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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 06026/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena allo stesso inflitta

2. Avverso tale sentenza, in data 19 settembre 2023, proponeva personalmente il ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi , dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al , versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena allo stesso inflitta 2. Avverso tale sentenza, in data 19 settembre 2023, proponeva personalmente il ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi , dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al , versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06026/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris