CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 41472/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1421/25 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP –[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25955/2025 [OSCURATO:PERSONA] Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e che chiede la condanna degli imputati alla rifusione delle spese, come da nota scritta che produce; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo emessa il 7 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del concordato proposto da [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41472/2025 Roma, lì, 24/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in nove anni di reclusione ed euro 8.000 di multa. Con la sentenza del Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento seguito da incendio di cui agli artt.110 e 424 cod. pen. e di estorsione tentata di cui agli artt.56, 110, 629, co.2, cod. pen. loro ascritti ai capi A) e B), in concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con l’aggravante del metodo mafioso, relativamente ad un attentato incendiario eseguito la notte del 6 dicembre 2015 nella rimessa ove erano parcheggiati 14 autoarticolati di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. che riportavano gravi danni, con la completa distruzione delle cabine di sei mezzi, provocando un incendio di vaste proporzioni, per costringere [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore della predetta società, a non porsi in concorrenza con le attività commerciali della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in particolare a non accettare le commesse lavorative dei clienti di detta società. All’esito del giudizio di primo grado i predetti sono stati condannati anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Con la pronuncia della Corte di appello di Brescia emessa in data 30 maggio 2022 la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con l’assoluzione dei predetti dal reato di tentata estorsione di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. La Corte di cassazione con la sentenza del 28 giugno 2023, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annullava la sentenza limitatamente all’assoluzione disposta per il reato di tentata estorsione ascritto al capo B), con rinvio per nuovo giudizio, dichiarando inammissibili i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza del 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Brescia, in sede di giudizio di rinvio, decidendo sull’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’impianto accusatorio del primo giudice anche in relazione al capo B) ed ha accolto la richiesta di concordato avanzata dagli altri imputati [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce violazione della legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza a titolo di concorso nel delitto di tentata estorsione di cui al capo B), per l’assenza di elementi di fatto dimostrativi della conoscenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] della finalità sottesa all’attentato incendiario e dell’identità del mandante, già al momento della consumazione del reato di danneggiamento di cui al capo A), per il quale la condanna è divenuta definitiva. A tale riguardo censura la motivazione della sentenza che sulla base di meri argomenti congetturali, incentrati sull’assunto che l’incendio “di un intero parco di autoarticolati” sarebbe all’evidenza una tipica azione estorsiva di carattere mafioso, ha poi desunto dalle intercettazioni svolte nel maggio-giugno del 2016, a seguito della convocazione da parte delle forze dell’ordine dei primi sospettati ([OSCURATO:PERSONA]), la piena conoscenza delle ragioni dell’attentato incendiario al medesimo commissionato non direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] ma da [OSCURATO:PERSONA], sebbene non fossero emersi elementi di prova certi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse previamente informato, allorchè lo incaricò di reperire la manovalanza per eseguire l’attentato incendiario, sul nome del mandante e di quali ne fossero le ragioni. In breve, secondo le doglianze del ricorrente, sono state considerate prove idonee alla dimostrazione della consapevolezza delle finalità estorsiva dell’attentato le iniziative assunte circa sei mesi dopo l’attentato dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per pretendere da quest’ultimo che si facesse carico delle spese legali per la difesa delle persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva reclutato per l’azione di danneggiamento su incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], sebbene il [OSCURATO:PERSONA] si rifiutasse di farlo, negando di essere stato lui il mandante. Anche l’intermediazione di altri soggetti, tutti di origine calabrese, presumibilmente inseriti nella ‘ndrangheta (Turrà e Iuliano), tramite i quali [OSCURATO:PERSONA] ha cercato un sostegno per ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle spese legali rappresenta secondo la difesa un dato neutro. Analoghe considerazioni vengono ripetute rispetto all’incontro dello [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], commercialista di [OSCURATO:PERSONA], che, sebbene riferito ad altra vicenda, è stato considerato un indice della esistenza di interessi comuni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dunque della conoscenza delle attività commerciali svolte da [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, delle ragioni sottese all’attentato. In tal modo, la sentenza non avrebbe dato riposta alla censura principale della difesa che attiene al tema della esatta individuazione del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza della finalità estorsiva sottesa all’attentato incendiario realizzato con il suo concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si passano in rassegna gli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata per evidenziare il salto logico e l’assenza di conseguenzialità tra i fatti stessi e le conclusioni che ne sono state tratte, in assenza di prove che potessero dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il [OSCURATO:PERSONA] del nome del mandante e soprattutto di quando questa ipotetica informazione gli sarebbe stata fornita, prima dell’attento o solo dopo, allorchè sono iniziate le indagini nei confronti dei primi sospettati e [OSCURATO:PERSONA] si è curato di richiedere il sostegno legale per i suoi complici. Tale illogicità viene ravvisata con specifico riferimento alle conclusioni che hanno comportato il travisamento della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], il commercialista della società [OSCURATO:SOCIETA]. che ha negato di aver parlato di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. Con unico motivo deduce l’assenza di motivazione in ordine all’accertamento della finalità estorsiva dell’atto incendiario commissionato dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e sulla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Nonostante la sopravvenuta rinuncia ai motivi di appello conseguenti al concordato sulla pena intervenuto nel giudizio di rinvio, il ricorrente si duole dell’assenza di una verifica del profilo devoluto con la sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, attinente alla prova della finalità estorsiva dell’attentato incendiario, in assenza di minacce esplicite rivolte alla persona offesa, che per nulla intimidito ha prontamente denunciato il fatto e cercato la protezione in ambienti criminali “calabresi” a lui evidentemente noti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzitutto, va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] perché la rinuncia ai motivi di appello correlata al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen. non consente di valutare le questioni dedotte e poi rinunciate per effetto della preclusione che deriva dall’applicazione del principio devolutivo, che non trova deroghe neppure con riferimento al giudizio di rinvio che faccia seguito all’annullamento disposto nel giudizio di legittimità. La rinuncia ai motivi di appello conseguente al concordato sulla pena intervenuto nel giudizio di rinvio impedisce alla Corte di prendere cognizione del profilo devoluto con la sentenza rescindente attinente all’accertamento della finalità estorsiva del danneggiamento. È pacifico, infatti, che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599- bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Neppure vi sono preclusioni nel giudizio di rinvio rispetto all’ammissibilità del concordato sulla pena previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. quando residuino margini di discrezionalità nella decisione del giudice imposti dall'art. 627 cod. proc. pen., come nel caso di specie, essendo stata devoluta una nuova valutazione della responsabilità riferita al tentativo di estorsione (vedi, Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283999), e considerato, altresì, che la questione della compatibilità dell’istituto con il giudizio di rinvio, in ragione delle sue finalità deflattive, non è stata dedotta con i motivi di impugnazione. 2. Per ragioni diverse deve ritenersi inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. In realtà, il ricorrente non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d'indagine di legittimità, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, univocamente evocative della piena conoscenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] sia del nome del mandante dell’attentato incendiario, commissionatogli per la ricerca della manovalanza necessaria alla sua realizzazione, e sia delle ragioni e degli scopi cui tale azione violenta era diretta. La tesi difensiva secondo cui tale conoscenza sarebbe maturata solo in un momento successivo alla consumazione del reato è frutto di una lettura alternativa delle risultanze probatorie, che muove dalla presunzione che la condotta di ausilio, pacificamente prestata dallo [OSCURATO:PERSONA] per il reclutamento delle persone che dovevano eseguire l’attentato incendiario, sia avvenuta all’insaputa dell’identità del mandante e delle ragioni del danneggiamento. Al contrario, nella motivazione della sentenza impugnata si assume che proprio le modalità con le quali l’imputato, una volta avuto contezza delle indagini in corso nei confronti dei complici ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), si è attivato per richiedere al [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico delle spese legali necessarie alla difesa degli uomini da lui selezionati per l’attentato, dimostrano inequivocabilmente l’importanza del ruolo svolto quale organizzatore dell’attentato e, quindi, anche la piena consapevolezza delle finalità ad esso sottese, non più in discussione nella loro oggettiva portata. In particolare, coerente in questo senso è la valutazione di tutte le iniziative assunte dallo [OSCURATO:PERSONA] per convincere il [OSCURATO:PERSONA] ad assumersi l’onere economico della difesa legale dei suoi più stretti collaboratori, attraverso la mediazione e l’interessamento di terze persone, tutte di origini calabresi, come indice certo della conoscenza non solo dell’identità del mandante dell’azione criminosa ma anche delle ragioni del danneggiamento correlate con la concorrenziale attività commerciale che il [OSCURATO:PERSONA] curava con l’appoggio del proprio commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Proprio il riferimento all’incontro avuto da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], al di là di quanto riferito da quest’ultimo nel corso della sua deposizione, è stato coerentemente ritenuto un ulteriore elemento di riscontro della conoscenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] dell’attività economica gestita dal [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei trasporti, da cui è stata poi desunta anche la consapevolezza della finalità perseguita attraverso il danneggiamento inferto all’attività commerciale svolta dalla persona offesa, quale suo diretto concorrente. Neppure può ritenersi censurabile sul piano logico la valutazione operata rispetto alla valenza intimidatoria implicita ravvisata nella distruzione a mezzo di un incendio di vaste proporzioni di un intero parco di autoarticolati, trattandosi di una azione estorsiva che è stata coerentemente ritenuta autoevidente e certamente riconoscibile oltre che nota a chi ha avuto un ruolo organizzativo nell’attentato, come l’odierno ricorrente, incaricato di reperire la manovalanza necessaria per la sua esecuzione, tenuto conto anche del ravvisato contesto criminoso collegato ad ambienti mafiosi e della riconosciuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Dalle suesposte considerazioni, discende che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte di cassazione può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività; né si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Segue per legge anche la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.500.00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]