CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 49361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 marzo 2023 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la pena inflitta per la partecipazione al delitto dell'art. 416 cod. pen., per cui lo stesso era stato condannato, in un processo con contestazione aperta, con sentenza della stessa Corte d'appello del 21 ottobre 2019, irrevocabile il 23 aprile 2021. L'istante sosteneva che la data di commissione del reato dovesse essere retrodata a data antecedente alla modifica del trattamento sanzionatorio della fattispecie incriminatrice operato dalla I. 27 maggio 2015, n. 69.Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che la sentenza di merito aveva determinato le pene sulla base della forcella editl:ale modificata dalla I. n. 69 del 2015 perché aveva ritenuto il sodalizio operativo anche dopo tale data, Brun'. non aveva interposto ricorso per cassazione contro tale decisione (a differenza di altri coimputati), e non poteva, pertanto, proporre la questione al giudice dell'esecuzione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la pena illegale è quella che non è prevista dall'ordinamento giuridico o risulti eccedente il limite legale, e che l'art. 25 della Costituzione e l'art. 7 della Convenzione europea diritti dell'uomo impediscono che sia inflitta una pena superiore a quella prevista per il reato ne momento in cui viene commesso. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nell'unico argomento sviluppato nel ricorso, dopo la descrizione in fatto, ci si limita a ricordare, mediante citazione di precedenti giurisprudenziali, che la Corte di Cassazione ha il potere di rilevare l'illegalità della pena inflitta dai giudici del merito, ma non si spiega perché quella inflitta al ricorrente dovrebbe essere ritenuta pena illegale. L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza, infatti, spiegando che nei confronti dell'imputato vi è ormai giudicato sull'accertamento di responsabilità per il reato associativo anche per periodo successivo all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2015; la pena inflitta all'imputato non è illegale rispetto ad un accertamento di responsabilità in questi termini. Il ricorso non prende proprio posizione sul percorso logico attraverso cui il giudice dell'esecuzione è arrivato alla conclusione che nel caso in esame si versi in presenza di una pena non illegale, e si limita a ricordare che in caso di pena illegale essa deve essere rimossa. Il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro