Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39013/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in rubrica denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'entità della pena inflitta e il diniego delle generiche evidenziando il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato attestata dal fatto e dalle sue modalità e in assenza di positivi elementi di valutazione allegati dalla difesa in termini del tutto generici.

La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in rubrica denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'entità della pena inflitta e il diniego delle generiche evidenziando il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato attestata dal fatto e dalle sue modalità e in assenza di positivi elementi di valutazione allegati dalla difesa in termini del tutto generici. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39013/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris