CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] .[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ricorrente) avverso il decreto emesso in data 17/11/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione Misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Ersilia, Matilde e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, in data 6 aprile 2022, ha rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo della procedura di prevenzione n. 21/2015 RGMP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un credito vantato dai predetti. 1.1. La difesa osservava con l'opposizione che la notifica del pignoramento eseguita dal creditore istante precedentemente al sequestro di prevenzione riguardava un pignoramento eseguito in data 26 aprile 2017, trascritto prima del sequestro di prevenzione e precisava che, a sostegno del pignoramento, vi era già un titolo esecutivo e che rientrava nella facoltà del creditore scegliere il bene da aggredire, preferendo quelli muniti di maggiore commerciabilità. In relazione agli altri beni potenzialmente aggredibili si sostiene che gli stessi erano stati attinti dal provvedimento di confisca e solo con la trascrizione del dissequestro sui registri immobiliari avvenuto il 4 aprile 2022 i creditori avevano potuto conoscere e dunque sapere che questi risultavano liberi. Diversamente, al momento della domanda di ammissione al passivo, detti beni non erano disponibili come secondo la difesa emergeva dalla visura di cui all'allegato n. 4 dell'atto di opposizione. Infine, la difesa affermava che l'art. 2915 cod. civ. prevede l'inefficacia degli atti dispositivi adottati in pregiudizio del creditore pignorante rilevando che il pignoramento è una causa legittima di prelazione e che la preesistenza di un pignoramento, iscritto su un determinato bene prevale rispetto agli altri creditori anche se fra questi vi è lo Stato. 1.2. Il Tribunale ha richiamato a pagina 2 e ss. i principi giurisprudenziali che regolano il giudizio di opposizione davanti al Giudice collegiale, avverso i provvedimenti del giudice delegato, rilevando che si tratta di giudizio di verifica dei crediti che il legislatore ha modellato rispetto a quello di insinuazione al passivo in ambito fallimentare ed è disciplinato dagli articoli 52 e ss. del Codice antimafia. Si tratta di giudizio volto ad accertare la natura reale non artificiosa del credito vantato nei confronti del proposto e antecedente rispetto al sequestro di prevenzione. Il giudizio di verifica dei crediti è affidato al giudice delegato della prevenzione con la collaborazione dell'amministratore giudiziario sul modello della normativa in tema fallimentare (si richiama Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189). La Cassazione civile, poi, secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale ha riconosciuto al giudizio di opposizione la natura di giudizio di impugnazione come tale sottoposto alle regc:ile alla stessa concernenti, con la conseguenza che sono escluse le domande nuove rispetto a quelle già formulate in sede di insinuazione al passivo (Sez. civ. 1, n. 6279 del 24/02/2022, Rv. 664043), con impossibilità di applicare l'art. 183 cod. proc. civ. Con riferimento all'analogia rispetto al modello fallimentare si sottolinea che, per alcuni aspetti, la natura del giudizio diverge perché l'indagine di prevenzione è finalizzata espressamente all'accertamento degli aspetti appunto tipicamente prevenzionali e cioè che il credito non sia di comodo e non strumentale all'attività illecita, oltre ovviamente ad essere munito di data certa e che quindi vi sia buona fede. L'opposizione, poi, ha secondo il tribunale lo scopo di consentire un riesame della posizione già vagliata dal giudice delegato in prima istanza in sede sommaria, consentendo quindi una disamina con la partecipazione dei difensori, affidata all'amministrazione giudiziaria e al giudice delegato. Ciò posto il Tribunale ha escluso che l'opposizione formulata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sia fondata. Si richiama l'articolo 52 del codice antimafia il quale prevede, ai fini 1.20) dell'ammissione, il requisigAnteriorità del credito rispetto al sequestro, la sua comprovabilità in forza di atto avente data certa, il fatto che il credito non sia oggettivamente strumentale all'attività illecita del proposto e che il creditore sia in buona fede nel senso che risulti ragionevolmente non rimproverabile per aver contratto con il proposto. L'articolo 52 lett. a) poi prevede l'ulteriore condizione che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito. Si tratta di disposizione modificata dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017 prima della quale occorreva che il creditore avesse escusso infruttuosamente ulteriori beni del debitore. Invece, con l'attuale formulazione della norma, è sufficiente che si provi la circostanza che il debitore non possegga altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale. Il creditore procedente quindi deve allegare la situazione patrimoniale del proposto/ a dimostrare che non vi sono beni ulteriori suscettibili di aggressione. Lì dove effettivamente vi siano beni diversi; il creditore potrà orientarsi su questi ultimi per vedere soddisfatto in sede esecutiva il proprio credito. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi in cui il creditore avanzi una causa legittima di prelazione tassativamente prevista dall'articolo 2741 cod. civ., rappresentata da ipoteca, pegno e privilegio speciale, fondata su un diritto di sequela sul bene stesso che accede al diritto di credito. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, il giudice delegato ha accertato che il proposto vantava altri beni sui quali il creditore poteva esercitare la garanzia patrimoniale. Non rileva il dato che, al momento delta domanda di ammissione, questa circostanza non emergesse perché il provvedimento di liberazione della Corte d'appello, cioè di revoca della confisca con conseguente restituzione di tre immobili al proposto, non era stato ancora trascritto nei registri immobiliari al momento della decisione del giudice delegato del 6 Aprile 2022. Infatti, detta circostanza, constava secondo la pubblicità immobiliare del dissequestro formalizzata il 4 aprile del 2022. Sicchéial momento in cui il giudice delegato ha deciso,i1 debitore dei Sibilio vantava beni sui quali questi potevano utilmente esercitare la garanzia patrimoniale connessa al loro credito. Si esclude, poi, che il pignoramento immobiliare possa essere considerato causa legittima di prelazione. Queste, infatti, sono tassativamente previste dall'articolo 2741, comma 2, cod. civ. e tra queste non figura il pignoramento immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] antimafia sul punto ha superato i dubbi chiarendo che la misura di prevenzione è insensibile rispetto a esigenze privatistiche sottese alle procedure esecutive perché la confisca genera un titolo originario di acquisizione del bene che spezza ogni precedente azione anche esecutiva. Sicché anche l'avvio della procedura esecutiva sui beni del debitore non è opponibile alla procedura di prevenzione patrimoniale. Il pignoramento, quindi, non paralizza né nuoce alla procedura di prevenzione. Questo non configura una causa legittima di prelazione in quanto non genera alcun diritto reale sul bene ovvero impossessamento come accade nel pegno nè alcuna priorità legata alla natura speciale del credito. In definitiva/ nel caso di specie, secondo il Tribunale/ difetta il requisito oggettivo per l'ammissione del credito allo stato passivo al momento del giudizio e cioè l'inesistenza di altri beni sui quali procedere con la tutela del credito sicché il credito vantato dagli eredi Sibilio legittimamente è stato escluso dal giudice delegato il cui provvedimento è stato confermato. 2. Avverso detto decreto hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore e procuratore speciale, avv. A. [OSCURATO:PERSONA], il quale espone due motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'art. 52 d. Igs. n. 1.59 del 2011 e vizio di motivazione. Con riferimento alla ritenuta esistenza di altri beni sui quali procedere con la tutela del credito, i ricorrenti evidenziano che il Tribunale ha accertato che, alla data del 23 novembre 2020, corrispondente a quella di presentazione dell'istanza — quindi momento in cui si cristallizza l'azione per la valutazione della sua ammissibilità — il proposto non aveva altro bene su cui i crebitori potevano far valere la loro garanzia patrimoniale, perché tutte le sue proprietà, ulteriori rispetto a quella già pignorata, erano state attinte alla procedura con provvedimento di sequestro del 23 settembre 2020, come da decreto di formazione dello stato passivo. Si trattava, quindi, di beni che non erano aggredibili dagli eredi Sibilio. Il provvedimento impugnato, 22i, evidenzia che la pubblicità del dissequestro e, quindi, conoscibilità da parte dei creditori della restituzione di alcuni beni al proposto,-è avvenuta solo in data 4 aprile 20227 iclgitiTersuccessivamente all'istanza di accertamento del credito e, comunque, nelle more della procedura. Pertanto, il provvedimento impugnato andrebbe riformato nella parte in cui reputa esistere, al momento della proposizione della domanda di ammissione del credito, altri beni rispetto a quello già pignorato dagli eredi Sibilla nella piena disponibilità del proposto,sui quali esercitare la garanzia patrimoniale. Alla data della proposizione dell'istanza di accertamento del credito / secondo i ricorrenti i beni del proposto Ferraro erano stati tutti attinti dalla procedura e solo in data 20 gennaio 2022 gli stessi erano cissequestrati, con relativa pubblicità risalente al 4 aprile 2022. Gli eredi Sibilio, peraltro, avevano fatto affidamento legittimo sul pignoramento già effettuato. Di qui la denunciata violazione dell'art.. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, perché il credito azionato aveva data certa anteriore al pignoramento, non era strumentale all'attività illecita per la quale è stato disposto il sequestro, proposto, al momento della proposizione della domanda di ammissione / disponeva di altri beni sui quali i creditori potevano soddisfare il proprio credito. Il momento in cui va svolta tale valutazione è, per i ricorrenti, quello della presentazione della domanda perché, in caso contrario, si dovrebbe considerare ammissibile l'integrazione dell'istanza di ammissione al passivo 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale rileva la incontrovertibile anteriorità del pignoramento dell'immobile sito in Gaeta trascritto contro [OSCURATO:PERSONA] rispetto, sia al sequestro del 31 maggio 2017, sia rispetto alla confisca successiva addivenendo però a una conclusione assunta in violazione di legge. La motivazione fa richiamo ad una giurisprudenza che il ricorso indica come superata anche in merito alla prevalenza dell'interesse pubblicistico rispetto a quello privatistico nonché alla natura di acquisizione del bene in violazione del principio prior tempore potior iure, espresso dall'articolo 2915 cod. civ. La confisca, infatti, è inefficace nei confronti del creditore pignorante dell'aggiudicatario del bene che ha diritto a conseguire la proprietà del bene secondo la decisione di Sez. 6 n. 20125 del 5 maggio 2021. Secondo la difesa, quindi, vi sarebbe palese violazione dell'articolo 53 del codice antimafia che fissa il principio secondo il quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Il Tribunale, invece, nel valutare l'istanza degli eredi Sibilio, dopo aver correttamente rilevato l'anteriorità del pignoramento effettuato dal creditore procedente, rispetto al sequestro, avrebbe dovuto applicare la regola generale delle formalità pubblicitarie enunciate dal citato articolo 2915 cod civ., prendere atto della non opponibilità del sequestro prima e della confisca poi al creditore istante, in ossequio al principio fissato da questa Corte di cassazione secondo il quale la funzione del sequestro penale è quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene in funzione della successiva apprensione da parte dello Stato. Ma l'acquisto in favore di questo, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario con salvezza dei diritti dei terzi, se acquistati in epoca anteriore al sequestro funzionale alla confisca all'esito di un accertamento di merito rispetto al quale la cautela è strumentale. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Piccirillo, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1/ricorso ,(ì' infondato. 1.1.La presente impugnazione riguarda l'opposizione allo stato passivo avente ad oggetto domanda di ammissione al credito presentata dai terzi creditori del proposto, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per cui ai vizi denunciati, ai sensi dell'art. 59, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011, non si applicano le ordinarie limitazioni previste per il ricorso in cassazione in materia di misure di prevenzione, così che possono essere dedotti vizi diversi da quelli della mera violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279627). 1.2.11 primo motivo è infondato. È noto che gli artt. 52 e ss. del d. 1gs. n. 159 del 2011yhanno previsto un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori, sia privilegiati che chirografari, imperniato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti in contraddittorio e sulla formazione di uno stato passivo, da parte del giudice appositamente delegato, e di un successivo piano di pagamento dei crediti ammessi, da realizzare con le disponibilità ricavate dalla liquidazione dei beni confiscati, disciplinato secondo modalità e cadenze in larga misura mutuate dagli analoghi istituti della legge fallimentare. L'art. 52, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 prevede in via generale che il provvedimento di confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro né i diritti reali di garanzia, costituiti in epoca anteriore allo stesso, a condizione che l'escussione del residuo patrimonio (non soggetto a confisca) del proposto risulti incapiente a soddisfare il credito (salvo che questo sia assistito da una causa legittima di prelazione sui beni sequestrati), che il credito non sia strumentale all'attività illecil:a o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (salvo che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il relativo nesso di strumentalità) e che, nel caso in cui il titolo - genetico o ricognitivo - del credito abbia natura astratta, il creditore provi il rapporto fondamentale. Tutti i crediti, anche di natura privilegiata, diversi da quelli espressamente contemplati dall'art. 1 comma 198 della legge n. 228 del 2012, nel testo risultante dalla successiva interpolazione operata dalla !:;entenza n. 94 del 2015 della Corte Costituzionale che — con pronuncia additiva — ha esteso la medesima tutela ai titolari di credito da lavoro subordinato (fruenti del privilegio riconosciuto dall'art. 2751-bis n. 1 cod.civ.) sono esclusi dalla legittima possibilità di essere ammessi a soddisfarsi sul ricavato dei beni confiscati. In particolare, per quanto riguarda i crediti diversi da quelli muniti di garanzia ipotecaria opponibile al sequestro di prevenzione, il discrimen della tutela è stato individuato dal legislatore non tanto nella natura o nella causa del credito, quanto nel dato temporale, rappresentato dal suo tempestivo azionamento ad iniziativa del creditore mediante l'instaurazione di una procedura esecutiva che fosse già pendente — e opponibìle, dovendo il relativo pignoramento risultare già trascritto — al momento della trascrizione del sequestro di prevenzione, ovvero mediante il tempestivo inserimento della pretesa creditoria (nel termine sopra indicato) in detta procedura espropriativa, a prescindere dal rango del credito che può anche essere rappresentato da un chirografo. Dunque, i diritti di credito dei terzi, anche se privi di garanzia sui beni confiscati, possono essere soddisfatti se risultanti da atti aventi data anteriore al sequestro, sempre che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale, idonea al soddisfacimento del credi:o, come previsto dall'art. 52, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 (applicabile al c:aso di specie nella vigente formulazione, per essere il procedimento in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 - pignoramento del 26 aprile 2017 e sequestro di prevenzione del 31 maggio 2017 - e non definitiva l'esclusione del credito nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 57 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011). In questo senso si sono chiaramente espresse la Corte costituzionale (sent. n. 94 del 2015 cit., che ha dichiarato illegittima la ricordata disciplina transitoria, nella parte in cui escludeva, tra i soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito, i titolari di crediti da lavoro subordinato) nonché le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660). Orbene, il Collegio osserva che il Tribunale collega il momento dell'accertamento a quello della decisione del Giudice delegato che interviene il 6 aprile 2022, mentre la difesa al momento della domanda (ovviamente antecedente). La questione posta dai ricorrenti è decisiva, nel caso al vaglio, perché il credito non è assistito da prelazione e, quindi, non fa eccezione alla regola posta dall'art. 52, comma 1 lett. a) e, alla data del 4 aprile 2022 / veniva data pubblicità immobiliare del disposto dissequestro di altri beni immobili (tre) con restituzione al proposto. La difesa dei ricorrenti afferma che, al momento della domanda di insinuazione del creditore, questa esistenza di altri beni "liberi" non vi era. Tuttavia, il Collegio rileva che, nel silenzio di una previsione espressa in tal senso, la deduzione difensiva non può essere condivisa perché si sofferma soltanto sull'impossibilità di ampliare la domanda in corso di procedura. Invece, convincente e immune da vizi di ogni tipo è la soluzione adottata dal Tribunale e dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nel senso che il Giudice delegato debba valutare la situazione al momento della sua decisione. Invero, deve escludersi, come notato nella requisitoria scritta della parte pubblica, che il requisito sia costruito dall'art. 52, comma 1, cit. come mera condizione di ammissibilità dell'insinuazione, la cui valutazione possa ritenersi esaurita al momento della domanda di ammissione del credito, ma si tratta di vero e proprio limite di operatività della prevalenza (comunque limitata ex art. 52_ d. Igs. cit.) dei diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro. Del resto, nemmeno viene illustrato dal ricorrente l'interesse a insistere nell'insinuazione perché se esistono altri beni immobili del proposto "liberi" su cui rivalersi non si spiega, in alcuna parte del ricorso, la ragione per la quale agire per soddisfare il credito proprio su quelli oggetto di sequestro di prevenzione sarebbe più rispondente alle esigenze del terzo in buona fede. In definitiva, il Collegio rileva che intanto il terzo in buona fede, titolare di credito avente data certa anteriore al sequestro, può rivalersi su beni sui quali pende la procedura di prevenzione, in quanto non ve ne siano altri liberi al momento dell'ammissione del credito. econdo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. È noto l'indirizzo giurisprudenziale che ha affermato che ha portata generale il principio prior tempore potior iure, espresso in una molteplicità di disposizioni del codice civile, tra cui, l'art. 2915 cod. civ., ai sensi del quale nonThanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ... gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento» Va pure ricordato che, come recentemente precisato da Sez. 6 n. 6814 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278350, "la funzione del sequestro penale è quella di .sottrarre all'indagato la disponibilità del bene in funzione della successiva apprensione da parte dello Stato", ma "l'acquisto in favore dello Stato, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario, dal che si deduce la salvezza dei diritti reali di terzi/ se acquistati in epoca anteriore al sequestro funzionale alla confisca, di competenza del giudice penale all'esito dell'accertamento di merito rispetto al quale la cautela è strumentale". Ciò, tuttavia, non esclude la rilevata esistenza di altri beni su cui soddisfarsi in presenza di un credito non assistito da garanzia e, dunque, soggetto al limite di ammissibilità di cui all'art. 52, comma 1, lett. a) d. Igs. cit. 2.Segue il riget