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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di doglianza, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nelle due sentenze conformi.

E' d'uopo rilevare come, in caso di c.d.

"doppia conforme", la decisione di primo grado e quella di appello si saldino per formare un unico complesso argomentativo a cui è consentito fare riferimento per valutare la correttezza e la completezza della motivazione (ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Ud.

Rv. 257595 - 01, così massimata: "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al profilo riguardante la responsabilità del prevenuto, richiamando la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado e valutando con puntualità la ricorrenza, nella concreta fattispecie, degli elementi costitutivi del reato.

Del pari manifestamente infondati risultano i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio.

In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a profili ritenuti preponderanti ai fini del diniego.

La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).

In relazione alla pena concretamente irrogata, prossima al minimo edittale, è da ritenersi adeguato il riferimento all'art. 133 cod. pen., non essendo richiesta in tali casi una specifica motivazione.

Del tutto generica è la doglianza riguardante la mancata sostituzione della pena irrogata nel lavoro di pubblica utilità.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 i' .// Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident.,éi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. E' d'uopo rilevare come, in caso di c.d. "doppia conforme", la decisione di primo grado e quella di appello si saldino per formare un unico complesso argomentativo a cui è consentito fare riferimento per valutare la correttezza e la completezza della motivazione (ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Ud. Rv. 257595 - 01, così massimata: "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al profilo riguardante la responsabilità del prevenuto, richiamando la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado e valutando con puntualità la ricorrenza, nella concreta fattispecie, degli elementi costitutivi del reato. Del pari manifestamente infondati risultano i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a profili ritenuti preponderanti ai fini del diniego. La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). In relazione alla pena concretamente irrogata, prossima al minimo edittale, è da ritenersi adeguato il riferimento all'art. 133 cod. pen., non essendo richiesta in tali casi una specifica motivazione. Del tutto generica è la doglianza riguardante la mancata sostituzione della pena irrogata nel lavoro di pubblica utilità. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 i' .// Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident.,éi [OSCURATO:PERSONA]