CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della giuntaRegione [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] regionale.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 1167 del07/06/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026Rilevato che:1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proposero opposizione avverso leordinanze-ingiunzione del 02/11/2020, n. 91, e del 12/11/2020, n. 94,ciascuna dell'importo di euro 6.000,00, emesse nei loro confronti,rispettivamente in qualità di trasgressore persona fisica e responsabile insolido quale gestore dell'impianto, per violazione dell'articolo 124 T.U.A.(d.lgs. n. 152 del 2006 - testo unico ambientale), perché, in relazioneall'impianto di depurazione sito in località Aschieto, in Comune diPontassieve, gestito dalla società, avevano scaricato senza autorizzazioneacque reflue, a valle del processo di depurazione, nel fiume Arno.Costituitasi in giudizio, la Regione [OSCURATO:PERSONA] chiese la conferma delleordinanze.Con sentenza n. 2010 /2021del 22/7/2021, il Tribunale di Firenze respinsel'opposizione, sostenendo che l’autorizzazione allo scarico, non aventenatura recettizia, fosse stata rilasciata alla società il 27/9/2006, conscadenza quadriennale al 27/9/2010, che l’istanza di rinnovo fossepervenuta il 5/10/2009 e, dunque, tardivamente e che non potesseapplicarsi l’esimente richiamata (per avere la società agito nell’eserciziodel dovere di garantire il servizio pubblico di depurazione e per far frontealla necessità di protezione dell’ambiente), non essendosi la stessa maiIl giudizio di gravame, instaurato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e daCristiano Agostini, si concluse, nella resistenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], conla sentenza n. 1167/2022, con la quale la Corte d'Appello di Firenzerespinse il gravame, sostenendo che l’autorizzazione allo scarico nonavesse natura recettizia in quanto non sfavorevole alla parte, avendo anzinatura ampliativa, al di là della presenza di prescrizioni nella gestionedell’impianto, come evincibile dalla stessa terminologia utilizzata dallegislatore (“rilascio”), che indicava l’emissione dell’atto da parte dellaP.A., anziché la notifica all’istante.Numero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]propongono ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. La RegioneToscana si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di meritoescluso la natura di atto recettizio dell’autorizzazione rilasciata dal SUAPsulla base del criterio degli effetti favorevoli o sfavorevoli derivanti dalprovvedimento nella sfera giuridica del destinatario, senza considerare chel’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, che aveva codificato la categoriadegli atti recettizi, aveva esteso la portata degli stessi, essendo tali tuttiquelli che, indipendentemente dall’incidenza negativa o positiva nella sferadel destinatario, necessitavano dell’attività di collaborazione dello stessoper perseguire l’interesse cui tendevano e che l’autorizzazione all’impiantodi depurazione, disciplinando le modalità di esercizio dell’impianto eimpartendo alla società il rispetto di una serie di prescrizioni e losvolgimento di adempimenti, non avrebbe consentito alla destinataria diottemperarvi in assenza della sua conoscenza e comunicazione.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 124, comma 8, d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito interpretatola norma di riferimento in contrasto sia con il canone letterale diinterpretazione, sia col canone logico, sia col canone di ragionevolezza. Adavviso dei ricorrenti, ritenere l’atto efficace prima ancora che venisseportato a conoscenza del destinatario significava deprivare l’autorizzatodel periodo di validità dell’autorizzazione, pari al lasso di tempo decorrentetra la data di emanazione del provvedimento e quella della sua notifica,Numero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026comportando una interpretatio abrogans del periodo di validità dell’atto(quattro anni), ai sensi dell’art. 124, comma 8, T.U.A..3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 124, comma8, del d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente qualificato ilprovvedimento autorizzatorio di scarico di un impianto di depurazione direflui urbani, senza considerare che la natura pubblica dell’interesse e delservizio reso, in uno con la preesistenza dello scarico nella pubblicafognatura rispetto all’autorizzazione, erano elementi indicativi della naturarecettizia di quest’ultimo atto, in quanto richiedeva la collaborazione dellostesso.I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.Va, innanzitutto premesso che, a mente dell’art. 124, comma 1, del d.lgs.n. 152 del 2006, «Tutti gli scarichi devono essere preventivamenteautorizzati» e che l’autorizzazione, che deve essere chiesta dal titolaredell’attività che produce lo scarico, ha una validità di 4 anni, mentre ilrinnovo va chiesto con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza.Integra dunque l’illecito in esame lo sversamento proseguito dopo lascadenza dell'autorizzazione, posto che non opera nei procedimentiamministrativi in materia ambientale il modello del silenzio-assenso exart. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia penale si veda Cass. pen.,Sez. 3, 2/7/2025, n. 27670).Come ricordato da Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 11518 del 23/1/2019,«l'articolo 124, d.lgs. 152/06, prevede la necessaria, preventivaautorizzazione per tutti gli scarichi, indicando anche la procedura per il suorilascio, e tale titolo abilitativo, come è stato più volte affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, non può essere sostituito da equipollenti,quali pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono naturaNumero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026meramente interna al provvedimento (Sez. 3, n. 11556 del 6/10/1994,P.M. in proc. Martino, Rv. 200521) o l'autorizzazione sanitaria (Sez. 3, n.2078 del 7/5/1996, Cilento, Rv. 206812, non massimata sul punto erelativa ad attività di caseificio. V. anche Sez. 3, n. 2877 del 21/12/2006(dep. 2007), Camurati, Rv. 235880).Come si desume dalla semplice lettura degli artt. 124 e 125 d.lgs. 152/06,il rilascio del titolo abilitativo presuppone una serie di adempimenti. Sipensi, ad esempio, alla necessità dell'indicazione delle caratteristiche,anche tecniche, dello scarico e della sua destinazione finale (art. 125,comma 1); alla possibilità di stabilire prescrizioni e limiti per particolaritipologie di scarico in presenza di determinate condizioni (art. 124, comma8), ovvero in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sualocalizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato (art. 124,comma 10); alla necessità del versamento della somma di cui al commaundicesimo dell'articolo 124, nonché alle verifiche che caratterizzano lospecifico procedimento amministrativo, sicché non può ritenersisostituibile da altri atti o provvedimenti rilasciati per finalità diverse edall'esito di procedure stabilite da altre disposizioni normative. A maggiorragione, non assumono alcuna validità taciti assensi o illegittime prassieventualmente applicate dalle amministrazioni competenti. Scopodell'autorizzazione è, infatti, quello di consentire una preventiva verificadella rispondenza di un'attività, potenzialmente pericolosa per l'ambiente,a quanto stabilito dalla legge.Ne consegue che l'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scaricorichiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazionerilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle formeindicate dalla legge e non ammette equipollenti.L'autorizzazione, infatti, svolge non soltanto una funzione abilitativa, cioèdi rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assumeanche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlatiNumero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026standard, consente il cosiddetto monitoraggio ecologico (Cass. pen.,Sez.3, n. 3589 del 13/3/1996) e persegue lo scopo evidente non soltantodi permettere l'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porrel'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenzadelle condizioni di legge e di effettuare ogni successiva attività di controlloe prevenzione, sicché deve giungere prima dell'esecuzione dell'intervento,restando, invece, escluso, stante la finalità perseguita dalla norma, il suorilascio postumo con efficacia sanante della violazione (Cass., pen. Sez. 3,n. 11836 del 18/11/1997).Nella specie, i ricorrenti avevano ottenuto l’autorizzazione allo scarico, ma,secondo gli addebiti mossi dall’Amministrazione, avevano continuatol’attività anche nel periodo successivo alla scadenza del provvedimento,senza che ne fosse stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, circostanzaquesta negata dai predetti sul presupposto che l’efficaciadell’autorizzazione andasse fatta risalire al momento della suacomunicazione, trattandosi di atto recettizio, e non a quello del suorilascio.Orbene, l’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dallalegge 11 febbraio 2005, n. 15, rubricato “efficacia del provvedimentolimitativo della sfera giuridica dei privati”, stabilisce, in particolare, che «Ilprovvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacianei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stessoeffettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casiprevisti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero deidestinatari la comunicazione personale non sia possibile o risultiparticolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme dipubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non aventecarattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediataNumero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventicarattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci».La predetta disposizione, che attiene ai soli provvedimenti limitativi dellasfera giuridica dei privati, detta, in sostanza, la regola generale secondocui l’efficacia degli stessi è subordinata alla loro comunicazione aldestinatario, con le sole due eccezioni 1) dell’apposizione negli stessi, daparte dell’Amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità, di unaclausola di immediata efficacia, non applicabile però ai provvedimentisanzionatori, oppure 2) del carattere cautelare e urgente dell’atto,circostanze queste che ne anticipano l’efficacia prima della comunicazione.In assenza di queste due situazioni derogatorie, l’atto, ancorché valido,produce i suoi effetti subordinatamente alla sua comunicazione aldestinatario.Proprio dall’espressa previsione della regola generale della recettizietàdegli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, ivi compresi quellisanzionatori, per i quali la comunicazione è elemento costitutivodell’esecutività (T.A.R. Piemonte sentenza n. 281 del 1998), deriva che intutti gli altri casi opera la regola generale secondo cui gli attiamministrativi non sono recettizi, nel senso che non richiedono lacollaborazione del destinatario, salvo che ciò sia desumibile dalla legge odalla natura dell’atto stesso (Consiglio di Stato sentenza n. 558 del15/4/1996).In altre parole, la necessità, avvertita dal legislatore, di introdurre per glirecettizietà è la conseguenza del fatto che i provvedimenti amministrativi,tra cui, ad esempio, quelli impositivi di vincoli alla proprietà privata, quellidisciplinari, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti di autotutela, sono, inassenza di diversa disposizione legislativa o di diverse indicazioni derivantidal tipo di atto, immediatamente efficaci a prescindere dalla lorocomunicazione al destinatario, non applicandosi agli stessi il disposto di cuiNumero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’art. 1334 c.c., a tenore del quale gli atti unilaterali producono effettodal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, e valendo,di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'eserciziounilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione aldestinatario (Cass., Sez. L, 13/6/2003, n. 9485).Il carattere di recettizietà proprio dei provvedimenti limitativi della sferagiuridica privata non può dirsi sussistere in caso di autorizzazione agliscarichi, non rilevando a tal fine la sussistenza di prescrizioni poste acarico del relativo titolare.Infatti, come chiarito da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 2^, 23 settembre 2021n. 1387, proprio in materia di autorizzazioni ambientali, «qualsiasi attoamministrativo ha per contenuto una “parte necessaria” (essentialianegotia), corrispondente agli elementi del tipo previsto dalla legge, e puòavere anche una limitata “parte eventuale” (accidentalia negotia)»,essendo ammesso l’inserimento nell’atto amministrativo di elementiaccidentali o eventuali, ai quali viene subordinata la validità ed efficaciadell’autorizzazione, alla stregua di una condicio iuris, e ai quali vengono ingenere ricondotte le c.d. clausole impositive di obblighi, purché peròqueste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterinola tipicità del provvedimento stesso.In questo contesto si inserisce l’autorizzazione in esame, la quale, comepure chiarito da quest’ultima pronuncia, si connota come una tipicaautorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempoprestabilito (come letteralmente si esprime art. 208, comma 12, del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152), e previa verifica ex ante, da partedell’Amministrazione, dei vari interessi rilevanti e dell’impatto ambientale,al fine di saggiare in qual modo l’attività da autorizzarsi possa inserirsi econ quali accorgimenti e mitigazioni in un dato “contesto ambientale”,senza che possa dirsi sussistente, in capo al destinatario, alcun dirittoprecostituito a ottenerla.Numero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026Deve allora escludersi che l’autorizzazione allo scarico costituisca un attolimitativo della sfera giuridica privata, essendo, per contro, ampliativadella stessa, sia pure alle condizioni dettate dal provvedimento emesso,con la conseguenza che la sua efficacia inizia a decorrere dalla suaemissione, che circoscrive l’ambito di azione del destinatario, dovendosidistinguere tra atto autorizzatorio, avente carattere costitutivo ed efficaciaimmediata, e atto autorizzato, ossia l’attività assentita col primo secondo ilimiti e le prescrizioni dettate dallo stesso.In definitiva, non soltanto non trova applicazione l’art. 21 bis della leggen. 241 del 1990, ma neppure assumono rilevanza, per i motivi sopra detti,neppure i criteri interpretativi enucleati nel terzo motivo, né la rilevanzapubblica dell’attività oggetto dell’autorizzazione, rilevando ai fini dellaverifica della sua natura di atto recettizio o meno il suo caratterecostitutivo di un diritto prima inesistente e, dunque, la sua portataampliativa della sfera del destinatario.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico deiricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 2177/2023Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 12566/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso