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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25795/2026

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l. - Agenzia per il Lavoroin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.2778/2025 depositata il 02/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25521/2025Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 25795/2026Data pubblicazione 25/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro26.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/09/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. - Agenzia per il Lavoroin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.2778/2025 depositata il 02/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25521/2025Numero sezionale 2033/2026Numero di raccolta generale 25795/2026Data pubblicazione 25/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro26.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/09/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25795/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris