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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40763/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (ex plurimis, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282773); Rilevato, che la richiesta di rinvio dell'udienza per possibile accordo transattivo, non è in questa sede scrutinabile e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decísol'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio t'dAliKs D E PO T F A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (ex plurimis, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282773); Rilevato, che la richiesta di rinvio dell'udienza per possibile accordo transattivo, non è in questa sede scrutinabile e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decísol'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio t'dAliKs D E PO T F A
Sentenza Cassazione n. 40763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris