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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:128
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 27 febbraio 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 271/23 [OSCURATO:PERSONA] europea contro

[OSCURATO:PERSONA]

« Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] – Decisione (UE) 2021/3 del Consiglio – Posizione comune da adottare a nome dell’Unione europea – Articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] – Base giuridica – Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972, e Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 – Inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle – Votazione nella sessione della commissione Stupefacenti – Voto e posizione dello Stato membro in contrasto con la decisione del Consiglio – Articolo 3, paragrafo 2, in fine, [OSCURATO:PERSONA] – Competenza esterna dell’Unione – Articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] – Eccezione di illegittimità sollevata da uno Stato membro – Ricevibilità – Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Obblighi di informazione, consultazione e attenuazione »

1. Durante una sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite (Commission on [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «CND») ( 2 ), in sede di votazione di una modifica della convenzione sugli stupefacenti ( 3 ), può uno Stato membro dell’Unione europea, parte della convenzione in parola, votare in contrasto con una decisione del Consiglio che stabilisce una posizione da adottare congiuntamente a nome dell’Unione e dichiarare il suo dissenso rispetto a tale decisione? Inoltre, può detto Stato invocare l’illegittimità della decisione del Consiglio che adotta siffatta posizione a titolo di difesa nell’ambito di un procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], senza aver precedentemente contestato la legittimità di tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea?

2. Queste due questioni sorgono nel contesto del procedimento per inadempimento instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA].

3. Nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione (UE) 2021/3 del Consiglio ( 4 ), dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Tale decisione riguarda, in sostanza, la posizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti ad adottare, a nome dell’Unione europea, in merito alla riclassificazione della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis nella votazione in seno alla CND.

4. È importante notare che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione sono parti della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope (in prosieguo, congiuntamente: «le convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope»), mentre l’Unione stessa non lo è ( 5 ).

5. Nello specifico, ai sensi della decisione 2021/3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero dovuto votare a favore dell’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti e sostenere la loro permanenza nella tabella I di tale convenzione ( 6 ).

In sintesi, si ritiene che le sostanze di cui alla tabella IV della convenzione in parola pongano un rischio per la salute pubblica a tal punto elevato da doverne vietare l’uso, se non per scopi medici o scientifici estremamente limitati, mentre nella tabella I figurano stupefacenti caratterizzati da un notevole rischio di abuso e di effetti dannosi.

I. Fatti e procedimento precontenzioso A. Fatti all’origine della controversia

6. Adottate nell’ambito delle Nazioni Unite, le convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope mirano, rispettivamente, a combattere l’abuso di stupefacenti mediante un’azione internazionale coordinata e, in risposta alla diversificazione e all’espansione della gamma di stupefacenti, a istituire un sistema internazionale di controllo rispetto a una serie di droghe sintetiche, in funzione del rischio di abuso e del valore terapeutico ad esse connesso.

7. Ciascuna di tali convenzioni reca quattro tabelle, numerate da I a IV, che contengono liste di stupefacenti o preparazioni contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope.

La cannabis e la resina di cannabis sono state incluse per molti anni nelle tabelle I e IV della convenzione sugli stupefacenti, mentre gli estratti e le tinture di cannabis erano inclusi nella tabella I di tale convenzione.

L’inclusione in una specifica tabella determina le misure di controllo che gli [OSCURATO:PERSONA] parti di tali convenzioni sono tenuti ad applicare alle relative sostanze ( 7 ).

8. La CND, le cui funzioni e competenze sono definite, in particolare, nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope ( 8 ), è competente a modificare l’elenco degli stupefacenti o delle preparazioni allegato a tali convenzioni, sulla base delle raccomandazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sanità (in prosieguo: l’«OMS») che, a sua volta, agisce sulla base delle raccomandazioni del suo comitato di esperti.

9. La CND è composta da 53 [OSCURATO:PERSONA] membri delle Nazioni Unite, che sono selezionati dall’ECOSOC.

Nel dicembre 2020 dodici [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, tra i quali l’[OSCURATO:PERSONA], erano membri della CND e, pertanto, godevano del diritto di voto in seno a tale commissione.

L’Unione europea ha lo status di osservatore all’interno di detta commissione.

10. Il 24 gennaio 2019 l’OMS ha emanato sei raccomandazioni, numerate da 5.1 a 5.6, concernenti la modifica della classificazione della cannabis e delle sostanze ad essa associate in conformità con le convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (in prosieguo: le «raccomandazioni dell’OMS»).

L’obiettivo delle raccomandazioni in parola era, in primo luogo, garantire che le sostanze in questione fossero sottoposte al controllo internazionale più pertinente previsto da tali convenzioni, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e mediche e, in secondo luogo, garantire la disponibilità, la ricerca e lo sviluppo di preparazioni contenenti sostanze associate alla cannabis per scopi medici.

11. Le raccomandazioni dell’OMS sono state discusse in occasione della quarta e della quinta riunione intersessione della CND, il 24 giugno e il 23 settembre 2019.

Nel corso delle riunioni in parola, il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici e l’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine hanno precisato e valutato il potenziale impatto di tali raccomandazioni.

12. Dopo aver deciso, nel marzo 2020, di rinviare la votazione sulle raccomandazioni dell’OMS, la CND ha organizzato tre discussioni tematiche fra i mesi di giugno e ottobre 2020, seguite, l’8 ottobre 2020, da una riunione intersessione aperta a tutti i portatori di interessi.

13. La votazione sulle raccomandazioni dell’OMS concernenti la modifica quanto all’inclusione della cannabis e delle sostanze ad essa associate è stata inserita nell’ordine del giorno della sessantatreesima sessione riconvocata della CND, che si sarebbe tenuta tra il 2 e il 4 dicembre 2020 ( 9 ).

14. [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione hanno discusso le raccomandazioni dell’OMS in diverse occasioni nell’ambito del gruppo orizzontale «Droga» ( 10 ).

Anche l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha valutato il potenziale impatto di dette raccomandazioni.

15. Il 16 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una proposta relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della CND sull’inclusione di sostanze nelle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope ( 11 ).

16. Il gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio ha esaminato tale proposta il 29 ottobre 2020.

17. Il Consiglio ha votato la proposta della [OSCURATO:PERSONA] mediante procedura scritta il 23 novembre 2020.

Esso ha adottato la decisione 2021/3 a maggioranza qualificata, in conformità all’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, [OSCURATO:PERSONA].

In tale occasione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha votato contro e la Bulgaria si è astenuta. [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione erano destinatari della decisione in questione.

18. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della decisione 2021/3, la posizione da adottare a nome dell’Unione dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che fanno parte della CND, agendo di concerto, nella sessantatreesima sessione riconvocata della CND, che si sarebbe tenuta dal 2 al 4 dicembre 2020, concernente l’aggiunta o l’eliminazione di sostanze dalle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, figurava nell’allegato di tale decisione.

I punti da 1 a 6 di detto allegato corrispondono alle raccomandazioni dell’OMS da 5.1 a

5.6. Ai sensi del punto 1 dell’allegato della decisione 2021/3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano votare a favore dell’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti e a favore del loro mantenimento nella tabella I di tale convenzione.

Ai sensi del punto 4 dell’allegato della decisione 2021/3, i termini «estratti» e «tinture» dovevano essere eliminati dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.

19. Il 2 dicembre 2020 si è svolta una votazione sulle raccomandazioni dell’OMS in seno alla CND.

Le raccomandazioni dell’OMS da 5.2 a 5.6, alle quali corrispondevano i punti da 2 a 6 dell’allegato della decisione 2021/3, sono state respinte.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha votato contro le raccomandazioni dell’OMS 5.1 e

5.4. La raccomandazione 5.1, che caldeggiava l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti ( 12 ), la quale elenca le sostanze più pericolose prive di impiego medico (in prosieguo: la «raccomandazione 5.1.») è stata adottata con la maggioranza richiesta ( 13 ).

20. La raccomandazione 5.4 invitava all’eliminazione dei termini «estratti» e «tinture» dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti (in prosieguo: la «raccomandazione 5.4»).

L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilasciato una dichiarazione in seno alla CND, affermando che l’adozione delle raccomandazioni dell’OMS avrebbe aumentato l’uso della cannabis e avrebbe comportato interferenze nelle politiche nazionali.

L’[OSCURATO:PERSONA] non ha avvisato l’Unione europea prima di effettuare tale dichiarazione.

B. Fase precontenziosa

21. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il voto dell’[OSCURATO:PERSONA] e la posizione assunta nella sessione della CND costituissero un inadempimento degli obblighi incombenti a tale Stato ai sensi della decisione 2021/3, una violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione nonché del principio di leale cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di messa in mora, il 18 febbraio 2021.

22. Il 19 aprile 2021 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla lettera di messa in mora, spiegando che essa aveva già espresso riserve sulle raccomandazioni dell’OMS nel corso della procedura di adozione della decisione 2021/3, in relazione alla quale aveva votato contro.

Per quanto riguarda la raccomandazione 5.1, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che non avrebbe alterato l’ambito di applicazione materiale della convenzione sugli stupefacenti e, quindi, il livello di controllo internazionale delle sostanze in questione, poiché la cannabis e la resina di cannabis sarebbero state rimosse dalla tabella IV ma sarebbero dovute rimanere nella tabella

I. L’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’adozione della decisione 2021/3 ha inviato al pubblico un messaggio errato, ossia che i rischi della cannabis in termini sociali e di salute pubblica sono stati sopravvalutati.

23. Il 12 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato.

In primo luogo, essa ha affermato che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia votato contro la decisione 2021/3 e le ragioni per le quali tale Stato membro non si è conformato alla posizione adottata dal Consiglio sono irrilevanti.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], poiché gli atti in questione rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in particolare indebolendo la posizione dell’Unione europea all’interno della CND. [OSCURATO:PERSONA] ha espresso preoccupazioni quanto alla probabilità che l’[OSCURATO:PERSONA] adotti un comportamento simile in futuro.

24. L’11 gennaio 2022 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato.

Essa ha mantenuto la sua posizione basata su considerazioni in materia di politica sanitaria e sociale.

Oltre a ciò, essa ha espresso preoccupazioni in relazione all’aumento del consumo di cannabis e ha sottolineato il suo impegno a ridurre la tossicodipendenza.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sottolineato la natura peculiare della presente fattispecie e ha contestato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui sarebbe probabile che, in futuro, tale Stato adotti un comportamento simile in circostanze analoghe, evidenziando la pertinenza e l’importanza delle sue spiegazioni relative al voto in seno alla CND.

25. Poiché gli argomenti avanzati dall’[OSCURATO:PERSONA] non hanno convinto la [OSCURATO:PERSONA], essa ha deciso, il 15 febbraio 2023, di adire la Corte per far dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

II. Procedimento dinanzi alla Corte

26. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo aderito, nel corso della sessantatreesima sessione della CND, alla posizione dell’Unione per quanto riguarda la votazione della modifica dell’inclusione di cannabis e sostanze ad essa associate nelle tabelle, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione 2021/3, vincolante per la stessa a norma dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e ha violato il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE; – condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

27. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, che la Corte voglia: – dichiarare il ricorso irricevibile; – in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

28. Nel corso dell’udienza del 15 ottobre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali.

III. Valutazione

29. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre censure a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, essa sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione 2021/[3], in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, essa sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

30. Dopo un’analisi preliminare della ricevibilità del ricorso, esaminerò, in primo luogo, se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].

Ritengo che tale questione debba essere esaminata prima di accertare se l’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno agli obblighi previsti dalla decisione 2021/[3], in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ).

A tal riguardo, analizzerò poi l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 2021/3 dovrebbe essere considerata inesistente.

Infine, valuterò la terza censura della [OSCURATO:PERSONA], concernente il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

A. Ricevibilità del ricorso

31. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso per inadempimento in esame, fondandosi, in sostanza, per quattro motivi.

32. In primo luogo, facendo riferimento alla sentenza del 7 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo ( 15 ), essa sostiene che lo scopo di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] è far cessare l’inadempimento di uno Stato membro, e che la [OSCURATO:PERSONA] era quindi tenuta a specificare la condotta che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare.

In particolare, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza del 25 ottobre 2001, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( 16 ), si può dedurre che la finalità del procedimento per inadempimento è quella di ottenere una modifica del comportamento di uno Stato membro, e non di accertare in abstracto un inadempimento verificatosi nel passato.

33. A tal riguardo, per quanto concerne l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di specificare il comportamento che si attende dall’[OSCURATO:PERSONA] per porre fine alla violazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la procedura di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli sono imposti dal diritto dell’Unione ( 17 ).

Le sentenze emesse dalla Corte ai sensi di tale disposizione hanno carattere dichiarativo ( 18 ).

Ne consegue che l’unica questione pertinente è se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione ( 19 ).

In particolare, a prescindere dalla decisione sulle spese, esse non indicano affatto i provvedimenti concreti che uno Stato membro è tenuto ad adottare per porre fine alla violazione del diritto dell’Unione ( 20 ).

Pertanto, in un procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può chiedere alla Corte di condannare uno Stato membro ad agire in un determinato modo al fine di conformarsi al diritto dell’Unione.

34. Per quanto riguarda l’argomento dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo scopo del procedimento per inadempimento è quello di ottenere un cambiamento di comportamento da parte dello Stato membro di cui trattasi, osservo che, come sottolineato dall’avvocato generale Geelhoed, se la Corte dovesse adottare un’interpretazione eccessivamente rigida della ricevibilità, quest’ultima comporterebbe, nelle sue estreme conseguenze, «che un intervento contro violazioni consumate e irreversibili del diritto [dell’Unione] in virtù [dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]] in futuro diverrebbe impossibile» il che «potrebbe aprire la porta a violazioni sistematiche» ( 21 ).

Pertanto, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 22 ), in risposta a un argomento quasi identico avanzato dalla Germania, la Corte ha statuito che, se tale argomento «dovesse essere accolto, allora qualsiasi Stato membro che, con il suo comportamento, compromettesse il conseguimento dell’obiettivo inerente a una decisione adottata sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe evitare una procedura per inadempimento, per il motivo che tale inadempimento ha già esaurito i suoi effetti, con la conseguenza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero trarre beneficio dalla loro propria colpa» ( 23 ).

35. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto dell’Unione non essendosi conformata alla posizione di quest’ultima all’atto della votazione, nel corso della sessantatreesima sessione della CND, concernente la modifica dell’inclusione della cannabis e delle sostanze ad essa associate nelle tabelle.

A mio avviso, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede una dichiarazione dell’esistenza dell’asserito inadempimento, tale ricorso è ricevibile.

36. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché il voto sulle raccomandazioni dell’OMS in seno alla CND ha già avuto luogo e non può essere modificato, essa non è più in grado di porre fine all’inadempimento in questione.

A tal riguardo, vorrei sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, è inammissibile che uno Stato membro possa far valere un fatto compiuto di cui è autore per sottrarsi a un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte ( 24 ).

37. In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di effetti reali e percepibili della condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] che persistano al di là del processo decisionale di cui trattasi.

38. Essa sostiene inoltre che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale Stato membro potrebbe assumere una condotta analoga in futuro è una mera supposizione.

Gli interessi in gioco determinano la posizione di uno Stato membro nei negoziati internazionali e, pertanto, tale posizione non può essere determinata dal modo in cui tale Stato membro ha agito in passato in una determinata occasione.

L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua condotta non ha avuto alcuna conseguenza per l’Unione europea o per l’unità e la coerenza dell’azione esterna di quest’ultima.

Al riguardo, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 25 ), la Germania ha contestato la ricevibilità del ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l’asserita violazione riguardava una condotta passata che era cessata prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Germania ha sostenuto che le sue azioni passate in occasione della venticinquesima sessione del comitato di revisione dell’[OSCURATO:PERSONA] intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) avevano cessato di produrre effetti.

La Corte ha sottolineato che la condotta contestata alla Germania aveva violato una decisione del Consiglio ( 26 ) adottata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una procedura semplificata ai fini della definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione nel contesto della sua partecipazione all’adozione, in seno all’organo decisionale istituito dall’accordo internazionale interessato, di atti riguardanti l’applicazione o l’esecuzione di quest’ultimo.

La Corte ha statuito, in particolare, che il «comportamento controverso della [Germania] (...) non [può] essere considerat[o] come cessat[o] alla fine di tale sessione», e che «deve essere considerato come se avesse prodotto effetti sull’unità e la coerenza dell’azione internazionale dell’Unione (...) dopo tale sessione» ( 27 ).

La Corte ha dichiarato che consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sottrarsi alla loro responsabilità in ragione del fatto che gli effetti dell’inadempimento sono cessati minerebbe la coesione dell’Unione e lo Stato di diritto.

Di conseguenza, la Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per inadempimento sollevata dalla Germania ( 28 ).

39. Tale sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale di lunga data, in cui la Corte ha ritenuto ricevibili i ricorsi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] chiede che si dichiari la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione a loro condotte passate in contesto internazionale ( 29 ).

Tale giurisprudenza indica che i ricorsi per inadempimento possono essere ricevibili allorché la condotta di uno Stato membro sia asseritamente in contrasto con il requisito dell’unità nella rappresentanza internazionale dell’Unione.

Ne consegue che, quando la condotta di uno Stato membro viola, asseritamente, una posizione dell’Unione in una sede internazionale, il procedimento per inadempimento può essere ricevibile, al fine di affrontare il potenziale impatto sull’unità dell’Unione nelle questioni esterne, indipendentemente dal fatto che la condotta sia stata posta in essere nel passato.

Nella presente causa, se si accettasse il ragionamento dell’[OSCURATO:PERSONA], tale Stato membro potrebbe discostarsi dalla decisione del Consiglio dopo la sua adozione, forte del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di adire la Corte ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] avverso tale inadempimento, minando così l’efficacia e la natura vincolante della decisione di cui trattasi.

Al fine di evitare un esito di tal genere, si deve ritenere che l’asserita condotta abbia prodotto effetti sull’unità e sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione.

40. Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare ricevibile il ricorso in esame.

B. Seconda censura, vertente sulla violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]

1. Argomenti delle parti

41. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, avendo votato in seno alla CND in modo difforme rispetto alla decisione 2021/3, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione.

42. A suo avviso, le modifiche delle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope hanno un impatto diretto sulla portata della normativa dell’Unione nel settore del controllo delle droghe.

La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti( 30 ) definisce questi ultimi come comprensivi, tra l’altro, di tutte le sostanze contemplate da tali convenzioni.

La decisione quadro è quindi applicabile alle sostanze elencate in dette tabelle.

Qualsiasi modifica delle tabelle ha un impatto diretto sulle norme comuni dell’Unione e ne altera la portata.

Ciò indipendentemente dal fatto che la sostanza in questione sia già soggetta a controllo nell’intera Unione.

43. Più specificamente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti influisce sulle norme in materia di sanzioni ai sensi della decisione quadro 2004/757 e le modifica.

Per effetto di tale eliminazione, le sostanze in questione non possono più essere considerate tra gli stupefacenti più dannosi per la salute, con la conseguenza che le sanzioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 cessano di essere applicabili ( 31 ).

44. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione secondo cui l’Unione non dispone di competenza esclusiva è inoperante, giacché il Consiglio può adottare una decisione basata sull’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] in tutti i settori di competenza dell’Unione, ivi compresi, di conseguenza, i settori che rientrano nell’ambito di competenze concorrenti.

45. Nella sua replica, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la competenza esterna esclusiva dell’Unione comprenda la modifica delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope in conformità alle raccomandazioni 5.1 e 5.4, modifica che è stata oggetto di discussione in seno alla CND.

Nessuna di tali raccomandazioni cambia la nozione di «stupefacenti» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, sicché, parimenti, neppure l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione viene cambiato.

46. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che soltanto una disposizione della decisione quadro 2004/757, vale a dire il suo articolo 1, paragrafo 1, è stata qualificata come «norma comune» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare la portata della competenza esterna esclusiva dell’Unione, ossia la definizione di «stupefacenti», che, in sostanza, determina la portata materiale di tale decisione.

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], tale disposizione non opera distinzioni a seconda del fatto che una sostanza figuri nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, nelle relative tabelle o, a seconda dei casi, in una tabella specifica.

Di conseguenza, ai fini dell’applicabilità della decisione quadro in parola, è sufficiente che una sostanza rientri vuoi nell’ambito di tali convenzioni vuoi in una delle loro tabelle.

L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la specifica tabella della convenzione sugli stupefacenti in cui figura una sostanza è irrilevante a tale riguardo, poiché le sostanze di cui trattasi rientrano, in ogni caso, nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro.

47. In particolare, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la raccomandazione 5.1, sollecitando l’eliminazione di determinate sostanze dalla tabella IV, non determina una modifica sostanziale nell’applicazione del diritto dell’Unione, dato che tali sostanze permangono nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti e continuano a rientrare nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, sicché la portata della nozione di «stupefacenti» definita nella decisione quadro 2004/757 non risulta modificata.

48. Per quanto riguarda la raccomandazione 5.4, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sua adozione, parimenti, non avrebbe alterato la nozione di «stupefacenti» ai sensi della decisione quadro 2004/757, poiché l’eliminazione raccomandata di «estratti» e «tinture» concerne soltanto estratti e tinture che non costituiscono stupefacenti ai sensi di tale espressione, poiché non contengono Delta-9-tetraidrocannabinolo (in prosieguo: «THC»).

Essa trae detta conclusione dal fatto che gli estratti e le tinture di cui trattasi avrebbero dovuto essere rimossi dall’allegato

I. Inoltre, essa fa riferimento alla giurisprudenza della Corte ai sensi della quale non sarebbe opportuno includere le sostanze contenenti cannabidiolo estratto dalla pianta di cannabis nella definizione di stupefacenti ai sensi delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, per il motivo che non contengono un ingrediente psicoattivo, segnatamente il THC ( 32 ).

Essa ne deduce che gli estratti o le tinture di cannabis, che non contengono THC, non sono contemplati da tali convenzioni né, pertanto, dalla decisione quadro 2004/757, poiché non sono considerati come droghe o stupefacenti.

49. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la stessa Unione sottolinea, nella sua dichiarazione a seguito del voto sulle raccomandazioni dell’OMS, che le sostanze a cui si fa riferimento nella raccomandazione 5.1 restano sottoposte a controllo ai sensi della tabella I della convenzione sugli stupefacenti.

Inoltre, la raccomandazione 5.4 non implica alcuna modifica del livello di controllo internazionale degli estratti e delle tinture di cannabis, né è probabile che influisca sugli obblighi di controllo e/o di comunicazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

50. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], dai considerando 5 e 7 della decisione 2021/3 discende che soltanto l’ aggiunta di nuove sostanze alle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope modificherebbe l’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757 e rientrerebbe pertanto, nella competenza dell’Unione europea.

51. Dagli argomenti sopra esposti l’[OSCURATO:PERSONA] deduce che le raccomandazioni 5.1 e 5.4 non influiscono sull’applicabilità della decisione quadro 2004/757 e che, pertanto, in tali circostanze, è dubbio se una modifica risultante da dette raccomandazioni rientri nella competenza esclusiva dell’Unione.

2. Analisi

52. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, in fine

, [OSCURATO:PERSONA],

l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata ( 33 ).

Come osservato dalla Corte nella sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 34 ), esiste un rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione mediante impegni internazionali, o di modificare la portata di tali norme, che può giustificare una competenza esterna esclusiva dell’Unione, quando tali impegni rientrano nell’ambito di applicazione di dette norme ( 35 ).

53. La constatazione dell’esistenza di un rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata non presuppone una concordanza completa tra i settori contemplati dagli impegni internazionali e quelli disciplinati delle norme dell’Unione ( 36 ).

In particolare, tali impegni possono incidere sulla portata delle norme comuni o modificarla anche quando essi rientrano in un settore già disciplinato in gran parte da dette norme ( 37 ).

È importante notare che, poiché l’Unione dispone solo di competenze di attribuzione, l’esistenza di una competenza, per di più di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni derivanti da un’analisi concreta del rapporto esistente tra l’impegno internazionale previsto e il diritto dell’Unione in vigore e da cui risulti che un tale accordo può incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata ( 38 ).

54. Come affermato dalla Corte nel parere 1/03, tale analisi deve prendere in considerazione i settori disciplinati, rispettivamente, dalle norme dell’Unione e dalle disposizioni dell’accordo previsto, nonché la natura e il contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di verificare se l’accordo in questione sia tale da pregiudicare l’applicazione uniforme e coerente delle norme dell’Unione e il corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono ( 39 ).

Alla luce delle considerazioni che precedono, analizzerò, in primo luogo, la portata, la natura e il contenuto dell’impegno internazionale previsto; in secondo luogo, lo confronterò con la portata delle norme del diritto dell’Unione; e, in terzo luogo, ne esaminerò gli effetti sulle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi ( 40 ).

55. In primo luogo, per quanto riguarda la portata, la natura e il contenuto dell’impegno internazionale previsto, è opportuno ricordare che la convenzione sugli stupefacenti, adottata nell’ambito delle Nazioni Unite, riconosce che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo ( 41 ).

Tale convenzione riconosce che, per risultare efficaci, i provvedimenti adottati contro l’abuso di stupefacenti debbono essere coordinati e universali ( 42 ).

L’OMS, dopo aver sentito il suo comitato di esperti, può proporre raccomandazioni relative all’aggiunta di sostanze alle tabelle o alla loro eliminazione dalle stesse ( 43 ).

La convenzione sugli stupefacenti include espressamente la cannabis, la resina di cannabis e le sostanze associate alla cannabis nelle sue tabelle e definizioni ( 44 ).

56. La raccomandazione 5.1 suggeriva l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti, la quale elenca le sostanze più pericolose prive di impiego medico.

Uno stupefacente che figura nella tabella I di tale convenzione può essere incluso nella tabella IV della stessa quando è particolarmente suscettibile di dare luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi.

In base a tale raccomandazione, la cannabis e la resina di cannabis sarebbero rimaste nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.

La raccomandazione 5.4 suggeriva l’eliminazione dei termini «estratti» e «tinture» dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.

57. L’analisi dell’impegno internazionale dovrebbe tenere conto anche del fatto che l’Unione europea non è parte della convenzione sugli stupefacenti, né membro della CND.

A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha osservato che, in una situazione del genere, la competenza dell’Unione, se esistente, deve essere esercitata tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri che agiscano congiuntamente nell’interesse dell’Unione ( 45 ).

58. In secondo luogo, per quanto riguarda la portata delle norme del diritto dell’Unione, occorre notare, anzitutto, che la decisione quadro 2004/757 è stata adottata sulla base dell’articolo 31, lettera e), e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), TUE ( 46 ), i quali prevedevano che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda il traffico illecito di stupefacenti ( 47 ).

59. La Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2004/757 fissa gli elementi costitutivi dei reati nel settore del traffico illecito di stupefacenti, che riguarda i precursori di droghe e quindi le sostanze classificate ( 48 ).

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro, per stupefacenti si intendono le sostanze contemplate dalle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.

Mediante tale rinvio, le istituzioni dell’Unione hanno segnalato la loro decisione di garantire che l’Unione conformi le sue azioni alle politiche internazionali in materia di controllo degli stupefacenti e, di conseguenza, a tali convenzioni.

Poiché la decisione quadro 2004/757 incorpora le definizioni stabilite nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, essa include la cannabis e i suoi derivati, compresi resina, estratti e tinture.

60. Occorre inoltre notare che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 stabilisce quali condotte intenzionali nel settore del traffico di stupefacenti e di precursori, allorché «non autorizzate», devono essere punite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Le attività richiamate in tale disposizione includono, alla lettera a), la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti.

Inoltre, tali attività comprendono, ai sensi delle lettere b) e c), la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività summenzionate, nonché la coltura, inter alia , della pianta della cannabis.

61. Occorre altresì notare che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 prevede norme generali in materia di sanzioni penali ( 49 ).

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 impone sanzioni più severe per i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della stessa quando riguardano gli stupefacenti elencati nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope più dannosi per la salute o quanto il reato ha determinato gravi danni alla salute di più persone.

62. In terzo luogo, per quanto riguarda gli effetti degli impegni internazionali sulle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi, occorre notare che l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti, conformemente alla raccomandazione 5.1, incide sulle norme della decisione quadro 2004/757 in materia di sanzioni e le modifica, poiché, a seguito di detta eliminazione, tali sostanze non possono più essere annoverate tra gli stupefacenti più dannosi per la salute ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 ( 50 ).

Inoltre, l’eliminazione degli estratti e delle tinture dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti, conformemente alla raccomandazione 5.4, comporterebbe la loro esclusione dall’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757, poiché quest’ultima si applica solo alle sostanze elencate nelle tabelle di tale convenzione.

63. Ne consegue che gli elementi costitutivi del reato di traffico illecito di stupefacenti, come fissati nella decisione quadro 2004/757, sono applicabili alle sostanze quali definite dalla loro classificazione nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti.

Nella misura in cui una decisione adottata dalla CND sulla modifica delle sostanze in tali tabelle ha un’incidenza diretta sulla portata della decisione quadro 2004/757 e sui tipi di sanzioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a imporre ai fini dell’attuazione di tale decisione quadro, è chiaro che detta modifica può incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarle.

Ciò indipendentemente dal fatto che la sostanza in questione sia già soggetta a controllo nell’intera Unione.

64. In ogni caso, come ho affermato in precedenza, occorre ricordare che la constatazione dell’esistenza di un rischio di incidere sulle norme dell’Unione non presuppone una concordanza completa tra i settori contemplati dagli impegni internazionali e quelli disciplinati delle norme dell’Unione ( 51 ).

Di conseguenza, ritengo che, poiché le decisioni sulla modifica delle sostanze nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti incidono sul diritto dell’Unione e lo modificano, la posizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione devono adottare in relazione a tali decisioni rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].

65. Per quanto riguarda l’esercizio di tale competenza esclusiva, nel caso di accordi internazionali dei quali l’Unione non è parte, ma che rientrano nelle sue competenze esclusive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rappresentare la posizione dell’Unione negli organi internazionali istituiti da tali accordi ( 52 ).

La posizione dell’Unione è definita dal Consiglio mediante una decisione adottata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza Germania/Consiglio ( 53 ), la Corte ha confermato che, quando un settore del diritto appartiene a una sfera di competenza dell’Unione, la circostanza che Unione non sia parte dell’accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse ( 54 ).

66. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, in fine , [OSCURATO:PERSONA].

Tale disposizione stabilisce non soltanto una competenza esclusiva, ma anche l’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di astenersi dall’agire in settori in cui l’Unione dispone di competenza esclusiva ( 55 ).

Quando l’Unione dispone di competenza esclusiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno più legittimazione per legiferare o intraprendere azioni autonome in tale settore, salvo laddove espressamente autorizzati dall’Unione.

È stato stabilito che, durante la votazione sulle raccomandazioni dell’OMS, svoltasi in seno al CND il 2 dicembre 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] ha votato contro le raccomandazioni 5.1 e 5.4 e, quindi, in contrasto con le disposizioni della decisione 2021/3 che stabilisce la posizione comune da adottare a nome dell’Unione.

Tale decisione è un’espressione specifica della competenza esclusiva dell’Unione.

Di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].

C. Prima censura, vertente sulla violazione della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]

67. Con la sua prima censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in seno alla CND in modo incompatibile con la decisione 2021/3, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].

68. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ha sollevato un’eccezione di illegittimità in relazione alla decisione 2021/3, tale eccezione deve essere esaminata a titolo di aspetto preliminare.

1. Eccezione di illegittimità a) Ricevibilità 1) Argomenti delle parti

69. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’eccezione di illegittimità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto irricevibile.

70. L’[OSCURATO:PERSONA] dichiara che l’eccezione di illegittimità è ricevibile, poiché essa non è stata in grado di impugnare efficacemente la decisione 2021/3 ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].

71. In particolare, a causa della brevità del periodo intercorso tra l’adozione della decisione 2021/3, il 23 novembre 2020, e la sessione di voto in seno alla CND, il 2 dicembre 2020, è stato impossibile, per l’[OSCURATO:PERSONA], esaminare il merito di un possibile ricorso avverso la stessa.

Essa ritiene inoltre che non si possa eludere il termine procedurale previsto dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], anche quando i problemi sollevati da un atto dell’Unione non sono identificabili al momento della sua adozione e non possono essere individuati che in un secondo momento, nel contesto della sua attuazione.

Nell’udienza dinanzi alla Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, in una situazione del genere, un ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] e, in aggiunta, una domanda di provvedimenti provvisori, non possono essere considerati un rimedio reale ed efficace.

Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] suggerisce che la decisione 2021/3 non le arreca pregiudizio.

Piuttosto, è il ricorso per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla violazione della decisione 2021/3, che pregiudica tale Stato membro.

72. In udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, qualora si accerti che l’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] non può garantire il controllo giurisdizionale di un atto per ragioni che sfuggono al controllo dello Stato membro, occorre contemplare l’applicazione dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], poiché tale disposizione mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva in situazioni specifiche in cui siffatta tutela non può essere ottenuta mediante l’applicazione dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].

73. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] estende la portata di un’eccezione di illegittimità a qualsiasi «atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione» ( 56 ).

L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi invitato la Corte a estendere la portata dell’eccezione di illegittimità di cui all’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] agli atti di portata generale.

Secondo tale Stato membro, la decisione 2021/3 può essere considerata un atto di portata generale, poiché, oltre ad essere rivolta a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, impone loro di adottare una posizione generale ( 57 ).

Dalla formulazione di tale decisione risulta inoltre che la posizione in questione è vincolante anche per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non siedono nella CND.

Siffatta interpretazione consentirebbe inoltre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di invocare, in un procedimento per inadempimento, l’inapplicabilità non soltanto dei regolamenti ma anche, ad esempio, delle decisioni di portata generale. 2) Analisi

74. L’eccezione di illegittimità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] solleva, in sostanza, tre serie di questioni.

In primo luogo, occorre stabilire quale sia, nel contesto del sistema di rimedi stabilito dai Trattati, la funzione essenziale di un’eccezione di illegittimità in forza dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] e quale sia la portata di tale disposizione.

In secondo luogo, è necessario esaminare la rilevanza della questione della brevità dei termini.

In particolare, è importante stabilire se uno Stato membro, in qualità di ricorrente privilegiato, debba poter contestare la legittimità di un atto invocando la brevità del periodo intercorso tra la sua adozione e la sua attuazione.

In terzo luogo, è necessario esaminare se, nel contesto del Trattato FUE, l’efficacia del procedimento per inadempimento sia preservata qualora lo Stato membro possa sollevare un’eccezione di illegittimità nel contesto di tale procedimento.

Dette tre questioni saranno analizzate in successione. i) Funzione essenziale dell’eccezione di illegittimità e portata dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]

75. Preliminarmente, desidero ricordare che l’Unione europea è un’unione fondata sul principio dello Stato di diritto, che è stata dotata dal Trattato FUE di un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione ( 58 ).

76. Siffatto sistema completo di rimedi è a disposizione di qualsiasi ricorrente, sia esso un individuo, un’istituzione o uno Stato membro.

Pertanto, nell’ambito di tale sistema, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono invocare, a proprio vantaggio, il principio della tutela giurisdizionale effettiva ( 59 ).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ricorrente privilegiato, uno Stato membro non è tenuto a dimostrare un interesse diretto e individuale ( 60 ).

Il ricorso deve essere proposto entro due mesi dall’adozione o dalla pubblicazione dell’atto in questione.

Se la Corte ritiene che l’atto sia illegittimo, può annullarlo, in tutto o in parte.

Una volta trascorso il periodo di due mesi senza che l’atto sia stato impugnato o qualora la Corte ne abbia già confermato la legittimità respingendo un ricorso di annullamento analogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mettere in discussione la validità di tale atto.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato l’importanza fondamentale della certezza del diritto, confermando il termine di due mesi per la proposizione dei ricorsi di annullamento ( 61 ).

77. Come parte del sistema completo di rimedi, l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] prevede la possibilità di controllare la legittimità delle misure dell’Unione.

Tuttavia, ciò avviene non mediante un ricorso autonomo, bensì attraverso una procedura incidentale dinanzi al giudice dell’Unione nel contesto di un ricorso principale ( 62 ).

La Corte ha sottolineato che siffatto controllo è espressione di un principio generale diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un atto dell’Unione su cui si fonda una decisione che lo riguarda ( 63 ).

78. Ne consegue che, per quanto riguarda il suo ambito di applicazione ratione personae , l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] permette a ciascuna parte di invocare l’inapplicabilità di un atto di portata generale ( 64 ).

Pertanto, si può sostenere – al pari di numerosi avvocati generali nel passato ( 65 ) – che anche gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto ricorrenti privilegiati, possono sollevare un’eccezione di illegittimità dinanzi alla Corte.

In particolare, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( 66 ), la Corte ha ritenuto ricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, sulla base della formulazione dell’articolo 241 CE (ora articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]), il quale si riferiva a «ciascuna parte», includendo, quindi, i ricorrenti privilegiati e semi-privilegiati ( 67 ), nonché sulla base del fatto che il regolamento in questione era di carattere generale o normativo ( 68 ).

79. Tuttavia, tale giurisprudenza non si estende ai procedimenti per inadempimento, in relazione ai quali la Corte ha specificamente statuito che, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, uno Stato membro non può eccepire l’illegittimità di una decisione o di una direttiva di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso di tal genere ( 69 ).

80. La Corte ha anche statuito specificamente che, sebbene lo Stato membro non fosse, formalmente, il destinatario della decisione in questione, esso, in qualità di membro del Consiglio, autore di detta decisione, era necessariamente a conoscenza della stessa, ed era pienamente in grado di proporre un ricorso di annullamento contro la medesima decisione entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, [OSCURATO:PERSONA] ( 70 ).

La Corte, quindi, esamina l’entità del coinvolgimento dello Stato membro nell’adozione dell’atto in questione.

Qualora lo Stato membro fosse a conoscenza dell’atto da adottare e abbia partecipato alla sua adozione, non può invocare l’illegittimità di tale atto in un procedimento per inadempimento.

81. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], in forza di tale disposizione un’eccezione di illegittimità può essere sollevata soltanto per contestare un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione.

Occorre rilevare che, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le eccezioni di illegittimità erano limitate ai regolamenti, poiché il previgente articolo 241 CE si riferiva specificamente ai regolamenti, mentre ora l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] menziona espressamente gli «att[i] di portata generale» ( 71 ).

Tale modifica discende, tuttavia, dalla stessa giurisprudenza della Corte, la quale ha ammesso questo rimedio per altri atti delle istituzioni che, pur non avendo la forma di regolamento, producevano tuttavia effetti analoghi, sebbene non si trattasse, in senso stretto, di misure previste in un regolamento ( 72 ).

82. Ne consegue che, sebbene la formulazione dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] estenda l’ambito di applicazione materiale dell’eccezione di illegittimità a vari tipi di atti di portata generale, la logica di tale disposizione in relazione agli atti in questione rimane la stessa, e non vi è quindi alcun motivo per cui la Corte debba interpretare la nozione di «atto di portata generale» ai sensi di tale disposizione in modo diverso.

Al riguardo, è importante notare che, ai fini di un’eccezione di illegittimità, la Corte ha mantenuto il requisito secondo cui le disposizioni di un atto di portata generale devono costituire la base di decisioni individuali o avere un nesso giuridico diretto con tali decisioni ( 73 ).

Questo chiarimento significa, a mio avviso, che affinché detta disposizione trovi applicazione, devono esservi due tipi di atti – un atto individuale e un atto di portata generale – i quali devono riguardare un rapporto specifico. 83.

Per quanto riguarda la nozione di «atto di portata generale», la Corte ha dichiarato che essa include gli atti legislativi e regolamentari ( 74 ).

Gli atti di portata generale si applicano a situazioni determinate oggettivamente e producono effetti giuridici per categorie di persone considerate in modo generale e astratto ( 75 ).

A tal riguardo, una decisione con un numero limitato di destinatari non può costituire un atto di portata generale.

Pertanto, la decisione 2021/3 non può essere considerata una misura di portata generale suscettibile di essere sottoposta a un controllo incidentale di legittimità sulla base dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA].

84. Ne consegue che l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] non può essere invocato nella presente causa poiché, in primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno il diritto di invocare l’illegittimità di una decisione di cui sono destinatari come argomento difensivo in un ricorso per inadempimento, e, in secondo luogo, la decisione 2021/3 non può essere considerata una misura di portata generale suscettibile di essere sottoposta a un controllo incidentale di legittimità sulla base dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA].

85. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere respinto, in quanto infondato, se la decisione 2021/23 fosse inficiata da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( 76 ).

86. La constatazione che una decisione indirizzata a uno Stato membro è viziata da un difetto di competenze attribuite all’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, TUE, può, in linea di principio, costituire una grave illegittimità tale da inficiare la decisione contestata nella sua interezza.

Mi occuperò della questione in parola nel prosieguo, in sede di analisi del merito dell’eccezione di illegittimità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] ( 77 ).

Tuttavia, la questione della brevità del termine per impugnare un atto ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] prima della sua attuazione non costituisce, a mio avviso, un vizio grave ed evidente ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

87. Soltanto nel caso in cui la Corte sia di opinione differente sarebbe necessario analizzare la questione, sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], della brevità del termine per impugnare tale decisione.

Poiché la funzione essenziale dell’eccezione di illegittimità è garantire ad una parte che non abbia avuto la possibilità di impugnare un atto di portata generale il diritto di invocare l’inapplicabilità di siffatto atto, che costituisce il fondamento giuridico dell’atto di portata individuale oggetto di impugnazione (in un procedimento di annullamento) ( 78 ), affinché uno Stato membro, in quanto ricorrente privilegiato, possa invocare l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], è necessario che esso dimostri di non essere stato in grado di impugnare l’atto in discussione. ii) Questione della brevità del termine

88. Nella presente causa, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato la decisione 2021/3 ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA].

Tale Stato membro sostiene di non aver potuto presentare un ricorso di annullamento a causa del breve periodo intercorso tra l’adozione della decisione e la votazione in seno alla CND.

89. Occorre osservare, preliminarmente, che il 23 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione 2021/3 a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, [OSCURATO:PERSONA].

Il 2 dicembre 2020 si è svolta una votazione sulle raccomandazioni dell’OMS in seno alla CND.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha avuto otto giorni di tempo per impugnare tale decisione e richiedere provvedimenti provvisori.

90. Se un atto deve essere attuato immediatamente e uno Stato membro non ha tempo sufficiente per impugnarlo, indipendentemente dal termine di due mesi stabilito dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] lo Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA], al fine di sospendere l’applicazione della decisione del Consiglio impugnata fino alla pronuncia della Corte sul ricorso di annullamento.

L’obiettivo è quello di impedire l’attuazione immediata di un atto che potrebbe causare un danno grave o irreparabile se producesse effetti.

In un caso siffatto, la Corte potrebbe bloccare temporaneamente l’attuazione della decisione del Consiglio in questione, qualora ritenga che vi sia fumus boni iuris e che lo Stato membro subirebbe un danno irreparabile in caso di attuazione immediata dell’atto.

Ne consegue che il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi che, come risulta dall’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA], consente di gestire le situazioni di emergenza.

Eventuali difficoltà a detto riguardo, come quelle invocate dallo Stato membro in questione, non sono tali da permettere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di agire unilateralmente in violazione del diritto dell’Unione.

91. Nella presente causa, nonostante il tempo limitato a disposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in linea di principio, chiedere l’annullamento della decisione 2021/3 ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] e, contemporaneamente, un provvedimento provvisorio ai sensi dell’articolo 278 [OSCURATO:PERSONA], in particolare dato che lo Stato membro in parola era già a conoscenza del contenuto della decisione.

A tal riguardo, va sottolineato che, prima dell’adozione della decisione 2021/3, si sono svolti diversi cicli di consultazioni in seno al gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio ( 79 ).

92. A mio avviso, in una situazione in cui a uno Stato membro è concesso pochissimo tempo per impugnare una decisione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], tale Stato membro dispone comunque di opzioni, pur se in un contesto in cui il tempo è particolarmente circoscritto.

Anche se la decisione impone di agire in tempi molto brevi, uno Stato membro può comunque richiedere provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA].

In casi del genere, la Corte ha il potere di agire molto rapidamente, talora entro pochi giorni ( 80 ), al fine di decidere se sospendere o meno l’esecuzione dell’atto.

93. Inoltre, un’azione di annullamento non ha effetto sospensivo dell’attuazione della decisione impugnata.

Anche se avesse avuto più tempo a disposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata comunque tenuta ad attuare la decisione 2021/3.

La procedura appropriata per evitare tale circostanza sarebbe consistita nell’impugnare la decisione di cui si tratta e nel richiedere contemporaneamente la sospensione della sua esecuzione a titolo di provvedimento provvisorio ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA].

94. In tale contesto, va sottolineato che gli atti delle istituzioni dell’Unione godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità, fino a quando non sono revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento ( 81 ) o dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale.

Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono adottare unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati a sanare una violazione del diritto dell’Unione da parte dell’istituzione che ha adottato l’atto controverso ( 82 ).

95. Pertanto, fino a quando la Corte non abbia annullato o revocato la decisione 2021/3 o ne abbia sospeso l’esecuzione, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrà conformarvisi.

96. Ne consegue che, laddove uno Stato membro non presenta un ricorso di annullamento avverso un atto di cui è destinatario entro il termine di due mesi stabilito dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], esso non può mettere in discussione la validità di tale atto nel contesto di un procedimento per inadempimento.

Diversamente, l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione, che è una caratteristica fondamentale del suo sistema, sarebbe compromessa.

Infatti, la Corte ha statuito che, nel consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di trarre vantaggio dall’Unione, i Trattati impongono loro l’obbligo di osservare le norme dei medesimi.

Il fatto che uno Stato membro, in considerazione dei propri interessi nazionali, rompa unilateralmente l’equilibrio tra i vantaggi e gli oneri derivanti dalla sua appartenenza all’Unione lede l’uguaglianza degli [OSCURATO:PERSONA] membri dinanzi al diritto dell’Unione ( 83 ).

97. Infine, va osservato che, ai sensi dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], nelle relazioni esterne sorgono situazioni in cui è necessaria un’azione immediata, che determina l’attuazione di atti anche prima della scadenza del termine di due mesi per impugnarli.

Siffatte situazioni possono venire in essere in casi che concernono l’applicazione provvisoria di accordi internazionali ( 84 ) o di decisioni del Consiglio che necessitano di un’attuazione immediata ( 85 ), come le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA].

Anche in altri settori vengono in essere situazioni in cui, ad esempio, gli atti adottati dal Consiglio possono essere attuati prima della scadenza del termine di due mesi ( 86 ).

Persino in tali situazioni di urgenza i singoli, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni conservano il diritto di impugnare le decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, salvo che siano concessi provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA], l’atto controverso rimane efficace nel corso del procedimento di annullamento.

Nel valutare la legittimità di tali provvedimenti provvisori, la Corte dovrebbe effettuare un esercizio di bilanciamento tra l’attuazione immediata in situazioni critiche e il diritto a un ricorso effettivo dello Stato membro interessato.

Se la Corte seguisse il ragionamento dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli atti non possono essere attuati prima della scadenza del termine di due mesi, l’Unione non potrebbe adottare alcun atto in situazioni di urgenza, il che comprometterebbe seriamente le azioni dell’Unione, in particolare quelle nel settore delle relazioni esterne.

98. Inoltre, se uno Stato membro decide di non richiedere provvedimenti provvisori, può comunque proporre un ricorso di annullamento dopo che la decisione in questione è stata applicata, ma entro il termine di due mesi.

In caso di accoglimento, un siffatto ricorso, ad esempio, chiuderebbe la porta a qualsiasi ricorso per inadempimento eventualmente contemplato dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale decisione.

In caso di annullamento della decisione, il Consiglio sarebbe tenuto, conformemente all’articolo 266 [OSCURATO:PERSONA], a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.

99. Nella presente causa, è chiaro che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato l’atto, né durante il periodo tra la sua adozione e la votazione in seno alla CND, né successivamente alla votazione.

A tal riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che impugnare la decisione 2021/3 non avrebbe necessariamente escluso la possibilità di avvio di un procedimento per inadempimento.

Tuttavia, se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse proposto un ricorso di annullamento, avrebbe potuto richiamare l’attenzione della Corte sul fatto che una sospensione del procedimento per inadempimento potrebbe essere giustificata fino alla pronuncia di una sentenza in detto ricorso.

Inoltre, come già menzionato, se la decisione 2021/3 fosse stata annullata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto basarsi su tale decisione ai fini del presente procedimento per inadempimento.

Pertanto, in una situazione del genere, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno tutto l’interesse a proporre un ricorso di annullamento, anche dopo un voto in sede internazionale, per contestare la legittimità della decisione in questione.

Nella presente causa, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto contestare la legittimità della decisione 2021/3 mediante un ricorso di annullamento, ma tale Stato membro ha scelto di non farlo e di non avvalersi dei mezzi di ricorso a sua disposizione. iii) Efficacia del procedimento per inadempimento

100. Il sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato FUE distingue, da un lato, i ricorsi di cui agli articoli 258 e 259 [OSCURATO:PERSONA], che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, e, dall’altro, i ricorsi di cui agli articoli 263 e 265 [OSCURATO:PERSONA], diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni dell’Unione.

Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono assoggettati a modalità diverse ( 87 ).

Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può contestare la legittimità di una direttiva o di una decisione ad esso destinata come mezzo di difesa nell’ambito di un ricorso fondato sull’inadempimento degli obblighi discendenti da tale direttiva o decisione ( 88 ).

101. L’efficacia del procedimento per inadempimento rischierebbe di essere gravemente compromessa se a uno Stato membro fosse consentito di sollevare, a sua difesa, un’eccezione di illegittimità, al fine di sottrarsi a siffatto procedimento ( 89 ).

102. A mio avviso, l’importanza di tale ragionamento giuridico è triplice.

In primo luogo, l’accoglimento di un’eccezione di illegittimità nel contesto di un procedimento per inadempimento incoraggerebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri a ignorare le decisioni dell’Unione fino alla proposizione di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte ( 90 ).

103. In secondo luogo, la previsione di un termine per presentare un ricorso di annullamento sarebbe, in pratica, inutile e inefficace.

A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, i termini per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 del [OSCURATO:PERSONA] sono stati stabiliti con l’obiettivo di salvaguardare la certezza del diritto, evitando che le misure dell’Unione produttive di effetti giuridici siano rimesse in discussione all’infinito, e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 91 ).

In particolare, in procedimenti per inadempimento, la Corte ha statuito che è escluso che lo Stato membro il quale abbia lasciato scadere il termine perentorio di cui all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] senza contestare, con i mezzi offerti da detto articolo, la legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ad esso diretta, possa mettere in discussione la decisione stessa valendosi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] ( 92 ).

104. In terzo luogo, l’accoglimento di un’eccezione di illegittimità in un procedimento per inadempimento metterebbe a repentaglio la certezza del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione e la stabilità del sistema completo di rimedi giuridici istituito dai Trattati ( 93 ).

105. Questo approccio è stato confermato nella sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 94 ), in cui la Corte ha sottolineato che la giurisprudenza che impedisce a uno Stato membro, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, di eccepire, come argomento difensivo in un procedimento per inadempimento, l’illegittimità di una direttiva o di una decisione di cui sia destinatario si applica, mutatis mutandis , a una decisione di portata generale di cui tale Stato membro non è, formalmente, il destinatario ( 95 ).

Ciò vale, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono, formalmente, i destinatari della decisione del Consiglio.

106. In sintesi, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero sollevare eccezioni di illegittimità contestando la legittimità di una decisione del Consiglio nel corso di un procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], l’efficacia di tale procedimento sarebbe seriamente compromessa.

107. Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono basarsi sull’asserita illegittimità di un atto nel contesto di un procedimento per inadempimento relativo all’asserita omessa attuazione di tale atto.

La giurisprudenza sopra richiamata si applica anche quando i termini di attuazione della decisione sono brevi, come nel caso di specie.

Come ho suggerito in precedenza, uno Stato membro può effettivamente richiedere provvedimenti provvisori.

Pertanto, allo Stato membro interessato nella presente causa è stato, di fatto, garantito un rimedio effettivo nel corso dell’intero periodo previsto dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] per impugnare tale decisione.

108. Qualora la Corte condivida la conclusione da me proposta quanto all’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità, la questione concernente l’illegittimità della decisione 2021/3 diverrebbe priva di oggetto, salvo che quest’ultima sia affetta da vizi particolarmente gravi ed evidenti, tali da permettere di considerarla inesistente ( 96 ).

Pertanto, solo per il caso in cui Corte decida di esaminare detta questione, esaminerò brevemente, qui di seguito, il merito di dell’argomento menzionato. b) Merito

109. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni della decisione 2021/3 non possono essere invocate nei suoi confronti poiché sono illegittime.

Essa afferma che la decisione è affetta da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( 97 ).

L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’Unione non era competente ad adottare la decisione 2021/3, per il motivo che la base giuridica di tale decisione non le conferiva una competenza adeguata ai fini della modifica di un accordo internazionale ( 98 ).

Di conseguenza, tale decisione è stata adottata in violazione del principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

110. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché le modifiche proposte alle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope non rientrano nella competenza dell’Unione, quest’ultima non può adottare una decisione in cui prende posizione su tale materia.

Poiché l’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] non può costituire una base giuridica adeguata per l’adozione della decisione 2021/3, e poiché la decisione in parola non contiene un riferimento all’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] o a qualsiasi altra base giuridica, essa non soddisfa il requisito relativo all’indicazione della base giuridica.

Nell’ipotesi cin cui la decisione 2021/3 fosse stata adottata esclusivamente sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che detta disposizione non attribuisce una competenza esclusiva per quanto riguarda l’oggetto di tale decisione.

111. Occorre notare, anzitutto, che l’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «[i]l Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] (...), adotta una decisione (...) che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo».

La Corte ha statuito che la formulazione letterale dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] non osta a che l’Unione adotti una decisione che stabilisce una posizione da adottare a suo nome in un organismo istituito da un accordo internazionale di cui non è parte ( 99 ).

112. Per valutare la legittimità della decisione 2021/3 è necessario analizzare se il Consiglio fosse competente ad adottarla e quindi non ha violato il principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

Come già suggerito nelle presenti conclusioni ( 100 ), le modifiche (aggiunta o eliminazione di sostanze) alle tabelle I e IV della convenzione sugli stupefacenti incidono sull’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757 e, pertanto, rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Secondo una giurisprudenza costante, quando un settore del diritto appartiene a una sfera di competenza dell’Unione, la circostanza che Unione non sia parte dell’accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse ( 101 ).

Questa constatazione mi induce a proporre di dichiarare che il Consiglio era competente ad adottare la decisione 2021/3, e che, quindi, essa non è stata adottata in violazione del principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

113. In tale contesto, per quanto riguarda l’argomento avanzato dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 2021/3 è affetta da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente, secondo una giurisprudenza costante la gravità delle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto di un’istituzione dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi estremi ( 102 ).

Inoltre, la Corte ha stabilito che il ricorrente il quale contesti una disposizione deve fornire elementi in grado di provare che tale disposizione sarebbe inficiata da un vizio tale da mettere in discussione la sua stessa esistenza ( 103 ).

Nella presente causa, l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 2021/3 dovrebbe essere considerata inesistente si basa sull’argomento che l’Unione non era competente.

L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione 2021/3 avrebbe dovuto fare riferimento all’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] o a un’altra base giuridica.

114. Si deve osservare che la decisione 2021/3 fa riferimento al «trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9».

La scelta della base giuridica appropriata riveste infatti un’importanza di natura costituzionale, dato che l’Unione, disponendo soltanto di competenze di attribuzione, deve ricondurre gli atti che essa adotta alle disposizioni del Trattato FUE che la legittimino effettivamente a tal fine ( 104 ).

Inoltre, l’indicazione della base giuridica s’impone alla luce dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 [OSCURATO:PERSONA] ( 105 ).

115. Nel presente procedimento, l’atto giuridico in questione è una decisione adottata dal Consiglio, che fa esplicito riferimento all’articolo 83, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] come basi giuridiche.

Pertanto, a mio avviso, non si può sostenere che le parti interessate e la Corte siano lasciate nell’incertezza circa la precisa base giuridica ( 106 ).

Ne consegue che la base giuridica può essere determinata in modo chiaro.

116. In ogni caso, la scelta operata tra l’articolo 216, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] non pare rappresentare uno dei casi estremi descritti dalla Corte nei quali le disposizioni sono affette da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da poterle considerare inesistenti.

Di converso, come statuito dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, le scelte procedurali non possono mettere in discussione l’esistenza stessa di una decisione ( 107 ).

117. Come statuito dalla Corte nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], se è pur vero che l’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] enumera le diverse ipotesi nelle quali l’Unione è abilitata a concludere un accordo internazionale, tale articolo non prescrive, a differenza dall’articolo 352 [OSCURATO:PERSONA], alcuna esigenza formale o procedurale a tal fine ( 108 ).

La forma dell’atto e la procedura da seguire, pertanto, devono essere determinate con riferimento alle altre disposizioni dei trattati.

Questo, infatti, è il ruolo dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], menzionato nel presente procedimento quale base giuridica procedurale della decisione controversa, ossia definire la procedura che deve essere seguita nell’adozione della decisione ( 109 ).

118. Questa osservazione mi porta a proporre di dichiarare che l’omesso riferimento espresso all’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non genera alcuna confusione quanto alla natura e alla portata giuridica di tale decisione o alla procedura da seguire per la sua adozione e, di conseguenza, non può mettere in discussione l’esistenza stessa di tale decisione.

2. Violazione della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]

119. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in modo difforme, nel corso della 63 a sessione della CND concernente la modifica delle voci relative alla cannabis e alle sostanze ad essa associate nelle tabelle, rispetto alla posizione definita dall’Unione nella decisione 2021/3, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia votato contro tale decisione in seno al Consiglio non influisce sulla sua natura obbligatoria ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].

Neppure la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia sollevato obiezioni sostanziali quanto al contenuto delle raccomandazioni dell’OMS altera la natura obbligatoria della decisione 2021/3.

120. Nella presente causa, l’[OSCURATO:PERSONA] pare aver ammesso implicitamente la violazione della decisione 2021/3, nel suo controricorso e in udienza.

La difesa dello Stato membro si basa, invece, sull’illegittimità di tale decisione sulla base dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA].

121. Come ho osservato in precedenza, la decisione 2021/3 gode di una presunzione di legittimità, producendo effetti giuridici finché non sia stata revocata o annullata nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarata invalida a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità ( 110 ).

Finché la Corte non abbia deciso di sospenderla, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuarla ( 111 ).

122. Poiché, a mio avviso, la decisione 2021/3 è stata legittimamente adottata conformemente ai Trattati e indirizzata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti dei suoi destinatari, vale a dire gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 112 ), in quanto stabilisce, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la posizione dell’Unione nell’ambito della 63 a sessione della CND e impone loro di difenderla ( 113 ).

123. In particolare, la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia votato contro la decisione 2021/3 non incide sulla sua natura obbligatoria né sugli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri che ne derivano.

Qualsiasi considerazione nazionale unilaterale sulla possibilità di votare la decisione o messaggio politico che possa trasmettere, la portata delle raccomandazioni da adottare o le ragioni che le giustificano non influiscono sulla natura obbligatoria di tale decisione.

L’[OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della decisione 2021/3 e membro della CND con diritto di voto, era tenuta a rispettare e attuare detta decisione ( 114 ).

124. Inoltre, il mancato rispetto della decisione 2021/3 è tale da compromettere l’unità e la coerenza dell’azione esterna dell’Unione e, in particolare, il valore dello Stato di diritto, sul quale è fondata l’Unione, a norma dell’articolo 2 TUE ( 115 ).

125. Di conseguenza, ritengo che la prima censura sia fondata.

D. Terza censura, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE

1. Argomenti delle parti

126. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in modo difforme rispetto alla decisione 2021/3 senza preavviso e consultazione previ e avendo espresso pubblicamente un’obiezione alle raccomandazioni dell’OMS, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

127. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nei settori che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione, la cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione è particolarmente importante.

Ciò impone taluni obblighi e limiti all’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella sfera internazionale, che discendono dalla necessità di un’unità nella rappresentanza internazionale dell’Unione ( 116 ).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione adottata sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] e l’osservanza della medesima da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono un’espressione particolare dell’obbligo di unità nella rappresentanza dell’Unione, al quale l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conformarsi ( 117 ).

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] nega che il principio di leale cooperazione possa essere invocato soltanto in caso di violazione di una competenza esterna esclusiva dell’Unione.

Tale principio è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza dell’Unione ( 118 ).

128. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] è aggravata dal fatto che il suo voto difforme rispetto alla posizione congiunta a nome dell’Unione in seno alla CND è avvenuto senza alcuna consultazione previa delle istituzioni dell’Unione.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha preso alcun provvedimento, né durante la sessione della CND né successivamente, per rimediare o perlomeno attenuare le conseguenze del suo comportamento e dissipare dubbi in merito alle sue azioni future.

129. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in modo incompatibile con la decisione 2021/3 ed essendosi pubblicamente distanziata dalla posizione dell’Unione a seguito della votazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha compromesso l’unità dell’azione internazionale dell’Unione europea e, quindi, la sua efficacia, credibilità e reputazione.

Azioni del genere rischierebbero anche di indebolire la posizione negoziale dell’Unione europea all’interno delle Nazioni Unite su questioni correlate.

130. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che se le modifiche in questione non rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, con la conseguenza che la decisione 2021/3 sarebbe illegittima, detto Stato membro non può essere obbligato, in forza del principio di leale cooperazione, ad adottare il comportamento stabilito in tale decisione ai fini della votazione.

L’[OSCURATO:PERSONA], di converso, sarebbe libera di esprimere le sue opinioni nel modo ritenuto opportuno e la sua posizione pubblica su una questione rientrante nelle sue competenze in qualità di Stato membro nel contesto di una competenza concorrente non danneggerebbe necessariamente gli interessi dell’Unione.

131. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] osserva che il procedimento per inadempimento e un’eventuale pronuncia a suo sfavore al termine di quest’ultimo non sono tali da porre fine all’asserito inadempimento.

L’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di porre rimedio alla violazione, anche qualora le sia ingiunto di farlo nel contesto di detto procedimento.

132. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere l’unica responsabile per situazione in questione.

Sebbene l’OMS abbia presentato le sue raccomandazioni già nel gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una proposta al riguardo solo il 16 ottobre 2020 e il Consiglio ha votato su tale proposta il 23 novembre 2020.

La sessione della CND e la votazione sulle raccomandazioni dell’OMS si sono svolte il 2 dicembre 2020, sicché tra l’adozione della decisione 2021/3 e la votazione sono intercorsi soltanto pochi giorni.

133. Anche se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse inteso contestare la validità della decisione 2021/3 nel termine prescritto dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto l’opportunità di farlo, poiché la votazione ha avuto luogo persino prima della scadenza del termine di due mesi a sua disposizione.

I pochi giorni intercorsi tra l’adozione di detta decisione e la votazione sulle modifiche non hanno rappresentato un periodo di tempo sufficiente per proporre un ricorso nonché una domanda di provvedimenti provvisori e per la pronuncia della Corte su di essi.

Ne consegue che qualsiasi ricorso promosso avverso tale decisione sarebbe stato, di fatto, privo di scopo e l’accertamento dell’invalidità della decisione non avrebbe cambiato in alcun modo la situazione.

134. L’[OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi quanto alle opzioni a disposizione di uno Stato membro nel caso in cui, nonostante la posizione assunta da tale Stato nel corso di una procedura legislativa, una decisione adottata dalla maggioranza degli [OSCURATO:PERSONA] membri si traduca in un atto vincolante la cui validità non può essere messa in discussione da tale Stato e che lo costringe ad assumere un comportamento che esso considera inaccettabile all’interno di una determinata organizzazione internazionale.

135. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che, a causa della ristrettezza dei tempi sopra descritti, essa ha adottato la sua posizione finale sulle raccomandazioni soltanto poco prima della sessione, tenendo conto, a tale proposito, della sentenza del 19 novembre 2020, B S e C A [Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)] ( 119 ).

136. Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea le considerazioni di politica sanitaria e sociale alla base del suo voto contrario.

Nell’obiettare all’eliminazione dei termini «estratti» e «tinture» dalla tabella I, essa non intendeva estendere le sanzioni relative agli stupefacenti alle sostanze che non contengono THC, bensì garantire che i derivati della cannabis che non contengono THC restino coperti dalle disposizioni della convenzione sugli stupefacenti, che non sono incluse nella decisione quadro 2004/757.

137. L’[OSCURATO:PERSONA], come molti altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non sottopone a sanzioni le preparazioni non contenenti THC per il solo motivo che sono estratte dalla pianta di cannabis.

La posizione tecnica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] durante le discussioni sul progetto di decisione del Consiglio che adotta la posizione comune si basava sul fatto che le raccomandazioni non favoriscono l’accesso alle preparazioni a base di cannabis per scopi terapeutici, poiché, in ogni caso, questo non è il loro obiettivo.

Il loro scopo è quello di facilitare la ricerca sull’uso della cannabis a scopi terapeutici.

Tuttavia, poiché tale modifica non contiene disposizioni direttamente applicabili, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia adeguata a raggiungere detto obiettivo.

138. A differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’OMS e le sue organizzazioni partner non abbiano fornito prove scientifiche conclusive che la cannabis sia meno dannosa per la salute di quanto si ritenesse in precedenza.

Di converso, i risultati delle ricerche hanno dimostrato che il consumo di cannabis può portare a problemi psichiatrici, neurologici, circolatori e respiratori a lungo termine.

L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha evidenziato effetti simili a lungo termine del CBD.

Inoltre, come sottolineato da diversi [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattito tematico in seno alla commissione Stupefacenti, il contenuto di THC delle piante di cannabis commercializzate illegalmente è recentemente aumentato in modo significativo.

139. Di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’OMS non abbia fornito alcun argomento specifico, da un punto di vista sanitario, sociale o giuridico, a sostegno dell’utilità pratica delle sue raccomandazioni.

L’unico effetto della loro adozione sarebbe quello di inviare al pubblico il messaggio che i rischi associati alla cannabis per la società e la salute pubblica sono stati sopravvalutati al momento della stesura dei due accordi in questione e che questi accordi sono, pertanto, eccessivamente rigidi per quanto concerne il controllo introdotto per la cannabis.

140. Inoltre, l’adozione della raccomandazione 5.4 avrebbe impedito l’applicazione uniforme del diritto e avrebbe ridotto il livello di controllo internazionale degli stupefacenti.

Oltre al THC, molti altri derivati della pianta di cannabis hanno effetti psicotropi, mentre altri possono essere utilizzati come precursori.

Se tale raccomandazione fosse adottata, spetterebbe a ciascuno Stato parte della convenzione sugli stupefacenti decidere se la convenzione intendesse classificare come preparazioni a base di cannabis sostanze che non contengono THC, o che ne contengono solo tracce, e applicare ad esse le disposizioni relative alla sorveglianza in conformità a tale convenzione.

141. Nella sua controreplica, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che il punto importante consiste, in ogni caso, nel fatto che, in conseguenza del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], essa non ha potuto impugnare la decisione 2021/3, sicché è necessario chiedersi in che modo avrebbe potuto agire in conformità con il principio di leale cooperazione.

142. Tale principio dovrebbe essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Quando la condotta di un’istituzione viola il diritto di uno Stato membro a una tutela giurisdizionale effettiva, si pone la questione della misura in cui l’obbligo di leale cooperazione può essere invocato nei confronti di tale Stato membro.

143. A tal riguardo, è importante distinguere la presente causa da quella che ha dato origine alla sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio ( 120 ).

La caratteristica comune delle due cause consisteva nel fatto che lo Stato membro interessato non aveva avuto tempo sufficiente per impugnare le decisioni controverse o per richiedere la sospensione dell’operatività di dette decisioni a titolo di provvedimento provvisorio.

Tuttavia, a differenza del caso che ha dato origine alla citata sentenza, nel caso di specie gli effetti irreversibili causati dalla decisione 2021/3 durante la sessione della CND persistono, e tale circostanza viola il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

2. Analisi

144. Dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE si evince che il principio di leale cooperazione comporta due obblighi positivi per gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In primo luogo, rispettare e assistere l’Unione «nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati» e, in secondo luogo, adottare tutte le misure necessarie per assicurare «l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione» ( 121 ).Inoltre, vi è un obbligo negativo, vale a dire quello di astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione ( 122 ).

145. Il principio dell’Unione di leale cooperazione, derivante dal principio tedesco di fedeltà federale, «Bundestreue», e dal principio pacta sunt servanda ( 123 ), è stato descritto come lo «scopo intrinseco sotteso all’intero progetto di integrazione europea» ( 124 ).

Esso risponde all’esigenza di una cooperazione reciproca tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sarebbe messa a repentaglio se nell’ordinamento giuridico dell’Unione regnasse la slealtà.

146. In particolare, nel settore delle relazioni esterne, il principio di leale cooperazione può condurre a diverse situazioni.

Se applicato alla competenza esclusiva dell’Unione, esso costituisce la base dell’obbligo dello Stato membro di attuare le norme dell’Unione ( 125 ).

Se applicato alle competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri, esso può dare origine a obblighi specifici, come l’applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali ( 126 ).

Tuttavia, il principio di leale cooperazione può anche costituire un obbligo autonomo, la cui violazione è sanzionata dalla Corte ( 127 ).

147. Pertanto, nella presente causa, qualora la Corte decida che il voto dell’[OSCURATO:PERSONA] in senso difforme rispetto alla decisione 2021/3 durante la sessione della CND ha costituito una violazione della competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe necessario, a mio avviso, esaminare tale condotta specifica alla luce del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

A tal riguardo, la Corte ha già affermato che «non è necessario» esaminare l’asserita violazione delle disposizioni che sanciscono il principio di leale cooperazione quando è già stata accertata una restrizione delle libertà fondamentali ( 128 ).

Nella presente causa, l’asserita violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe automaticamente una violazione del secondo obbligo positivo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, vale a dire l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

148. Tuttavia, ritengo che sia importante, per ragioni di completezza, analizzare le violazioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Svezia ( 129 ), la Corte ha dichiarato che la Svezia non aveva adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 10 CE (il predecessore dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE) avendo proposto unilateralmente una modifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Sebbene la Svezia avesse esercitato una competenza concorrente degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione, la Corte ha statuito che l’obbligo di cooperazione discende dalla necessità di un’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione ( 130 ).

149. La Corte ha sottolineato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono sottoposti a doveri particolari di azione e di astensione in una situazione in cui l’Unione ha deciso di adottare una decisione di agire a livello internazionale, che rappresenta il punto di partenza di un’azione concertata dell’Unione ( 131 ).

Tuttavia, la Corte si è spinta oltre, affermando che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta che autorizza le istituzioni a intraprendere un’azione concertata dell’Unione a livello internazionale, anche nel caso in cui tale proposta non sia ancora stata adottata dal Consiglio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono soggetti a obblighi particolari di azione e di astensione e a un obbligo di stretta cooperazione in modo da facilitare l’esecuzione dei compiti dell’Unione ( 132 ).

Questo dovere facilita l’esecuzione dei compiti dell’Unione e garantisce l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali di quest’ultima ( 133 ).

150. La causa in esame presenta talune analogie con quella che ha dato luogo alla citata sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, poiché, adottando la decisione 2021/3 sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], l’Unione aveva già deciso di agire a livello internazionale.

Si può dedurre, a fortiori , che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono soggetti non soltanto a un dovere di astensione, ma anche al dovere positivo, quanto meno, di stretta cooperazione, al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti dell’Unione e, quindi, di garantire l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali di quest’ultima.

151. Ciò nonostante, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha del pari violato il principio di leale cooperazione mediante una condotta autonoma specifica.

In primo luogo, essa ha commesso una violazione non avendo votato in conformità con la decisione 2021/3 e avendo così votato senza alcun avviso e senza la necessaria consultazione previa delle istituzioni dell’Unione.

In secondo luogo, il principio in parola è stato violato quando l’[OSCURATO:PERSONA] ha espresso pubblicamente il suo disaccordo rispetto alla posizione dell’Unione.

In terzo luogo, un’altra violazione consiste nel non aver adottato alcuna misura, né in seno alla CND né successivamente, per rimediare alle conseguenze del suo comportamento o, quanto meno, per attenuarne le conseguenze.

152. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il principio di leale cooperazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza dell’Unione di cui trattasi ( 134 ).

È inoltre importante ricordare che esso comporta un accresciuto obbligo di buona fede che incombe sugli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione circa le loro relazioni con un altro Stato membro e con le istituzioni dell’Unione, quale conseguenza del fatto di esserne membri ( 135 ).

In via analogica, la controparte «orizzontale» del principio di leale cooperazione è il principio della fiducia reciproca ( 136 ).

153. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE può discendere dall’assenza di qualsiasi avviso alle istituzioni dell’Unione o consultazione previa di queste ultime prima della condotta unilaterale dello Stato membro in sede internazionale.

Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato di non aver intrapreso alcuna iniziativa prima del voto in questione al fine di avvisare o consultare le istituzioni dell’Unione o gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

154. A tal riguardo, occorre ricordare prima di tutto che, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, la Corte ha stabilito che il principio di leale cooperazione, applicato agli accordi misti, implica una stretta cooperazione nell’ambito di tali accordi, che comporta un dovere di informazione e di consultazione previe ( 137 ).

155. Stando così le cose, ritengo che la garanzia dell’unità e della coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali dell’Unione esiga un coordinamento e una cooperazione tra le autorità competenti dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione ( 138 ).

Pertanto, uno Stato membro ha l’obbligo di informare o avvertire le istituzioni dell’Unione e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri delle questioni sulle quali dissente e di consultarli prima di intraprendere qualsiasi altra azione.

Ciò è quanto ha fatto la Grecia, ad esempio, nel contesto della causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( 139 ), in cui ha invocato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE per sostenere che la sua proposta avrebbe dovuto essere presa in considerazione prima della riunione del comitato di regolamentazione della sicurezza marittima.

La Corte ha statuito che, per assolvere il proprio obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tentare di presentare la proposta ellenica e di consentire un dibattito.

Il solo fatto che una proposta abbia carattere nazionale non è tale da impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di consentire detto dibattito ( 140 ).

156. Come statuito nella storica sentenza Westzucker, «[è] conforme alla nozione stessa di [Unione] il fatto che, in sede di deliberazione collettiva (...), gli [OSCURATO:PERSONA] membri facciano valere i propri interessi, mentre spetta alla [OSCURATO:PERSONA] risolvere, coi provvedimenti ch’essa adotta, gli eventuali conflitti d’interesse» ( 141 ).

Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il dovere di comunicare le loro divergenze all’interno del quadro istituzionale dell’Unione.

157. Pertanto, ritengo che, avendo omesso di informare o avvertire le istituzioni dell’Unione e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri del suo dissenso e non avendoli consultati prima di intraprendere ulteriori azioni, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

158. Per quanto riguarda l’eventuale violazione del principio di leale cooperazione, quando l’[OSCURATO:PERSONA] ha espresso pubblicamente il proprio dissenso rispetto alla posizione dell’Unione, occorre notare che la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, ha stabilito che, avendo votato contro la posizione definita in una specifica decisione del Consiglio ed essendosi pubblicamente dichiarata contraria alla suddetta posizione, la Germania era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 142 ).

È stato osservato che, con il suo comportamento, la Germania aveva recato pregiudizio all’efficacia dell’azione internazionale dell’Unione, nonché alla credibilità e alla reputazione di quest’ultima sulla scena internazionale ( 143 )

159. Nella presente causa, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] ha votato in modo incompatibile con la decisione 2021/3 e ha preso pubblicamente le distanze dalla posizione dell’Unione a seguito della votazione durante la sessione della CND.

Si può quindi sostenere che, così facendo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha compromesso il principio di unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri.

Inoltre, essa ha messo a repentaglio l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali dell’Unione.

Infine, essa ha minato la credibilità dell’Unione stessa a livello internazionale.

Ne consegue che, così facendo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

160. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo intrapreso alcuna azione per rimediare alle conseguenze del suo comportamento, o, quanto meno, per attenuarne le conseguenze, ha violato il principio di leale cooperazione.

In tal senso, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che, in virtù del principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione e che tale obbligo incombe, nell’ambito delle proprie competenze, a ciascun organo dello Stato membro interessato ( 144 ).

161. Tuttavia, ritengo che tale giurisprudenza si riferisca a situazioni in cui le autorità nazionali possono porre rimedio alle conseguenze della loro azione unilaterale ( 145 ).

In tale contesto, la giurisprudenza della Corte impone allo Stato membro un dovere di cooperazione per porre rimedio alle conseguenze del suo comportamento, e il mancato rispetto di detto obbligo può determinare una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

162. Nel presente procedimento, all’azione unilaterale dell’[OSCURATO:PERSONA] consistente nel votare in modo difforme rispetto alla posizione espressa nella decisione 2021/3 non era possibile porre rimedio dopo la votazione in seno alla CND, né potevano essere eliminate le relative conseguenze sull’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali dell’Unione.

In queste circostanze, ritengo che imporre alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di agire in un determinato modo non avrebbe senso.

Un’azione è necessaria se può effettivamente porre rimedio agli effetti negativi sul sistema giuridico dell’Unione.

163. Di conseguenza, nella presente causa, per il semplice fatto che l’azione dello Stato membro non può modificare, attenuare o eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione, l’assenza di azione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per rimediare alle conseguenze del suo comportamento non ha comportato una violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

164. Tuttavia, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che la sua azione a livello internazionale sarebbe stata irreversibile potrebbe costituire una circostanza aggravante in sede di definizione della portata della violazione da parte di tale Stato membro.

165. Per quanto riguarda l’asserita presa di distanza pubblica dalla posizione comune adottata a nome dell’Unione, occorre notare che, nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha descritto cosa intendesse per detta presa di distanza.

Nella descrizione dei fatti contenuta nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a una dichiarazione espressa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( 146 ).

Tuttavia, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] qualificare il comportamento che costituisce un’asserita violazione ( 147 ).

Nella presente causa, a mio avviso, dal laconico riferimento della [OSCURATO:PERSONA] a una presa di distanza si può dedurre che essa si riferiva a detta dichiarazione pubblica.

166. Infine, per quanto riguarda la brevità dei termini invocata dall’[OSCURATO:PERSONA], come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] tale Stato membro era già a conoscenza della posizione che si intendeva adottare a nome dell’Unione, ancor prima che la proposta della [OSCURATO:PERSONA] fosse presentata al Consiglio ( 148 ).

Pertanto, se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse realmente avuto intenzione di contestare tale posizione, avrebbe avuto il tempo necessario per preparare il suo ricorso di annullamento.

In ogni caso, come ho affermato in precedenza, anche se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse contestato la legittimità della decisione 2021/3, quest’ultima avrebbe prodotto i suoi effetti giuridici, salvo che tale Stato membro avesse presentato una domanda di provvedimenti provvisori di cui all’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di richiedere tali provvedimenti e avrebbe potuto contestare la legittimità della decisione 2021/3 mediante un ricorso di annullamento, ma ha scelto di non farlo ( 149 ).

167. Alla luce di quanto precede, ritengo che la terza censura della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia fondata.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha violato sia gli obblighi positivi derivanti da tale disposizione sia l’obbligo negativo di astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

Tali violazioni discendono dall’assenza di un avviso alle istituzioni dell’Unione o di una consultazione di queste ultime prima della condotta unilaterale dello Stato membro, nonché dall’espressione pubblica di dissenso rispetto alla posizione dell’Unione.

IV. Sulle spese

168. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata a pagare le spese e poiché, a mio avviso, l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, suggerisco alla Corte di condannare tale Stato membro alle spese.

V. Conclusione

169. Sulla base delle considerazioni che precedono, sono quindi del parere che la Corte dovrebbe: – dichiarare che, avendo votato in modo difforme rispetto alla posizione espressa nella decisione (UE) 2021/3 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti sull’inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] e ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]; – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 La CND è una delle commissioni funzionali del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (in prosieguo: l’«ECOSOC»). 3 Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972 che modifica la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 1961 (

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 520, n. 7515). 4 Decisione (UE) 2021/3 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della [CND] sull’inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della [Convenzione sugli stupefacenti] e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (GU 2021 L 4, pag. 1). 5 Soltanto gli [OSCURATO:PERSONA], e non le organizzazioni internazionali o regionali, sono parti di tali convenzioni.

V. articolo 40 della convenzione sugli stupefacenti e articolo 25 della convenzione sulle sostanze psicotrope. 6 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della convenzione sugli stupefacenti, gli stupefacenti della tabella IV sono ugualmente da incluere nella Tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella. 7 Il processo decisionale concernente la portata del controllo delle sostanze è denominato «inclusione nelle tabelle», una sostanza è sottoposta a specifiche misure di controllo per effetto della sua inclusione in una determinata tabella. 8

V. articolo 8 della convenzione sugli stupefacenti. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, che la CND non aveva votato sulle raccomandazioni dell’OMS durante la sua sessione nella primavera 2020 e che la votazione era stata posticipata al dicembre dello stesso anno, dando così agli [OSCURATO:PERSONA] membri più tempo per esaminare tali raccomandazioni. 10 Organo preparatorio del Consiglio dell’Unione europea , responsabile per la guida e la gestione dei lavori del Consiglio e dell’Unione europea sulla politica in materia di droga.

In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sua proposta era stata esaminata dal gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio il 29 ottobre 2020. 11 COM(2020) 659 final, pag.

2. 12 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale convenzione, «[s]e [l’OMS] accerta che uno stupefacente della Tabella I è particolarmente suscettibile di dare luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi (...), e che questo pericolo non è compensato da vantaggi terapeutici apprezzabili, vantaggi che altre sostanze non elencate nella tabella IV possiederebbero, [la CND], secondo la raccomandazione [dell’OMS], può iscrivere quello stupefacente nella Tabella IV». 13 27 [OSCURATO:PERSONA] membri della CND hanno votato a favore della raccomandazione 5.1, 25 hanno votato contro e uno Stato membro si è astenuto. 14 Occorre osservare che, anche nel contesto di ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], la Corte, quando lo ha ritenuto necessario, modifica l’ordine delle censure o dei motivi.

V., in particolare, sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442). 15 C‑20/09, EU:C:2011:214, punto

41. 16 C‑276/99, EU:C:2001:576, punto

24. 17 V., in particolare, la sentenza del 22 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑336/16, EU:C:2018:94, punti 61 e 62 e giurisprudenza citata). 18

V. sentenze del 13 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑378/92, EU:C:1993:843, punto 6) e del 19 gennaio 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (C‑66/94, EU:C:1995:13, punto 6). V. anche Lenaerts, K., Gutman, K., e Nowak, J. T.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, paragrafo 5.01, e Prete, L., ‘Enforcement actions’, in Tridimas, T., Schütze, R., (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, pag. 944. 19

V. sentenza del 3 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Valori limite – PM10), (C‑637/18, EU:C:2021:92, punto 64) e del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Valori limite – ΝΟ2), (C‑633/21, EU:C:2023:112, punto 54). 20 Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2162, paragrafo 80). 21

V. conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑20/01 e C‑28/01, EU:C:2002:717, paragrafo 53). 22 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 48). 23 Per quanto riguarda la sentenza del 25 ottobre 2001, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C-276/99, EU:C:2001:576), citata dall’[OSCURATO:PERSONA], va osservato che è stata pronunciata a norma dell’articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, non più in vigore.

Come spiegato dall’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:3, nota 16), ai sensi di tale disposizione, i procedimenti per inadempimento erano diversi nel senso che, al termine della fase precontenziosa, i ruoli erano invertiti rispetto all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]: invece di un parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione suscettibile di contestazione da parte di uno Stato membro dinanzi alla Corte. 24

V. sentenze del 7 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (39/72, EU:C:1973:13, punto 10) e del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 57). 25 Sentenza del 27 marzo 2019 (C-620/16, EU:C:2019:256). 26 Decisione 2014/699, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25 a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU 2014 L 293, pag. 26). 27 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germany (C-620/16, EU:C:2019:256, punto 52).

Il corsivo è mio. 28 Ibidem punti da 42 a

54. 29

V. sentenze del 2 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (C‑266/03, EU:C:2005:341, punto 60); del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑433/03, EU:C:2005:462, punto 66); e del 20 aprile 2010 ([OSCURATO:PERSONA]/Svezia, C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 45). 30 GU 2004 L 335, pag. 8 31 [OSCURATO:PERSONA] spiega che, rispetto all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 stabilisce sanzioni più severe per i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che riguardano stupefacenti «fra i più dannosi per la salute». 32 Sentenza del 19 novembre 2020, B S e C A [Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)] (C‑663/18, EU:C:2020:938). 33 L’articolo 3, paragrafo 2, in fine , [OSCURATO:PERSONA] è una codificazione del filone principale della giurisprudenza in materia di competenze esterne implicite dell’Unione, che affonda le sue radici nella sentenza del 31 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (22/70, EU:C:1971:32; in prosieguo: la «sentenza AETS»). 34 Sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151, punto 66). 35 Ibidem, punto 70 e giurisprudenza ivi citata. 36 V., in tal senso, parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 126). 37 Parere 2/91 (Convenzione n. 170 dell'OIL) del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 25); sentenza del 5 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ((C 467/98, EU:C:2002:625, punto 82); e parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punti 120 e 126). 38 V., in tal senso, parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 124). 39 V., in tal senso, parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 133), parere 1/13 (Adesione di [OSCURATO:PERSONA] terzi alla Convenzione dell’Aia) del 14 ottobre 2014 (EU:C:2014:2303, punto 74); sentenza del 26 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 33); e parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate) del 14 febbraio 2017 (EU:C:2017:114, punto 108). 40

V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA] marittima internazionale) (C‑161/20, EU:C:2021:957, paragrafo 121), e conclusioni dell’avvocata generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:224, paragrafo 89). 41 Considerando 3 della convenzione sugli stupefacenti. 42 Considerando 5 della convenzione sugli stupefacenti. 43 Articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sugli stupefacenti. 44

V. articolo 1 della convenzione sugli stupefacenti. 45 Parere 2/91, (Convenzione n. 170 dell'OIL) del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 5); sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C-45/07, EU:C:2009:81, punto 31); conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2008:642, paragrafo 47). 46 L’articolo 31 TUE è stato sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 34 TUE è stato abrogato. 47 Sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/ Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455, punto 32).

V. anche considerando 3 della decisione quadro 2004/757. 48 Sentenza del 2 febbraio 2023, TF (Precursori di droghe) (C‑806/21, EU:C:2023:61, punto 53). 49 In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della decisione quadro 2004/757 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui, in particolare, all’articolo 2 della decisione quadro siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale decisione impone specificamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui all’articolo 2 di tale decisione siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni. 50 A tal riguardo, occorre altresì osservare che una modifica della loro classificazione ai sensi della decisione quadro 2004/757 cambierebbe anche la sanzione per il loro uso illecito.

Tale classificazione discende dalla severità della sanzione e potrebbe anche incidere sullo svolgimento dei procedimenti penali nazionali. 51

V. parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 126). 52 Parere 2/91 (Convenzione dell’OIL n. 170) (EU:C:1993:106); sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81, punto 31); conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2008:642, paragrafo 47). 53 Sentenza del 7 ottobre 2014 (C‑399/12, EU:C:2014:2258). 54 Ibidem, punto 5[2]. 55 Il concetto di dovere di astensione deriva dalla sentenza AETS, in cui la Corte ha stabilito che agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è permesso stipulare accordi internazionali in settori in cui l’Unione ha già esercitato le sue competenze (punto 17). 56 L’articolo 241 CE menzionava soltanto i regolamenti. 57 Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2021/3, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri che fanno parte della CND esprimere tale posizione comune. 58 V., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23); del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 281); e del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 59 V., in tal senso, ad esempio, sentenze del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio (C‑600/14, EU:C:2017:935, punto 108) e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 52). 60 In linea di principio, tutto ciò che uno Stato membro deve dimostrare ai fini della ricevibilità del suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] è che l’atto – nella fattispecie un atto del Consiglio – era destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Uno Stato membro può quindi impugnare un atto dell’Unione anche qualora tale atto non produca effetti giuridici specificamente nei suoi confronti (v., ad esempio, ordinanza del 27 novembre 2001, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C‑208/99, EU:C:2001:638, punto 23). 61 Le considerazioni alla base della pronuncia della sentenza del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] (C‑188/92, EU:C:1994:90) (v. punti 16, 17 e 25), nella misura in cui si riferiscono al principio generale della certezza del diritto, sono, a mio avviso, pienamente applicabili in via analogica al presente procedimento. 62 Sentenza del 16 luglio 1981, Albini/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (33/80, EU:C:1981:186, punto 17). 63 V., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA] (92/78, EU:C:1979:53, punto 39); del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 75) e del 17 dicembre 2020, BP/FRA (C‑601/19 P, EU:C:2020:1048, punto 26). 64 Bernhard, S., «Article 277 TFEU», in Kellerbauer, M., Klamert, M., e Tomkin, J. (a cura di), The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A Commentary ([OSCURATO:PERSONA], online edition, pp. da 1867 a 1869). 65 V., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑91/05, paragrafi da 36 a 54), e le conclusioni degli avvocati generali citate alla nota

17. 66 Sentenza del 10 luglio 2003, C-11/00, EU:C:2003:395. 67 Ai sensi dell’articolo 230, terzo comma, CE (ora articolo 263, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] era (ed è tuttora) un ricorrente semi-privilegiato, in quanto è legittimata ad agire per salvaguardare le proprie prerogative. 68

V. anche sentenze del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio (C‑442/04, EU:C:2008:276, punto 22), e del 12 dicembre 2019, Feral/Comitato delle regioni (T‑529/16, EU:T:2019:851, punto 53). 69 V., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (C-53/05, EU:C:2006:448 e giurisprudenza ivi citata), e del 18 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 46). 70 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 90). 71

V. articolo 184 CEE, poi articolo 241 CE e ora articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]. 72

V. sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA], 92/78 (EU:C:1979:53, punti 40 e 41).

La Corte ha spiegato, in particolare, che questa interpretazione estensiva dell’articolo 184 CE deriva dalla necessità di garantire un controllo di legittimità a favore delle persone escluse, dall’articolo 173, secondo comma CE, dal ricorso diretto contro gli atti di carattere generale, al momento in cui esse sono toccate da decisioni di attuazione che le interessano direttamente e individualmente. 73 Sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). 74 V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti da 58 a 61). 75

V. sentenze dell’11 luglio 1968, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (6/68, EU:C:1968:43, punto 415); del 5 maggio 1977, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (101/76, EU:C:1977:70, punti da 20 a 22); del 17 giugno 1980, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (789/79 e 790/79, EU:C:1980:159, punto 9); ordinanze del 28 giugno 2001, Eridania e a./Consiglio (C‑352/99 P, EU:C:2001:364, punto 42); e dell’8 aprile 2008, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑503/07 P, EU:C:2008:207, punto 71). 76 V., su tale questione, ex multis , sentenza dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 77

V. infra , paragrafi 112 e seguenti. 78 V., per analogia, sentenze del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] (C‑188/92, EU:C:1994:90) e del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/99, EU:C:2001:101), in cui la Corte esamina la questione se il ricorrente nel procedimento principale avesse potuto presentare un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione avverso l’atto di portata generale in questione, in virtù dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].

V. anche Lenaerts, K., Gutman, K. e Nowak, J. T.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, paragrafo

9.03. 79 In particolare, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata dal gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio il 29 ottobre 2020.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non contraddetta dall’[OSCURATO:PERSONA], diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], hanno espresso le loro preoccupazioni nel contesto di tale gruppo di studio, in particolare per quanto riguarda la politica sugli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, senza essere contestata dall’[OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non ha sollevato questioni giuridiche o procedurali durante la riunione di tale gruppo. 80 Mentre l’adozione della maggior parte delle ordinanze di provvedimenti cautelari richiede alcuni mesi, se la situazione lo esige, ordinanze di tal genere possono essere pronunciate entro pochi giorni (v., ad esempio, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston (C‑423/20 P(R), EU:C:2020:700), che è stata adottata dopo cinque giorni dalla domanda di provvedimenti provvisori). 81 V., in particolare, sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale) (C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punto 139). 82 V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81, punto 26). 83 Sentenza del 7 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (39/72, EU:C:1973:13, punto 24). 84 V., ad esempio, l’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], che consente al Consiglio di autorizzare l’applicazione provvisoria di un accordo in attesa della sua conclusione formale.

Si tratta della situazione nelle cause che hanno dato origine alle sentenze del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Firma di accordi internazionali) (C‑551/21, EU:C:2024:281) e del 28 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑28/12, EU:C:2015:282). 85 V., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑656/11, EU:C:2014:97).

In tale causa, mentre la decisione del Consiglio impugnata era stata adottata il 16 dicembre 2011, il Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri […] aveva adottato, il 31 marzo 2012, una decisione che sostituiva l’allegato riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrata in vigore il 1º°aprile 2012 (v. punto 18 di tale sentenza).

V. anche sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio (C‑600/14, EU:C:2017:935), in cui la decisione del Consiglio impugnata era stata adottata il 24 giugno 2014, ossia un giorno prima dell’apertura della 25 a sessione del comitato di revisione dell’OTIF, lasciando quindi allo Stato membro interessato un giorno per adire la Corte. 86

V. decisioni adottate ai sensi dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA].

V., ad esempio, decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146) e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80).

V. sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑643/15 e C-647/15, EU:C:2017:631).

V. anche articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016 L 251, pag. 1), in conformità a cui il Consiglio può incaricare il Frontex di intervenire alle frontiere esterne, ivi compreso il dispiegamento di squadre di intervento rapido alle frontiere.

V. anche decisioni adottate ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] in caso di calamità naturali. 87 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 89). 88 Ibidem, punto 69.

V. anche sentenze del 18 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 46) e dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759, punto 33). 89 V., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 169), in cui la Corte ha respinto una difesa di uno Stato membro nell’interesse dell’efficacia del procedimento per inadempimento. 90 Sentenza del 15 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (52/83, EU:C:1983:328, punto 10).

V. anche Sinaniotis, D., «The plea of illegality in EC law»,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol 7, n. 1, pag.

111. 91 V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1967, Muller-Collignon/[OSCURATO:PERSONA] (4/67, EU:C:1967:51, pag. 438); del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (156/77, EU:C:1978:180, punto 21); e del 23 gennaio 1997, Coen (C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21). 92 V., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (156/77, EU:C:1978:180, punto 21) e del 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (93/84, EU:C:1985:114, punto 9). 93 Sentenze del 15 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (52/83, EU:C:1983:328, punto 10); del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 61); e del 15 novembre 2018, Estonia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑334/17 P, EU:C:2018:914, punto 51). 94

C‑620/16, EU:C:2019:256.

95 Ibidem, punti da 69 a 71 e da 89 a 91. V. anche Lenaerts, K., Gutman, K. e Nowak, J. T.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, paragrafo 9.12. 96 V. supra , paragrafo 85. 97 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 89). 98

V. sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (C‑399/12, EU:C:2014:2258). 99 Sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (C‑399/12, EU:C:2014:2258, punto 50). 100 V. supra, paragrafi da 63 a 65. 101

V. sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81, punti 30 e 31); v. anche, in tal senso, parere 2/91 (Convenzione dell’OIL n. 170) del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 5). 102 Sentenze del 15 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. (C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 50); dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑245/92 P, EU:C:1999:363, punto 95); e del 5 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑475/01, EU:C:2004:585, punti 19 e 20).

Ad esempio, i difetti procedurali non possono mettere in discussione l’esistenza stessa di una decisione (sentenza del 18 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 50). 103 Sentenza dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759, punti 33 e 34). 104 Sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC-15) (C‑687/15, EU:C:2017:803, punto 49) e parere 1/15 (Accordo [OSCURATO:PERSONA]-Canada) del 26 luglio 2017 (EU:C:2017:592, punto 71). 105 Sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC-15) (C‑687/15, EU:C:2017:803, punto 52). 106 Sentenze del 14 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/McBride e a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 48) e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC-15) (C‑687/15, EU:C:2017:803, punti 52 e 55). 107 Sentenza del 18 ottobre 2012 (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 50). 108 Sentenza del 5 dicembre 2017 (C‑600/14, EU:C:2017:935, punto 89). 109 Ibidem, punto

90. 110 Sentenze del 5 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑475/01, EU:C:2004:585, punto 18) e del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 100). 111 Sentenza del 21 settembre 1989, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 64). 112

V. articolo 3 della decisione 2021/3. 113 Sentenze del 1º°ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 44) e del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punti 78 e 82). 114 Come sottolineato dalla Corte nella sentenza del 27 marzo 2019 , [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 85), in un’Unione fondata sullo Stato di diritto, gli atti delle istituzioni godono di una presunzione di legittimità.

La Corte ha aggiunto che, se il Consiglio ha adottato una decisione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettarla e ad attuarla. 115 Ibidem, punti 47 e

50. 116 Sentenza della Corte del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 117 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 94). 118 Sentenza del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 71). 119

C‑663/18, EU:C:2020:938.

120

C‑600/14, EU:C:2017:935.

121 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio (C‑600/14, EU:C:2017:935, punto 105). 122 Sentenza del 7 settembre 2023, Finanzamt G (Progetti di aiuto allo sviluppo) (C‑15/22, EU:C:2023:636, punto 57). 123 Klamert, M., «Article 4 TEU», Kellerbauer, M., Klamert, M. e Tomkin, J. (a cura di), citato alla nota 5, opera cit., pag.

46. 124 Kahl, W., «Artikel 4 EUV», in Calliess, C. e Ruffert, M., (a cura di),

EUV/AEUV

, 5 a ed., C. H. Beck, Monaco di Baviera, 2016, punto 35 [traduzione libera]. 125

V. sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81).

È stato sostenuto anche che i mezzi di ricorso dell’Unione non costituiscono soltanto strumenti di contenzioso, ma anche una via attraverso la quale la lealtà si manifesta e, in ultima analisi, conferisce legittimazione all’ordinamento giuridico dell’Unione (v.

Sarmiento, D., «National voice and [OSCURATO:PERSONA] loyalty [OSCURATO:PERSONA] autonomy, [OSCURATO:PERSONA] remedies and constitutional pluralism in EU law», in Micklitz H., e de Witte, B., [OSCURATO:PERSONA] of Justice and the autonomy of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 345). 126

V. sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584) e del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79).

Inoltre, è stato affermato che l’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA] (oggetto della prima censura nella presente causa) è una lex specialis rispetto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v.

Klamert, M., «Article 4 TEU», in Kellerbauer, M., Klamert, M. e Tomkin, J. (a cura di), citato alla nota 65, opera cit. pag.48). 127 Neframi, E., «The duty of loyalty.

Rethinking its scope through its application in the field of EU external relations», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 47, 2010, pag.

324. 128 V., ad esempio, sentenza del 13 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑378/92, EU:C:1993:843); del 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑365/97, EU:C:1999:544); e del 7 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/03, EU:C:2004:597). 129 Sentenza del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203). 130 Ibidem, punto 73 e giurisprudenza ivi citata. 131 Ibidem, punto 75, e sentenza del 5 maggio 1981, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (804/79, EU:C:1981:93, punto 28). 132 V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punti 74 e 75). 133 Ibidem. 134 Sentenze del 2 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (C‑266/03, EU:C:2005:341, punto 58); del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑433/03, EU:C:2005:462, punto 64) e del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 71). 135 Conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑203/07 P, EU:C:2008:270, paragrafo 83). 136 Eckes, C., «Mutual trust and the future of fundamental rights protection in the EU’s compound legal order», in Bhuta, N., [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag.

140. La proposta dell’autore è che, mentre la leale cooperazione disciplina il rapporto (verticale) tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione, il principio della fiducia reciproca riguarda il rapporto (orizzontale) tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

I due principi sono quindi interconnessi. 137 Sentenza del 30 maggio 2006, C‑459/03, EU:C:2006:345, punti da 179 a

181. 138 V., per analogia, l’obbligo di cooperazione di cui al titolo V [OSCURATO:PERSONA], in cui la cooperazione tra le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri è un’espressione specifica della fiducia reciproca. 139 Sentenza del 12 febbraio 2009 (C‑45/07, EU:C:2009:81). 140 Ibidem, punto 25, 141 Sentenza del 14 marzo 1973, Westzucker (57/72, EU:C:1973:30, punto 17). 142 Sentenza del 27 marzo 2019 (C‑620/16, EU:C:2019:256, punti 95 e 100). 143 Ibidem, punto 98, 144 Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 124). 145 Ibidem, punto

125. 146

V. Statements following the voting on the WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis-related substances (Dichiarazioni a seguito della votazione sulle raccomandazioni dell’OMS relative all’inserimento della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis nelle tabelle), menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA], https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_63Reconvened/ECN72020_CRP24_V2007524.pdf. 147 Tale requisito può essere dedotto dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione a tal fine (v. sentenze del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑287/03, EU:C:2005:282, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Malta, C‑376/09, EU:C:2011:320, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 148 [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una proposta il 16 ottobre 2020 e il Consiglio ha votato su tale proposta il 23 novembre 2020. 149

V. supra, paragrafo 99.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 27 febbraio 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 271/23 [OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA] « Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] – Decisione (UE) 2021/3 del Consiglio – Posizione comune da adottare a nome dell’Unione europea – Articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] – Base giuridica – Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972, e Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 – Inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle – Votazione nella sessione della commissione Stupefacenti – Voto e posizione dello Stato membro in contrasto con la decisione del Consiglio – Articolo 3, paragrafo 2, in fine, [OSCURATO:PERSONA] – Competenza esterna dell’Unione – Articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] – Eccezione di illegittimità sollevata da uno Stato membro – Ricevibilità – Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Obblighi di informazione, consultazione e attenuazione » 1. Durante una sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite (Commission on [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «CND») ( 2 ), in sede di votazione di una modifica della convenzione sugli stupefacenti ( 3 ), può uno Stato membro dell’Unione europea, parte della convenzione in parola, votare in contrasto con una decisione del Consiglio che stabilisce una posizione da adottare congiuntamente a nome dell’Unione e dichiarare il suo dissenso rispetto a tale decisione? Inoltre, può detto Stato invocare l’illegittimità della decisione del Consiglio che adotta siffatta posizione a titolo di difesa nell’ambito di un procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], senza aver precedentemente contestato la legittimità di tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea? 2. Queste due questioni sorgono nel contesto del procedimento per inadempimento instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione (UE) 2021/3 del Consiglio ( 4 ), dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Tale decisione riguarda, in sostanza, la posizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti ad adottare, a nome dell’Unione europea, in merito alla riclassificazione della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis nella votazione in seno alla CND. 4. È importante notare che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione sono parti della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope (in prosieguo, congiuntamente: «le convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope»), mentre l’Unione stessa non lo è ( 5 ). 5. Nello specifico, ai sensi della decisione 2021/3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero dovuto votare a favore dell’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti e sostenere la loro permanenza nella tabella I di tale convenzione ( 6 ). In sintesi, si ritiene che le sostanze di cui alla tabella IV della convenzione in parola pongano un rischio per la salute pubblica a tal punto elevato da doverne vietare l’uso, se non per scopi medici o scientifici estremamente limitati, mentre nella tabella I figurano stupefacenti caratterizzati da un notevole rischio di abuso e di effetti dannosi. I. Fatti e procedimento precontenzioso A. Fatti all’origine della controversia 6. Adottate nell’ambito delle Nazioni Unite, le convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope mirano, rispettivamente, a combattere l’abuso di stupefacenti mediante un’azione internazionale coordinata e, in risposta alla diversificazione e all’espansione della gamma di stupefacenti, a istituire un sistema internazionale di controllo rispetto a una serie di droghe sintetiche, in funzione del rischio di abuso e del valore terapeutico ad esse connesso. 7. Ciascuna di tali convenzioni reca quattro tabelle, numerate da I a IV, che contengono liste di stupefacenti o preparazioni contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope. La cannabis e la resina di cannabis sono state incluse per molti anni nelle tabelle I e IV della convenzione sugli stupefacenti, mentre gli estratti e le tinture di cannabis erano inclusi nella tabella I di tale convenzione. L’inclusione in una specifica tabella determina le misure di controllo che gli [OSCURATO:PERSONA] parti di tali convenzioni sono tenuti ad applicare alle relative sostanze ( 7 ). 8. La CND, le cui funzioni e competenze sono definite, in particolare, nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope ( 8 ), è competente a modificare l’elenco degli stupefacenti o delle preparazioni allegato a tali convenzioni, sulla base delle raccomandazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sanità (in prosieguo: l’«OMS») che, a sua volta, agisce sulla base delle raccomandazioni del suo comitato di esperti. 9. La CND è composta da 53 [OSCURATO:PERSONA] membri delle Nazioni Unite, che sono selezionati dall’ECOSOC. Nel dicembre 2020 dodici [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, tra i quali l’[OSCURATO:PERSONA], erano membri della CND e, pertanto, godevano del diritto di voto in seno a tale commissione. L’Unione europea ha lo status di osservatore all’interno di detta commissione. 10. Il 24 gennaio 2019 l’OMS ha emanato sei raccomandazioni, numerate da 5.1 a 5.6, concernenti la modifica della classificazione della cannabis e delle sostanze ad essa associate in conformità con le convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (in prosieguo: le «raccomandazioni dell’OMS»). L’obiettivo delle raccomandazioni in parola era, in primo luogo, garantire che le sostanze in questione fossero sottoposte al controllo internazionale più pertinente previsto da tali convenzioni, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e mediche e, in secondo luogo, garantire la disponibilità, la ricerca e lo sviluppo di preparazioni contenenti sostanze associate alla cannabis per scopi medici. 11. Le raccomandazioni dell’OMS sono state discusse in occasione della quarta e della quinta riunione intersessione della CND, il 24 giugno e il 23 settembre 2019. Nel corso delle riunioni in parola, il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici e l’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine hanno precisato e valutato il potenziale impatto di tali raccomandazioni. 12. Dopo aver deciso, nel marzo 2020, di rinviare la votazione sulle raccomandazioni dell’OMS, la CND ha organizzato tre discussioni tematiche fra i mesi di giugno e ottobre 2020, seguite, l’8 ottobre 2020, da una riunione intersessione aperta a tutti i portatori di interessi. 13. La votazione sulle raccomandazioni dell’OMS concernenti la modifica quanto all’inclusione della cannabis e delle sostanze ad essa associate è stata inserita nell’ordine del giorno della sessantatreesima sessione riconvocata della CND, che si sarebbe tenuta tra il 2 e il 4 dicembre 2020 ( 9 ). 14. [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione hanno discusso le raccomandazioni dell’OMS in diverse occasioni nell’ambito del gruppo orizzontale «Droga» ( 10 ). Anche l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha valutato il potenziale impatto di dette raccomandazioni. 15. Il 16 ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una proposta relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della CND sull’inclusione di sostanze nelle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope ( 11 ). 16. Il gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio ha esaminato tale proposta il 29 ottobre 2020. 17. Il Consiglio ha votato la proposta della [OSCURATO:PERSONA] mediante procedura scritta il 23 novembre 2020. Esso ha adottato la decisione 2021/3 a maggioranza qualificata, in conformità all’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. In tale occasione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha votato contro e la Bulgaria si è astenuta. [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione erano destinatari della decisione in questione. 18. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della decisione 2021/3, la posizione da adottare a nome dell’Unione dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che fanno parte della CND, agendo di concerto, nella sessantatreesima sessione riconvocata della CND, che si sarebbe tenuta dal 2 al 4 dicembre 2020, concernente l’aggiunta o l’eliminazione di sostanze dalle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, figurava nell’allegato di tale decisione. I punti da 1 a 6 di detto allegato corrispondono alle raccomandazioni dell’OMS da 5.1 a 5.6. Ai sensi del punto 1 dell’allegato della decisione 2021/3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano votare a favore dell’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti e a favore del loro mantenimento nella tabella I di tale convenzione. Ai sensi del punto 4 dell’allegato della decisione 2021/3, i termini «estratti» e «tinture» dovevano essere eliminati dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti. 19. Il 2 dicembre 2020 si è svolta una votazione sulle raccomandazioni dell’OMS in seno alla CND. Le raccomandazioni dell’OMS da 5.2 a 5.6, alle quali corrispondevano i punti da 2 a 6 dell’allegato della decisione 2021/3, sono state respinte. L’[OSCURATO:PERSONA] ha votato contro le raccomandazioni dell’OMS 5.1 e 5.4. La raccomandazione 5.1, che caldeggiava l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti ( 12 ), la quale elenca le sostanze più pericolose prive di impiego medico (in prosieguo: la «raccomandazione 5.1.») è stata adottata con la maggioranza richiesta ( 13 ). 20. La raccomandazione 5.4 invitava all’eliminazione dei termini «estratti» e «tinture» dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti (in prosieguo: la «raccomandazione 5.4»). L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilasciato una dichiarazione in seno alla CND, affermando che l’adozione delle raccomandazioni dell’OMS avrebbe aumentato l’uso della cannabis e avrebbe comportato interferenze nelle politiche nazionali. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha avvisato l’Unione europea prima di effettuare tale dichiarazione. B. Fase precontenziosa 21. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il voto dell’[OSCURATO:PERSONA] e la posizione assunta nella sessione della CND costituissero un inadempimento degli obblighi incombenti a tale Stato ai sensi della decisione 2021/3, una violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione nonché del principio di leale cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di messa in mora, il 18 febbraio 2021. 22. Il 19 aprile 2021 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla lettera di messa in mora, spiegando che essa aveva già espresso riserve sulle raccomandazioni dell’OMS nel corso della procedura di adozione della decisione 2021/3, in relazione alla quale aveva votato contro. Per quanto riguarda la raccomandazione 5.1, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che non avrebbe alterato l’ambito di applicazione materiale della convenzione sugli stupefacenti e, quindi, il livello di controllo internazionale delle sostanze in questione, poiché la cannabis e la resina di cannabis sarebbero state rimosse dalla tabella IV ma sarebbero dovute rimanere nella tabella I. L’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’adozione della decisione 2021/3 ha inviato al pubblico un messaggio errato, ossia che i rischi della cannabis in termini sociali e di salute pubblica sono stati sopravvalutati. 23. Il 12 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato. In primo luogo, essa ha affermato che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia votato contro la decisione 2021/3 e le ragioni per le quali tale Stato membro non si è conformato alla posizione adottata dal Consiglio sono irrilevanti. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], poiché gli atti in questione rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in particolare indebolendo la posizione dell’Unione europea all’interno della CND. [OSCURATO:PERSONA] ha espresso preoccupazioni quanto alla probabilità che l’[OSCURATO:PERSONA] adotti un comportamento simile in futuro. 24. L’11 gennaio 2022 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato. Essa ha mantenuto la sua posizione basata su considerazioni in materia di politica sanitaria e sociale. Oltre a ciò, essa ha espresso preoccupazioni in relazione all’aumento del consumo di cannabis e ha sottolineato il suo impegno a ridurre la tossicodipendenza. L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sottolineato la natura peculiare della presente fattispecie e ha contestato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui sarebbe probabile che, in futuro, tale Stato adotti un comportamento simile in circostanze analoghe, evidenziando la pertinenza e l’importanza delle sue spiegazioni relative al voto in seno alla CND. 25. Poiché gli argomenti avanzati dall’[OSCURATO:PERSONA] non hanno convinto la [OSCURATO:PERSONA], essa ha deciso, il 15 febbraio 2023, di adire la Corte per far dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. II. Procedimento dinanzi alla Corte 26. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo aderito, nel corso della sessantatreesima sessione della CND, alla posizione dell’Unione per quanto riguarda la votazione della modifica dell’inclusione di cannabis e sostanze ad essa associate nelle tabelle, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione 2021/3, vincolante per la stessa a norma dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e ha violato il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE; –        condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, che la Corte voglia: –        dichiarare il ricorso irricevibile; –        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28. Nel corso dell’udienza del 15 ottobre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese orali. III. Valutazione 29. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre censure a sostegno del proprio ricorso. In primo luogo, essa sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione 2021/[3], in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, essa sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 30. Dopo un’analisi preliminare della ricevibilità del ricorso, esaminerò, in primo luogo, se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. Ritengo che tale questione debba essere esaminata prima di accertare se l’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno agli obblighi previsti dalla decisione 2021/[3], in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ). A tal riguardo, analizzerò poi l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 2021/3 dovrebbe essere considerata inesistente. Infine, valuterò la terza censura della [OSCURATO:PERSONA], concernente il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. A. Ricevibilità del ricorso 31. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso per inadempimento in esame, fondandosi, in sostanza, per quattro motivi. 32. In primo luogo, facendo riferimento alla sentenza del 7 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo ( 15 ), essa sostiene che lo scopo di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] è far cessare l’inadempimento di uno Stato membro, e che la [OSCURATO:PERSONA] era quindi tenuta a specificare la condotta che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare. In particolare, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza del 25 ottobre 2001, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( 16 ), si può dedurre che la finalità del procedimento per inadempimento è quella di ottenere una modifica del comportamento di uno Stato membro, e non di accertare in abstracto un inadempimento verificatosi nel passato. 33. A tal riguardo, per quanto concerne l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di specificare il comportamento che si attende dall’[OSCURATO:PERSONA] per porre fine alla violazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la procedura di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli sono imposti dal diritto dell’Unione ( 17 ). Le sentenze emesse dalla Corte ai sensi di tale disposizione hanno carattere dichiarativo ( 18 ). Ne consegue che l’unica questione pertinente è se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione ( 19 ). In particolare, a prescindere dalla decisione sulle spese, esse non indicano affatto i provvedimenti concreti che uno Stato membro è tenuto ad adottare per porre fine alla violazione del diritto dell’Unione ( 20 ). Pertanto, in un procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può chiedere alla Corte di condannare uno Stato membro ad agire in un determinato modo al fine di conformarsi al diritto dell’Unione. 34. Per quanto riguarda l’argomento dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo scopo del procedimento per inadempimento è quello di ottenere un cambiamento di comportamento da parte dello Stato membro di cui trattasi, osservo che, come sottolineato dall’avvocato generale Geelhoed, se la Corte dovesse adottare un’interpretazione eccessivamente rigida della ricevibilità, quest’ultima comporterebbe, nelle sue estreme conseguenze, «che un intervento contro violazioni consumate e irreversibili del diritto [dell’Unione] in virtù [dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]] in futuro diverrebbe impossibile» il che «potrebbe aprire la porta a violazioni sistematiche» ( 21 ). Pertanto, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 22 ), in risposta a un argomento quasi identico avanzato dalla Germania, la Corte ha statuito che, se tale argomento «dovesse essere accolto, allora qualsiasi Stato membro che, con il suo comportamento, compromettesse il conseguimento dell’obiettivo inerente a una decisione adottata sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe evitare una procedura per inadempimento, per il motivo che tale inadempimento ha già esaurito i suoi effetti, con la conseguenza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero trarre beneficio dalla loro propria colpa» ( 23 ). 35. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto dell’Unione non essendosi conformata alla posizione di quest’ultima all’atto della votazione, nel corso della sessantatreesima sessione della CND, concernente la modifica dell’inclusione della cannabis e delle sostanze ad essa associate nelle tabelle. A mio avviso, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede una dichiarazione dell’esistenza dell’asserito inadempimento, tale ricorso è ricevibile. 36. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché il voto sulle raccomandazioni dell’OMS in seno alla CND ha già avuto luogo e non può essere modificato, essa non è più in grado di porre fine all’inadempimento in questione. A tal riguardo, vorrei sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, è inammissibile che uno Stato membro possa far valere un fatto compiuto di cui è autore per sottrarsi a un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte ( 24 ). 37. In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di effetti reali e percepibili della condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] che persistano al di là del processo decisionale di cui trattasi. 38. Essa sostiene inoltre che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale Stato membro potrebbe assumere una condotta analoga in futuro è una mera supposizione. Gli interessi in gioco determinano la posizione di uno Stato membro nei negoziati internazionali e, pertanto, tale posizione non può essere determinata dal modo in cui tale Stato membro ha agito in passato in una determinata occasione. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua condotta non ha avuto alcuna conseguenza per l’Unione europea o per l’unità e la coerenza dell’azione esterna di quest’ultima. Al riguardo, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 25 ), la Germania ha contestato la ricevibilità del ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l’asserita violazione riguardava una condotta passata che era cessata prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Germania ha sostenuto che le sue azioni passate in occasione della venticinquesima sessione del comitato di revisione dell’[OSCURATO:PERSONA] intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) avevano cessato di produrre effetti. La Corte ha sottolineato che la condotta contestata alla Germania aveva violato una decisione del Consiglio ( 26 ) adottata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una procedura semplificata ai fini della definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione nel contesto della sua partecipazione all’adozione, in seno all’organo decisionale istituito dall’accordo internazionale interessato, di atti riguardanti l’applicazione o l’esecuzione di quest’ultimo. La Corte ha statuito, in particolare, che il «comportamento controverso della [Germania] (...) non [può] essere considerat[o] come cessat[o] alla fine di tale sessione», e che «deve essere considerato come se avesse prodotto effetti sull’unità e la coerenza dell’azione internazionale dell’Unione (...) dopo tale sessione» ( 27 ). La Corte ha dichiarato che consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sottrarsi alla loro responsabilità in ragione del fatto che gli effetti dell’inadempimento sono cessati minerebbe la coesione dell’Unione e lo Stato di diritto. Di conseguenza, la Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per inadempimento sollevata dalla Germania ( 28 ). 39. Tale sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale di lunga data, in cui la Corte ha ritenuto ricevibili i ricorsi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] chiede che si dichiari la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione a loro condotte passate in contesto internazionale ( 29 ). Tale giurisprudenza indica che i ricorsi per inadempimento possono essere ricevibili allorché la condotta di uno Stato membro sia asseritamente in contrasto con il requisito dell’unità nella rappresentanza internazionale dell’Unione. Ne consegue che, quando la condotta di uno Stato membro viola, asseritamente, una posizione dell’Unione in una sede internazionale, il procedimento per inadempimento può essere ricevibile, al fine di affrontare il potenziale impatto sull’unità dell’Unione nelle questioni esterne, indipendentemente dal fatto che la condotta sia stata posta in essere nel passato. Nella presente causa, se si accettasse il ragionamento dell’[OSCURATO:PERSONA], tale Stato membro potrebbe discostarsi dalla decisione del Consiglio dopo la sua adozione, forte del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di adire la Corte ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] avverso tale inadempimento, minando così l’efficacia e la natura vincolante della decisione di cui trattasi. Al fine di evitare un esito di tal genere, si deve ritenere che l’asserita condotta abbia prodotto effetti sull’unità e sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. 40. Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare ricevibile il ricorso in esame. B. Seconda censura, vertente sulla violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] 1. Argomenti delle parti 41. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, avendo votato in seno alla CND in modo difforme rispetto alla decisione 2021/3, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione. 42. A suo avviso, le modifiche delle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope hanno un impatto diretto sulla portata della normativa dell’Unione nel settore del controllo delle droghe. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti( 30 ) definisce questi ultimi come comprensivi, tra l’altro, di tutte le sostanze contemplate da tali convenzioni. La decisione quadro è quindi applicabile alle sostanze elencate in dette tabelle. Qualsiasi modifica delle tabelle ha un impatto diretto sulle norme comuni dell’Unione e ne altera la portata. Ciò indipendentemente dal fatto che la sostanza in questione sia già soggetta a controllo nell’intera Unione. 43. Più specificamente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti influisce sulle norme in materia di sanzioni ai sensi della decisione quadro 2004/757 e le modifica. Per effetto di tale eliminazione, le sostanze in questione non possono più essere considerate tra gli stupefacenti più dannosi per la salute, con la conseguenza che le sanzioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 cessano di essere applicabili ( 31 ). 44. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione secondo cui l’Unione non dispone di competenza esclusiva è inoperante, giacché il Consiglio può adottare una decisione basata sull’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] in tutti i settori di competenza dell’Unione, ivi compresi, di conseguenza, i settori che rientrano nell’ambito di competenze concorrenti. 45. Nella sua replica, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la competenza esterna esclusiva dell’Unione comprenda la modifica delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope in conformità alle raccomandazioni 5.1 e 5.4, modifica che è stata oggetto di discussione in seno alla CND. Nessuna di tali raccomandazioni cambia la nozione di «stupefacenti» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, sicché, parimenti, neppure l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione viene cambiato. 46. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che soltanto una disposizione della decisione quadro 2004/757, vale a dire il suo articolo 1, paragrafo 1, è stata qualificata come «norma comune» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare la portata della competenza esterna esclusiva dell’Unione, ossia la definizione di «stupefacenti», che, in sostanza, determina la portata materiale di tale decisione. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], tale disposizione non opera distinzioni a seconda del fatto che una sostanza figuri nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, nelle relative tabelle o, a seconda dei casi, in una tabella specifica. Di conseguenza, ai fini dell’applicabilità della decisione quadro in parola, è sufficiente che una sostanza rientri vuoi nell’ambito di tali convenzioni vuoi in una delle loro tabelle. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la specifica tabella della convenzione sugli stupefacenti in cui figura una sostanza è irrilevante a tale riguardo, poiché le sostanze di cui trattasi rientrano, in ogni caso, nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro. 47. In particolare, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la raccomandazione 5.1, sollecitando l’eliminazione di determinate sostanze dalla tabella IV, non determina una modifica sostanziale nell’applicazione del diritto dell’Unione, dato che tali sostanze permangono nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti e continuano a rientrare nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, sicché la portata della nozione di «stupefacenti» definita nella decisione quadro 2004/757 non risulta modificata. 48. Per quanto riguarda la raccomandazione 5.4, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sua adozione, parimenti, non avrebbe alterato la nozione di «stupefacenti» ai sensi della decisione quadro 2004/757, poiché l’eliminazione raccomandata di «estratti» e «tinture» concerne soltanto estratti e tinture che non costituiscono stupefacenti ai sensi di tale espressione, poiché non contengono Delta-9-tetraidrocannabinolo (in prosieguo: «THC»). Essa trae detta conclusione dal fatto che gli estratti e le tinture di cui trattasi avrebbero dovuto essere rimossi dall’allegato I. Inoltre, essa fa riferimento alla giurisprudenza della Corte ai sensi della quale non sarebbe opportuno includere le sostanze contenenti cannabidiolo estratto dalla pianta di cannabis nella definizione di stupefacenti ai sensi delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, per il motivo che non contengono un ingrediente psicoattivo, segnatamente il THC ( 32 ). Essa ne deduce che gli estratti o le tinture di cannabis, che non contengono THC, non sono contemplati da tali convenzioni né, pertanto, dalla decisione quadro 2004/757, poiché non sono considerati come droghe o stupefacenti. 49. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la stessa Unione sottolinea, nella sua dichiarazione a seguito del voto sulle raccomandazioni dell’OMS, che le sostanze a cui si fa riferimento nella raccomandazione 5.1 restano sottoposte a controllo ai sensi della tabella I della convenzione sugli stupefacenti. Inoltre, la raccomandazione 5.4 non implica alcuna modifica del livello di controllo internazionale degli estratti e delle tinture di cannabis, né è probabile che influisca sugli obblighi di controllo e/o di comunicazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 50. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], dai considerando 5 e 7 della decisione 2021/3 discende che soltanto l’ aggiunta di nuove sostanze alle tabelle delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope modificherebbe l’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757 e rientrerebbe pertanto, nella competenza dell’Unione europea. 51. Dagli argomenti sopra esposti l’[OSCURATO:PERSONA] deduce che le raccomandazioni 5.1 e 5.4 non influiscono sull’applicabilità della decisione quadro 2004/757 e che, pertanto, in tali circostanze, è dubbio se una modifica risultante da dette raccomandazioni rientri nella competenza esclusiva dell’Unione. 2. Analisi 52. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, in fine , [OSCURATO:PERSONA], l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata ( 33 ). Come osservato dalla Corte nella sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 34 ), esiste un rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione mediante impegni internazionali, o di modificare la portata di tali norme, che può giustificare una competenza esterna esclusiva dell’Unione, quando tali impegni rientrano nell’ambito di applicazione di dette norme ( 35 ). 53. La constatazione dell’esistenza di un rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata non presuppone una concordanza completa tra i settori contemplati dagli impegni internazionali e quelli disciplinati delle norme dell’Unione ( 36 ). In particolare, tali impegni possono incidere sulla portata delle norme comuni o modificarla anche quando essi rientrano in un settore già disciplinato in gran parte da dette norme ( 37 ). È importante notare che, poiché l’Unione dispone solo di competenze di attribuzione, l’esistenza di una competenza, per di più di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni derivanti da un’analisi concreta del rapporto esistente tra l’impegno internazionale previsto e il diritto dell’Unione in vigore e da cui risulti che un tale accordo può incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata ( 38 ). 54. Come affermato dalla Corte nel parere 1/03, tale analisi deve prendere in considerazione i settori disciplinati, rispettivamente, dalle norme dell’Unione e dalle disposizioni dell’accordo previsto, nonché la natura e il contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di verificare se l’accordo in questione sia tale da pregiudicare l’applicazione uniforme e coerente delle norme dell’Unione e il corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono ( 39 ). Alla luce delle considerazioni che precedono, analizzerò, in primo luogo, la portata, la natura e il contenuto dell’impegno internazionale previsto; in secondo luogo, lo confronterò con la portata delle norme del diritto dell’Unione; e, in terzo luogo, ne esaminerò gli effetti sulle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi ( 40 ). 55. In primo luogo, per quanto riguarda la portata, la natura e il contenuto dell’impegno internazionale previsto, è opportuno ricordare che la convenzione sugli stupefacenti, adottata nell’ambito delle Nazioni Unite, riconosce che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo ( 41 ). Tale convenzione riconosce che, per risultare efficaci, i provvedimenti adottati contro l’abuso di stupefacenti debbono essere coordinati e universali ( 42 ). L’OMS, dopo aver sentito il suo comitato di esperti, può proporre raccomandazioni relative all’aggiunta di sostanze alle tabelle o alla loro eliminazione dalle stesse ( 43 ). La convenzione sugli stupefacenti include espressamente la cannabis, la resina di cannabis e le sostanze associate alla cannabis nelle sue tabelle e definizioni ( 44 ). 56. La raccomandazione 5.1 suggeriva l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti, la quale elenca le sostanze più pericolose prive di impiego medico. Uno stupefacente che figura nella tabella I di tale convenzione può essere incluso nella tabella IV della stessa quando è particolarmente suscettibile di dare luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi. In base a tale raccomandazione, la cannabis e la resina di cannabis sarebbero rimaste nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti. La raccomandazione 5.4 suggeriva l’eliminazione dei termini «estratti» e «tinture» dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti. 57. L’analisi dell’impegno internazionale dovrebbe tenere conto anche del fatto che l’Unione europea non è parte della convenzione sugli stupefacenti, né membro della CND. A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha osservato che, in una situazione del genere, la competenza dell’Unione, se esistente, deve essere esercitata tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri che agiscano congiuntamente nell’interesse dell’Unione ( 45 ). 58. In secondo luogo, per quanto riguarda la portata delle norme del diritto dell’Unione, occorre notare, anzitutto, che la decisione quadro 2004/757 è stata adottata sulla base dell’articolo 31, lettera e), e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), TUE ( 46 ), i quali prevedevano che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda il traffico illecito di stupefacenti ( 47 ). 59. La Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2004/757 fissa gli elementi costitutivi dei reati nel settore del traffico illecito di stupefacenti, che riguarda i precursori di droghe e quindi le sostanze classificate ( 48 ). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro, per stupefacenti si intendono le sostanze contemplate dalle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Mediante tale rinvio, le istituzioni dell’Unione hanno segnalato la loro decisione di garantire che l’Unione conformi le sue azioni alle politiche internazionali in materia di controllo degli stupefacenti e, di conseguenza, a tali convenzioni. Poiché la decisione quadro 2004/757 incorpora le definizioni stabilite nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, essa include la cannabis e i suoi derivati, compresi resina, estratti e tinture. 60. Occorre inoltre notare che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 stabilisce quali condotte intenzionali nel settore del traffico di stupefacenti e di precursori, allorché «non autorizzate», devono essere punite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le attività richiamate in tale disposizione includono, alla lettera a), la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti. Inoltre, tali attività comprendono, ai sensi delle lettere b) e c), la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività summenzionate, nonché la coltura, inter alia , della pianta della cannabis. 61. Occorre altresì notare che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 prevede norme generali in materia di sanzioni penali ( 49 ). Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 impone sanzioni più severe per i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della stessa quando riguardano gli stupefacenti elencati nelle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope più dannosi per la salute o quanto il reato ha determinato gravi danni alla salute di più persone. 62. In terzo luogo, per quanto riguarda gli effetti degli impegni internazionali sulle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi, occorre notare che l’eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della convenzione sugli stupefacenti, conformemente alla raccomandazione 5.1, incide sulle norme della decisione quadro 2004/757 in materia di sanzioni e le modifica, poiché, a seguito di detta eliminazione, tali sostanze non possono più essere annoverate tra gli stupefacenti più dannosi per la salute ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 ( 50 ). Inoltre, l’eliminazione degli estratti e delle tinture dalla tabella I della convenzione sugli stupefacenti, conformemente alla raccomandazione 5.4, comporterebbe la loro esclusione dall’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757, poiché quest’ultima si applica solo alle sostanze elencate nelle tabelle di tale convenzione. 63. Ne consegue che gli elementi costitutivi del reato di traffico illecito di stupefacenti, come fissati nella decisione quadro 2004/757, sono applicabili alle sostanze quali definite dalla loro classificazione nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti. Nella misura in cui una decisione adottata dalla CND sulla modifica delle sostanze in tali tabelle ha un’incidenza diretta sulla portata della decisione quadro 2004/757 e sui tipi di sanzioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a imporre ai fini dell’attuazione di tale decisione quadro, è chiaro che detta modifica può incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarle. Ciò indipendentemente dal fatto che la sostanza in questione sia già soggetta a controllo nell’intera Unione. 64. In ogni caso, come ho affermato in precedenza, occorre ricordare che la constatazione dell’esistenza di un rischio di incidere sulle norme dell’Unione non presuppone una concordanza completa tra i settori contemplati dagli impegni internazionali e quelli disciplinati delle norme dell’Unione ( 51 ). Di conseguenza, ritengo che, poiché le decisioni sulla modifica delle sostanze nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti incidono sul diritto dell’Unione e lo modificano, la posizione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione devono adottare in relazione a tali decisioni rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. 65. Per quanto riguarda l’esercizio di tale competenza esclusiva, nel caso di accordi internazionali dei quali l’Unione non è parte, ma che rientrano nelle sue competenze esclusive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rappresentare la posizione dell’Unione negli organi internazionali istituiti da tali accordi ( 52 ). La posizione dell’Unione è definita dal Consiglio mediante una decisione adottata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza Germania/Consiglio ( 53 ), la Corte ha confermato che, quando un settore del diritto appartiene a una sfera di competenza dell’Unione, la circostanza che Unione non sia parte dell’accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse ( 54 ). 66. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, in fine , [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione stabilisce non soltanto una competenza esclusiva, ma anche l’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di astenersi dall’agire in settori in cui l’Unione dispone di competenza esclusiva ( 55 ). Quando l’Unione dispone di competenza esclusiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno più legittimazione per legiferare o intraprendere azioni autonome in tale settore, salvo laddove espressamente autorizzati dall’Unione. È stato stabilito che, durante la votazione sulle raccomandazioni dell’OMS, svoltasi in seno al CND il 2 dicembre 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] ha votato contro le raccomandazioni 5.1 e 5.4 e, quindi, in contrasto con le disposizioni della decisione 2021/3 che stabilisce la posizione comune da adottare a nome dell’Unione. Tale decisione è un’espressione specifica della competenza esclusiva dell’Unione. Di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. C. Prima censura, vertente sulla violazione della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] 67. Con la sua prima censura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in seno alla CND in modo incompatibile con la decisione 2021/3, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. 68. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ha sollevato un’eccezione di illegittimità in relazione alla decisione 2021/3, tale eccezione deve essere esaminata a titolo di aspetto preliminare. 1. Eccezione di illegittimità a) Ricevibilità 1) Argomenti delle parti 69. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’eccezione di illegittimità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto irricevibile. 70. L’[OSCURATO:PERSONA] dichiara che l’eccezione di illegittimità è ricevibile, poiché essa non è stata in grado di impugnare efficacemente la decisione 2021/3 ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 71. In particolare, a causa della brevità del periodo intercorso tra l’adozione della decisione 2021/3, il 23 novembre 2020, e la sessione di voto in seno alla CND, il 2 dicembre 2020, è stato impossibile, per l’[OSCURATO:PERSONA], esaminare il merito di un possibile ricorso avverso la stessa. Essa ritiene inoltre che non si possa eludere il termine procedurale previsto dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], anche quando i problemi sollevati da un atto dell’Unione non sono identificabili al momento della sua adozione e non possono essere individuati che in un secondo momento, nel contesto della sua attuazione. Nell’udienza dinanzi alla Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, in una situazione del genere, un ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] e, in aggiunta, una domanda di provvedimenti provvisori, non possono essere considerati un rimedio reale ed efficace. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] suggerisce che la decisione 2021/3 non le arreca pregiudizio. Piuttosto, è il ricorso per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla violazione della decisione 2021/3, che pregiudica tale Stato membro. 72. In udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, qualora si accerti che l’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] non può garantire il controllo giurisdizionale di un atto per ragioni che sfuggono al controllo dello Stato membro, occorre contemplare l’applicazione dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], poiché tale disposizione mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva in situazioni specifiche in cui siffatta tutela non può essere ottenuta mediante l’applicazione dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. 73. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] estende la portata di un’eccezione di illegittimità a qualsiasi «atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione» ( 56 ). L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi invitato la Corte a estendere la portata dell’eccezione di illegittimità di cui all’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] agli atti di portata generale. Secondo tale Stato membro, la decisione 2021/3 può essere considerata un atto di portata generale, poiché, oltre ad essere rivolta a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, impone loro di adottare una posizione generale ( 57 ). Dalla formulazione di tale decisione risulta inoltre che la posizione in questione è vincolante anche per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che non siedono nella CND. Siffatta interpretazione consentirebbe inoltre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di invocare, in un procedimento per inadempimento, l’inapplicabilità non soltanto dei regolamenti ma anche, ad esempio, delle decisioni di portata generale. 2) Analisi 74. L’eccezione di illegittimità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] solleva, in sostanza, tre serie di questioni. In primo luogo, occorre stabilire quale sia, nel contesto del sistema di rimedi stabilito dai Trattati, la funzione essenziale di un’eccezione di illegittimità in forza dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] e quale sia la portata di tale disposizione. In secondo luogo, è necessario esaminare la rilevanza della questione della brevità dei termini. In particolare, è importante stabilire se uno Stato membro, in qualità di ricorrente privilegiato, debba poter contestare la legittimità di un atto invocando la brevità del periodo intercorso tra la sua adozione e la sua attuazione. In terzo luogo, è necessario esaminare se, nel contesto del Trattato FUE, l’efficacia del procedimento per inadempimento sia preservata qualora lo Stato membro possa sollevare un’eccezione di illegittimità nel contesto di tale procedimento. Dette tre questioni saranno analizzate in successione. i) Funzione essenziale dell’eccezione di illegittimità e portata dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] 75. Preliminarmente, desidero ricordare che l’Unione europea è un’unione fondata sul principio dello Stato di diritto, che è stata dotata dal Trattato FUE di un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione ( 58 ). 76. Siffatto sistema completo di rimedi è a disposizione di qualsiasi ricorrente, sia esso un individuo, un’istituzione o uno Stato membro. Pertanto, nell’ambito di tale sistema, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono invocare, a proprio vantaggio, il principio della tutela giurisdizionale effettiva ( 59 ). Inoltre, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ricorrente privilegiato, uno Stato membro non è tenuto a dimostrare un interesse diretto e individuale ( 60 ). Il ricorso deve essere proposto entro due mesi dall’adozione o dalla pubblicazione dell’atto in questione. Se la Corte ritiene che l’atto sia illegittimo, può annullarlo, in tutto o in parte. Una volta trascorso il periodo di due mesi senza che l’atto sia stato impugnato o qualora la Corte ne abbia già confermato la legittimità respingendo un ricorso di annullamento analogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mettere in discussione la validità di tale atto. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato l’importanza fondamentale della certezza del diritto, confermando il termine di due mesi per la proposizione dei ricorsi di annullamento ( 61 ). 77. Come parte del sistema completo di rimedi, l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] prevede la possibilità di controllare la legittimità delle misure dell’Unione. Tuttavia, ciò avviene non mediante un ricorso autonomo, bensì attraverso una procedura incidentale dinanzi al giudice dell’Unione nel contesto di un ricorso principale ( 62 ). La Corte ha sottolineato che siffatto controllo è espressione di un principio generale diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un atto dell’Unione su cui si fonda una decisione che lo riguarda ( 63 ). 78. Ne consegue che, per quanto riguarda il suo ambito di applicazione ratione personae , l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] permette a ciascuna parte di invocare l’inapplicabilità di un atto di portata generale ( 64 ). Pertanto, si può sostenere – al pari di numerosi avvocati generali nel passato ( 65 ) – che anche gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto ricorrenti privilegiati, possono sollevare un’eccezione di illegittimità dinanzi alla Corte. In particolare, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/BCE ( 66 ), la Corte ha ritenuto ricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, sulla base della formulazione dell’articolo 241 CE (ora articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]), il quale si riferiva a «ciascuna parte», includendo, quindi, i ricorrenti privilegiati e semi-privilegiati ( 67 ), nonché sulla base del fatto che il regolamento in questione era di carattere generale o normativo ( 68 ). 79. Tuttavia, tale giurisprudenza non si estende ai procedimenti per inadempimento, in relazione ai quali la Corte ha specificamente statuito che, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, uno Stato membro non può eccepire l’illegittimità di una decisione o di una direttiva di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso di tal genere ( 69 ). 80. La Corte ha anche statuito specificamente che, sebbene lo Stato membro non fosse, formalmente, il destinatario della decisione in questione, esso, in qualità di membro del Consiglio, autore di detta decisione, era necessariamente a conoscenza della stessa, ed era pienamente in grado di proporre un ricorso di annullamento contro la medesima decisione entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, [OSCURATO:PERSONA] ( 70 ). La Corte, quindi, esamina l’entità del coinvolgimento dello Stato membro nell’adozione dell’atto in questione. Qualora lo Stato membro fosse a conoscenza dell’atto da adottare e abbia partecipato alla sua adozione, non può invocare l’illegittimità di tale atto in un procedimento per inadempimento. 81. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], in forza di tale disposizione un’eccezione di illegittimità può essere sollevata soltanto per contestare un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione. Occorre rilevare che, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le eccezioni di illegittimità erano limitate ai regolamenti, poiché il previgente articolo 241 CE si riferiva specificamente ai regolamenti, mentre ora l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] menziona espressamente gli «att[i] di portata generale» ( 71 ). Tale modifica discende, tuttavia, dalla stessa giurisprudenza della Corte, la quale ha ammesso questo rimedio per altri atti delle istituzioni che, pur non avendo la forma di regolamento, producevano tuttavia effetti analoghi, sebbene non si trattasse, in senso stretto, di misure previste in un regolamento ( 72 ). 82. Ne consegue che, sebbene la formulazione dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] estenda l’ambito di applicazione materiale dell’eccezione di illegittimità a vari tipi di atti di portata generale, la logica di tale disposizione in relazione agli atti in questione rimane la stessa, e non vi è quindi alcun motivo per cui la Corte debba interpretare la nozione di «atto di portata generale» ai sensi di tale disposizione in modo diverso. Al riguardo, è importante notare che, ai fini di un’eccezione di illegittimità, la Corte ha mantenuto il requisito secondo cui le disposizioni di un atto di portata generale devono costituire la base di decisioni individuali o avere un nesso giuridico diretto con tali decisioni ( 73 ). Questo chiarimento significa, a mio avviso, che affinché detta disposizione trovi applicazione, devono esservi due tipi di atti – un atto individuale e un atto di portata generale – i quali devono riguardare un rapporto specifico. 83. Per quanto riguarda la nozione di «atto di portata generale», la Corte ha dichiarato che essa include gli atti legislativi e regolamentari ( 74 ). Gli atti di portata generale si applicano a situazioni determinate oggettivamente e producono effetti giuridici per categorie di persone considerate in modo generale e astratto ( 75 ). A tal riguardo, una decisione con un numero limitato di destinatari non può costituire un atto di portata generale. Pertanto, la decisione 2021/3 non può essere considerata una misura di portata generale suscettibile di essere sottoposta a un controllo incidentale di legittimità sulla base dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]. 84. Ne consegue che l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] non può essere invocato nella presente causa poiché, in primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno il diritto di invocare l’illegittimità di una decisione di cui sono destinatari come argomento difensivo in un ricorso per inadempimento, e, in secondo luogo, la decisione 2021/3 non può essere considerata una misura di portata generale suscettibile di essere sottoposta a un controllo incidentale di legittimità sulla base dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]. 85. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere respinto, in quanto infondato, se la decisione 2021/23 fosse inficiata da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( 76 ). 86. La constatazione che una decisione indirizzata a uno Stato membro è viziata da un difetto di competenze attribuite all’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, TUE, può, in linea di principio, costituire una grave illegittimità tale da inficiare la decisione contestata nella sua interezza. Mi occuperò della questione in parola nel prosieguo, in sede di analisi del merito dell’eccezione di illegittimità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] ( 77 ). Tuttavia, la questione della brevità del termine per impugnare un atto ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] prima della sua attuazione non costituisce, a mio avviso, un vizio grave ed evidente ai sensi della giurisprudenza sopra citata. 87. Soltanto nel caso in cui la Corte sia di opinione differente sarebbe necessario analizzare la questione, sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], della brevità del termine per impugnare tale decisione. Poiché la funzione essenziale dell’eccezione di illegittimità è garantire ad una parte che non abbia avuto la possibilità di impugnare un atto di portata generale il diritto di invocare l’inapplicabilità di siffatto atto, che costituisce il fondamento giuridico dell’atto di portata individuale oggetto di impugnazione (in un procedimento di annullamento) ( 78 ), affinché uno Stato membro, in quanto ricorrente privilegiato, possa invocare l’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], è necessario che esso dimostri di non essere stato in grado di impugnare l’atto in discussione. ii) Questione della brevità del termine 88. Nella presente causa, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato la decisione 2021/3 ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Tale Stato membro sostiene di non aver potuto presentare un ricorso di annullamento a causa del breve periodo intercorso tra l’adozione della decisione e la votazione in seno alla CND. 89. Occorre osservare, preliminarmente, che il 23 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione 2021/3 a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Il 2 dicembre 2020 si è svolta una votazione sulle raccomandazioni dell’OMS in seno alla CND. L’[OSCURATO:PERSONA] ha avuto otto giorni di tempo per impugnare tale decisione e richiedere provvedimenti provvisori. 90. Se un atto deve essere attuato immediatamente e uno Stato membro non ha tempo sufficiente per impugnarlo, indipendentemente dal termine di due mesi stabilito dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] lo Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA], al fine di sospendere l’applicazione della decisione del Consiglio impugnata fino alla pronuncia della Corte sul ricorso di annullamento. L’obiettivo è quello di impedire l’attuazione immediata di un atto che potrebbe causare un danno grave o irreparabile se producesse effetti. In un caso siffatto, la Corte potrebbe bloccare temporaneamente l’attuazione della decisione del Consiglio in questione, qualora ritenga che vi sia fumus boni iuris e che lo Stato membro subirebbe un danno irreparabile in caso di attuazione immediata dell’atto. Ne consegue che il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi che, come risulta dall’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA], consente di gestire le situazioni di emergenza. Eventuali difficoltà a detto riguardo, come quelle invocate dallo Stato membro in questione, non sono tali da permettere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di agire unilateralmente in violazione del diritto dell’Unione. 91. Nella presente causa, nonostante il tempo limitato a disposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in linea di principio, chiedere l’annullamento della decisione 2021/3 ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] e, contemporaneamente, un provvedimento provvisorio ai sensi dell’articolo 278 [OSCURATO:PERSONA], in particolare dato che lo Stato membro in parola era già a conoscenza del contenuto della decisione. A tal riguardo, va sottolineato che, prima dell’adozione della decisione 2021/3, si sono svolti diversi cicli di consultazioni in seno al gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio ( 79 ). 92. A mio avviso, in una situazione in cui a uno Stato membro è concesso pochissimo tempo per impugnare una decisione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], tale Stato membro dispone comunque di opzioni, pur se in un contesto in cui il tempo è particolarmente circoscritto. Anche se la decisione impone di agire in tempi molto brevi, uno Stato membro può comunque richiedere provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA]. In casi del genere, la Corte ha il potere di agire molto rapidamente, talora entro pochi giorni ( 80 ), al fine di decidere se sospendere o meno l’esecuzione dell’atto. 93. Inoltre, un’azione di annullamento non ha effetto sospensivo dell’attuazione della decisione impugnata. Anche se avesse avuto più tempo a disposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata comunque tenuta ad attuare la decisione 2021/3. La procedura appropriata per evitare tale circostanza sarebbe consistita nell’impugnare la decisione di cui si tratta e nel richiedere contemporaneamente la sospensione della sua esecuzione a titolo di provvedimento provvisorio ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA]. 94. In tale contesto, va sottolineato che gli atti delle istituzioni dell’Unione godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità, fino a quando non sono revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento ( 81 ) o dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale. Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono adottare unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati a sanare una violazione del diritto dell’Unione da parte dell’istituzione che ha adottato l’atto controverso ( 82 ). 95. Pertanto, fino a quando la Corte non abbia annullato o revocato la decisione 2021/3 o ne abbia sospeso l’esecuzione, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrà conformarvisi. 96. Ne consegue che, laddove uno Stato membro non presenta un ricorso di annullamento avverso un atto di cui è destinatario entro il termine di due mesi stabilito dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], esso non può mettere in discussione la validità di tale atto nel contesto di un procedimento per inadempimento. Diversamente, l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione, che è una caratteristica fondamentale del suo sistema, sarebbe compromessa. Infatti, la Corte ha statuito che, nel consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di trarre vantaggio dall’Unione, i Trattati impongono loro l’obbligo di osservare le norme dei medesimi. Il fatto che uno Stato membro, in considerazione dei propri interessi nazionali, rompa unilateralmente l’equilibrio tra i vantaggi e gli oneri derivanti dalla sua appartenenza all’Unione lede l’uguaglianza degli [OSCURATO:PERSONA] membri dinanzi al diritto dell’Unione ( 83 ). 97. Infine, va osservato che, ai sensi dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], nelle relazioni esterne sorgono situazioni in cui è necessaria un’azione immediata, che determina l’attuazione di atti anche prima della scadenza del termine di due mesi per impugnarli. Siffatte situazioni possono venire in essere in casi che concernono l’applicazione provvisoria di accordi internazionali ( 84 ) o di decisioni del Consiglio che necessitano di un’attuazione immediata ( 85 ), come le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA]. Anche in altri settori vengono in essere situazioni in cui, ad esempio, gli atti adottati dal Consiglio possono essere attuati prima della scadenza del termine di due mesi ( 86 ). Persino in tali situazioni di urgenza i singoli, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni conservano il diritto di impugnare le decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, salvo che siano concessi provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA], l’atto controverso rimane efficace nel corso del procedimento di annullamento. Nel valutare la legittimità di tali provvedimenti provvisori, la Corte dovrebbe effettuare un esercizio di bilanciamento tra l’attuazione immediata in situazioni critiche e il diritto a un ricorso effettivo dello Stato membro interessato. Se la Corte seguisse il ragionamento dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli atti non possono essere attuati prima della scadenza del termine di due mesi, l’Unione non potrebbe adottare alcun atto in situazioni di urgenza, il che comprometterebbe seriamente le azioni dell’Unione, in particolare quelle nel settore delle relazioni esterne. 98. Inoltre, se uno Stato membro decide di non richiedere provvedimenti provvisori, può comunque proporre un ricorso di annullamento dopo che la decisione in questione è stata applicata, ma entro il termine di due mesi. In caso di accoglimento, un siffatto ricorso, ad esempio, chiuderebbe la porta a qualsiasi ricorso per inadempimento eventualmente contemplato dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale decisione. In caso di annullamento della decisione, il Consiglio sarebbe tenuto, conformemente all’articolo 266 [OSCURATO:PERSONA], a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. 99. Nella presente causa, è chiaro che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato l’atto, né durante il periodo tra la sua adozione e la votazione in seno alla CND, né successivamente alla votazione. A tal riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che impugnare la decisione 2021/3 non avrebbe necessariamente escluso la possibilità di avvio di un procedimento per inadempimento. Tuttavia, se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse proposto un ricorso di annullamento, avrebbe potuto richiamare l’attenzione della Corte sul fatto che una sospensione del procedimento per inadempimento potrebbe essere giustificata fino alla pronuncia di una sentenza in detto ricorso. Inoltre, come già menzionato, se la decisione 2021/3 fosse stata annullata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto basarsi su tale decisione ai fini del presente procedimento per inadempimento. Pertanto, in una situazione del genere, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno tutto l’interesse a proporre un ricorso di annullamento, anche dopo un voto in sede internazionale, per contestare la legittimità della decisione in questione. Nella presente causa, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto contestare la legittimità della decisione 2021/3 mediante un ricorso di annullamento, ma tale Stato membro ha scelto di non farlo e di non avvalersi dei mezzi di ricorso a sua disposizione. iii) Efficacia del procedimento per inadempimento 100. Il sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato FUE distingue, da un lato, i ricorsi di cui agli articoli 258 e 259 [OSCURATO:PERSONA], che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, e, dall’altro, i ricorsi di cui agli articoli 263 e 265 [OSCURATO:PERSONA], diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni dell’Unione. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono assoggettati a modalità diverse ( 87 ). Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può contestare la legittimità di una direttiva o di una decisione ad esso destinata come mezzo di difesa nell’ambito di un ricorso fondato sull’inadempimento degli obblighi discendenti da tale direttiva o decisione ( 88 ). 101. L’efficacia del procedimento per inadempimento rischierebbe di essere gravemente compromessa se a uno Stato membro fosse consentito di sollevare, a sua difesa, un’eccezione di illegittimità, al fine di sottrarsi a siffatto procedimento ( 89 ). 102. A mio avviso, l’importanza di tale ragionamento giuridico è triplice. In primo luogo, l’accoglimento di un’eccezione di illegittimità nel contesto di un procedimento per inadempimento incoraggerebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri a ignorare le decisioni dell’Unione fino alla proposizione di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte ( 90 ). 103. In secondo luogo, la previsione di un termine per presentare un ricorso di annullamento sarebbe, in pratica, inutile e inefficace. A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, i termini per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 del [OSCURATO:PERSONA] sono stati stabiliti con l’obiettivo di salvaguardare la certezza del diritto, evitando che le misure dell’Unione produttive di effetti giuridici siano rimesse in discussione all’infinito, e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 91 ). In particolare, in procedimenti per inadempimento, la Corte ha statuito che è escluso che lo Stato membro il quale abbia lasciato scadere il termine perentorio di cui all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] senza contestare, con i mezzi offerti da detto articolo, la legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ad esso diretta, possa mettere in discussione la decisione stessa valendosi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA] ( 92 ). 104. In terzo luogo, l’accoglimento di un’eccezione di illegittimità in un procedimento per inadempimento metterebbe a repentaglio la certezza del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione e la stabilità del sistema completo di rimedi giuridici istituito dai Trattati ( 93 ). 105. Questo approccio è stato confermato nella sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 94 ), in cui la Corte ha sottolineato che la giurisprudenza che impedisce a uno Stato membro, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, di eccepire, come argomento difensivo in un procedimento per inadempimento, l’illegittimità di una direttiva o di una decisione di cui sia destinatario si applica, mutatis mutandis , a una decisione di portata generale di cui tale Stato membro non è, formalmente, il destinatario ( 95 ). Ciò vale, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono, formalmente, i destinatari della decisione del Consiglio. 106. In sintesi, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero sollevare eccezioni di illegittimità contestando la legittimità di una decisione del Consiglio nel corso di un procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], l’efficacia di tale procedimento sarebbe seriamente compromessa. 107. Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono basarsi sull’asserita illegittimità di un atto nel contesto di un procedimento per inadempimento relativo all’asserita omessa attuazione di tale atto. La giurisprudenza sopra richiamata si applica anche quando i termini di attuazione della decisione sono brevi, come nel caso di specie. Come ho suggerito in precedenza, uno Stato membro può effettivamente richiedere provvedimenti provvisori. Pertanto, allo Stato membro interessato nella presente causa è stato, di fatto, garantito un rimedio effettivo nel corso dell’intero periodo previsto dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] per impugnare tale decisione. 108. Qualora la Corte condivida la conclusione da me proposta quanto all’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità, la questione concernente l’illegittimità della decisione 2021/3 diverrebbe priva di oggetto, salvo che quest’ultima sia affetta da vizi particolarmente gravi ed evidenti, tali da permettere di considerarla inesistente ( 96 ). Pertanto, solo per il caso in cui Corte decida di esaminare detta questione, esaminerò brevemente, qui di seguito, il merito di dell’argomento menzionato. b) Merito 109. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni della decisione 2021/3 non possono essere invocate nei suoi confronti poiché sono illegittime. Essa afferma che la decisione è affetta da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( 97 ). L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’Unione non era competente ad adottare la decisione 2021/3, per il motivo che la base giuridica di tale decisione non le conferiva una competenza adeguata ai fini della modifica di un accordo internazionale ( 98 ). Di conseguenza, tale decisione è stata adottata in violazione del principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, TUE. 110. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché le modifiche proposte alle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope non rientrano nella competenza dell’Unione, quest’ultima non può adottare una decisione in cui prende posizione su tale materia. Poiché l’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] non può costituire una base giuridica adeguata per l’adozione della decisione 2021/3, e poiché la decisione in parola non contiene un riferimento all’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] o a qualsiasi altra base giuridica, essa non soddisfa il requisito relativo all’indicazione della base giuridica. Nell’ipotesi cin cui la decisione 2021/3 fosse stata adottata esclusivamente sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che detta disposizione non attribuisce una competenza esclusiva per quanto riguarda l’oggetto di tale decisione. 111. Occorre notare, anzitutto, che l’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «[i]l Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] (...), adotta una decisione (...) che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo». La Corte ha statuito che la formulazione letterale dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] non osta a che l’Unione adotti una decisione che stabilisce una posizione da adottare a suo nome in un organismo istituito da un accordo internazionale di cui non è parte ( 99 ). 112. Per valutare la legittimità della decisione 2021/3 è necessario analizzare se il Consiglio fosse competente ad adottarla e quindi non ha violato il principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, TUE. Come già suggerito nelle presenti conclusioni ( 100 ), le modifiche (aggiunta o eliminazione di sostanze) alle tabelle I e IV della convenzione sugli stupefacenti incidono sull’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757 e, pertanto, rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Secondo una giurisprudenza costante, quando un settore del diritto appartiene a una sfera di competenza dell’Unione, la circostanza che Unione non sia parte dell’accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli [OSCURATO:PERSONA] membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse ( 101 ). Questa constatazione mi induce a proporre di dichiarare che il Consiglio era competente ad adottare la decisione 2021/3, e che, quindi, essa non è stata adottata in violazione del principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, TUE. 113. In tale contesto, per quanto riguarda l’argomento avanzato dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 2021/3 è affetta da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente, secondo una giurisprudenza costante la gravità delle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto di un’istituzione dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi estremi ( 102 ). Inoltre, la Corte ha stabilito che il ricorrente il quale contesti una disposizione deve fornire elementi in grado di provare che tale disposizione sarebbe inficiata da un vizio tale da mettere in discussione la sua stessa esistenza ( 103 ). Nella presente causa, l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 2021/3 dovrebbe essere considerata inesistente si basa sull’argomento che l’Unione non era competente. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione 2021/3 avrebbe dovuto fare riferimento all’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] o a un’altra base giuridica. 114. Si deve osservare che la decisione 2021/3 fa riferimento al «trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9». La scelta della base giuridica appropriata riveste infatti un’importanza di natura costituzionale, dato che l’Unione, disponendo soltanto di competenze di attribuzione, deve ricondurre gli atti che essa adotta alle disposizioni del Trattato FUE che la legittimino effettivamente a tal fine ( 104 ). Inoltre, l’indicazione della base giuridica s’impone alla luce dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 [OSCURATO:PERSONA] ( 105 ). 115. Nel presente procedimento, l’atto giuridico in questione è una decisione adottata dal Consiglio, che fa esplicito riferimento all’articolo 83, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] come basi giuridiche. Pertanto, a mio avviso, non si può sostenere che le parti interessate e la Corte siano lasciate nell’incertezza circa la precisa base giuridica ( 106 ). Ne consegue che la base giuridica può essere determinata in modo chiaro. 116. In ogni caso, la scelta operata tra l’articolo 216, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] non pare rappresentare uno dei casi estremi descritti dalla Corte nei quali le disposizioni sono affette da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da poterle considerare inesistenti. Di converso, come statuito dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, le scelte procedurali non possono mettere in discussione l’esistenza stessa di una decisione ( 107 ). 117. Come statuito dalla Corte nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], se è pur vero che l’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] enumera le diverse ipotesi nelle quali l’Unione è abilitata a concludere un accordo internazionale, tale articolo non prescrive, a differenza dall’articolo 352 [OSCURATO:PERSONA], alcuna esigenza formale o procedurale a tal fine ( 108 ). La forma dell’atto e la procedura da seguire, pertanto, devono essere determinate con riferimento alle altre disposizioni dei trattati. Questo, infatti, è il ruolo dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], menzionato nel presente procedimento quale base giuridica procedurale della decisione controversa, ossia definire la procedura che deve essere seguita nell’adozione della decisione ( 109 ). 118. Questa osservazione mi porta a proporre di dichiarare che l’omesso riferimento espresso all’articolo 216, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non genera alcuna confusione quanto alla natura e alla portata giuridica di tale decisione o alla procedura da seguire per la sua adozione e, di conseguenza, non può mettere in discussione l’esistenza stessa di tale decisione. 2. Violazione della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] 119. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in modo difforme, nel corso della 63 a sessione della CND concernente la modifica delle voci relative alla cannabis e alle sostanze ad essa associate nelle tabelle, rispetto alla posizione definita dall’Unione nella decisione 2021/3, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia votato contro tale decisione in seno al Consiglio non influisce sulla sua natura obbligatoria ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. Neppure la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia sollevato obiezioni sostanziali quanto al contenuto delle raccomandazioni dell’OMS altera la natura obbligatoria della decisione 2021/3. 120. Nella presente causa, l’[OSCURATO:PERSONA] pare aver ammesso implicitamente la violazione della decisione 2021/3, nel suo controricorso e in udienza. La difesa dello Stato membro si basa, invece, sull’illegittimità di tale decisione sulla base dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]. 121. Come ho osservato in precedenza, la decisione 2021/3 gode di una presunzione di legittimità, producendo effetti giuridici finché non sia stata revocata o annullata nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarata invalida a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità ( 110 ). Finché la Corte non abbia deciso di sospenderla, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuarla ( 111 ). 122. Poiché, a mio avviso, la decisione 2021/3 è stata legittimamente adottata conformemente ai Trattati e indirizzata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti dei suoi destinatari, vale a dire gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 112 ), in quanto stabilisce, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la posizione dell’Unione nell’ambito della 63 a sessione della CND e impone loro di difenderla ( 113 ). 123. In particolare, la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia votato contro la decisione 2021/3 non incide sulla sua natura obbligatoria né sugli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri che ne derivano. Qualsiasi considerazione nazionale unilaterale sulla possibilità di votare la decisione o messaggio politico che possa trasmettere, la portata delle raccomandazioni da adottare o le ragioni che le giustificano non influiscono sulla natura obbligatoria di tale decisione. L’[OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della decisione 2021/3 e membro della CND con diritto di voto, era tenuta a rispettare e attuare detta decisione ( 114 ). 124. Inoltre, il mancato rispetto della decisione 2021/3 è tale da compromettere l’unità e la coerenza dell’azione esterna dell’Unione e, in particolare, il valore dello Stato di diritto, sul quale è fondata l’Unione, a norma dell’articolo 2 TUE ( 115 ). 125. Di conseguenza, ritengo che la prima censura sia fondata. D. Terza censura, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE 1. Argomenti delle parti 126. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in modo difforme rispetto alla decisione 2021/3 senza preavviso e consultazione previ e avendo espresso pubblicamente un’obiezione alle raccomandazioni dell’OMS, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 127. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nei settori che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione, la cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione è particolarmente importante. Ciò impone taluni obblighi e limiti all’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella sfera internazionale, che discendono dalla necessità di un’unità nella rappresentanza internazionale dell’Unione ( 116 ). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione adottata sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] e l’osservanza della medesima da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono un’espressione particolare dell’obbligo di unità nella rappresentanza dell’Unione, al quale l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conformarsi ( 117 ). In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] nega che il principio di leale cooperazione possa essere invocato soltanto in caso di violazione di una competenza esterna esclusiva dell’Unione. Tale principio è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza dell’Unione ( 118 ). 128. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] è aggravata dal fatto che il suo voto difforme rispetto alla posizione congiunta a nome dell’Unione in seno alla CND è avvenuto senza alcuna consultazione previa delle istituzioni dell’Unione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha preso alcun provvedimento, né durante la sessione della CND né successivamente, per rimediare o perlomeno attenuare le conseguenze del suo comportamento e dissipare dubbi in merito alle sue azioni future. 129. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, avendo votato in modo incompatibile con la decisione 2021/3 ed essendosi pubblicamente distanziata dalla posizione dell’Unione a seguito della votazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha compromesso l’unità dell’azione internazionale dell’Unione europea e, quindi, la sua efficacia, credibilità e reputazione. Azioni del genere rischierebbero anche di indebolire la posizione negoziale dell’Unione europea all’interno delle Nazioni Unite su questioni correlate. 130. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che se le modifiche in questione non rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, con la conseguenza che la decisione 2021/3 sarebbe illegittima, detto Stato membro non può essere obbligato, in forza del principio di leale cooperazione, ad adottare il comportamento stabilito in tale decisione ai fini della votazione. L’[OSCURATO:PERSONA], di converso, sarebbe libera di esprimere le sue opinioni nel modo ritenuto opportuno e la sua posizione pubblica su una questione rientrante nelle sue competenze in qualità di Stato membro nel contesto di una competenza concorrente non danneggerebbe necessariamente gli interessi dell’Unione. 131. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] osserva che il procedimento per inadempimento e un’eventuale pronuncia a suo sfavore al termine di quest’ultimo non sono tali da porre fine all’asserito inadempimento. L’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di porre rimedio alla violazione, anche qualora le sia ingiunto di farlo nel contesto di detto procedimento. 132. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere l’unica responsabile per situazione in questione. Sebbene l’OMS abbia presentato le sue raccomandazioni già nel gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una proposta al riguardo solo il 16 ottobre 2020 e il Consiglio ha votato su tale proposta il 23 novembre 2020. La sessione della CND e la votazione sulle raccomandazioni dell’OMS si sono svolte il 2 dicembre 2020, sicché tra l’adozione della decisione 2021/3 e la votazione sono intercorsi soltanto pochi giorni. 133. Anche se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse inteso contestare la validità della decisione 2021/3 nel termine prescritto dall’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto l’opportunità di farlo, poiché la votazione ha avuto luogo persino prima della scadenza del termine di due mesi a sua disposizione. I pochi giorni intercorsi tra l’adozione di detta decisione e la votazione sulle modifiche non hanno rappresentato un periodo di tempo sufficiente per proporre un ricorso nonché una domanda di provvedimenti provvisori e per la pronuncia della Corte su di essi. Ne consegue che qualsiasi ricorso promosso avverso tale decisione sarebbe stato, di fatto, privo di scopo e l’accertamento dell’invalidità della decisione non avrebbe cambiato in alcun modo la situazione. 134. L’[OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi quanto alle opzioni a disposizione di uno Stato membro nel caso in cui, nonostante la posizione assunta da tale Stato nel corso di una procedura legislativa, una decisione adottata dalla maggioranza degli [OSCURATO:PERSONA] membri si traduca in un atto vincolante la cui validità non può essere messa in discussione da tale Stato e che lo costringe ad assumere un comportamento che esso considera inaccettabile all’interno di una determinata organizzazione internazionale. 135. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che, a causa della ristrettezza dei tempi sopra descritti, essa ha adottato la sua posizione finale sulle raccomandazioni soltanto poco prima della sessione, tenendo conto, a tale proposito, della sentenza del 19 novembre 2020, B S e C A [Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)] ( 119 ). 136. Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea le considerazioni di politica sanitaria e sociale alla base del suo voto contrario. Nell’obiettare all’eliminazione dei termini «estratti» e «tinture» dalla tabella I, essa non intendeva estendere le sanzioni relative agli stupefacenti alle sostanze che non contengono THC, bensì garantire che i derivati della cannabis che non contengono THC restino coperti dalle disposizioni della convenzione sugli stupefacenti, che non sono incluse nella decisione quadro 2004/757. 137. L’[OSCURATO:PERSONA], come molti altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non sottopone a sanzioni le preparazioni non contenenti THC per il solo motivo che sono estratte dalla pianta di cannabis. La posizione tecnica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] durante le discussioni sul progetto di decisione del Consiglio che adotta la posizione comune si basava sul fatto che le raccomandazioni non favoriscono l’accesso alle preparazioni a base di cannabis per scopi terapeutici, poiché, in ogni caso, questo non è il loro obiettivo. Il loro scopo è quello di facilitare la ricerca sull’uso della cannabis a scopi terapeutici. Tuttavia, poiché tale modifica non contiene disposizioni direttamente applicabili, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia adeguata a raggiungere detto obiettivo. 138. A differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’OMS e le sue organizzazioni partner non abbiano fornito prove scientifiche conclusive che la cannabis sia meno dannosa per la salute di quanto si ritenesse in precedenza. Di converso, i risultati delle ricerche hanno dimostrato che il consumo di cannabis può portare a problemi psichiatrici, neurologici, circolatori e respiratori a lungo termine. L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha evidenziato effetti simili a lungo termine del CBD. Inoltre, come sottolineato da diversi [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattito tematico in seno alla commissione Stupefacenti, il contenuto di THC delle piante di cannabis commercializzate illegalmente è recentemente aumentato in modo significativo. 139. Di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’OMS non abbia fornito alcun argomento specifico, da un punto di vista sanitario, sociale o giuridico, a sostegno dell’utilità pratica delle sue raccomandazioni. L’unico effetto della loro adozione sarebbe quello di inviare al pubblico il messaggio che i rischi associati alla cannabis per la società e la salute pubblica sono stati sopravvalutati al momento della stesura dei due accordi in questione e che questi accordi sono, pertanto, eccessivamente rigidi per quanto concerne il controllo introdotto per la cannabis. 140. Inoltre, l’adozione della raccomandazione 5.4 avrebbe impedito l’applicazione uniforme del diritto e avrebbe ridotto il livello di controllo internazionale degli stupefacenti. Oltre al THC, molti altri derivati della pianta di cannabis hanno effetti psicotropi, mentre altri possono essere utilizzati come precursori. Se tale raccomandazione fosse adottata, spetterebbe a ciascuno Stato parte della convenzione sugli stupefacenti decidere se la convenzione intendesse classificare come preparazioni a base di cannabis sostanze che non contengono THC, o che ne contengono solo tracce, e applicare ad esse le disposizioni relative alla sorveglianza in conformità a tale convenzione. 141. Nella sua controreplica, l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che il punto importante consiste, in ogni caso, nel fatto che, in conseguenza del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], essa non ha potuto impugnare la decisione 2021/3, sicché è necessario chiedersi in che modo avrebbe potuto agire in conformità con il principio di leale cooperazione. 142. Tale principio dovrebbe essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Quando la condotta di un’istituzione viola il diritto di uno Stato membro a una tutela giurisdizionale effettiva, si pone la questione della misura in cui l’obbligo di leale cooperazione può essere invocato nei confronti di tale Stato membro. 143. A tal riguardo, è importante distinguere la presente causa da quella che ha dato origine alla sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio ( 120 ). La caratteristica comune delle due cause consisteva nel fatto che lo Stato membro interessato non aveva avuto tempo sufficiente per impugnare le decisioni controverse o per richiedere la sospensione dell’operatività di dette decisioni a titolo di provvedimento provvisorio. Tuttavia, a differenza del caso che ha dato origine alla citata sentenza, nel caso di specie gli effetti irreversibili causati dalla decisione 2021/3 durante la sessione della CND persistono, e tale circostanza viola il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 2. Analisi 144. Dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE si evince che il principio di leale cooperazione comporta due obblighi positivi per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. In primo luogo, rispettare e assistere l’Unione «nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati» e, in secondo luogo, adottare tutte le misure necessarie per assicurare «l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione»  ( 121 ).Inoltre, vi è un obbligo negativo, vale a dire quello di astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione ( 122 ). 145. Il principio dell’Unione di leale cooperazione, derivante dal principio tedesco di fedeltà federale, «Bundestreue», e dal principio pacta sunt servanda ( 123 ), è stato descritto come lo «scopo intrinseco sotteso all’intero progetto di integrazione europea» ( 124 ). Esso risponde all’esigenza di una cooperazione reciproca tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sarebbe messa a repentaglio se nell’ordinamento giuridico dell’Unione regnasse la slealtà. 146. In particolare, nel settore delle relazioni esterne, il principio di leale cooperazione può condurre a diverse situazioni. Se applicato alla competenza esclusiva dell’Unione, esso costituisce la base dell’obbligo dello Stato membro di attuare le norme dell’Unione ( 125 ). Se applicato alle competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri, esso può dare origine a obblighi specifici, come l’applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali ( 126 ). Tuttavia, il principio di leale cooperazione può anche costituire un obbligo autonomo, la cui violazione è sanzionata dalla Corte ( 127 ). 147. Pertanto, nella presente causa, qualora la Corte decida che il voto dell’[OSCURATO:PERSONA] in senso difforme rispetto alla decisione 2021/3 durante la sessione della CND ha costituito una violazione della competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe necessario, a mio avviso, esaminare tale condotta specifica alla luce del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. A tal riguardo, la Corte ha già affermato che «non è necessario» esaminare l’asserita violazione delle disposizioni che sanciscono il principio di leale cooperazione quando è già stata accertata una restrizione delle libertà fondamentali ( 128 ). Nella presente causa, l’asserita violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e della decisione 2021/3, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe automaticamente una violazione del secondo obbligo positivo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, vale a dire l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. 148. Tuttavia, ritengo che sia importante, per ragioni di completezza, analizzare le violazioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Svezia ( 129 ), la Corte ha dichiarato che la Svezia non aveva adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 10 CE (il predecessore dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE) avendo proposto unilateralmente una modifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Sebbene la Svezia avesse esercitato una competenza concorrente degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione, la Corte ha statuito che l’obbligo di cooperazione discende dalla necessità di un’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione ( 130 ). 149. La Corte ha sottolineato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono sottoposti a doveri particolari di azione e di astensione in una situazione in cui l’Unione ha deciso di adottare una decisione di agire a livello internazionale, che rappresenta il punto di partenza di un’azione concertata dell’Unione ( 131 ). Tuttavia, la Corte si è spinta oltre, affermando che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta che autorizza le istituzioni a intraprendere un’azione concertata dell’Unione a livello internazionale, anche nel caso in cui tale proposta non sia ancora stata adottata dal Consiglio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono soggetti a obblighi particolari di azione e di astensione e a un obbligo di stretta cooperazione in modo da facilitare l’esecuzione dei compiti dell’Unione ( 132 ). Questo dovere facilita l’esecuzione dei compiti dell’Unione e garantisce l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali di quest’ultima ( 133 ). 150. La causa in esame presenta talune analogie con quella che ha dato luogo alla citata sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Svezia, poiché, adottando la decisione 2021/3 sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], l’Unione aveva già deciso di agire a livello internazionale. Si può dedurre, a fortiori , che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono soggetti non soltanto a un dovere di astensione, ma anche al dovere positivo, quanto meno, di stretta cooperazione, al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti dell’Unione e, quindi, di garantire l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali di quest’ultima. 151. Ciò nonostante, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha del pari violato il principio di leale cooperazione mediante una condotta autonoma specifica. In primo luogo, essa ha commesso una violazione non avendo votato in conformità con la decisione 2021/3 e avendo così votato senza alcun avviso e senza la necessaria consultazione previa delle istituzioni dell’Unione. In secondo luogo, il principio in parola è stato violato quando l’[OSCURATO:PERSONA] ha espresso pubblicamente il suo disaccordo rispetto alla posizione dell’Unione. In terzo luogo, un’altra violazione consiste nel non aver adottato alcuna misura, né in seno alla CND né successivamente, per rimediare alle conseguenze del suo comportamento o, quanto meno, per attenuarne le conseguenze. 152. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il principio di leale cooperazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza dell’Unione di cui trattasi ( 134 ). È inoltre importante ricordare che esso comporta un accresciuto obbligo di buona fede che incombe sugli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione circa le loro relazioni con un altro Stato membro e con le istituzioni dell’Unione, quale conseguenza del fatto di esserne membri ( 135 ). In via analogica, la controparte «orizzontale» del principio di leale cooperazione è il principio della fiducia reciproca ( 136 ). 153. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE può discendere dall’assenza di qualsiasi avviso alle istituzioni dell’Unione o consultazione previa di queste ultime prima della condotta unilaterale dello Stato membro in sede internazionale. Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato di non aver intrapreso alcuna iniziativa prima del voto in questione al fine di avvisare o consultare le istituzioni dell’Unione o gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 154. A tal riguardo, occorre ricordare prima di tutto che, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, la Corte ha stabilito che il principio di leale cooperazione, applicato agli accordi misti, implica una stretta cooperazione nell’ambito di tali accordi, che comporta un dovere di informazione e di consultazione previe ( 137 ). 155. Stando così le cose, ritengo che la garanzia dell’unità e della coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali dell’Unione esiga un coordinamento e una cooperazione tra le autorità competenti dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione ( 138 ). Pertanto, uno Stato membro ha l’obbligo di informare o avvertire le istituzioni dell’Unione e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri delle questioni sulle quali dissente e di consultarli prima di intraprendere qualsiasi altra azione. Ciò è quanto ha fatto la Grecia, ad esempio, nel contesto della causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( 139 ), in cui ha invocato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE per sostenere che la sua proposta avrebbe dovuto essere presa in considerazione prima della riunione del comitato di regolamentazione della sicurezza marittima. La Corte ha statuito che, per assolvere il proprio obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tentare di presentare la proposta ellenica e di consentire un dibattito. Il solo fatto che una proposta abbia carattere nazionale non è tale da impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di consentire detto dibattito ( 140 ). 156. Come statuito nella storica sentenza Westzucker, «[è] conforme alla nozione stessa di [Unione] il fatto che, in sede di deliberazione collettiva (...), gli [OSCURATO:PERSONA] membri facciano valere i propri interessi, mentre spetta alla [OSCURATO:PERSONA] risolvere, coi provvedimenti ch’essa adotta, gli eventuali conflitti d’interesse» ( 141 ). Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il dovere di comunicare le loro divergenze all’interno del quadro istituzionale dell’Unione. 157. Pertanto, ritengo che, avendo omesso di informare o avvertire le istituzioni dell’Unione e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri del suo dissenso e non avendoli consultati prima di intraprendere ulteriori azioni, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 158. Per quanto riguarda l’eventuale violazione del principio di leale cooperazione, quando l’[OSCURATO:PERSONA] ha espresso pubblicamente il proprio dissenso rispetto alla posizione dell’Unione, occorre notare che la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, ha stabilito che, avendo votato contro la posizione definita in una specifica decisione del Consiglio ed essendosi pubblicamente dichiarata contraria alla suddetta posizione, la Germania era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 142 ). È stato osservato che, con il suo comportamento, la Germania aveva recato pregiudizio all’efficacia dell’azione internazionale dell’Unione, nonché alla credibilità e alla reputazione di quest’ultima sulla scena internazionale ( 143 ) 159. Nella presente causa, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] ha votato in modo incompatibile con la decisione 2021/3 e ha preso pubblicamente le distanze dalla posizione dell’Unione a seguito della votazione durante la sessione della CND. Si può quindi sostenere che, così facendo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha compromesso il principio di unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, essa ha messo a repentaglio l’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali dell’Unione. Infine, essa ha minato la credibilità dell’Unione stessa a livello internazionale. Ne consegue che, così facendo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 160. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo intrapreso alcuna azione per rimediare alle conseguenze del suo comportamento, o, quanto meno, per attenuarne le conseguenze, ha violato il principio di leale cooperazione. In tal senso, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che, in virtù del principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione e che tale obbligo incombe, nell’ambito delle proprie competenze, a ciascun organo dello Stato membro interessato ( 144 ). 161. Tuttavia, ritengo che tale giurisprudenza si riferisca a situazioni in cui le autorità nazionali possono porre rimedio alle conseguenze della loro azione unilaterale ( 145 ). In tale contesto, la giurisprudenza della Corte impone allo Stato membro un dovere di cooperazione per porre rimedio alle conseguenze del suo comportamento, e il mancato rispetto di detto obbligo può determinare una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 162. Nel presente procedimento, all’azione unilaterale dell’[OSCURATO:PERSONA] consistente nel votare in modo difforme rispetto alla posizione espressa nella decisione 2021/3 non era possibile porre rimedio dopo la votazione in seno alla CND, né potevano essere eliminate le relative conseguenze sull’unità e la coerenza dell’azione e della rappresentanza internazionali dell’Unione. In queste circostanze, ritengo che imporre alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di agire in un determinato modo non avrebbe senso. Un’azione è necessaria se può effettivamente porre rimedio agli effetti negativi sul sistema giuridico dell’Unione. 163. Di conseguenza, nella presente causa, per il semplice fatto che l’azione dello Stato membro non può modificare, attenuare o eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione, l’assenza di azione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per rimediare alle conseguenze del suo comportamento non ha comportato una violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 164. Tuttavia, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che la sua azione a livello internazionale sarebbe stata irreversibile potrebbe costituire una circostanza aggravante in sede di definizione della portata della violazione da parte di tale Stato membro. 165. Per quanto riguarda l’asserita presa di distanza pubblica dalla posizione comune adottata a nome dell’Unione, occorre notare che, nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha descritto cosa intendesse per detta presa di distanza. Nella descrizione dei fatti contenuta nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a una dichiarazione espressa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( 146 ). Tuttavia, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] qualificare il comportamento che costituisce un’asserita violazione ( 147 ). Nella presente causa, a mio avviso, dal laconico riferimento della [OSCURATO:PERSONA] a una presa di distanza si può dedurre che essa si riferiva a detta dichiarazione pubblica. 166. Infine, per quanto riguarda la brevità dei termini invocata dall’[OSCURATO:PERSONA], come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] tale Stato membro era già a conoscenza della posizione che si intendeva adottare a nome dell’Unione, ancor prima che la proposta della [OSCURATO:PERSONA] fosse presentata al Consiglio ( 148 ). Pertanto, se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse realmente avuto intenzione di contestare tale posizione, avrebbe avuto il tempo necessario per preparare il suo ricorso di annullamento. In ogni caso, come ho affermato in precedenza, anche se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse contestato la legittimità della decisione 2021/3, quest’ultima avrebbe prodotto i suoi effetti giuridici, salvo che tale Stato membro avesse presentato una domanda di provvedimenti provvisori di cui all’articolo 279 [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di richiedere tali provvedimenti e avrebbe potuto contestare la legittimità della decisione 2021/3 mediante un ricorso di annullamento, ma ha scelto di non farlo ( 149 ). 167. Alla luce di quanto precede, ritengo che la terza censura della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia fondata. L’[OSCURATO:PERSONA] ha violato sia gli obblighi positivi derivanti da tale disposizione sia l’obbligo negativo di astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. Tali violazioni discendono dall’assenza di un avviso alle istituzioni dell’Unione o di una consultazione di queste ultime prima della condotta unilaterale dello Stato membro, nonché dall’espressione pubblica di dissenso rispetto alla posizione dell’Unione. IV. Sulle spese 168. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata a pagare le spese e poiché, a mio avviso, l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, suggerisco alla Corte di condannare tale Stato membro alle spese. V. Conclusione 169. Sulla base delle considerazioni che precedono, sono quindi del parere che la Corte dovrebbe: –        dichiarare che, avendo votato in modo difforme rispetto alla posizione espressa nella decisione (UE) 2021/3 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti sull’inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale decisione, in combinato disposto con l’articolo 288, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] e ha violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]; –        condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 La CND è una delle commissioni funzionali del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (in prosieguo: l’«ECOSOC»). 3 Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972 che modifica la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 1961 ( [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 520, n. 7515). 4 Decisione (UE) 2021/3 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della [CND] sull’inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della [Convenzione sugli stupefacenti] e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (GU 2021 L 4, pag. 1). 5 Soltanto gli [OSCURATO:PERSONA], e non le organizzazioni internazionali o regionali, sono parti di tali convenzioni. V. articolo 40 della convenzione sugli stupefacenti e articolo 25 della convenzione sulle sostanze psicotrope. 6 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della convenzione sugli stupefacenti, gli stupefacenti della tabella IV sono ugualmente da incluere nella Tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella. 7 Il processo decisionale concernente la portata del controllo delle sostanze è denominato «inclusione nelle tabelle», una sostanza è sottoposta a specifiche misure di controllo per effetto della sua inclusione in una determinata tabella. 8 V. articolo 8 della convenzione sugli stupefacenti. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, che la CND non aveva votato sulle raccomandazioni dell’OMS durante la sua sessione nella primavera 2020 e che la votazione era stata posticipata al dicembre dello stesso anno, dando così agli [OSCURATO:PERSONA] membri più tempo per esaminare tali raccomandazioni. 10 Organo preparatorio del Consiglio dell’Unione europea , responsabile per la guida e la gestione dei lavori del Consiglio e dell’Unione europea sulla politica in materia di droga. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sua proposta era stata esaminata dal gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio il 29 ottobre 2020. 11 COM(2020) 659 final, pag. 2. 12 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale convenzione, «[s]e [l’OMS] accerta che uno stupefacente della Tabella I è particolarmente suscettibile di dare luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi (...), e che questo pericolo non è compensato da vantaggi terapeutici apprezzabili, vantaggi che altre sostanze non elencate nella tabella IV possiederebbero, [la CND], secondo la raccomandazione [dell’OMS], può iscrivere quello stupefacente nella Tabella IV». 13 27 [OSCURATO:PERSONA] membri della CND hanno votato a favore della raccomandazione 5.1, 25 hanno votato contro e uno Stato membro si è astenuto. 14 Occorre osservare che, anche nel contesto di ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA], la Corte, quando lo ha ritenuto necessario, modifica l’ordine delle censure o dei motivi. V., in particolare, sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442). 15 C‑20/09, EU:C:2011:214, punto 41. 16 C‑276/99, EU:C:2001:576, punto 24. 17 V., in particolare, la sentenza del 22 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑336/16, EU:C:2018:94, punti 61 e 62 e giurisprudenza citata). 18 V. sentenze del 13 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑378/92, EU:C:1993:843, punto 6) e del 19 gennaio 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (C‑66/94, EU:C:1995:13, punto 6). V. anche Lenaerts, K., Gutman, K., e Nowak, J. T., EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, paragrafo 5.01, e Prete, L., ‘Enforcement actions’, in Tridimas, T., Schütze, R., (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, pag. 944. 19 V. sentenza del 3 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Valori limite – PM10), (C‑637/18, EU:C:2021:92, punto 64) e del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Valori limite – ΝΟ2), (C‑633/21, EU:C:2023:112, punto 54). 20 Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2162, paragrafo 80). 21 V. conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑20/01 e C‑28/01, EU:C:2002:717, paragrafo 53). 22 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 48). 23 Per quanto riguarda la sentenza del 25 ottobre 2001, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C-276/99, EU:C:2001:576), citata dall’[OSCURATO:PERSONA], va osservato che è stata pronunciata a norma dell’articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, non più in vigore. Come spiegato dall’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:3, nota 16), ai sensi di tale disposizione, i procedimenti per inadempimento erano diversi nel senso che, al termine della fase precontenziosa, i ruoli erano invertiti rispetto all’articolo 258 [OSCURATO:PERSONA]: invece di un parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione suscettibile di contestazione da parte di uno Stato membro dinanzi alla Corte. 24 V. sentenze del 7 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (39/72, EU:C:1973:13, punto 10) e del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 57). 25 Sentenza del 27 marzo 2019 (C-620/16, EU:C:2019:256). 26 Decisione 2014/699, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25 a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU 2014 L 293, pag. 26). 27 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germany (C-620/16, EU:C:2019:256, punto 52). Il corsivo è mio. 28 Ibidem punti da 42 a 54. 29 V. sentenze del 2 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (C‑266/03, EU:C:2005:341, punto 60); del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑433/03, EU:C:2005:462, punto 66); e del 20 aprile 2010 ([OSCURATO:PERSONA]/Svezia, C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 45). 30 GU 2004 L 335, pag. 8 31 [OSCURATO:PERSONA] spiega che, rispetto all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 stabilisce sanzioni più severe per i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che riguardano stupefacenti «fra i più dannosi per la salute». 32 Sentenza del 19 novembre 2020, B S e C A [Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)] (C‑663/18, EU:C:2020:938). 33 L’articolo 3, paragrafo 2, in fine , [OSCURATO:PERSONA] è una codificazione del filone principale della giurisprudenza in materia di competenze esterne implicite dell’Unione, che affonda le sue radici nella sentenza del 31 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (22/70, EU:C:1971:32; in prosieguo: la «sentenza AETS»). 34 Sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151, punto 66). 35 Ibidem, punto 70 e giurisprudenza ivi citata. 36 V., in tal senso, parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 126). 37 Parere 2/91 (Convenzione n. 170 dell'OIL) del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 25); sentenza del 5 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ((C 467/98, EU:C:2002:625, punto 82); e parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punti 120 e 126). 38 V., in tal senso, parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 124). 39 V., in tal senso, parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 133), parere 1/13 (Adesione di [OSCURATO:PERSONA] terzi alla Convenzione dell’Aia) del 14 ottobre 2014 (EU:C:2014:2303, punto 74); sentenza del 26 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑66/13, EU:C:2014:2399, punto 33); e parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate) del 14 febbraio 2017 (EU:C:2017:114, punto 108). 40 V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA] marittima internazionale) (C‑161/20, EU:C:2021:957, paragrafo 121), e conclusioni dell’avvocata generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:224, paragrafo 89). 41 Considerando 3 della convenzione sugli stupefacenti. 42 Considerando 5 della convenzione sugli stupefacenti. 43 Articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sugli stupefacenti. 44 V. articolo 1 della convenzione sugli stupefacenti. 45 Parere 2/91, (Convenzione n. 170 dell'OIL) del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 5); sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C-45/07, EU:C:2009:81, punto 31); conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2008:642, paragrafo 47). 46 L’articolo 31 TUE è stato sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 34 TUE è stato abrogato. 47 Sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/ Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455, punto 32). V. anche considerando 3 della decisione quadro 2004/757. 48 Sentenza del 2 febbraio 2023, TF (Precursori di droghe) (C‑806/21, EU:C:2023:61, punto 53). 49 In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della decisione quadro 2004/757 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui, in particolare, all’articolo 2 della decisione quadro siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale decisione impone specificamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i reati di cui all’articolo 2 di tale decisione siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni. 50 A tal riguardo, occorre altresì osservare che una modifica della loro classificazione ai sensi della decisione quadro 2004/757 cambierebbe anche la sanzione per il loro uso illecito. Tale classificazione discende dalla severità della sanzione e potrebbe anche incidere sullo svolgimento dei procedimenti penali nazionali. 51 V. parere 1/03 (nuova Convenzione di Lugano) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 126). 52 Parere 2/91 (Convenzione dell’OIL n. 170) (EU:C:1993:106); sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81, punto 31); conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2008:642, paragrafo 47). 53 Sentenza del 7 ottobre 2014 (C‑399/12, EU:C:2014:2258). 54 Ibidem, punto 5[2]. 55 Il concetto di dovere di astensione deriva dalla sentenza AETS, in cui la Corte ha stabilito che agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è permesso stipulare accordi internazionali in settori in cui l’Unione ha già esercitato le sue competenze (punto 17). 56 L’articolo 241 CE menzionava soltanto i regolamenti. 57 Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2021/3, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri che fanno parte della CND esprimere tale posizione comune. 58 V., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23); del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 281); e del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 59 V., in tal senso, ad esempio, sentenze del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio (C‑600/14, EU:C:2017:935, punto 108) e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 52). 60 In linea di principio, tutto ciò che uno Stato membro deve dimostrare ai fini della ricevibilità del suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] è che l’atto – nella fattispecie un atto del Consiglio – era destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Uno Stato membro può quindi impugnare un atto dell’Unione anche qualora tale atto non produca effetti giuridici specificamente nei suoi confronti (v., ad esempio, ordinanza del 27 novembre 2001, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C‑208/99, EU:C:2001:638, punto 23). 61 Le considerazioni alla base della pronuncia della sentenza del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] (C‑188/92, EU:C:1994:90) (v. punti 16, 17 e 25), nella misura in cui si riferiscono al principio generale della certezza del diritto, sono, a mio avviso, pienamente applicabili in via analogica al presente procedimento. 62 Sentenza del 16 luglio 1981, Albini/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (33/80, EU:C:1981:186, punto 17). 63 V., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA] (92/78, EU:C:1979:53, punto 39); del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 75) e del 17 dicembre 2020, BP/FRA (C‑601/19 P, EU:C:2020:1048, punto 26). 64 Bernhard, S., «Article 277 TFEU», in Kellerbauer, M., Klamert, M., e Tomkin, J. (a cura di), The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A Commentary ([OSCURATO:PERSONA], online edition, pp. da 1867 a 1869). 65 V., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑91/05, paragrafi da 36 a 54), e le conclusioni degli avvocati generali citate alla nota 17. 66 Sentenza del 10 luglio 2003, C-11/00, EU:C:2003:395. 67 Ai sensi dell’articolo 230, terzo comma, CE (ora articolo 263, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] era (ed è tuttora) un ricorrente semi-privilegiato, in quanto è legittimata ad agire per salvaguardare le proprie prerogative. 68 V. anche sentenze del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio (C‑442/04, EU:C:2008:276, punto 22), e del 12 dicembre 2019, Feral/Comitato delle regioni (T‑529/16, EU:T:2019:851, punto 53). 69 V., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (C-53/05, EU:C:2006:448 e giurisprudenza ivi citata), e del 18 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 46). 70 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 90). 71 V. articolo 184 CEE, poi articolo 241 CE e ora articolo 277 [OSCURATO:PERSONA]. 72 V. sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA], 92/78 (EU:C:1979:53, punti 40 e 41). La Corte ha spiegato, in particolare, che questa interpretazione estensiva dell’articolo 184 CE deriva dalla necessità di garantire un controllo di legittimità a favore delle persone escluse, dall’articolo 173, secondo comma CE, dal ricorso diretto contro gli atti di carattere generale, al momento in cui esse sono toccate da decisioni di attuazione che le interessano direttamente e individualmente. 73 Sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). 74 V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti da 58 a 61). 75 V. sentenze dell’11 luglio 1968, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (6/68, EU:C:1968:43, punto 415); del 5 maggio 1977, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (101/76, EU:C:1977:70, punti da 20 a 22); del 17 giugno 1980, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (789/79 e 790/79, EU:C:1980:159, punto 9); ordinanze del 28 giugno 2001, Eridania e a./Consiglio (C‑352/99 P, EU:C:2001:364, punto 42); e dell’8 aprile 2008, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑503/07 P, EU:C:2008:207, punto 71). 76 V., su tale questione, ex multis , sentenza dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 77 V. infra , paragrafi 112 e seguenti. 78 V., per analogia, sentenze del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] (C‑188/92, EU:C:1994:90) e del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/99, EU:C:2001:101), in cui la Corte esamina la questione se il ricorrente nel procedimento principale avesse potuto presentare un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione avverso l’atto di portata generale in questione, in virtù dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. V. anche Lenaerts, K., Gutman, K. e Nowak, J. T., EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, paragrafo 9.03. 79 In particolare, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata dal gruppo orizzontale «Droga» del Consiglio il 29 ottobre 2020. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non contraddetta dall’[OSCURATO:PERSONA], diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], hanno espresso le loro preoccupazioni nel contesto di tale gruppo di studio, in particolare per quanto riguarda la politica sugli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, senza essere contestata dall’[OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non ha sollevato questioni giuridiche o procedurali durante la riunione di tale gruppo. 80 Mentre l’adozione della maggior parte delle ordinanze di provvedimenti cautelari richiede alcuni mesi, se la situazione lo esige, ordinanze di tal genere possono essere pronunciate entro pochi giorni (v., ad esempio, ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2020, Consiglio/Sharpston (C‑423/20 P(R), EU:C:2020:700), che è stata adottata dopo cinque giorni dalla domanda di provvedimenti provvisori). 81 V., in particolare, sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale) (C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punto 139). 82 V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81, punto 26). 83 Sentenza del 7 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (39/72, EU:C:1973:13, punto 24). 84 V., ad esempio, l’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], che consente al Consiglio di autorizzare l’applicazione provvisoria di un accordo in attesa della sua conclusione formale. Si tratta della situazione nelle cause che hanno dato origine alle sentenze del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Firma di accordi internazionali) (C‑551/21, EU:C:2024:281) e del 28 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑28/12, EU:C:2015:282). 85 V., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑656/11, EU:C:2014:97). In tale causa, mentre la decisione del Consiglio impugnata era stata adottata il 16 dicembre 2011, il Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri […] aveva adottato, il 31 marzo 2012, una decisione che sostituiva l’allegato riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrata in vigore il 1º°aprile 2012 (v. punto 18 di tale sentenza). V. anche sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio (C‑600/14, EU:C:2017:935), in cui la decisione del Consiglio impugnata era stata adottata il 24 giugno 2014, ossia un giorno prima dell’apertura della 25 a sessione del comitato di revisione dell’OTIF, lasciando quindi allo Stato membro interessato un giorno per adire la Corte. 86 V. decisioni adottate ai sensi dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA]. V., ad esempio, decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146) e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80). V. sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑643/15 e C-647/15, EU:C:2017:631). V. anche articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016 L 251, pag. 1), in conformità a cui il Consiglio può incaricare il Frontex di intervenire alle frontiere esterne, ivi compreso il dispiegamento di squadre di intervento rapido alle frontiere. V. anche decisioni adottate ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] in caso di calamità naturali. 87 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 89). 88 Ibidem, punto 69. V. anche sentenze del 18 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 46) e dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759, punto 33). 89 V., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 169), in cui la Corte ha respinto una difesa di uno Stato membro nell’interesse dell’efficacia del procedimento per inadempimento. 90 Sentenza del 15 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (52/83, EU:C:1983:328, punto 10). V. anche Sinaniotis, D., «The plea of illegality in EC law», [OSCURATO:PERSONA] , Vol 7, n. 1, pag. 111. 91 V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1967, Muller-Collignon/[OSCURATO:PERSONA] (4/67, EU:C:1967:51, pag. 438); del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (156/77, EU:C:1978:180, punto 21); e del 23 gennaio 1997, Coen (C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21). 92 V., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (156/77, EU:C:1978:180, punto 21) e del 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (93/84, EU:C:1985:114, punto 9). 93 Sentenze del 15 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (52/83, EU:C:1983:328, punto 10); del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 61); e del 15 novembre 2018, Estonia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑334/17 P, EU:C:2018:914, punto 51). 94 C‑620/16, EU:C:2019:256. 95 Ibidem, punti da 69 a 71 e da 89 a 91. V. anche Lenaerts, K., Gutman, K. e Nowak, J. T., EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, paragrafo 9.12. 96 V. supra , paragrafo 85. 97 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 89). 98 V. sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (C‑399/12, EU:C:2014:2258). 99 Sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (C‑399/12, EU:C:2014:2258, punto 50). 100 V. supra, paragrafi da 63 a 65. 101 V. sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81, punti 30 e 31); v. anche, in tal senso, parere 2/91 (Convenzione dell’OIL n. 170) del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 5). 102 Sentenze del 15 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. (C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 50); dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑245/92 P, EU:C:1999:363, punto 95); e del 5 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑475/01, EU:C:2004:585, punti 19 e 20). Ad esempio, i difetti procedurali non possono mettere in discussione l’esistenza stessa di una decisione (sentenza del 18 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 50). 103 Sentenza dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759, punti 33 e 34). 104 Sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC-15) (C‑687/15, EU:C:2017:803, punto 49) e parere 1/15 (Accordo [OSCURATO:PERSONA]-Canada) del 26 luglio 2017 (EU:C:2017:592, punto 71). 105 Sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC-15) (C‑687/15, EU:C:2017:803, punto 52). 106 Sentenze del 14 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/McBride e a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 48) e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC-15) (C‑687/15, EU:C:2017:803, punti 52 e 55). 107 Sentenza del 18 ottobre 2012 (C‑37/11, EU:C:2012:640, punto 50). 108 Sentenza del 5 dicembre 2017 (C‑600/14, EU:C:2017:935, punto 89). 109 Ibidem, punto 90. 110 Sentenze del 5 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑475/01, EU:C:2004:585, punto 18) e del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 100). 111 Sentenza del 21 settembre 1989, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 64). 112 V. articolo 3 della decisione 2021/3. 113 Sentenze del 1º°ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 44) e del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punti 78 e 82). 114 Come sottolineato dalla Corte nella sentenza del 27 marzo 2019 , [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 85), in un’Unione fondata sullo Stato di diritto, gli atti delle istituzioni godono di una presunzione di legittimità. La Corte ha aggiunto che, se il Consiglio ha adottato una decisione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettarla e ad attuarla. 115 Ibidem, punti 47 e 50. 116 Sentenza della Corte del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 117 Sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 94). 118 Sentenza del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 71). 119 C‑663/18, EU:C:2020:938. 120 C‑600/14, EU:C:2017:935. 121 V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio (C‑600/14, EU:C:2017:935, punto 105). 122 Sentenza del 7 settembre 2023, Finanzamt G (Progetti di aiuto allo sviluppo) (C‑15/22, EU:C:2023:636, punto 57). 123 Klamert, M., «Article 4 TEU», Kellerbauer, M., Klamert, M. e Tomkin, J. (a cura di), citato alla nota 5, opera cit., pag. 46. 124 Kahl, W., «Artikel 4 EUV», in Calliess, C. e Ruffert, M., (a cura di), EUV/AEUV , 5 a ed., C. H. Beck, Monaco di Baviera, 2016, punto 35 [traduzione libera]. 125 V. sentenza del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑45/07, EU:C:2009:81). È stato sostenuto anche che i mezzi di ricorso dell’Unione non costituiscono soltanto strumenti di contenzioso, ma anche una via attraverso la quale la lealtà si manifesta e, in ultima analisi, conferisce legittimazione all’ordinamento giuridico dell’Unione (v. Sarmiento, D., «National voice and [OSCURATO:PERSONA] loyalty [OSCURATO:PERSONA] autonomy, [OSCURATO:PERSONA] remedies and constitutional pluralism in EU law», in Micklitz H., e de Witte, B., [OSCURATO:PERSONA] of Justice and the autonomy of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 345). 126 V. sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584) e del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79). Inoltre, è stato affermato che l’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA] (oggetto della prima censura nella presente causa) è una lex specialis rispetto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v. Klamert, M., «Article 4 TEU», in Kellerbauer, M., Klamert, M. e Tomkin, J. (a cura di), citato alla nota 65, opera cit. pag.48). 127 Neframi, E., «The duty of loyalty. Rethinking its scope through its application in the field of EU external relations», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 47, 2010, pag. 324. 128 V., ad esempio, sentenza del 13 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑378/92, EU:C:1993:843); del 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑365/97, EU:C:1999:544); e del 7 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/03, EU:C:2004:597). 129 Sentenza del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203). 130 Ibidem, punto 73 e giurisprudenza ivi citata. 131 Ibidem, punto 75, e sentenza del 5 maggio 1981, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (804/79, EU:C:1981:93, punto 28). 132 V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punti 74 e 75). 133 Ibidem. 134 Sentenze del 2 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (C‑266/03, EU:C:2005:341, punto 58); del 14 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑433/03, EU:C:2005:462, punto 64) e del 20 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 71). 135 Conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑203/07 P, EU:C:2008:270, paragrafo 83). 136 Eckes, C., «Mutual trust and the future of fundamental rights protection in the EU’s compound legal order», in Bhuta, N., [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 140. La proposta dell’autore è che, mentre la leale cooperazione disciplina il rapporto (verticale) tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni dell’Unione, il principio della fiducia reciproca riguarda il rapporto (orizzontale) tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. I due principi sono quindi interconnessi. 137 Sentenza del 30 maggio 2006, C‑459/03, EU:C:2006:345, punti da 179 a 181. 138 V., per analogia, l’obbligo di cooperazione di cui al titolo V [OSCURATO:PERSONA], in cui la cooperazione tra le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri è un’espressione specifica della fiducia reciproca. 139 Sentenza del 12 febbraio 2009 (C‑45/07, EU:C:2009:81). 140 Ibidem, punto 25, 141 Sentenza del 14 marzo 1973, Westzucker (57/72, EU:C:1973:30, punto 17). 142 Sentenza del 27 marzo 2019 (C‑620/16, EU:C:2019:256, punti 95 e 100). 143 Ibidem, punto 98, 144 Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 124). 145 Ibidem, punto 125. 146 V. Statements following the voting on the WHO scheduling recommendations on cannabis and cannabis-related substances (Dichiarazioni a seguito della votazione sulle raccomandazioni dell’OMS relative all’inserimento della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis nelle tabelle), menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA], https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_63Reconvened/ECN72020_CRP24_V2007524.pdf. 147 Tale requisito può essere dedotto dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione a tal fine (v. sentenze del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑287/03, EU:C:2005:282, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Malta, C‑376/09, EU:C:2011:320, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 148 [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una proposta il 16 ottobre 2020 e il Consiglio ha votato su tale proposta il 23 novembre 2020. 149 V. supra, paragrafo 99.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris