CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 49626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 15 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Isernia, in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, in punto di responsabilità per l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, non è consentito perché volto a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato in particolare che la compravendita online richiede un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell'altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto e senza quindi che possa parlarsi di mero inadempimento civilistico qwuando, come nel caso in esame, il venditore non ha mai avuto la disponibilità della cosa venduta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre