CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Rom a, al la v ia Germanico, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente l a rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso lasentenza n. 131/2017 del la Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del14 dicembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata i n data 1 5 . 1 2 . 200 8 il Comune di Misterbianco conveniva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già “Rapisarda e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.)dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, così proponendo - con riferimento alle procedure espropriative da esso attore disposte nei confronti della medesima convenuta -opposizione alle stime definitive cui la Commissione provinciale di Catania aveva fatto luogo con deliberazioni n. 260/1129 e n. 260/1130 del 28.10.2008 (cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che con decreto n. 307 / 2000 aveva d isposto l’espropriazione dei terreni di spettanza della convenuta in catasto al foglio 11, particelle n. 221, n. 1956 e n. 1963, con determinazione, giusta ordinanza sindacale n. 175 del 17.9.1998, dell’indennità provvisoria di espropriazione in lire 116.010.660 e dell’indennità di occupazione in lire 29.381.520(cfr. ricorso, pag. 3). Esponeva che con decreto n. 308 / 2000 aveva d isposto l’espropriazione dei terrenidi spettanza della convenuta in catasto al foglio 11, particelle n. 1957, n. 1962, n. 223e n. 168, con determinazione, giusta ordinanza sindacale n. 179 del 17.9.1998,dell’indennità provvisoria di espropriazione in lire 451.235.146 e dell’indennità di occupazione in lire 73.332.891(cfr. ricorso, pag. 3). Esponeva che “l’indennità definitiva di espropriazione così come determinata dalla Commissione provinciale espropri con le citate deliberazioni, risulta[va] palesemente esorbitante e del tutto ingiustificata” (così opposizione notificata il 15.12.2008, pag. 4).Chiedeva, peraltro,dichiarare congrue le indennità di espropriazione come da esso ente espropriante determinate ed offertecon le ordinanze n. 175 e n. 179 del 17.9.1998e prive di valenza giuridica le determinazioni della Commissione provinciale di Catania(cfr. ricorso, pag g . 2 - 3 ) . 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa opposizione. Esperiva opposizione riconvenzionale ed all’uopo chiedeva la rettifica in aumentodelle stime definitive della Commissione provinciale di Catania. 3. Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, c on sentenza non definitiva n. 1023/2012 –poi passata in giudicato - la Corte d’Appello di Catania qualificava come non edificabili i terreni oggetto di espropriazionein quanto in parte agricoli ed in parte soggetti a vincolo assoluto ferroviario. 4. Nel prosieguo la corte invita v a il consulente già nominato alla quantificazione dei valori di stima; indi, disposta la rinnovazione della c.t.u., acquisiti i chiarimenti resi dall’ausiliario, con sentenza definitiva n. 131/2017 la Corte d’Appello di Catania così statuiva: accoglieva l’opposizione proposta dal Comune di Misterbianco, rigettava l’opposizione riconvenzionale esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]”e, per l’effetto, determinava in euro 212.850,00, oltre interessi, l’indennità di espropriazione dovuta dalComune di Misterbianco alla “[OSCURATO:PERSONA]”, determinava l’indennità di occupazione come da motivazione, condannava l’opposta alle spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u. 4.1.Premetteva la corte che , ai fini della determinazione del reale valore di mercato dei terreni ablati alla data dei decreti di espropriazione, si imponeva, in considerazione della estensione ed ubicazione dei medesimi fondi, l’accertamento, alla luce della disciplina urbanistica di riferimento, del la possibilità della loro destinazione , eventualmente all’esito del rilascio delle debite autorizzazioni amministrative, ad “utilizzazioni intermedie” tra quelle agricole e quelle edificatorie (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Indi la corte evidenziava che la “[OSCURATO:PERSONA]”, all’uopo onerata, si era limitata a fornire un elenco di “destinazioni intermedie”senza allegare elementi concreti al contempo idonei a d ar ragione della sussistenza , all’epoca dell’esproprio, di tutte le condizioni di legge per la loro attuazione e idonei a consentir il riscontro di un valore superiore a quello agricolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava poiche il c.t.u. aveva escluso che utilizzazioni a parcheggio ed a mercato rionale fossero legittime in assenza della necessaria variante urbanistica(cfr. sentenza impugnata, pag. 8 ) . Evidenziava altresì, in ordine alla destinazione dell’immobile ad “area a deposito o area di supporto di interventi edilizi”, che l’opposta nulla aveva allegato e comprovato a tal specifico riguardo, cioèche il terreno fosse risultato appetibile per siffatte destinazioni(cfr. sentenza impugnata, pag. 8). Evidenziava inoltreche non aveva alcun rilievo il prezzo – euro 1.005.708,00 – pagato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini dell’acquisto de i terren i espropriati , siccome nell’atto di compravendita le partiavevano erroneamente considerato i fondi come edificabili(cfr. sentenza impugnata, pag g . 8 - 9 ) . Evidenziava ancora in ordine alle ulteriori forme di utilizzazione dei terreni menzionate dall’opposta in conclusionale che risultavano, per un verso, in contrasto con la destinazione agricola dei fondi, per altro verso, naturaliter ricomprese nelle possibilità di utilizzo di un terreno agricolo, sicché non comportavano aumenti di valore (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazi one con ogni susseguente statuizione. Il Comune di Misterbianco ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese. 6.Il Comune controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sen si dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ.il difetto di giurisdizione . Deduceche la Corte di Catania ha ridotto nella misura di euro 133.155,58 le indennità provvisorie determinate dal Comune di Misterbianco e nondimeno,in tal guisa,la corte si è sovrapposta alle scelte della [OSCURATO:PERSONA] ed ha fatto luogo alla indebita disapplicazione, all’indebita modifica di legittimi provvedimenti amministrativi(cfr. ricorso, pag. 5). 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “errores in procedendo” in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che il Comune di Misterbianco giammai ha domandato la riduzione delle indennità di espropriazione in precedenza determinate in complessivi euro 346.005,58 (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce invero che le richieste formulate dal Comune di Misterbianco con l’atto di opposizione alla stima erano finalizzate a conseguire la conferma delle indennità in precedenza computate ed offerte (cfr. ricorso, pag. 6). Deduce quindi che la Corte di Catania, allorché ha quantificato le indennità in minor misura,ha violato i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, così statuendo “ultra petita” (cfr. ricorso, pagg. 6 -7). 9.Il secondo motivo di ricorso veicola un “error in procedendo”, sicché riveste valenza tale per cui la sua disamina precede, e logicamente e giuridicamente, la disamina del primo motivo, solo formalmente proposto come motivo sulla giurisdizione e che in realtà denuncia un difetto di potere. Ebbene, il secondo mezzo di impugnazione è senz’altro fondato e meritevole di accoglimento, sicché il suo buon esito assorbe l’esamedel primo motivo. 10.Sussiste il denunciato “error in procedendo”. Invero questa Corte ha, sì, puntualizzato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’opposizione alla stima dell’indennità non dà corso ad un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa ed è diretto a stabilire il “quantum” dell ’ indennità effettivamente dovuto , sicché nel l’ambito di tale giudizioil giudice attende alle sue valutazion i in piena autonomia . Tuttavia, questa Corte ha, al contempo , specificato che i surriferit i principi vanno coordinat i con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contro-pretesa che va oltre il rigetto della domanda principale(cfr. Cass. 28.2.2006, n. 4388; Cass. 13 . 1 .20 11 , n. 716; Cass. (ord.) 5.8.2022, n. 24355, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all’accertamento del“quantum” effettivamente dovuto, sicché, in ossequio al principio della domanda, in presenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell’indennità “in peius” per l’e spropriato, a meno che l’espropriantenon formuli domanda riconvenzionale ) . 11. Nei suddetti termini , dapprima, va puntualizzato che non esplicano valenza nellaspecie le indicazioni di cui alla pronuncia di questa Corte n. 9227 del 4.4.2023, richiamata dal Comune controricorrente in memoria(pag. 2). Del resto, nell’ipotesi scrutinata da questa Corte con la pronuncia anzidetta erano stati propriamente gli espropriati a proporre opposizione alla stima (ai sensi dell’art. 19 della legge 865 del 1971), lamentando l’esiguità della stima definitiva dell’indennità di esproprio in considerazione del carattere edificabile del terreno. 12.Nei medesimi termini , dipoi, sono imprescindibil i i rilievi che seguono . Innanzitutto– lo si è anticipato - con riferimento alle particelle n. 221, n. 1956 e n. 1963 del foglio 11 l’indennità provvisoria di espropriazione e l’indennità di occupazione eranostate determinat e, con l’ordinanza sindacale n. 175 del 17.9.1998,rispettivamente, in lire 116.010.660 ed in lire 29.381.520 (cfr. opposizione notificata il 15.12.2008, pag. 2 ) . E con riferimento alle particelle n. 1957, n. 1962, n. 223 e n. 168 l’indennità provvisoria di espropriazione e l’indennità di occupazione erano state determinate, con l’ordinanza sindacale n. 179del 17.9.1998, rispettivamente, in lire 451.235.146 edin lire 73.332.891(cfr. opposizione notificata il 15.12.2008, pag. 3 ) . Altresì – lo si è del pari anticipato - la Commissione p rovinciale di Catania aveva fatto luogo con deliberazioni n. 260/1129 e n. 260/1130 del 28.10.2008 alle stime definitive. Inoltre, con l’opposizione notificata in data 15.12.2008 il Comune di Misterbianco aveva chiesto: “1) Ritenere e statuire congrua l’indennità di espropriazione così come determinata ed offerta dal Comune di Misterbianco con ordinanza n. 175 del 17.09.1998 e n. 179 del 17.9.1998, relative agli immobili espropriati rispettivamente con ordinanze n.307 e 308 del 03.10.2000; 2) per gli effetti dichiarare prive di valenza giuridica le determinazioni della [OSCURATO:PERSONA] espropri di Catania assunte con deliberazioni nn. 260/1129 e n. 260/1130 del 28.10.2008”(così atto di citazione in opposizione notificato il 15.12.2008, pag. 6). 13.Evidentemente, in questo quadro, a fronte del complessivo ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione in lire 669.960.017 (lire 116.010.660 + lire 29.381.520 + lire 451.235.146 + lire 73.332.891), pari ad euro 346.005,58, la determina zione da parte della Corte di Catania dell’indennità di espropriazione in euro 212.850,55 e dell’indennità di occupazione (al cui concreto computo,in verità,la Corte di Catania non ha inteso far luogo) in euro 70.720,78 [euro 10.607,59 (con riferimento ad euro 26.798,85) + euro 30.487,58 (con riferimento ad euro 94.429,80) + euro 29.625,61 (con riferimento ad euro 91.760,00)], e così per un totale di euro 283.571,33, ne ha senza dubbio comportato la quantificazione in misura minore –“in peius” per l’espropriata qui ricorrente - ri spetto al la quant ificazione ( euro 346.005,58) che il Comune di Misterbianco aveva chiesto e domandato affermarsi “congrua”. La determinazione da parte della Corte di Catania dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione si è perciò risolta in violazione del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 14. Ovviamente a nulla rileva quanto il Comune di Misterbianco ha domandato in comparsa conclusionale (cfr. controricorso, pagg. 5 –6). Difatti,questa Corte spiega che l e comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum”, né l ’ accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (cfr. Cass. 14.3.2006, n. 5478; Cass, 16.7.2004, n. 13165, secondo cui la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica hanno la sola funzione diillustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano unampliamento del “thema decidendum”, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria).15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge n. 2359/1865, dell’art. 57 d.P.R. n. 327/2001, della legge Regione siciliana n. 22/1996, della legge Regione siciliana n. 25/1999, dell’art. 132 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte di Catania ha immotivatamente reputato che gli usi intermedi daessa ricorrente prospettati fossero in contrasto con la destinazione agricola dei terreni o già ricompresi nelle possibilità di utilizzazione di un terreno agricolo (cfr.ricorso, pagg. 8 - 9 ) . Deduce che la corte d’appello non ha né tenuto conto che gli esiti della consulenza davano ragione del maggior valore dei terreni (cfr.ricorso, pag. 9) né considerato che “avrebbe potuto accedere alla possibilità di interventi costruttivi in verde agricolo autofinanziati” (cosìricorso, pag. 12). Deduce che la sentenza non definitiva ha per i terreni de quibus prefigurato l’inedificabilità ordinaria non già quella riconducibile alla legge Regione siciliana n. 22/1996 (cfr. ricorso, pag. 13). 16.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge n. 2359/1865 e dell’art. 132 cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte di Catania avrebbe dovuto determinare l’indennizzo in aderenza al valore di mercato dei terreni “indipendentemente da qualsiasi attività probatoria ipotizzata, a torto, come ad esclusivo carico dell’espropriato” (cosìricorso, pag. 14). Deduce che immotivatamente la corte d’appello ha ritenuto di prescindere dal prezzo che essa ricorrente ebbe a pagare per l’acquisto del terreno, quale indicato nell’atto di compravendita (cfr. ricorso, pag. 15); che invero il prezzo allora pagato “costituiva conferma del giusto prezzo dell’immobile in una libera contrattazione di compravendita” (cosìricorso, pag. 15). Deduce che la corte distrettuale ha denegato con motivazione apparente ed incongruala possibilità di realizzazione di parcheggi (cfr. ricorso, pag. 16 ) . 17.Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricor so sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica l’esame simultaneo; ambedue i motivi in ogni caso sono inammissibili. 18.Senza dubbio, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (cfr. Cass. (ord.) 4.10.2023, n. 27960; altresì Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3168).19.Nondimeno, pur in questo quadro, la ricorrente censura essenzialmente il giudizio “di fatto” – di cui in precedenza si è fornita analitica illustrazione – alla cui stregua la Corte di Catania ha disconosciuto che i fondi espropriati potessero essere destinati ad “utilizzazioni intermedie”. Per giunta, le esperite censure “ di merito ” non risultano né debitamente specifiche (la corte d’appello “avrebbe dovuto considerare, anche d’ufficio, tutte le ipotesi di possibili usi intermedi dell’area espropriata compatibili con la destinazione agricola ”: così ricorso, pag. 8)né debitamente “autosufficienti” in relazione agli esiti della consulenza d’ufficio (“a nche lo stesso c.t.u. confermava l’appetibilità dei terreni espropriati in relazione alla loro collocazione e disposizione”: così ricorso, pag. 9. Cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989). 20.Si tenga conto poi che la corte distrettuale ha evidenziato che , pur a prescindere dalla eventuale preclusione da giudicato “interno” destinata a scaturire dalla sentenza non definitiva con riferimento alla possibilità di edificazione ai sensi della legge Regione siciliana n. 22 del 1996,la s.r.l. opposta non aveva dimostrato che all’epoca dell’emanazione dei decreti di espropriazione sussistessero le condizioni per la fruizione delle possibilità di cui alla medesima legge regionale (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Cosicché ingiustificatamente la ricorrente adduce che immotivatamente la corte territoriale ha ritenuto non consentite le prefigurate forme di utilizzazione “dei terreni espropriati per l’insediamento sugli stessi di interventi costruttivi ai sensi della L.R. n. 22/1996 che il c.t.u. (…) aveva sempre considerato come possibili” (cosìricorso, pag. 10)e non ha considerato che la normativa regionale prevedeva “la realizzabilità nel verde agricolo di abitazioni con un indice di densità fondiaria dell’0,03 mc/mq.” (così ricorso, pag. 16).21.Negli enunciati termini, dunque, soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). In ogni caso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte etneaha ancorato il suo dictum. Ben vero, con riferimento all’“anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la C orte siciliana ha – siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ben vero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 22.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.m. 10.3.2014, n. 55 e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la corte d’appellonella liquidazione -in euro 29.000,00, di cui euro 1.000,00 per esborsi -delle spese di lite poste a suo carico. Deduce che il valore del “decisum” è pari ad euro 212.850,00, sicché “i massimi” sarebbero stati pari ad euro 21.479,00 (cfr.ricorso, pag. 17). 23. Senza dubbio il buon esito del secondo motivo di ricorso assorbe la disamina del quintomotivo in punto di spese di lite. 24.In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 131/2017 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25.In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 131/2017 della Corte d’Appello di Catania e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara