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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 settembre 1970

Cassazione n. 12133/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1970 , avverso l'ordinanza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteter le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 06- .91°- 494, 4.4.4,vto -Att i etb, p “ er 4.C." aa: 4~42 a . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del Mereu, la quale si fondava sulla ritenuta errata dichiarazione di assenza dell'odierno ricorrente nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Livorno in data 12/06/2018 (irrevocabile il 26/10/2018).

1.2. Il condannato deduceva che il suo difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato il 31/08/2016, laddove la prima udienza dibattimentale si era tenuta il 12 dicembre dello stesso anno; che detta rinuncia non era stata comunicata all'imputato, allora detenuto sin dal 24 marzo 2016 (quindi, in data antecedente alla prima udienza dibattimentale); che l'imputato non ricevette mai alcun atto del procedimento, risultandone dunque all'oscuro: erroneamente, pertanto, ne era stata dichiarata l'assenza.

Assumeva l'istante che la mancata conoscenza del processo non era dipesa da sua colpa, in quanto non era a conoscenza della rinuncia al mandato del difensore di fiducia (nominato, peraltro, in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.) e che, in quanto detenuto, confidava che ogni notifica sarebbe stata eseguita presso il luogo di detenzione ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. pen. 2.

Queste le scansioni fattuali e temporali della vicenda richiamate nell'ordinanza impugnata: l'istante aveva nominato, in data 11/07/2014, il difensore di fiducia presso il quale aveva altresì eletto il domicilio; il decreto di citazione a giudizio (per l'udienza del 12/12/2016) veniva notificato il 30/11/2015 presso il difensore domiciliatario; il 31/08/2016, il difensore rinunciava al mandato senza comunicare tale rinuncia all'assistito; il 19/10/2016, veniva nominato un difensore d'ufficio; in data 12/12/2016, il Giudice disponeva procedersi in assenza; l'imputato non partecipava ad alcuna udienza; il 16/10/2018, il difensore d'ufficio sollecitava il Giudice a verificare lo stato di detenzione dell'odierno ricorrente, apprendendosi che il Mereu era stato scarcerato il 23/03/2018.

3. Tanto premesso, la Corte fiorentina sostiene che il Mereu si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, avendo egli nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo: proprio l'anzidetta elezione di domicilio implicava l'onere per l'imputato di interloquire con il domiciliatario al fine di prendere conoscenza degli atti che gli venivano notificati.

4. Con l'odierno ricorso, la difesa formula un unico motivo di censura lamentando la violazione degli artt. 629-bis e 156 cod. proc. pen. ribadendo che il Mereu è incolpevole della mancata conoscenza del processo perché il difensore di fiducia rinunciava al mandato senza rinunciare al ruolo di domiciliatario e senza avvisarlo.

Essendo allora detenuto, confidava che le notificazioni gli fossero fatte in carcere.

5. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 629-bis cod. proc. pen., che ha sostituito l'art. 625 -ter cod. proc. pen., stabilisce che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420- bis e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.

Ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., il giudice procede in assenza dell'imputato non solo quando quest'ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, ma altresì quando l'imputato "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente l notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

In tutte queste ipotesi, l'imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del comma 3 del medesimo articolo.

La disciplina, dunque, introduce una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che elegge domicilio, non solo quando ciò avvenga presso il difensore di fiducia, come nel caso di specie, ma anche quando l'elezione sia fatta presso il difensore nominato d'ufficio, come risulta dal fatto che la norma non pone distinzioni.

Tanto premesso, la sentenza impugnata offre una risposta corretta in diritto laddove afferma che «la circostanza che l'imputato abbia eletto domicilio presso il medesimo difensore implicava l'onere del Mereu di interloquire con il dorniciliatario al fine di prendere conoscenza degli atti che gli venivano ivi notificati».

Nel caso di specie, la Corte di appello valorizza proprio la circostanza che l'imputato abbia eletto domicilio « non presso un difensore d'ufficio nominato dalla P.G. o dalla A.G., bensì presso un difensore di fiducia da lui individuato», facendone correttamente discendere l'insufficienza ad escludere la conoscenza del processo, da parte dell'imputato, della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, in quanto proprio l'anzidetta elezione di domicilio presso quest'ultimo gravava il Mereu dell'onere di rimanervi in contatto.

Si tratta di conclusione del tutto in linea con gli assunti della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278648 - 01; Sez. 4, n. 32065 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276707 - 01) che, proprio in tema di processo celebrato in assenza e della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato che abbia effettuato elezione di domicilio presso il difensore (di fiducia o di ufficio) enfatizzano la necessità che il primo si attivi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.

Né, come afferma la sentenza impugnata, assume rilevanza, agli effetti della richiesta rescissione del giudicato, la circostanza che l'imputato fosse detenuto, atteso che lo stato di detenzione non risultava dagli atti e che, comunque, eventuali nullità sul punto non possono essere fatte valere né con la richiesta di rescissione del giudicato né in sede di incidente di esecuzione ex ad 670 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280931 - 02).

3. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1970 , avverso l'ordinanza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteter le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 06- .91°- 494, 4.4.4,vto -Att i etb, p “ er 4.C." aa: 4~42 a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del Mereu, la quale si fondava sulla ritenuta errata dichiarazione di assenza dell'odierno ricorrente nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Livorno in data 12/06/2018 (irrevocabile il 26/10/2018). 1.2. Il condannato deduceva che il suo difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato il 31/08/2016, laddove la prima udienza dibattimentale si era tenuta il 12 dicembre dello stesso anno; che detta rinuncia non era stata comunicata all'imputato, allora detenuto sin dal 24 marzo 2016 (quindi, in data antecedente alla prima udienza dibattimentale); che l'imputato non ricevette mai alcun atto del procedimento, risultandone dunque all'oscuro: erroneamente, pertanto, ne era stata dichiarata l'assenza. Assumeva l'istante che la mancata conoscenza del processo non era dipesa da sua colpa, in quanto non era a conoscenza della rinuncia al mandato del difensore di fiducia (nominato, peraltro, in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.) e che, in quanto detenuto, confidava che ogni notifica sarebbe stata eseguita presso il luogo di detenzione ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. pen. 2. Queste le scansioni fattuali e temporali della vicenda richiamate nell'ordinanza impugnata: l'istante aveva nominato, in data 11/07/2014, il difensore di fiducia presso il quale aveva altresì eletto il domicilio; il decreto di citazione a giudizio (per l'udienza del 12/12/2016) veniva notificato il 30/11/2015 presso il difensore domiciliatario; il 31/08/2016, il difensore rinunciava al mandato senza comunicare tale rinuncia all'assistito; il 19/10/2016, veniva nominato un difensore d'ufficio; in data 12/12/2016, il Giudice disponeva procedersi in assenza; l'imputato non partecipava ad alcuna udienza; il 16/10/2018, il difensore d'ufficio sollecitava il Giudice a verificare lo stato di detenzione dell'odierno ricorrente, apprendendosi che il Mereu era stato scarcerato il 23/03/2018. 3. Tanto premesso, la Corte fiorentina sostiene che il Mereu si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, avendo egli nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo: proprio l'anzidetta elezione di domicilio implicava l'onere per l'imputato di interloquire con il domiciliatario al fine di prendere conoscenza degli atti che gli venivano notificati. 4. Con l'odierno ricorso, la difesa formula un unico motivo di censura lamentando la violazione degli artt. 629-bis e 156 cod. proc. pen. ribadendo che il Mereu è incolpevole della mancata conoscenza del processo perché il difensore di fiducia rinunciava al mandato senza rinunciare al ruolo di domiciliatario e senza avvisarlo. Essendo allora detenuto, confidava che le notificazioni gli fossero fatte in carcere. 5. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 629-bis cod. proc. pen., che ha sostituito l'art. 625 -ter cod. proc. pen., stabilisce che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420- bis e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., il giudice procede in assenza dell'imputato non solo quando quest'ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, ma altresì quando l'imputato "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente l notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". In tutte queste ipotesi, l'imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del comma 3 del medesimo articolo. La disciplina, dunque, introduce una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che elegge domicilio, non solo quando ciò avvenga presso il difensore di fiducia, come nel caso di specie, ma anche quando l'elezione sia fatta presso il difensore nominato d'ufficio, come risulta dal fatto che la norma non pone distinzioni. Tanto premesso, la sentenza impugnata offre una risposta corretta in diritto laddove afferma che «la circostanza che l'imputato abbia eletto domicilio presso il medesimo difensore implicava l'onere del Mereu di interloquire con il dorniciliatario al fine di prendere conoscenza degli atti che gli venivano ivi notificati». Nel caso di specie, la Corte di appello valorizza proprio la circostanza che l'imputato abbia eletto domicilio « non presso un difensore d'ufficio nominato dalla P.G. o dalla A.G., bensì presso un difensore di fiducia da lui individuato», facendone correttamente discendere l'insufficienza ad escludere la conoscenza del processo, da parte dell'imputato, della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, in quanto proprio l'anzidetta elezione di domicilio presso quest'ultimo gravava il Mereu dell'onere di rimanervi in contatto. Si tratta di conclusione del tutto in linea con gli assunti della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278648 - 01; Sez. 4, n. 32065 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276707 - 01) che, proprio in tema di processo celebrato in assenza e della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato che abbia effettuato elezione di domicilio presso il difensore (di fiducia o di ufficio) enfatizzano la necessità che il primo si attivi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. Né, come afferma la sentenza impugnata, assume rilevanza, agli effetti della richiesta rescissione del giudicato, la circostanza che l'imputato fosse detenuto, atteso che lo stato di detenzione non risultava dagli atti e che, comunque, eventuali nullità sul punto non possono essere fatte valere né con la richiesta di rescissione del giudicato né in sede di incidente di esecuzione ex ad 670 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280931 - 02). 3. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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