CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30125/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 12/05/2021 dal Tribunale di Palermo per avere escluso l'aggravante di cui all'art 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha ridotto la pena allo stesso inflitta, confermando la dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), in relazione al comma 7, medesimo decreto (commesso in Trappeto, il 30/08/2017). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'esclusione della tenuità del fatto e alla mancata concessione delle attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 5, 6 e 7 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato, inoltre, che il motivo con cui si lamenta il diniego delle attenuanti generiche non è stato dedotto con l'atto di appello e che, comunque, non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (foglio 8). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle annmergle.