CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avanna dai quali è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controrappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studiodegli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentata edifesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degliindirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza n. 1314/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 30/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 2/3/22,pubblicata in data 10/3/22, il Tribunale di Genova rigettò la domandadi [OSCURATO:PERSONA] diretta a sentir dichiarare la risoluzione perimpossibilità sopravvenuta o, in subordine, per presupposizione, delcontratto del 18/4/2019, concluso con la convenuta Filippo SolariArredamenti s.a.s, avente ad oggetto l’acquisto di una cucinaErnestomeda su misura, da collocarsi in un appartamento a luipromesso in vendita da altra società terza, posto nel complessoimmobiliare «ex [OSCURATO:PERSONA]» di interesse storico -paesaggistico; inparticolare, il ricorrente aveva allegato che la [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggi per la Città metropolitana di Genovaaveva negato l’autorizzazione a configurare l’immobile come promesso,sicché gli arredi su misura acquistati per il vano cucina non erano piùutilizzabili per sopravvenuta modifica della planimetriadell’appartamento in conseguenza di factum principis; alla stipula delcontratto dell’arredo, egli aveva già versato la metà del prezzo, pari aeuro 18.500,00 (IVA inclusa).2. Con sentenza n. 1314/2023, pubblicata il 30/11/2023, la Corted’appello ha rigettato l’impugnazione dell’attore soccombente: inparticolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha escluso uncollegamento tra il preliminare di vendita e il contratto di acquistodell’arredo e ha negato che il provvedimento della Soprintendenzagenovese del 21/6/19 avesse rappresentato per il Torre un eventoimprevedibile e del tutto sottratto dalla sua sfera di controllo; egliRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -2-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026aveva, infatti, promesso di acquistare un appartamento facente partedi un complesso immobiliare di importante interesse culturale esottoposto a vincolo paesaggistico, con conseguente necessità divalutazioni amministrative in ordine alla sua ristrutturazione e, perciò,anche alla possibilità di realizzare i singoli locali dell’appartamentopromesso come da lui diversamente chiesto; nel contratto, invero, erastata allegata una planimetria sub A, in cui era descritto l’appartamentoda realizzarsi e una planimetria sub B in cui era prevista una diversaconfigurazione, anche del vano cucina, che non era però consideratacome certamente acquisita, ma prevista «così come verrà in seguitoapprovata dal Comune e autorizzata»; Torre, in conseguenza, nonpoteva essere stato certo dell’esito favorevole del procedimentoamministrativo, sicché la configurazione del vano era già a lui notacome probabile e condizionata all’approvazione.In conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto imputabilesoltanto all’odierno appellante l’aver voluto stipulare il contratto dicompravendita della cucina su misura, con riguardo alla planimetriaallegata sub B, sebbene ancora fosse pendente l’iter amministrativoprevisto nel contratto preliminare di compravendita per la sua concretarealizzazione.Quanto poi all’invocata presupposizione, la Corte d’appello hasottolineato che nella specie la situazione di fatto o di diritto posta afondamento dell’esistenza ed efficacia del contratto non risultava«comune ad entrambi i contraenti», perché in alcuna parte delcontratto di compravendita dell’arredo della cucina di cui era statachiesta la risoluzione risultava dedotto la questione della possibile nonrealizzazione del vano da arredare per diniego di autorizzazione.3. Avverso questa sentenza, il Torre ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di Lavagna ha resistito con controricorso.Ric. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -3-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026In data 22/10/2024, il Consigliere delegato ha proposto ladefinizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cpc.Con istanza del successivo 25/11, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ladecisione.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi che la cons. [OSCURATO:PERSONA](redattrice della proposta ex art. 380 bis cpc) non si trova in condizionidi incompatibilità quale componente del Collegio. Come precisato dalleS.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nel procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezione o ilConsigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione puòfar parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la proposta non rivela,infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintache si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione con carattere diautonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo dellaproposta stessa.Ciò chiarito e passando all’esame del ricorso, con il primo motivo,il Torre ha denunziato, ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1463, 1256 e 1218 cod. civ.,per avere la Corte d’appello escluso che il diniego della Sovrintendenzaalla costruzione del vano integrasse un factum principis e, cioè, l’eventoRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -4-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026sopravvenuto tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art.1463 cod. civ.; avrebbe erroneamente valutato la prevedibilitàdell’esito del procedimento amministrativo e, perciò, il diniegodell’autorizzazione, laddove nella impossibilità sopravvenutarileverebbe unicamente l’inevitabilità dell’evento.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo gradoanche sul punto, ha innanzitutto ribadito l’insussistenza di un esplicitocollegamento negoziale, in senso giuridico, tra il preliminare di acquistodell’appartamento e il contratto di acquisto dell’arredo – cucina.Quindi, ha escluso in radice e a monte la configurabilità di unfactum principis, cioè di un evento inevitabile e imprevedibile,interpretando innanzitutto la volontà dei contraenti (di cui uno eraTorre) espressa nel preliminare di vendita dell’appartamento.In particolare, (pag. 11 della sentenza), ha rilevato che laspecificazione, contenuta in quel contratto preliminare, dellanecessaria approvazione del Comune e della sua autorizzazione riferitaalla planimetria B (laddove la planimetria A, pure allegata al contratto,riproduceva una diversa configurazione già stabilita) implicava laconsapevolezza, in Torre, dell’esito non certo del provvedimentoamministrativo e, perciò, della possibilità che il vano cucina non fossein realtà realizzabile secondo quanto da lui chiesto.In tal modo la Corte di merito ha adeguatamente motivato ilrigetto dell’impugnazione in riferimento alla consapevolezza di LucianoTorre, quando si è impegnato ad acquistare l’appartamento, che laconfigurazione della cucina secondo la previsione dell’all. B non era, inrealtà, affatto scontata, proprio perché subordinata all’esito positivo dicontrolli amministrativi di più autorità preposte al rispetto dei vincoli acui era sottoposto l’immobile in cui sarebbe stato realizzatol’appartamento.Ric. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -5-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026Questa consapevolezza implica che la mancata realizzazione delvano cucina non possa giustificare la chiesta risoluzione perimpossibilità sopravvenuta del contratto di acquisto del relativo arredo,perché il diniego alla configurazione alternativa del vano era eventonon soltanto inevitabile, ma anche prevedibile da Torre: in tal senso,difetta proprio l’elemento soggettivo che, diversamente da quantosostenuto in ricorso, costituisce uno dei due necessari caratteri checonsentono all’evento sopravvenuto di incidere sul regolamentonegoziale.Per giurisprudenza consolidata, infatti, nel caso in cui il debitorenon abbia adempiuto la propria obbligazione nei terminicontrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità dellaprestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autoritàamministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo lacomune diligenza: è necessario, infatti, coordinare fra loro lecomponenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità perinadempimento, sicché l'impossibilità sopravvenuta della prestazioneproduce effetti estintivi o dilatori se deriva da una causa avente naturaesterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenzamedia (tra le numerose, Cass. Sez. 1, n. 2059 del 23/02/2000; Sez. 1,n. 12093 del 28/11/1998; in ultimo, Sez. 3, n. 20908 del 22/8/2018,non mass.).L’interpretazione del contratto preliminare di vendita effettuatadalla Corte di merito non è stata oggetto di censura e, perciò,necessariamente, ha implicato il rigetto della domanda di risoluzioneper impossibilità sopravvenuta del contratto di acquisto dell’arredo percui è giudizio.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ex art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362e 1366 cod. civ. e, perciò, delle regole di ermeneutica, ma inRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -6-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026riferimento al contratto di vendita di arredo per cui è giudizio e allapossibilità di ravvisare una presupposizione.In particolare, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenutoche la configurazione del vano cucina come riportato nella planimetriaallegato B) al contratto preliminare di vendita dell’appartamento stessonon fosse stato assunto da entrambi i contraenti della successivavendita dell’arredo cucina a presupposto del loro negozio, consideratoche l’arredo acquistato era «su misura», il progetto era stato realizzatosulla scorta della planimetria allegata sub B al contratto di vendita,erano stati convenuti sopralluoghi all’interno dell’immobile per i rilievidelle misure del vano necessari.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La Corte d’appello ha negato che la realizzazione del vano cucinaintegrasse una presupposizione del contratto per cui è giudizio nel solcodella motivazione utilizzata per negare la risoluzione del contratto perimpossibilità sopravvenuta: ha, sul punto, affermato che «ladestinazione della cucina, acquistata da Torre, all’arredamentodell’immobile oggetto del contratto preliminare concluso con la Faras.r.l. non emerge in alcuna parte del contratto stipulato da TorreLuciano con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in data 18.04.19».Con questa argomentazione la Corte territoriale non ha negatoche oggetto del contratto tra le parti possa essere stato una cucina «sumisura»; ha negato che fosse stata convenuta quale condizioneinespressa la realizzazione stessa del vano a cui la cucina era destinata,come progettato nella planimetria B: in altri termini, dal testo delcontratto emergeva soltanto che l’arredo acquistato era destinato alvano cucina come rappresentato nella planimetria B allegata, non chela realizzazione di questo vano fosse subordinata ad autorizzazione.Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato (sentenza n.9909 del 20/04/2018) che la presupposizione si rinviene allorquandoRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -7-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026«una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente ofutura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazionedel loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essanelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio(cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto atal fine: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti; 2)che l'evento supposto sia stato assunto come certo nellarappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dallacondizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistentecioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia deltutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e noncorrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione(Cass. 31.10.1989, n. 4554; tra le più recenti, Cass. 21.11.2001 n.14629). Sicché la "presupposizione è ... configurabile quando dalcontenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlosoltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fattoche assurga a presupposto comune e determinante della volontànegoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione delcontratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi icontraenti, non si sia fatto espresso riferimento" (Cass. 9.11.1994, n.9304)».Pertanto, per ritenere che le parti abbiano considerato lasituazione presupposta quale condizione inespressa è necessarioriscontrare che esse siano state consapevoli in egual misura della suarilevanza sulla formazione della volontà di conclusione del contratto,seppure quella situazione non sia stata espressamente prevista qualecondizione di efficacia del negozio; nella mancata previsione espressaconsiste proprio la differenza della presupposizione con la condizioneex art. 1353 cod. civ.Ric. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -8-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026territoriale.Con la sua censura, Torre ha lamentato una non adeguatavalutazione della volontà delle parti e, in particolare, la mancatautilizzazione del criterio espresso al secondo comma dell’art. 1362 cod.civ. e, cioè, il comportamento complessivo delle parti anche posteriorealla conclusione del contratto; sul punto, ha evidenziato che l’arredoera stato acquistato su misura e in riferimento a una specificaplanimetria e che allo scopo era stata concordata anche l’effettuazionedi sopralluoghi.Il ricorrente sovrappone, allora, la circostanza, nota al venditore,che l’arredo era destinato ad un vano specifico, come rappresentato inplanimetria B, con la diversa circostanza che la realizzazione di quelvano non fosse certa e potesse essere preclusa dalla mancanza diautorizzazione della Soprintendenza: la Corte d’appello ha escluso(penultima pagina della sentenza) che entrambe le parti avesserodedotto in contratto, a presupposizione, il diniego della Soprintendenzaligure che è poi effettivamente sopravvenuto, perché l’eventualità diquesto diniego – che la stessa Corte territoriale ha ravvisato come notaa Torre quando ha concluso il contratto preliminare di acquistodell’appartamento – non risulta sia stata portata a conoscenza anchedella società rivenditrice dell’arredo – cucina.In tal senso, contraddittoriamente il ricorrente ha prospettato cheaddirittura fossero stati convenuti sopralluoghi per controllare le realimisure del vano, perché questo fatto, al contrario, implica la certezzadell’esistenza di quel vano.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere laCorte d’appello considerato pacifica, perché non contestata, lacircostanza della consapevolezza in capo alla venditrice della specificaRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -9-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026destinazione del mobilio all’appartamento nella configurazione di cuialla planimetria allegata al preliminare.Il motivo è inammissibile.In disparte le ragioni già esposte al punto che precede sullainterpretazione del contratto e, perciò, sulla mancata conoscenza, nelvenditore dell’arredo, della possibile non realizzazione del vano, deveconsiderarsi in diritto che, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione con ladisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativaconsentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 30-9-2020n.20867 Rv. 659037-01).A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc.civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare unarisultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversaindicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valoreche il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la provasia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell’art.360 co.1 n.5 cod. proc. civ. solo nei limiti in cui è ancora consentito ilRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -10-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U 30-9-2020n. 20867 Rv. 659037-02).Nel caso in esame, è evidente che si è fuori da tali ipotesi.Tutti gli argomenti svolti nel motivo sono finalizzati, invece, asostenere la mancanza di contestazione sulla circostanza relativa allanecessaria collocazione del mobilio nell’immobile di cui alla planimetriaallegata al preliminare, ma l’accertamento sull’esistenza di unacontestazione o di una non contestazione rientra nel quadrodell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte edè funzione del giudice di merito censurabile soltanto ex art. 360 co. 1n.5 cod. proc. civ.: nella specie, questa censura è preclusa ex art. 348ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appelloè stato proposto nell’aprile 2022 ed è stato rigettato sulla base dellostesso iter logico del primo Giudice, sicché ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme» (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022).In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito dispese al soccombente.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve esserecondannato al pagamento a favore della controricorrente di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificatoRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -11-Numero registro generale 10164/2024Numero sezionale 2867/2025Numero di raccolta generale 17545/2026Data pubblicazione 03/06/2026pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;condanna altresì il ricorrente, ex art. 96 comma III cod. proc.civ., al pagamento di euro 3.000,00 in favore di Filippo SolariArredamenti s.a.s. e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriorieuro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 10164 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -12-