilizi.

La stessa Corte di appello, nel commentare gli interventi realizzati con Dia, avrebbe formulato considerazioni idonee a far emergere la trasparenza dell'operato degli imputati.

Da qui !a contraddittorietà della motivazione, in quanto, nonostante un dato favorevole, si sarebbe comunque giunti al giudizio di colpevolezza.

La Corte avrebbe poi trascurato la mancata emersione di ogni accordo collusivo tra í due attuali ricorrenti e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], funzionario comunale, con il quale, secondo la contestazione, si sarebbero consumati i reati di cui al capo a), con conseguente insussistenza anche dell'elemento soggettivo del concorso.

Si aggiunge, con riguardo al reato di natura ambientale contestato, che lo stesso, alla luce di quanto esposto, non avrebbe dovuto essere considerato con riguardo alle opere realizzate in base alle varie Dia intervenute ma, al più, solo con riguardo alle opere realizzate a seguito di rilascio del permesso di costruire n. 135/2011.

7. Con il secondo motivo, deducono i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui al capo b), non avendo i giudici, tenuto conto dei rilievi di cui sopra e, quindi, del fatto per cui l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] si era innestato su una preesistente situazione, connotata da un confuso quadro normativa e da plurimi atti amministrativi, la cui illegittimità mai era stata evidenziata negli anni.

8. Con il terzo motivo, rappresentano i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla applicazione dei criteri di quantificazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.

La Corte non avrebbe considerato i rilievi espressi a finì assolutori, da valutare almeno sul piano del trattamento sanzionatorio.

Non si sarebbe effettuata alcuna valutazione della circostanza per cui, in assenza dell'intervenuto fallimento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto la sanatoria di gran parte degli interventi, con conseguenze sulla gravità del reato e quindi sulla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Va osservato che già con la prima sentenza, oltre che attraverso quella impugnata, la responsabilità del ricorrente in ordine al capo a) è stata ricostruita mediante il rilievo della tenuta sia di condotte omissive - in relazione agli obblighi di vigilanza e impeditivi correlati alla posizione di garanzia rivestita dall'imputato - che commissive, con riguardo ad iniziative volte a "coprire" le illegittimità inerenti le opere in corso e ancor più con riferimento alla adozione del permesso di costruire n. 135 del 2011.

Consegue la parzialità della censura proposta rispetto alla motivazione, avendo il ricorrente trascurato ogni critica al giudizio di responsabilità elaborato dai giudici del merito nella parte in cui esso è fondato anche sul rilievo del contributo causale offerto mediante condotte omissive.

Da qui l'inammissibilità del motivo proposto, per carenza di specificità intrinseca ed estrinseca rispetto aì profili omissivi della responsabilità penale stabilita in sentenza.

Tale difetto è, in ultima analisi, il portato del generale principio secondo il quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448 Bi monte).Può comunque aggiungersi che costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (in tal senso tra le altre Sez. 5, n. 6475 del 20/12/2006 (dep. 15/02/2007) Rv. 236052 - 01).

Orbene, nel caso specifico non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che innanzitutto l'imputato - a fronte peraltro di una contestazione richiamante, oltre alla violazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. nei confronti del ricorrente, anche la realizzazione di "più azioni od omissioni" - è stato posto in ogni caso nella condizione di interloquire su ogni aspetto della vicenda e, anzi, ha egli stesso, attraverso la sua difesa tecnica, in particolare l'atto di appello, affrontato il tema della condotta commissiva del ricorrente, analizzandolo sotto il profilo della non inerenza all'art. 40, cpv., c.p. di condotte positive attribuite dell'imputato (cfr. atto di appello e ricorso per cassazione).

2. Quanto al secondo motivo, le considerazioni in precedenza espresse consentono di superare, secondo il medesimo giudizio di inammissibilità, anche le relative censure, anche esse imperniate soltanto sul tema della formulazione di un giudizio di responsabilità fondato su condotte commissive, trascurandosi le notazioni accusatorie facenti riferimento alle condotte omissive, la cui considerazione da parte dei giudici, assieme a quelle commissíve, non può costituire alcuna criticabile commistione, quanto, piuttosto, l'analisi di distinti profili comportamentali, ciascuno idoneo a fondare la medesima ipotesi di accusa.

Né è condivisibile la censura per cui la contestazione nei confronti del ricorrente sarebbe di fatto imperniata in termini di concorso nel reato senza l'illustrazione di alcuna forma di concorso o cooperazione.

Al contrario, posto che viene in rilievo un caso di cd.

"doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri), dalla complessiva motivazione emerge l'evidenziazione di chiare condotte di compartecipazione, connotate da una evidente strumentalizzazione del ruolo e funzioni, tradottasi nel dispiegamento consapevole di interventi non solo di per sé determinanti per la realizzazione degli illeciti ( in primis gli omessi interventi di vigilanza e il permesso n. 135 del 2011) ma anche inducenti iniziative dei correi presso il Comune, integrative delle pratiche edilizie e volte a "coprire" di apparente legittimità le opere realizzate e realizzande.

Così da enucleare un innegabile, consapevole concorso, nei reati con gli altri due imputati.

3. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo inerente l'intervenuta prescrizione, da calcolarsi a partire dall'ultimo atto del ricorrente del febbraio 2011, posto che a fronte dell'appurato concorso nel reato edilizio contestato la prescrizione decorre dall'ultima condotta di consumazione dello stesso, individuata, come da capo di imputazione, alla data del 19 maggio 2014.

4. Inammissibile è il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui essi deducono i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo a).

Ciò in quanto emerge, dalle due conformi sentenze di condanna e in particolare dalla sentenza di primo grado, come tutti gli atti e in particolare le stesse Dia, riguardanti le opere edilizie oggetto di progressivi interventi, fossero inficiati da vizi tali da renderle inidonee, in ragione della assenza di corrispondenza tra tipologia di procedura amministrativa seguita e tipologia di intervento realizzato, ad integrare un adeguato e legittimo titolo edilizio.

Le considerazioni sopra già espresse in ordine al ricostruito quadro concorsuale rendono manifestamente infondate anche le censure proposte dai ricorrenti sul tale ulteriore tema.

5. Inammissibile è anche il secondo motivo, siccome fondato sul richiamo a dati di presunta legittimità, di cui al precedente motivo di impugnazione, in realtà insussistenti, per quanto in precedenza evidenziato.

6. Quanto al terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, la manifesta infondatezza consegue innanzitutto alla mancata confutazione del giudizio dì inammissibilità formulato dalla Corte sul corrispondente motivo di gravame.

Che ne impedisce quindi la ríproposízione in questa sede.

Va aggiunto che si tratta di una motivazione congrua e completa, siccome articolata sul richiamo agli argomenti elaborati dal primo giudice e quindi sulla gravità dei fatti oltre che sulla personalità e pervicacia criminale dei ricorrenti, peraltro gravati da precedenti penali e già beneficiari della sospensione condizionale della pena.

Circostanze anche esse coerentemente evidenziate come ostative al predetto beneficio.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equìtativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aradeo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/11/2020 della corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori degli imputati, per [OSCURATO:PERSONA] avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avv.to Scarrino quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 12 ottobre 2017 del Tribunale di Lecce, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in ordine ai reati ex art. 44, lett. c), 71 e 95 DPR n. 380/01, 181 Dlgs. n. 42/04 e in ordine al così riqualificato reato ex art. 19 L. n. 241/90. 2. Avverso la predetta sentenza della corte di appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, mediante il rispettivo difensore, deducendo il primo tre motivi di impugnazione, il secondo e il terzo tre comuni motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la violazione della legge del rito penale in ordine agli artt. 521, 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. Il ricorrente sarebbe stato condannato per condotte commissive, integrate dal rilascio di provvedimenti edilizi abilitativi, nonostante la contestazione facesse riferimento a comportamenti omissivi circoscritti alla violazione dell'obbligo di vigilanza, di cui alla posizione di garanzia desumibile dagli artt. 27 e 30 comma 7, del DPR n. 380/01. Con violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen., 110 e 40 cod. pen., 27 e 44 DPR n. 380/01 nella parte in cui vi sarebbe commistione tra condotte omissive e commissive e il correlato vizio di motivazione. I giudici avrebbero effettuato una commistione illogica e contraddittoria tra condotta omissiva e commissiva, senza soffermarsi sul motivo di gravame inerente la violazione degli artt. 40 cod. pen., 27 e 44 DPR n. 380/01. L'illogicità conseguirebbe al rilievo per cui la posizione di garanzia del ricorrente determinerebbe la sua responsabilità in caso di mancata adozione di provvedimenti interdittivi e cautelari ma non in caso di condotta commissiva, in presenza della quale si sarebbe al di fuori della previsione di cui all'art. 40, cpv., cod. pen. Si aggiunge che la contestazione nei confronti del ricorrente sarebbe di fatto imperniata in termini di concorso nel reato ("rilasciando la concessione edilizia _consentiva l'esecuzione di lavori.."), senza che tuttavia in sentenza sia stata illustrata alcuna forma di concorso o cooperazione, avendo i giudici solo rilevato l'illegittimità del permesso di costruire, facendone derivare la responsabilità del ricorrente.5. Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 40 cod. pen., 27 e 44 DPR n. 380/01. Considerato che il termine di prescrizione decorrerebbe nei confronti del ricorrente dalla sua ritenuta omissione, risalente al 21.2.2011, nonostante il periodo di sospensione della prescrizione calcolata dalla Corte e pari a 919 giorni, la stessa sarebbe maturata alla data del 21 febbraio 2016 e, quindi, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 6 novembre 2020 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo, i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo a), non avendo i giudici considerato, sul punto, dati decisivi, quali la allegazione a tutte le Dia (mai dichiarate false) presentate dalla società [OSCURATO:PERSONA], committente dei lavori, di autorizzazioni paesaggistiche, pareri favorevoli della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce e i nulla osta dell'Ufficio forestale di Lecce e dei Vigili del Fuoco e dell'Asl. Con tali Dia, era iniziata l'opera di restauro del [OSCURATO:PERSONA] 4 senza che il comune l'avesse mai interrotta. Tali dati, in uno con la complessità del quadro normativo di riferimento, avrebbero dovuto indurre i giudici a valutare quantomeno la buona fede dei ricorrenti. Almeno nella realizzazione dei primi interventi edilizi. La stessa Corte di appello, nel commentare gli interventi realizzati con Dia, avrebbe formulato considerazioni idonee a far emergere la trasparenza dell'operato degli imputati. Da qui !a contraddittorietà della motivazione, in quanto, nonostante un dato favorevole, si sarebbe comunque giunti al giudizio di colpevolezza. La Corte avrebbe poi trascurato la mancata emersione di ogni accordo collusivo tra í due attuali ricorrenti e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], funzionario comunale, con il quale, secondo la contestazione, si sarebbero consumati i reati di cui al capo a), con conseguente insussistenza anche dell'elemento soggettivo del concorso. Si aggiunge, con riguardo al reato di natura ambientale contestato, che lo stesso, alla luce di quanto esposto, non avrebbe dovuto essere considerato con riguardo alle opere realizzate in base alle varie Dia intervenute ma, al più, solo con riguardo alle opere realizzate a seguito di rilascio del permesso di costruire n. 135/2011. 7. Con il secondo motivo, deducono i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui al capo b), non avendo i giudici, tenuto conto dei rilievi di cui sopra e, quindi, del fatto per cui l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] si era innestato su una preesistente situazione, connotata da un confuso quadro normativa e da plurimi atti amministrativi, la cui illegittimità mai era stata evidenziata negli anni. 8. Con il terzo motivo, rappresentano i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla applicazione dei criteri di quantificazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. La Corte non avrebbe considerato i rilievi espressi a finì assolutori, da valutare almeno sul piano del trattamento sanzionatorio. Non si sarebbe effettuata alcuna valutazione della circostanza per cui, in assenza dell'intervenuto fallimento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto la sanatoria di gran parte degli interventi, con conseguenze sulla gravità del reato e quindi sulla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va osservato che già con la prima sentenza, oltre che attraverso quella impugnata, la responsabilità del ricorrente in ordine al capo a) è stata ricostruita mediante il rilievo della tenuta sia di condotte omissive - in relazione agli obblighi di vigilanza e impeditivi correlati alla posizione di garanzia rivestita dall'imputato - che commissive, con riguardo ad iniziative volte a "coprire" le illegittimità inerenti le opere in corso e ancor più con riferimento alla adozione del permesso di costruire n. 135 del 2011. Consegue la parzialità della censura proposta rispetto alla motivazione, avendo il ricorrente trascurato ogni critica al giudizio di responsabilità elaborato dai giudici del merito nella parte in cui esso è fondato anche sul rilievo del contributo causale offerto mediante condotte omissive. Da qui l'inammissibilità del motivo proposto, per carenza di specificità intrinseca ed estrinseca rispetto aì profili omissivi della responsabilità penale stabilita in sentenza. Tale difetto è, in ultima analisi, il portato del generale principio secondo il quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448 Bi monte).Può comunque aggiungersi che costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (in tal senso tra le altre Sez. 5, n. 6475 del 20/12/2006 (dep. 15/02/2007) Rv. 236052 - 01). Orbene, nel caso specifico non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che innanzitutto l'imputato - a fronte peraltro di una contestazione richiamante, oltre alla violazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. nei confronti del ricorrente, anche la realizzazione di "più azioni od omissioni" - è stato posto in ogni caso nella condizione di interloquire su ogni aspetto della vicenda e, anzi, ha egli stesso, attraverso la sua difesa tecnica, in particolare l'atto di appello, affrontato il tema della condotta commissiva del ricorrente, analizzandolo sotto il profilo della non inerenza all'art. 40, cpv., c.p. di condotte positive attribuite dell'imputato (cfr. atto di appello e ricorso per cassazione). 2. Quanto al secondo motivo, le considerazioni in precedenza espresse consentono di superare, secondo il medesimo giudizio di inammissibilità, anche le relative censure, anche esse imperniate soltanto sul tema della formulazione di un giudizio di responsabilità fondato su condotte commissive, trascurandosi le notazioni accusatorie facenti riferimento alle condotte omissive, la cui considerazione da parte dei giudici, assieme a quelle commissíve, non può costituire alcuna criticabile commistione, quanto, piuttosto, l'analisi di distinti profili comportamentali, ciascuno idoneo a fondare la medesima ipotesi di accusa. Né è condivisibile la censura per cui la contestazione nei confronti del ricorrente sarebbe di fatto imperniata in termini di concorso nel reato senza l'illustrazione di alcuna forma di concorso o cooperazione. Al contrario, posto che viene in rilievo un caso di cd. "doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri), dalla complessiva motivazione emerge l'evidenziazione di chiare condotte di compartecipazione, connotate da una evidente strumentalizzazione del ruolo e funzioni, tradottasi nel dispiegamento consapevole di interventi non solo di per sé determinanti per la realizzazione degli illeciti ( in primis gli omessi interventi di vigilanza e il permesso n. 135 del 2011) ma anche inducenti iniziative dei correi presso il Comune, integrative delle pratiche edilizie e volte a "coprire" di apparente legittimità le opere realizzate e realizzande. Così da enucleare un innegabile, consapevole concorso, nei reati con gli altri due imputati. 3. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo inerente l'intervenuta prescrizione, da calcolarsi a partire dall'ultimo atto del ricorrente del febbraio 2011, posto che a fronte dell'appurato concorso nel reato edilizio contestato la prescrizione decorre dall'ultima condotta di consumazione dello stesso, individuata, come da capo di imputazione, alla data del 19 maggio 2014. 4. Inammissibile è il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui essi deducono i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo a). Ciò in quanto emerge, dalle due conformi sentenze di condanna e in particolare dalla sentenza di primo grado, come tutti gli atti e in particolare le stesse Dia, riguardanti le opere edilizie oggetto di progressivi interventi, fossero inficiati da vizi tali da renderle inidonee, in ragione della assenza di corrispondenza tra tipologia di procedura amministrativa seguita e tipologia di intervento realizzato, ad integrare un adeguato e legittimo titolo edilizio. Le considerazioni sopra già espresse in ordine al ricostruito quadro concorsuale rendono manifestamente infondate anche le censure proposte dai ricorrenti sul tale ulteriore tema. 5. Inammissibile è anche il secondo motivo, siccome fondato sul richiamo a dati di presunta legittimità, di cui al precedente motivo di impugnazione, in realtà insussistenti, per quanto in precedenza evidenziato. 6. Quanto al terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, la manifesta infondatezza consegue innanzitutto alla mancata confutazione del giudizio dì inammissibilità formulato dalla Corte sul corrispondente motivo di gravame. Che ne impedisce quindi la ríproposízione in questa sede. Va aggiunto che si tratta di una motivazione congrua e completa, siccome articolata sul richiamo agli argomenti elaborati dal primo giudice e quindi sulla gravità dei fatti oltre che sulla personalità e pervicacia criminale dei ricorrenti, peraltro gravati da precedenti penali e già beneficiari della sospensione condizionale della pena. Circostanze anche esse coerentemente evidenziate come ostative al predetto beneficio. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equìtativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento
Sentenza Cassazione n. 02508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris