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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 agosto 1968

Cassazione n. 07922/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1968 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ()n tu, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da [OSCURATO:PERSONA], ammettendo la condannata alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P.

2. Avverso il provvedimento il difensore della Jin propone ricorso per cassazione con due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 47 ord. pen. alla luce del parametro costituzionale dell'art. 27, comma 2, Cost., ritenendo che [OSCURATO:PERSONA], per limiti di formazione e di comprensione linguistica, non sia stata effettivamente in grado di governare una società commerciale, della quale pure risultava rappre- sentante legale.

Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato tali elementi, trincerandosi sull'asserito "rifiuto, per motivi culturali, di integrazione nel tessuto italiano" al fine di negare l'ammissione dell'istante all'affidamento in prova.

2.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, nonché violazione del principio di gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari.

Rileva, anche per tale profilo, la denunciata motivazione astratta del rifiuto di integrazione, ricavata da inammissibile esame del foro interno della condannata, e risulta illogica la scelta di confinare la ricorrente nel ristretto ambito domiciliare, impedendole proprio quella integrazione nella comunità in forma attiva e partecipe, assicurata dall'invocata ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, secondo la ratio di tale misura alternativa nonché in ossequio al principio di gradualità, immanente alla materia dei benefici penitenziari.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto propone critiche generiche e confutative, addirittura tese a contestare le ragioni dell'intervenuta condanna, e invece non si fa carico di proporre • una valida prospettiva lavorativa che sia realmente in grado di propiziare il reinserimento sociale della condannata, già di ben difficile individuazione alla luce delle chiusure manifestate dalla medesima, non nel foro interno, bensì alla stregua delle argomentate osservazioni dell'indagine svolta dall'UEPE.51g

2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.

Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).

In questa analisi è "indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali" del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174).

3. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato tali principi, con una motivazione logica e chiaramente esplicativa delle ragioni del diniego della più ampia misura alternativa, nonché correlata alla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla relazione dell'UEPE, valorizzando come dato ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio l'assenza di concreti elementi di rivisitazione critica del vissuto insieme alla manifestata volontà di non aprirsi al trattamento in ragione dell'atteggiamento di chiusura culturale della condannata.

Dunque, l'ordinanza impugnata ha preso in specifica considerazione il dato contestato nel ricorso, ritenendolo - con motivazione logica - antitetico alla finalità di reinserimento sociale propria dell'affidamento in prova.

Le critiche difensive sul punto si riducono esclusivamente ad una rivisitazione di elementi fattuali, relativi alla vicenda per la quale la ricorrente è stata condannata, che non possono trovare ingresso in questa sede, alle quali si aggiunge - particolar- mente all'interno del secondo motivo - una mera censura delle considerazioni contenute nell'impugnata ordinanza.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della congrua somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1968 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ()n tu, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da [OSCURATO:PERSONA], ammettendo la condannata alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. 2. Avverso il provvedimento il difensore della Jin propone ricorso per cassazione con due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 47 ord. pen. alla luce del parametro costituzionale dell'art. 27, comma 2, Cost., ritenendo che [OSCURATO:PERSONA], per limiti di formazione e di comprensione linguistica, non sia stata effettivamente in grado di governare una società commerciale, della quale pure risultava rappre- sentante legale. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato tali elementi, trincerandosi sull'asserito "rifiuto, per motivi culturali, di integrazione nel tessuto italiano" al fine di negare l'ammissione dell'istante all'affidamento in prova. 2.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, nonché violazione del principio di gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari. Rileva, anche per tale profilo, la denunciata motivazione astratta del rifiuto di integrazione, ricavata da inammissibile esame del foro interno della condannata, e risulta illogica la scelta di confinare la ricorrente nel ristretto ambito domiciliare, impedendole proprio quella integrazione nella comunità in forma attiva e partecipe, assicurata dall'invocata ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, secondo la ratio di tale misura alternativa nonché in ossequio al principio di gradualità, immanente alla materia dei benefici penitenziari. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto propone critiche generiche e confutative, addirittura tese a contestare le ragioni dell'intervenuta condanna, e invece non si fa carico di proporre • una valida prospettiva lavorativa che sia realmente in grado di propiziare il reinserimento sociale della condannata, già di ben difficile individuazione alla luce delle chiusure manifestate dalla medesima, non nel foro interno, bensì alla stregua delle argomentate osservazioni dell'indagine svolta dall'UEPE.51g 2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). In questa analisi è "indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali" del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174). 3. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato tali principi, con una motivazione logica e chiaramente esplicativa delle ragioni del diniego della più ampia misura alternativa, nonché correlata alla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla relazione dell'UEPE, valorizzando come dato ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio l'assenza di concreti elementi di rivisitazione critica del vissuto insieme alla manifestata volontà di non aprirsi al trattamento in ragione dell'atteggiamento di chiusura culturale della condannata. Dunque, l'ordinanza impugnata ha preso in specifica considerazione il dato contestato nel ricorso, ritenendolo - con motivazione logica - antitetico alla finalità di reinserimento sociale propria dell'affidamento in prova. Le critiche difensive sul punto si riducono esclusivamente ad una rivisitazione di elementi fattuali, relativi alla vicenda per la quale la ricorrente è stata condannata, che non possono trovare ingresso in questa sede, alle quali si aggiunge - particolar- mente all'interno del secondo motivo - una mera censura delle considerazioni contenute nell'impugnata ordinanza. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della congrua somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1
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