CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37262/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO •La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 26/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il reato di ricettazione deve essere escluso per difetto del reato presupposto (nell'imputazione rappresentato dall'ipotesi ex art.474 cp, esclusa dal primo giudice per la mancata dimostrazione della destinazione alla vendita dei beni contraffatti (28 paia di scarpe recanti marchi contraffatti di note case produttrici). Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo Invero, come già affermato dalla Corte territoriale, risultando in maniera incontrastata dalla sentenza impugnata che i marchi fossero contraffatti e che comunque difettava qualsiasi dimostrazione di lecita provenienza, il reato presupposto della ricettazione è costituito dalla fattispecie di cui all'art. 473 CP. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] I