CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 08976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/02/2021 con la quale la Corte d'appello di Bari, accedendo alla concorde richiesta del difensore dell'imputato munito di procura speciale e del P.G., ha rideterminato la pena inflitta al primo. 2. Il ricorso, con il quale si invoca una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, alla stregua del fermo orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente 3niseppe [OSCURATO:PERSONA] beone CORTE DI CASSAZIONE v [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA6 MAR 2.4