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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23858/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], Della Camera Aurora;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 13 gennaio 2023 n.217;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di RomaAurora Della Camera e [OSCURATO:PERSONA], esponendo:Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026-) di avere acquistato nel 2001 un immobile da Aurora DellaCamera;-) che l’atto di vendita era stato rogato dal notaio FabrizioGuerritore;-) che l’immobile era pervenuto alla venditrice a titolo ereditarioper successione della defunta [OSCURATO:PERSONA], cheaveva disposto per testamento della propria eredità;-) che il convenuto, pur informando l’acquirente dellacircostanza che contro la venditrice era stato trascritto un atto dicitazione avente ad oggetto una domanda di petizione ereditariaproposta da un erede (non testamentario, ma) legittimario, non loaveva informato del fatto che la domanda di petizione ereditaria“comportava necessariamente un accertamento sulla validità deltestamento”, ed anzi lo aveva “assicurato dell’esito favorevole delgiudizio di petizione ereditaria per la venditrice in esso convenuta”.Premessi questi fatti, l’attore chiedeva la condanna dei due convenutiin solido “alla restituzione del prezzo di acquisto”.2.

Si costituì solo [OSCURATO:PERSONA]; contestò la domanda e chiesecomunque di essere garantito dal proprio assicuratore della r.c., laReale Mutua, che provvide a chiamare in causa.Con sentenza 12.10.2009 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.Con sentenza 30.6.2016 n. 4177 la Corte d’appello di Roma accolse ilgravame.

Ritenne che il notaio avesse tenuto una condotta colposaconsistita nel non informare l’acquirente “sui rischi derivanti dallatrascrizione pregiudizievole, e nel rassicurarlo sulla indifferenza delcontenzioso”.Condannò di conseguenza il solo notaio al pagamento in favore diCerar Urban della somma di euro 66.623, pari alle imposte versate edall’onorario professionale.Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026Condannò poi la [OSCURATO:PERSONA] a garantire l’assicurato.3.

Questa Corte con ordinanza 26.7.2019 n. 20297 cassò con rinvio lasentenza d’appello, affermando il principio di diritto per cui il notaioha l’obbligo di informare l’acquirente del significato delle iscrizioni otrascrizioni pregiudizievoli, ma non ha l’obbligo di preconizzare rischifuturi e solo eventuali al momento della stipula dell’atto (ovvero, nellaspecie, il rischio che il testamento olografo in base al quale l’immobileera pervenuto alla venditrice potesse essere impugnato con quereladi falso).4.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma con sentenza13.1.2023 n. 217 rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] econdannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della RealeMutua della somma di euro 122.326,38, versatagli dall’assicuratore inesecuzione della sentenza di primo grado.5.

La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione daLa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.Aurora Della Camera e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1917 e 2033c.c..Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026Il motivo è rivolto contro il capo della sentenza di rinvio che hacondannato l’assicurato a restituire all’assicuratore l’indennizzopagatogli in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata.L’illustrazione del motivo si può così riassumere:-) pronunciata la sentenza di condanna a carico dell’assicurato(Guerritore), questi aveva vanamente chiesto all’assicuratore diversare l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato, ex art. 1917,secondo comma, c.c.;-) l’assicuratore non adempì tale obbligazione;-) l’assicurato fu pertanto costretto a risarcire di tasca propria ilterzo danneggiato;-) solo dopo tale pagamento, l’assicuratore versò l’indennizzocontrattualmente dovuto nelle mani dell’assicurato;-) pertanto, estinto l’obbligo risarcitorio dell’assicurato, pereffetto della riforma della sentenza di condanna, l’assicuratoreavrebbe dovuto rivolgere la richiesta di restituzione dell’indennizzonon all’assicurato, ma al terzo danneggiato.1.1.

Il motivo è infondato.La domanda formulata in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] è una domanda diindebito oggettivo.

Infatti, venuta meno la responsabilitàdell’assicurato verso il terzo, cade per conseguenza l’obbligoindennitario a carico dell’assicuratore.La domanda di indebito oggettivo va formulata nei confrontidell’accipiens, non nei confronti di chi abbia indirettamentebeneficiato del pagamento (così, con specifico riferimento alla materiaassicurativa, Cass. Sez. 3, 22/12/2025, n. 33669, la cui motivazionedà conto del precedente e superato contrasto, e della insostenibilitàdell’orientamento qui invocato dal ricorrente, espresso dalla sentenzadi questa Corte n. 22316/15).Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026A tale motivazione basterà qui fare riferimento, ai sensi dell’art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..1.2.

Ovviamente non può escludersi che la mora colpevoledell’assicuratore, costringendo l’assicurato a risarcire il terzodanneggiato prima di avere potuto incassare l’indennizzo, espongapoi l’assicurato al rischio di non potere recuperare quanto versato alterzo.Ma tale eventualità potrebbe costituire astrattamente un danno dalesione del credito e pone una questione di risarcimento del danno dainadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., non una questione dilegittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizionedell’indebito.

Una questione che, nel presente giudizio, non è statamai ritualmente introdotta dall’assicurato nel thema decidendum.2.

Il secondo motivo.Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 345, 382 e389 c.p.c..Il motivo è rivolto contro il capo della sentenza impugnata che hadichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebitoformulata dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il motivo è fondato.primo giudizio di appello.La sentenza fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], cheovviamente non avrebbe potuto formulare la domanda di restituzionedinanzi a questa Corte.Quella domanda fu dunque correttamente formulata nell’unica sede aciò deputata ai sensi dell’art. 389 c.p.c., trattandosi di domanda diNumero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026restituzione “conseguente alla sentenza di cassazione”: e cioè ilgiudizio di rinvio.Infatti la cassazione senza rinvio d’un capo condannatorio contenutonella sentenza d’appello fa sorgere la competenza del giudice che hapronunciato la sentenza annullata, a norma dell’art 389 c.p.c., aconoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a taletitolo (ex plurimis, Cass. Sez. 3, 28/02/2025, n. 5314, Rv. 674061 -01).3.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalgiudice del rinvio.P. q. m.(-) rigetta il primo motivo di ricorso;(-) accoglie il secondo motivo di ricorso;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;(-) rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], Della Camera Aurora;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 13 gennaio 2023 n.217;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di RomaAurora Della Camera e [OSCURATO:PERSONA], esponendo:Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026-) di avere acquistato nel 2001 un immobile da Aurora DellaCamera;-) che l’atto di vendita era stato rogato dal notaio FabrizioGuerritore;-) che l’immobile era pervenuto alla venditrice a titolo ereditarioper successione della defunta [OSCURATO:PERSONA], cheaveva disposto per testamento della propria eredità;-) che il convenuto, pur informando l’acquirente dellacircostanza che contro la venditrice era stato trascritto un atto dicitazione avente ad oggetto una domanda di petizione ereditariaproposta da un erede (non testamentario, ma) legittimario, non loaveva informato del fatto che la domanda di petizione ereditaria“comportava necessariamente un accertamento sulla validità deltestamento”, ed anzi lo aveva “assicurato dell’esito favorevole delgiudizio di petizione ereditaria per la venditrice in esso convenuta”.Premessi questi fatti, l’attore chiedeva la condanna dei due convenutiin solido “alla restituzione del prezzo di acquisto”.2. Si costituì solo [OSCURATO:PERSONA]; contestò la domanda e chiesecomunque di essere garantito dal proprio assicuratore della r.c., laReale Mutua, che provvide a chiamare in causa.Con sentenza 12.10.2009 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.Con sentenza 30.6.2016 n. 4177 la Corte d’appello di Roma accolse ilgravame. Ritenne che il notaio avesse tenuto una condotta colposaconsistita nel non informare l’acquirente “sui rischi derivanti dallatrascrizione pregiudizievole, e nel rassicurarlo sulla indifferenza delcontenzioso”.Condannò di conseguenza il solo notaio al pagamento in favore diCerar Urban della somma di euro 66.623, pari alle imposte versate edall’onorario professionale.Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026Condannò poi la [OSCURATO:PERSONA] a garantire l’assicurato.3. Questa Corte con ordinanza 26.7.2019 n. 20297 cassò con rinvio lasentenza d’appello, affermando il principio di diritto per cui il notaioha l’obbligo di informare l’acquirente del significato delle iscrizioni otrascrizioni pregiudizievoli, ma non ha l’obbligo di preconizzare rischifuturi e solo eventuali al momento della stipula dell’atto (ovvero, nellaspecie, il rischio che il testamento olografo in base al quale l’immobileera pervenuto alla venditrice potesse essere impugnato con quereladi falso).4. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma con sentenza13.1.2023 n. 217 rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] econdannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della RealeMutua della somma di euro 122.326,38, versatagli dall’assicuratore inesecuzione della sentenza di primo grado.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione daLa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.Aurora Della Camera e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1917 e 2033c.c..Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026Il motivo è rivolto contro il capo della sentenza di rinvio che hacondannato l’assicurato a restituire all’assicuratore l’indennizzopagatogli in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata.L’illustrazione del motivo si può così riassumere:-) pronunciata la sentenza di condanna a carico dell’assicurato(Guerritore), questi aveva vanamente chiesto all’assicuratore diversare l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato, ex art. 1917,secondo comma, c.c.;-) l’assicuratore non adempì tale obbligazione;-) l’assicurato fu pertanto costretto a risarcire di tasca propria ilterzo danneggiato;-) solo dopo tale pagamento, l’assicuratore versò l’indennizzocontrattualmente dovuto nelle mani dell’assicurato;-) pertanto, estinto l’obbligo risarcitorio dell’assicurato, pereffetto della riforma della sentenza di condanna, l’assicuratoreavrebbe dovuto rivolgere la richiesta di restituzione dell’indennizzonon all’assicurato, ma al terzo danneggiato.1.1. Il motivo è infondato.La domanda formulata in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] è una domanda diindebito oggettivo. Infatti, venuta meno la responsabilitàdell’assicurato verso il terzo, cade per conseguenza l’obbligoindennitario a carico dell’assicuratore.La domanda di indebito oggettivo va formulata nei confrontidell’accipiens, non nei confronti di chi abbia indirettamentebeneficiato del pagamento (così, con specifico riferimento alla materiaassicurativa, Cass. Sez. 3, 22/12/2025, n. 33669, la cui motivazionedà conto del precedente e superato contrasto, e della insostenibilitàdell’orientamento qui invocato dal ricorrente, espresso dalla sentenzadi questa Corte n. 22316/15).Numero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026A tale motivazione basterà qui fare riferimento, ai sensi dell’art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..1.2. Ovviamente non può escludersi che la mora colpevoledell’assicuratore, costringendo l’assicurato a risarcire il terzodanneggiato prima di avere potuto incassare l’indennizzo, espongapoi l’assicurato al rischio di non potere recuperare quanto versato alterzo.Ma tale eventualità potrebbe costituire astrattamente un danno dalesione del credito e pone una questione di risarcimento del danno dainadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., non una questione dilegittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizionedell’indebito. Una questione che, nel presente giudizio, non è statamai ritualmente introdotta dall’assicurato nel thema decidendum.2. Il secondo motivo.Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 345, 382 e389 c.p.c..Il motivo è rivolto contro il capo della sentenza impugnata che hadichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebitoformulata dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è fondato.primo giudizio di appello.La sentenza fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], cheovviamente non avrebbe potuto formulare la domanda di restituzionedinanzi a questa Corte.Quella domanda fu dunque correttamente formulata nell’unica sede aciò deputata ai sensi dell’art. 389 c.p.c., trattandosi di domanda diNumero registro generale 16008/2023N.R.G.: 16008/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2158/2026Numero di raccolta generale 23858/2026Data pubblicazione 22/07/2026restituzione “conseguente alla sentenza di cassazione”: e cioè ilgiudizio di rinvio.Infatti la cassazione senza rinvio d’un capo condannatorio contenutonella sentenza d’appello fa sorgere la competenza del giudice che hapronunciato la sentenza annullata, a norma dell’art 389 c.p.c., aconoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a taletitolo (ex plurimis, Cass. Sez. 3, 28/02/2025, n. 5314, Rv. 674061 -01).3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalgiudice del rinvio.P. q. m.(-) rigetta il primo motivo di ricorso;(-) accoglie il secondo motivo di ricorso;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;(-) rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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