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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09605/2026

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affaella Margotti,elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata agli indicatiindirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAstrid Merlini, che la rappresentano e difendono- controricorrente -avverso la sentenza n. 423/2024 della Corte d’Appello diBologna, depositata il 27.2.2024;Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Ferrara, su istanza del pubblico ministero,dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,previa dichiarazione, con separato decreto, della inammissibilitàdel concordato preventivo in continuità indiretta che la societàavrebbe voluto proporre ai suoi creditori.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò entrambi i provvedimenticon distinti reclami, che vennero riuniti e accolti dalla Corted’Appello di Bologna, la quale revocò, pertanto, l’apertura dellaprocedura di liquidazione e rinviò gli atti al Tribunale di Ferrara.Contro la sentenza della corte d’appello la liquidazionegiudiziale, in persona dei curatori, ha presentato ricorso percassazione articolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritteper l’accoglimento del ricorso e le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre preliminarmente dare atto dei fattisopravvenuti di cui le parti hanno informato il collegio con lememorie illustrative e sulla scorta dei quali la controricorrentepropone una eccezione di inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse.In esito al rinvio degli atti da parte della corte d’appello, ilTribunale di Ferrara aveva aperto la procedura di concordatopreventivo, salvo poi disporne la revoca per le medesime ragioniNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026che l’avevano indotto all’iniziale dichiarazione di inammissibilità.È stata così nuovamente aperta la liquidazione giudiziale diRavani [OSCURATO:SOCIETA]. e la relativa sentenza (n. 26/2024 del5.6.2024) non è stata impugnata.2.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenzasopravvenuta di interesse all’impugnazione è fondata.Il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui lacorte d’appello, accogliendo il reclamo del debitore, revocal’apertura della liquidazione giudiziale ha lo scopo di riattivarela procedura concorsuale revocata, facendo cessare il regime divigilanza sull’amministrazione dei beni e sull’eserciziodell’impresa dettato nei primi quattro commi dell’art. 53 c.c.i.i.Sennonché, nel caso di specie, tale regime è già venutomeno per effetto della nuova apertura della liquidazionegiudiziale pronunciata dal Tribunale di Ferrara e passata ingiudicato.

Attualmente – come dimostrato dai documentiprodotti dalle parti e ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – laprocedura di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.pende davanti al Tribunale di Ferrara per effetto della sentenzan. 26/2024, pubblicata il 5.6.2024, e per tale diversa via è giàcessato il regime di vigilanza di cui ai primi quattro commidell’art. 53 c.c.i.i.È pertanto venuta meno la possibilità di conseguirel’oggetto mediato della domanda veicolata nel presenteprocesso, ovverosia l’apertura della liquidazione giudiziale, inparticolare mediante il ripristino del giudizio di inammissibilitàdella domanda di concordato preventivo e la cessazione delregime di vigilanza conseguente alla revoca disposta dalla Corted’Appello di Bologna.

Non sarebbe infatti possibile procedereNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026all’apertura di una seconda liquidazione giudiziale, mentre lasocietà è già sottoposta alla medesima procedura concorsuale.Poiché non possono pendere contemporaneamente dueidentiche procedure concorsuali nei confronti della medesimasocietà, il risultato che persegue il presente ricorso (ovverosia ilripristino dell’efficacia della sentenza di apertura dellaliquidazione giudiziale n. 38/2023 del Tribunale di Ferrara)dovrebbe comportare la chiusura della procedura aperta con lasentenza n. 26/2024, la quale però non è stata reclamata e i cuieffetti non possono cessare per effetto di una pronuncia chedovrebbe confermarne i presupposti di legittimità.L’interesse ad agire deve essere apprezzato con riguardoall’oggetto specifico della domanda e dell’impugnazione, nonessendo a tal fine rilevanti eventuali effetti secondari e indiretti,quali quelli indicati dalla parte ricorrente, derivanti dalledecisioni con riserva su alcune domande di ammissione assuntenell’accertamento dello stato passivo svoltosi in attuazione dellasentenza del Tribunale di Ferrara n. 26/2024.Nemmeno si può prospettare un interesse della massa deicreditori alla fissazione di una data anteriore della pronuncia diapertura della liquidazione giudiziale, posto che la consecuzionedi procedure – con gli effetti che ne derivano – si verifica anchenel caso di successive procedure liquidatorie di insolvenza,qualora la revoca della prima non contenga un accertamentonegativo dello stato di insolvenza al tempo in cui essa fupronunciata (Cass. n. 11225/2025, sia pure riferita alla leggefallimentare e alla successione nel tempo di due dichiarazioni difallimento).Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026In definita, l’assetto di interessi che venne determinatodalla decisione della Corte d’Appello di Bologna e che il ricorsoper cassazione intendeva rimuovere è già venuto meno per ilfatto sopravvenuto della seconda sentenza del Tribunale dicassazione della sentenza qui impugnata (conf.

Cass. n.5257/2018; v., inoltre, con riferimento al caso analogo di unricorso per cassazione proposto contro una sentenza d’appellosuccessivamente revocata dal giudice a quo, Cass.

S.u. n.10553/2017).3.

Nonostante l’inammissibilità sopravvenuta, si ritieneopportuno esaminarne il secondo motivo di ricorso, perché poneuna questione di rilevanza nomofilattica su cui la Corte intendepronunciarsi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.A tal fine non occorre rinviare il processo per unadiscussione in pubblica udienza, posto che il contraddittorio si ècomunque già completamente sviluppato, con le motivateconclusioni in forma scritta del Procuratore generale e con ildeposito di memorie illustrative per entrambe le parti.4.

Il secondo motivo è rubricato «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 47, comma 1, lett. b), 112, comma 1,lett. c), 84, comma 1, 85, commi 2 e 3, nonché 109, comma 5,87, comma 1, lett. h), c), e), nonché comma 3, 88 CCII, inrelazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.»Il Tribunale di Ferrara dichiarò inammissibile la domandadi concordato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e aprì conseguentementela liquidazione giudiziale) sulla base di alcuni rilievi concernentila legittimità della proposta, premettendo l’affermazione, indiritto, che il controllo spettante al tribunale, in fase di apertura,Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026sulla «ritualità» della proposta di concordato preventivo incontinuità (art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i.) non è diverso emeno intenso rispetto a quello che deve poi essere compiutoanche al momento della decisione sull’omologazione (art. 112c.c.i.i.).Proprio sul dissenso rispetto a tale premessa è fondatoessenzialmente l’accoglimento del reclamo da parte della Corted’Appello di Bologna, la quale ha attribuito al Tribunale dicomma 1, lett. b, c.c.i.i.» e ha affermato che «La nuovadisciplina, con specifico riferimento al concordato, haprofondamente modificato le regole precedenti in linea con iprincipi europei volti a preservare il valore dell’impresa,considerata come bene giuridico in sé, da tutelare nell’interessenon solo dei creditori, ma anche del debitore, dei soci, deilavoratori e del sistema economico generale».

La corteterritoriale ha quindi aggiunto che, «In tale ottica, è statasemplificata la fase di ammissione alla procedura, con riduzionedello spazio di accertamento officioso riservato al tribunale».In definitiva, secondo i giudici bolognesi, l’uso, nelladisposizione in esame, dell’espressione «ritualità dellaproposta» per indicare l’oggetto della verifica del tribunalecomporta che tale verifica «debba riguardare la regolaritàformale e completezza della documentazione depositata acorredo della domanda, e in particolare la presenza dellela sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accessoalla procedura, e in generale la sua legittimità, nel senso dicorrispondenza della proposta allo schema minimo previstodalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti»,Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026senza che «tale preliminare e provvisoria valutazione … possaspingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, deidocumenti e della proposta».Il principio di diritto affermato nella sentenza impugnatanon può essere condiviso.Si ravvisa, innanzitutto, una contraddizione in termininella duplice affermazione, da un lato, che il tribunale debbaverificare la «legittimità» della proposta e, dall’altro lato, chenon debba «spingersi sino a una disamina del contenuto deglilegittimità di un atto non può prescindere dall’esame del suocontenuto.

Pertanto, affermare che il tribunale non possaesaminare il contenuto degli atti e della proposta significherebbeinevitabilmente negare, in questa prima fase, un effettivocontrollo sulla legittimità della proposta.In senso contrario all’affermazione di principio della corteterritoriale depone una solida giurisprudenza – maturata conriguardo al concordato preventivo e nel vigore della leggefallimentare – secondo cui il giudice ha il dovere di esercitare ilcontrollo di legittimità sulla proposta di concordato e talecontrollo si realizza facendo applicazione di un unico emedesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revocaed omologazione (Cass.

S.u. n. 1521/2013 e altre successiveconformi, tra cui Cass. n. 1393/2024).Né si può considerare decisivo, al fine di una revisione ditale orientamento, il dato testuale del riferimento del controlloalla «ritualità della proposta», dettato per il concordato incontinuità (art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i.; novellato dal d.lgs.n. 83 del 2022), mentre la corrispondente disposizione per ilNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026concordato liquidatorio continua a fare riferimento alla«ammissibilità della proposta» (art. 47, comma 1, lett. a,c.c.i.i.).Il medesimo dato testuale («ritualità della proposta») ègià stato ritenuto non decisivo nella disciplina del concordatosemplificato (art. 25-sexies, comma 3, c.c.i.i.), ove pure venivain discussione addirittura l’esistenza stessa di una vera e propriadecisione di ammissione della proposta a definizione di unaprima fase del procedimento verso l’omologazione delconcordato.

È stato infatti statuito che «lo scrutinio sulla“ritualità” della proposta – previsto dall’art. 25-sexies, comma3, CCII – deve comprendere, non solo il riscontro della formaleesistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’Esperto, maanche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con laconseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tuttoprive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni chenon trovano riscontro nella documentazione agli atti, laproposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso“inammissibile”» In sintesi, «Il controllo sull’ammissibilità dellaproposta previsto dall’art. 25-sexies comma 3 CCII ha comeoggetto … la verifica della “legittimità sostanziale” dellaproposta» (Cass. n. 31641/2025; conf.

Cass. n. 623/2026).Del resto, il requisito della «ritualità» si connotanecessariamente di un profilo contenutistico, e non meramenteformale, nel momento stesso in cui viene accostato dalla leggealla «proposta» (rivolta ai creditori) e non alla «domanda», che– in quanto atto processuale (rivolto al giudice) – è suscettibiledi una autonoma valutazione in termini di mera regolaritàformale, ovverosia di «ritualità».

Viceversa, la proposta diconcordato, in quanto diretta a ridefinire i rapporti obbligatoriNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026con i creditori, si presta a essere valutata soltanto in termini dilegittimità (la cui verifica compete al giudice) oppure di merito(apprezzamento normalmente riservato ai creditori).Se, dunque, il vaglio preliminare del giudice sulla propostadi concordato preventivo non può che essere un vaglio dilegittimità sostanziale, non vi è alcuna ragione per ritenere cheesso sia stato radicalmente mutato con l’utilizzo, nell’art. 47,comma 1, lett. b, c.c.i.i., del lemma «ritualità» in luogo di«ammissibilità»; a meno che non si sia disposti ad accettarel’idea che il vaglio preliminare di ammissibilità da parte delgiudice sia venuto meno o, comunque, sia stato del tuttosvuotato di contenuto.

Ma una siffatta conclusione sarebbeincompatibile anche con il dato testuale dello stesso art. 47,comma 1, lett. b, c.c.i.i., nel quale si legge che, «se il piano èmanifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, comeproposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali»,«La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale ècomunque inammissibile» (corsivo aggiunto).

Anche sul pianostrettamente esegetico, quindi, è impossibile negare che unadecisione preliminare di ammissione, da parte del tribunale, ètuttora prevista dalla legge.Il tema della manifesta inidoneità del piano, ovverosiadella sua «fattibilità», è notoriamente il profilo più delicato nellademarcazione della linea di confine tra il controllo di legittimitàdel giudice e l’apprezzamento di merito, riservato ai creditori.Da questo punto di vista, la formula introdotta dal legislatorecon il d.lgs. n. 83 del 2022 per il concordato in continuità(«manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori … ealla conservazione dei valori aziendali»), ma anche quellarelativa al concordato liquidatorio («non manifesta inattitudineNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026… a raggiungere gli obiettivi prefissati»), ricalcano il criteriodettato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto ilregime della legge fallimentare, secondo cui il vaglio del giudicedeve limitarsi al caso in cui il piano «si riveli irrealizzabile primafacie», caso nel quale «la stessa distinzione astratta, tra verificadi fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica, può dirsinella sostanza superata» (Cass. n. 5825/2018 e altre conformi).L’indicazione nel senso di un controllo non troppo rigorosoriguarda dunque – sia nella legge che nella giurisprudenza – ilpiano e la sua fattibilità, non certo la legittimità della proposta.Di conseguenza, tale indicazione non ha nulla a che vedere coni principali aspetti ostativi rilevati dal Tribunale di Ferrara pernegare l’ammissione del concordato preventivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tratta di aspetti che riguardano lacompletezza delle informazioni che devono necessariamenteessere fornite ai creditori (mancata considerazione delle azionirecuperatorie e risarcitorie esperibili in caso di apertura dellaliquidazione giudiziale; incompleta indicazione del valore diliquidazione dell’attivo) e la conformità della proposta allenorme imperative contenute nel codice (trattamento illegittimodei creditori erariali; mancata formazione di alcune classiobbligatorie).

Sono tutti aspetti che il tribunale aveva il doveredi verificare, già in fase di ammissione, e sui quali la corted’appello avrebbe ben potuto esprimere un diverso giudizio; manon negare al tribunale il potere di valutarli e di decidere diconseguenza.E che il giudizio di inammissibilità fosse stato espresso dalTribunale di Ferrara su aspetti di legalità della proposta e non di(limiti minimi di) fattibilità del piano risulta esplicitamente dallamotivazione della sentenza impugnata, laddove si imputa alNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026primo giudice di essersi soffermato su «valutazioni nonrichieste» e di avere invece omesso la «valutazione di nonmanifesta inidoneità del piano al raggiungimento dellasoddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e allaconservazione dei valori aziendali».

Ebbene, nonostantel’inammissibilità del ricorso, è necessario rilevare l’erroneità disiffatta impostazione, al fine di affermare il seguente principiodi diritto:«Ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudiziodi ammissibilità della proposta di concordato preventivo incontinuità, svolto dal tribunale per l’apertura della relativaprocedura, non si può arrestare ad una valutazione di meraritualità formale della domanda e di esistenza della previstadocumentazione, ma deve estendersi – oltre che allavalutazione della fattibilità, in termini di non manifestainidoneità del piano – al contenuto della proposta e deidocumenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, diampiezza pari a quella richiesta ai fini della successivaomologazione del concordato».6.

Le spese del presente giudizio di legittimità vengonocompensate, posto che la decisione di inammissibilità del ricorsoè basata su un fatto sopravvenuto ed indipendente dalla volontàdelle parti.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, non sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, non rientrando l’inammissibilità per fatto sopravvenuto trale ipotesi contemplate dalla citata disposizione.Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
affaella Margotti,elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata agli indicatiindirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAstrid Merlini, che la rappresentano e difendono- controricorrente -avverso la sentenza n. 423/2024 della Corte d’Appello diBologna, depositata il 27.2.2024;Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Ferrara, su istanza del pubblico ministero,dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,previa dichiarazione, con separato decreto, della inammissibilitàdel concordato preventivo in continuità indiretta che la societàavrebbe voluto proporre ai suoi creditori.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò entrambi i provvedimenticon distinti reclami, che vennero riuniti e accolti dalla Corted’Appello di Bologna, la quale revocò, pertanto, l’apertura dellaprocedura di liquidazione e rinviò gli atti al Tribunale di Ferrara.Contro la sentenza della corte d’appello la liquidazionegiudiziale, in persona dei curatori, ha presentato ricorso percassazione articolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritteper l’accoglimento del ricorso e le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente dare atto dei fattisopravvenuti di cui le parti hanno informato il collegio con lememorie illustrative e sulla scorta dei quali la controricorrentepropone una eccezione di inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse.In esito al rinvio degli atti da parte della corte d’appello, ilTribunale di Ferrara aveva aperto la procedura di concordatopreventivo, salvo poi disporne la revoca per le medesime ragioniNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026che l’avevano indotto all’iniziale dichiarazione di inammissibilità.È stata così nuovamente aperta la liquidazione giudiziale diRavani [OSCURATO:SOCIETA]. e la relativa sentenza (n. 26/2024 del5.6.2024) non è stata impugnata.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenzasopravvenuta di interesse all’impugnazione è fondata.Il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui lacorte d’appello, accogliendo il reclamo del debitore, revocal’apertura della liquidazione giudiziale ha lo scopo di riattivarela procedura concorsuale revocata, facendo cessare il regime divigilanza sull’amministrazione dei beni e sull’eserciziodell’impresa dettato nei primi quattro commi dell’art. 53 c.c.i.i.Sennonché, nel caso di specie, tale regime è già venutomeno per effetto della nuova apertura della liquidazionegiudiziale pronunciata dal Tribunale di Ferrara e passata ingiudicato. Attualmente – come dimostrato dai documentiprodotti dalle parti e ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – laprocedura di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.pende davanti al Tribunale di Ferrara per effetto della sentenzan. 26/2024, pubblicata il 5.6.2024, e per tale diversa via è giàcessato il regime di vigilanza di cui ai primi quattro commidell’art. 53 c.c.i.i.È pertanto venuta meno la possibilità di conseguirel’oggetto mediato della domanda veicolata nel presenteprocesso, ovverosia l’apertura della liquidazione giudiziale, inparticolare mediante il ripristino del giudizio di inammissibilitàdella domanda di concordato preventivo e la cessazione delregime di vigilanza conseguente alla revoca disposta dalla Corted’Appello di Bologna. Non sarebbe infatti possibile procedereNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026all’apertura di una seconda liquidazione giudiziale, mentre lasocietà è già sottoposta alla medesima procedura concorsuale.Poiché non possono pendere contemporaneamente dueidentiche procedure concorsuali nei confronti della medesimasocietà, il risultato che persegue il presente ricorso (ovverosia ilripristino dell’efficacia della sentenza di apertura dellaliquidazione giudiziale n. 38/2023 del Tribunale di Ferrara)dovrebbe comportare la chiusura della procedura aperta con lasentenza n. 26/2024, la quale però non è stata reclamata e i cuieffetti non possono cessare per effetto di una pronuncia chedovrebbe confermarne i presupposti di legittimità.L’interesse ad agire deve essere apprezzato con riguardoall’oggetto specifico della domanda e dell’impugnazione, nonessendo a tal fine rilevanti eventuali effetti secondari e indiretti,quali quelli indicati dalla parte ricorrente, derivanti dalledecisioni con riserva su alcune domande di ammissione assuntenell’accertamento dello stato passivo svoltosi in attuazione dellasentenza del Tribunale di Ferrara n. 26/2024.Nemmeno si può prospettare un interesse della massa deicreditori alla fissazione di una data anteriore della pronuncia diapertura della liquidazione giudiziale, posto che la consecuzionedi procedure – con gli effetti che ne derivano – si verifica anchenel caso di successive procedure liquidatorie di insolvenza,qualora la revoca della prima non contenga un accertamentonegativo dello stato di insolvenza al tempo in cui essa fupronunciata (Cass. n. 11225/2025, sia pure riferita alla leggefallimentare e alla successione nel tempo di due dichiarazioni difallimento).Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026In definita, l’assetto di interessi che venne determinatodalla decisione della Corte d’Appello di Bologna e che il ricorsoper cassazione intendeva rimuovere è già venuto meno per ilfatto sopravvenuto della seconda sentenza del Tribunale dicassazione della sentenza qui impugnata (conf. Cass. n.5257/2018; v., inoltre, con riferimento al caso analogo di unricorso per cassazione proposto contro una sentenza d’appellosuccessivamente revocata dal giudice a quo, Cass. S.u. n.10553/2017).3. Nonostante l’inammissibilità sopravvenuta, si ritieneopportuno esaminarne il secondo motivo di ricorso, perché poneuna questione di rilevanza nomofilattica su cui la Corte intendepronunciarsi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.A tal fine non occorre rinviare il processo per unadiscussione in pubblica udienza, posto che il contraddittorio si ècomunque già completamente sviluppato, con le motivateconclusioni in forma scritta del Procuratore generale e con ildeposito di memorie illustrative per entrambe le parti.4. Il secondo motivo è rubricato «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 47, comma 1, lett. b), 112, comma 1,lett. c), 84, comma 1, 85, commi 2 e 3, nonché 109, comma 5,87, comma 1, lett. h), c), e), nonché comma 3, 88 CCII, inrelazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.»Il Tribunale di Ferrara dichiarò inammissibile la domandadi concordato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e aprì conseguentementela liquidazione giudiziale) sulla base di alcuni rilievi concernentila legittimità della proposta, premettendo l’affermazione, indiritto, che il controllo spettante al tribunale, in fase di apertura,Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026sulla «ritualità» della proposta di concordato preventivo incontinuità (art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i.) non è diverso emeno intenso rispetto a quello che deve poi essere compiutoanche al momento della decisione sull’omologazione (art. 112c.c.i.i.).Proprio sul dissenso rispetto a tale premessa è fondatoessenzialmente l’accoglimento del reclamo da parte della Corted’Appello di Bologna, la quale ha attribuito al Tribunale dicomma 1, lett. b, c.c.i.i.» e ha affermato che «La nuovadisciplina, con specifico riferimento al concordato, haprofondamente modificato le regole precedenti in linea con iprincipi europei volti a preservare il valore dell’impresa,considerata come bene giuridico in sé, da tutelare nell’interessenon solo dei creditori, ma anche del debitore, dei soci, deilavoratori e del sistema economico generale». La corteterritoriale ha quindi aggiunto che, «In tale ottica, è statasemplificata la fase di ammissione alla procedura, con riduzionedello spazio di accertamento officioso riservato al tribunale».In definitiva, secondo i giudici bolognesi, l’uso, nelladisposizione in esame, dell’espressione «ritualità dellaproposta» per indicare l’oggetto della verifica del tribunalecomporta che tale verifica «debba riguardare la regolaritàformale e completezza della documentazione depositata acorredo della domanda, e in particolare la presenza dellela sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accessoalla procedura, e in generale la sua legittimità, nel senso dicorrispondenza della proposta allo schema minimo previstodalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti»,Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026senza che «tale preliminare e provvisoria valutazione … possaspingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, deidocumenti e della proposta».Il principio di diritto affermato nella sentenza impugnatanon può essere condiviso.Si ravvisa, innanzitutto, una contraddizione in termininella duplice affermazione, da un lato, che il tribunale debbaverificare la «legittimità» della proposta e, dall’altro lato, chenon debba «spingersi sino a una disamina del contenuto deglilegittimità di un atto non può prescindere dall’esame del suocontenuto. Pertanto, affermare che il tribunale non possaesaminare il contenuto degli atti e della proposta significherebbeinevitabilmente negare, in questa prima fase, un effettivocontrollo sulla legittimità della proposta.In senso contrario all’affermazione di principio della corteterritoriale depone una solida giurisprudenza – maturata conriguardo al concordato preventivo e nel vigore della leggefallimentare – secondo cui il giudice ha il dovere di esercitare ilcontrollo di legittimità sulla proposta di concordato e talecontrollo si realizza facendo applicazione di un unico emedesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revocaed omologazione (Cass. S.u. n. 1521/2013 e altre successiveconformi, tra cui Cass. n. 1393/2024).Né si può considerare decisivo, al fine di una revisione ditale orientamento, il dato testuale del riferimento del controlloalla «ritualità della proposta», dettato per il concordato incontinuità (art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i.; novellato dal d.lgs.n. 83 del 2022), mentre la corrispondente disposizione per ilNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026concordato liquidatorio continua a fare riferimento alla«ammissibilità della proposta» (art. 47, comma 1, lett. a,c.c.i.i.).Il medesimo dato testuale («ritualità della proposta») ègià stato ritenuto non decisivo nella disciplina del concordatosemplificato (art. 25-sexies, comma 3, c.c.i.i.), ove pure venivain discussione addirittura l’esistenza stessa di una vera e propriadecisione di ammissione della proposta a definizione di unaprima fase del procedimento verso l’omologazione delconcordato. È stato infatti statuito che «lo scrutinio sulla“ritualità” della proposta – previsto dall’art. 25-sexies, comma3, CCII – deve comprendere, non solo il riscontro della formaleesistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’Esperto, maanche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con laconseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tuttoprive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni chenon trovano riscontro nella documentazione agli atti, laproposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso“inammissibile”» In sintesi, «Il controllo sull’ammissibilità dellaproposta previsto dall’art. 25-sexies comma 3 CCII ha comeoggetto … la verifica della “legittimità sostanziale” dellaproposta» (Cass. n. 31641/2025; conf. Cass. n. 623/2026).Del resto, il requisito della «ritualità» si connotanecessariamente di un profilo contenutistico, e non meramenteformale, nel momento stesso in cui viene accostato dalla leggealla «proposta» (rivolta ai creditori) e non alla «domanda», che– in quanto atto processuale (rivolto al giudice) – è suscettibiledi una autonoma valutazione in termini di mera regolaritàformale, ovverosia di «ritualità». Viceversa, la proposta diconcordato, in quanto diretta a ridefinire i rapporti obbligatoriNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026con i creditori, si presta a essere valutata soltanto in termini dilegittimità (la cui verifica compete al giudice) oppure di merito(apprezzamento normalmente riservato ai creditori).Se, dunque, il vaglio preliminare del giudice sulla propostadi concordato preventivo non può che essere un vaglio dilegittimità sostanziale, non vi è alcuna ragione per ritenere cheesso sia stato radicalmente mutato con l’utilizzo, nell’art. 47,comma 1, lett. b, c.c.i.i., del lemma «ritualità» in luogo di«ammissibilità»; a meno che non si sia disposti ad accettarel’idea che il vaglio preliminare di ammissibilità da parte delgiudice sia venuto meno o, comunque, sia stato del tuttosvuotato di contenuto. Ma una siffatta conclusione sarebbeincompatibile anche con il dato testuale dello stesso art. 47,comma 1, lett. b, c.c.i.i., nel quale si legge che, «se il piano èmanifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, comeproposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali»,«La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale ècomunque inammissibile» (corsivo aggiunto). Anche sul pianostrettamente esegetico, quindi, è impossibile negare che unadecisione preliminare di ammissione, da parte del tribunale, ètuttora prevista dalla legge.Il tema della manifesta inidoneità del piano, ovverosiadella sua «fattibilità», è notoriamente il profilo più delicato nellademarcazione della linea di confine tra il controllo di legittimitàdel giudice e l’apprezzamento di merito, riservato ai creditori.Da questo punto di vista, la formula introdotta dal legislatorecon il d.lgs. n. 83 del 2022 per il concordato in continuità(«manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori … ealla conservazione dei valori aziendali»), ma anche quellarelativa al concordato liquidatorio («non manifesta inattitudineNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026… a raggiungere gli obiettivi prefissati»), ricalcano il criteriodettato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto ilregime della legge fallimentare, secondo cui il vaglio del giudicedeve limitarsi al caso in cui il piano «si riveli irrealizzabile primafacie», caso nel quale «la stessa distinzione astratta, tra verificadi fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica, può dirsinella sostanza superata» (Cass. n. 5825/2018 e altre conformi).L’indicazione nel senso di un controllo non troppo rigorosoriguarda dunque – sia nella legge che nella giurisprudenza – ilpiano e la sua fattibilità, non certo la legittimità della proposta.Di conseguenza, tale indicazione non ha nulla a che vedere coni principali aspetti ostativi rilevati dal Tribunale di Ferrara pernegare l’ammissione del concordato preventivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tratta di aspetti che riguardano lacompletezza delle informazioni che devono necessariamenteessere fornite ai creditori (mancata considerazione delle azionirecuperatorie e risarcitorie esperibili in caso di apertura dellaliquidazione giudiziale; incompleta indicazione del valore diliquidazione dell’attivo) e la conformità della proposta allenorme imperative contenute nel codice (trattamento illegittimodei creditori erariali; mancata formazione di alcune classiobbligatorie). Sono tutti aspetti che il tribunale aveva il doveredi verificare, già in fase di ammissione, e sui quali la corted’appello avrebbe ben potuto esprimere un diverso giudizio; manon negare al tribunale il potere di valutarli e di decidere diconseguenza.E che il giudizio di inammissibilità fosse stato espresso dalTribunale di Ferrara su aspetti di legalità della proposta e non di(limiti minimi di) fattibilità del piano risulta esplicitamente dallamotivazione della sentenza impugnata, laddove si imputa alNumero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026primo giudice di essersi soffermato su «valutazioni nonrichieste» e di avere invece omesso la «valutazione di nonmanifesta inidoneità del piano al raggiungimento dellasoddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e allaconservazione dei valori aziendali». Ebbene, nonostantel’inammissibilità del ricorso, è necessario rilevare l’erroneità disiffatta impostazione, al fine di affermare il seguente principiodi diritto:«Ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudiziodi ammissibilità della proposta di concordato preventivo incontinuità, svolto dal tribunale per l’apertura della relativaprocedura, non si può arrestare ad una valutazione di meraritualità formale della domanda e di esistenza della previstadocumentazione, ma deve estendersi – oltre che allavalutazione della fattibilità, in termini di non manifestainidoneità del piano – al contenuto della proposta e deidocumenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, diampiezza pari a quella richiesta ai fini della successivaomologazione del concordato».6. Le spese del presente giudizio di legittimità vengonocompensate, posto che la decisione di inammissibilità del ricorsoè basata su un fatto sopravvenuto ed indipendente dalla volontàdelle parti.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, non sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, non rientrando l’inammissibilità per fatto sopravvenuto trale ipotesi contemplate dalla citata disposizione.Numero registro generale 8388/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 9605/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente