CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15750/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 12 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1298/2019 depositata il 07/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] CAUSA 1.1.- Con sentenza n.306/12, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio dell’edificio sito in Napoli alla via Pigna n.12 contro l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 120.000,00, oltre interessi, quale risarcimento dei danni cagionati al Condominio per l’infedele condotta professionale tenuta in occasione della stipula del contratto d’appalto dei lavori di rifacimento delle facciate condominiali affidati alla impresa geom.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; respingeva la domanda di manleva del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]) e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] addebitava al [OSCURATO:PERSONA] di avere, nella qualità di amministratore, sottoscritto il contratto d’appalto con la [OSCURATO:PERSONA] sas, contenente, diversamente da quanto deliberato dal Condominio nell’assemblea del 10/7/98, arbitrarie modifiche, in particolare, la previsione di penale di 50.000 lire al giorno a carico del Condominio nel caso di ritardato pagamento delle rate, nonché diverso termine di ultimazione e diverse modalità di pagamento delle singole rate e autorizzava l’impresa a sospendere i lavori in caso di inadempimento del Condominio; che in forza di tali arbitrarie modifiche, l’appaltatrice aveva sospeso i lavori il 16/10/99 per riprenderli il 19/4/2000 ed aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo , opposto dal Condominio, per il pagamento del saldo del prezzo e per le penali ex art.7 del “contratto modificato dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”, oltre lire 200.000 al giorno dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al soddisfo per le penali maturate sulle quattro rate a saldo, oltre spese ed onorari. 1.2.- Appellava il [OSCURATO:PERSONA]; si cos tituivano il Condominio e [OSCURATO:PERSONA] spa, nuova denominazione della società derivante dalla fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] spa, della [OSCURATO:PERSONA] spa e della [OSCURATO:SOCIETA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha respinto l’appello del [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito : 1) ha respinto il primo motivo d’appello, ritenendo aspecifica la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla produzione del Condominio in primo grado, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della transazione raggiunta con l’impresa appaltatrice Mocerino relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e considerando detta transazione (la cui efficacia non era stata estesa al terzo) semplicemente idonea a costituire la prova del danno subito dal Condominio; 2) ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse, nonché infondata, la seconda censura, ritenendo che il Condominio non avesse mutato il petitum , ma lo avesse semplicemente quantificato, alla stregua di quanto liquidato nella sentenza pronunciata nelle more nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, somma ulteriormente ridotta da ultimo, considerato quanto dovuto a seguito dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) ha disatteso il terzo mezzo, siccome basato sull’implicito, erroneo presupposto che il Condominio rappresentasse entità distinta dai singoli condomini e che le obbligazioni assunte dall’amministratore avessero natura solidale a differenza di quelle direttamente assunte dai condomini; 4) ha ritenuto incomprensibile la quarta censura, non intendendosi per quale motivo vi sarebbe stato un indebito arricchimento per i condomini a seguito della transazione, ribadendo che, se non si fosse addivenuti a detto accordo, l’importo risarcitorio sarebbe stato ben maggiore; 5) ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l’inserimento nel contratto d’appalto delle onerose clausole indicate, non richieste dall’impresa nella sua offerta, vista la testimonianza resa dal Direttore dei Lavori, ing. Battista, del tutto credibile, che aveva riscontrato difformità, sia dal punto di vista amministrativo contabile, che dal punto di vista tecnico, rispetto al contratto elaborato dallo stesso ed approvato dalla commissione dei condomini, né dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] si poteva evincere che il Condominio fosse consapevole della pretesa dell’appaltatrice di imporre alla controparte una penale giornaliera in caso di ritardato pagamento delle rate di prezzo; 6) ha respinto l’ultima censura del [OSCURATO:PERSONA] ( intesa a far valere la piena operatività della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, non risultando provato che, prima della stipula del contratto, il Condominio avesse mosso addebiti al [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti di cui è causa), ritenendo sufficiente, ai fini della esclusione della copertura assicurativa, ex capo 6, lettera E delle condizioni generali di contratto, che il [OSCURATO:PERSONA], alla data di sottoscrizione della polizza assicurativa, fosse consapevole di avere stipulato con la Mocerino contratto d’appalto recante clausole difformi da quelle contenute nel modello predisposto dalla commissione dei cinque condomini, nominata dall’assemblea, svantaggiose per l’ente di gestione dallo stesso amministrato. 1.3.- Per la cassazione della sentenza d’appello ha propost o ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. E’ rimasta intimata Unipolsai. Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 1° comma c.p.c., 1372 cod.civ., 101 e 281 sexies c.p.c., in relazione all’art.360 nn.3,4,5 c.p.c.”, per essere stata prodotta la transazione tardivamente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la chiusura del verbale e dopo l’allontanamento del difensore del [OSCURATO:PERSONA], così violandosi il principio del contraddittorio, e per essere detta transazione inopponibile alla parte; nel resto, il ricorrente si limita a contestare la ritenuta inammissibilità del primo motivo d’appello per carenza di specificità del motivo. Premesso che, nel motivo (con formulazione analoga negli altri motivi), al riferimento al vizio ex art.360 n. 5 c.p.c. non segue alcuna parte espositiva, si deve ritenere che il primo mezzo presenti profili di inammissibilità ed infondatezza. [OSCURATO:SOCIETA] del merito ha ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. il primo motivo d’appello, rilevando come, a fronte dell’ampia motivazione resa dal Tribunaleed intesa a respingere l’eccezione di tardività della produzione ed inopponibilità della transazione del 23/7/2010, il [OSCURATO:PERSONA] non avesse neanche per sommi capi addotto ragioni intese a censurare gli argomenti fatti valere dal I Giudice. Nei confronti di detto rilievo, l’odierno ricorrente si è limitato a ribadire la tardività della produzione senza sostanzialmente contestare la ratio decidendi addotta dalla Corte partenopea, se non contrapponendo la propria posizione. La parte ribadisce l’inopponibilità della transazione, e anche per detto profilo non tiene in alcun conto quanto ritenuto dalla Corte del merito, ovvero che l’atto transattivo non era stato considerato come opponibile al terzo, ma nella sua idoneità a costituire prova del danno subito dal Condominio. Su detto specifico argomento il ricorrente nulla ha opposto. Quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio, anche a tacere della mancata specifica indicazione nel ricorso di quando e come fatto valere detto motivo avanti alla Corte territoriale, la stessa è insussistente, atteso che dopo la produzione della transazione, il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso nel merito, prendendo posizione sul punto sia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che depositando gli scritti conclusivi. 2.2.- Col secondo me zzo, il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 183 c.p.c.(vecchio testo) e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.”. Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che vi sarebbe stato un inammissibile mutamento della domanda e non una semplice variazione quantitativa della stessa, atteso che, mentre l’originario petitum era limitato ad un rimborso di quanto pagato a titolo di penali, lo stesso era stato trasformato in una condanna generica, la cui quantificazione è avvenuta in altro giudizio, al quale esso ricorrente non aveva partecipato. E così, mentre si sarebbe dovuto limitare il quantum a complessivi euro 19.469,25 a tutto il 10/4/2001, per le penali “sulle prime 14 rate pagate in ritardo”, la parte era stata ritenuta responsabile anche del mancato pagamento delle ultime 4 rate spettanti all’Impresa, che il Condominio non ha più pagato per sua scelta durante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], nel presente giudizio, ha chiesto la condanna dell’ex amministratore al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi sullo stesso gravanti, in relazione alle penali che il Condominio avrebbe dovuto pagare all’Impresa per i ritardi nei pagamenti ed alle penali che il Condominio non avrebbe potuto incassare per i ritardi dell’Impresa nell’esecuzione dei lavori. In corso di causa, definito dal Tribunale il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Impresa contro il Condominio per il saldo e per le penali ( e proponendo l’opposizione, il Condominio aveva fatto valere a sua volta la garanzia per vizi), era intervenuto tra dette parti accordo transattivo, con cui il Condominio aveva chiuso la controversia corrispondendo euro 120.000,00 a fronte della somma di euro 168.975,73, dovuta in base alla sentenza di Tribunale. Come correttamente rilevato dalla Corte del merito, non v’è stato alcun mutamento della domanda risarcitoria, ma solo la quantificazione in un preciso importo, peraltro inferiore a quanto risultante dovuto alla stregua della pronuncia del Tribunale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nell’ultima parte del motivo, il ricorrente adombra la responsabilità del Condominio per non avere pagato le ultime quattro rate, da cui la non addebitabilità alla parte del pagamento delle penali conseguenti al ritardo nei detti pagamenti. In tal modo, il ricorrente vorrebbe inammissibilmente introdurre nel presente giudizio di legittimità l’eccezione ex art.1227, comma 2, c.c., che la parte non ha dedotto di avere fatto valere nel giudizio di merito e che non risulta trattato nella sentenza impugnata ( ed inoltre, il motivo è gravemente carente, non ottemperando ai dettami degli art.366 n.6 c.p.c. e 369 n.4 c.p.c., non riportando neppure in sintesi il contenuto degli atti nelle parti rilevanti ai fini della prospettazione fatta valere). Ed infatti, come affermato tra le ultime nelle pronunce n.12714/2010 e n.19218/18, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art.1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. 2.3.- Col terzo mez zo, il ricorrente si duole della “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1294 e 1295 c.c. in relazione all’art. 360 nn.3,4.5.” Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la Corte del merito non avrebbe correttamente applicato il principio della pronuncia Sez. U. 9148/08, la quale ha affermato che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie (ed in senso conforme, le successive pronunce Cass. n. 14530/17 e n.27363/18). Secondo il ricorrente, stante il principio della parziarietà dell’obbligazione,avrebbero diritto al risarcimento solo i condomini che hanno pagato la quota dovuta sulla base della transazione, pena un indebito arricchimento ai suoi danni, ove gli stessi non avessero versato alcunchè. 2.4.- Col quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1965, 2041, 2042 cc: il ricorrente, di contro al rilievo della Corte d’appello sulla incomprensibilità del motivo, non riscontrandosi il collegamento, dallo stesso preteso, tra indebito arricchimento dei condomini e riduzione del quantum risarcitorio, sostiene che nella transazione le parti avrebbero tenuto conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il Condominio aveva fatto valere il risarcimento del danno per vizi, anche di tutti gli altri importi (lavori extra contratto, rate impagate, interessi, spese legali, ecc.), dei quali quindi non dovrebbe rispondere la parte. I due motivi, strettamente connessi, vanno respinti. Il ricorrente ha inteso collegare il risarcimento dovuto al Condominio con la debenza in capo ai singoli condomini pro quota del pagamento dovuto all’Impresa sulla base della transazione, ma all’evidenza il mancato, eventuale, pagamento pro quota da parte dei condomini non incide, riducendolo di conseguenza, sul quantum risarcitorio che spetta al Condominio come ente di gestione. Né la prospettazione fatta valere scalfisce il rilievo del giudice del merito, che ove non vi fosse stata transazione, l’importo risarcitorio sarebbe stato più elevato. 2.5.- Il quinto mezzo è inteso a far valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 228 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di avere evidenziato reiteratamente l’inesistenza dello schema contrattuale al quale doversi attenere, date le dichiarazioni dell’ing. Battista e dell’amministratore del condominio, per cui si sarebbe dovuta ritenere anomala la mancata produzione del facsimile di contratto siglato dai cinque condomini della Commissione, vista la ferma impugnazione della fotocopia prodotta dal Condominio, priva di sigla o sottoscrizione. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. [OSCURATO:SOCIETA] del merito ha ritenuto di scarso rilievo la mancata produzione in giudizio di facsimile dello schema contrattualesiglato da tutti i componenti della Commissione nominata dall’assemblea, ed ha tenuto conto, nella valutazione di merito propria della Corte stessa, della deposizione del teste, Direttore dei lavori, ing. Battista, che aveva redatto lo schema contrattualeal quale avrebbe dovuto attenersi l’amministratore, riconosciuto dal teste nel doc. 5, precisando che detto modello era stato discusso ed approvato dalla Commissione dei cinque condomini, nella riunione tenutasi presso lo studio dell’amministratore, dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto alla addotta violazione dell’art.116 c.p.c., è sufficiente richiamare il principio di recente espresso dalle Sez. U. nella pronuncia 20867/2020, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( e in senso conforme, si veda la pronuncia Cass. n. 16016/21. 2.6.- Col sesto mezzo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza d’appello; e comunque dell’art. 1917 cod.civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per carenza o contraddittorietà della motivazione.” Secondo il ricorrente, sarebbe meramente apparente ed illogica la motivazione della Corte d’appello che, dopo avere censurato il rilievo del Tribunale( secondo il quale dalla missiva del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si sarebbe ricavato che questi fosse a conoscenza o quantomeno avesse sentore dell’intenzione del condominio di promuovere azione di responsabilità per comportamenti tenuti durante il mandato di amministratore), ha comunque ritenuto che al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di avere firmato un contratto d’appalto con clausole difformi da quelle contenute nel modello approvato dalla Commissione, svantaggiose per il Condominio. Il motivo si rivela in parte inammissibile e inparte infondato. Il ricorrente tralascia di considerare che la Corte partenopea, sul punto che qui interessa, ha premesso che, alla stregua del capo 6 lett. E) delle condizioni generali di contratto, per l’esclusione della copertura assicurativa era sufficiente che l’assicurato fosse a conoscenza di eventuali “situazioni e circostanze suscettibili di causare o aver causato danni a terzi,…all’inizio del periodo di assicurazione in corso” , e che nel caso a tal fine era sufficiente la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di avere firmato il contratto d’appalto con clausole difformi e peggiorative per il Condominio. E’ di chiara evidenza come sia del tutto congrua nel suo sviluppo la motivazione resa dalla Corte del merito, mentre la doglianza del ricorrente si riduce ad una mera generica critica del risultato interpretativo a cui è pervenuto il Giudice del merito. 3.1.-Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite (comprese quelle attinenti alle due istanze di sospensiva), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 8500,00 per compensi, oltre euro 1800,00 per le sospensive, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della