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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 13780/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15937/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C .

S .

A .

S . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al vicolo MARGANA n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione -intimata - Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PESARO n. 455/2021 depositata il10/06/2021.

Ad. 4/04/2023 CC R.g. n. 15937 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue; rilevato che la RC Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna con atto, affidato a quattro motivi, la sentenza del Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, n. 455 del 10/06/2021, di rigetto dell’opposizione esecutiva proposta dalla RC Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; la parte controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione; considerato che la ricorrente censura come segue la sentenza del Tribunale di Pesaro; il primo motivo deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 102 e 158 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere il Tribunale concesso a [OSCURATO:PERSONA] il termine per sanare il difetto di procura nonostante la nullità fosse ormai insanabile in quanto non sanata alla prima difesa utile; il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il Tribunale accertato che gli ex soci della [OSCURATO:PERSONA] non avevano titolo per succedere nei rapporti attivi della società estinta: [OSCURATO:PERSONA] per essere la sua costituzione nulla; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 15937 del 2021; estensore: C. Valle avere dimostrato di avere riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione e di avere quindi titolo per succedere nei rapporti attivi della società estinta; il terzo motivo afferma violazione degli artt. 102 e 110, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, per non avere il giudice accertato che, in ragione della nullità della costituzione del Caliniuc, era anche venuta meno la necessaria integrità del contraddittorio; il quarto mezzo censura la sentenza di merito per violazione degli artt. 221, 222, 225, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Collegio rigettato la querela senza avere ritualmente verificato la rilevanza del documento, avendo mancato di interpellare la parte che lo ha prodotto circa l'intenzione di avvalersene; infine, il quinto, e ultimo mezzo, deduce violazione dell'art. 282 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360., comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza di rigetto dell'opposizione; pregiudizialmente va rilevata la carenza di contraddittorio con un litisconsorte necessario fin dal primo grado: la questione è sollevata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma, in ogni caso, essa, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte,è rilevabile di ufficio; infatti, l’opposizione agliatti esecutivi è stata mossa nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi e, nella specie, il terzo, ossia la TNT [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non solo non è stat o parte nel merito, ma neppure risulta che il ricorso per questa fase di legittimità ad esso sia stato notificato; in aderenza alla giurisprudenza sul tema (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) deve, pronunciandosi sul ricorso, cassarsi la sentenza impugnata con rimessione al giudice dell’unico Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 15937 del 2021; estensore: C. Valle grado di merito, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nuovamente sull’opposizione, ma nel rispetto del contraddittorio con il litisconsorte necessario finora pretermesso; la detta soluzione sarebbe, peraltro, obbligata pure solo quanto al rilievo d’ufficio della mancata notifica del ricorso in opposizione agli atti (Cass. n. 10908 del 07/08/2001 Rv. 548857 - 01); la sentenza impugnata è cassata e la causa è rimessa al Tribunale di Pesaro, anche per le spese di questa fase di legittimità; p. q. m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15937/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al vicolo MARGANA n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione -intimata - Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PESARO n. 455/2021 depositata il10/06/2021. Ad. 4/04/2023 CC R.g. n. 15937 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue; rilevato che la RC Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna con atto, affidato a quattro motivi, la sentenza del Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, n. 455 del 10/06/2021, di rigetto dell’opposizione esecutiva proposta dalla RC Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; la parte controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione; considerato che la ricorrente censura come segue la sentenza del Tribunale di Pesaro; il primo motivo deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 102 e 158 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere il Tribunale concesso a [OSCURATO:PERSONA] il termine per sanare il difetto di procura nonostante la nullità fosse ormai insanabile in quanto non sanata alla prima difesa utile; il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il Tribunale accertato che gli ex soci della [OSCURATO:PERSONA] non avevano titolo per succedere nei rapporti attivi della società estinta: [OSCURATO:PERSONA] per essere la sua costituzione nulla; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 15937 del 2021; estensore: C. Valle avere dimostrato di avere riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione e di avere quindi titolo per succedere nei rapporti attivi della società estinta; il terzo motivo afferma violazione degli artt. 102 e 110, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, per non avere il giudice accertato che, in ragione della nullità della costituzione del Caliniuc, era anche venuta meno la necessaria integrità del contraddittorio; il quarto mezzo censura la sentenza di merito per violazione degli artt. 221, 222, 225, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Collegio rigettato la querela senza avere ritualmente verificato la rilevanza del documento, avendo mancato di interpellare la parte che lo ha prodotto circa l'intenzione di avvalersene; infine, il quinto, e ultimo mezzo, deduce violazione dell'art. 282 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360., comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza di rigetto dell'opposizione; pregiudizialmente va rilevata la carenza di contraddittorio con un litisconsorte necessario fin dal primo grado: la questione è sollevata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma, in ogni caso, essa, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte,è rilevabile di ufficio; infatti, l’opposizione agliatti esecutivi è stata mossa nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi e, nella specie, il terzo, ossia la TNT [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non solo non è stat o parte nel merito, ma neppure risulta che il ricorso per questa fase di legittimità ad esso sia stato notificato; in aderenza alla giurisprudenza sul tema (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) deve, pronunciandosi sul ricorso, cassarsi la sentenza impugnata con rimessione al giudice dell’unico Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 15937 del 2021; estensore: C. Valle grado di merito, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nuovamente sull’opposizione, ma nel rispetto del contraddittorio con il litisconsorte necessario finora pretermesso; la detta soluzione sarebbe, peraltro, obbligata pure solo quanto al rilievo d’ufficio della mancata notifica del ricorso in opposizione agli atti (Cass. n. 10908 del 07/08/2001 Rv. 548857 - 01); la sentenza impugnata è cassata e la causa è rimessa al Tribunale di Pesaro, anche per le spese di questa fase di legittimità; p. q. m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera
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