CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 46250/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo della somma complessivic, 772.708,66 euro nei confronti del predetto (di cui 545.014,50 in mramilirl, di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. In liquidazione ed euro 136.162,78 in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) in relazione al delitto di cui all'art. 10-ovater d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'incompetenza territoriale del giudice della misura in favore del Tribunale di Roma, nella cui circoscrizione è il luogo di residenza dell'indagato ovvero è avvenuto l'accertamento del reato, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Per contro il Tribunale ha ritenuto competente il Tribunale di Civitavecchia individuando, quale luogo di consumazione del reato, la località (Manzania) dove ha sede l'ufficio della consulente fiscale dal quale furono inviati i modelli F24 relativi alle indebite compensazioni ascritte all'indagato; sennonché, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbero elementi a sostegno della tesi seguita del Tribunale, non risultando che i modelli F24 furono inviati telematicamente dallo studio della commercialista. Per contro, la competenza territoriale deve essere individuata in capo all'a.g. di Roma, luogo in cui pacificamente risiede l'indagato e dove fu accertato il reato, posto che le attività successivamente eseguite dalla G.d.F. di Civitavecchia altro non sono che una mera prosecuzione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] conclusione, aggiunge il difensore, è corroborata dal fatto che il Mancini, per fatti analoghi, è imputato davanti al Tribunale di Roma. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al periculum. Il difensore eccepisce che il provvedimento genetico fosse privi) di motivazione sul punto, non avendo il G.i.p. spiegato la necessità sottesa alla anticipazione del vincolo ablativo prima della definizione del giudizio, motivazione indebitamente colmata dal Tribunale in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. essendo del tutto mancata l'autonoma valutazione del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo d.lgs. Ai sensi del comma 1, "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Infine, ai sensi del comma 3, "nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale". Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. Si osserva, inoltre, che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 3. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli "previsti dal capo I del titolo II", essendo collocato nel capo II. Il Tribunale ha perciò ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative recla4e dalla G.d.F. di li...C. L. n'•nn"' CIW•4 Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio vil delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, dep. 29/07/2020, Mangieri, Rv. 279755).A fronte di tale motivazione, che è immune da violazioni di legge, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è c:onsentito in questa sede. 4. Il Tribunale, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato. 4.1. Il Tribunale, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Starace, Rv. 260992), giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 4.2. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati — e quindi accertati - dalla G.d.F. di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate attività investigative, ha redatto le informative di reato. 5. Con riguardo, invece, al secondo motivo, che concerne l'obbligo di motivazione del provvedimento impositivo del sequestro preventivo anche in ordine al periculum, e pur in caso di misura propedeutica a confisca obbligatoria (nel caso di condanna o, eventualmente, di sentenza di applicazione della pena su richiesta), l'ordinanza deve essere annullata con rinvio. 6. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno recentemente affermato (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro pre- ventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'ef- fetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, deten- zione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appar- tenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. In motivazione - e con particolare rilievo nel caso in oggetto - la sentenza ha affermato che "nessun utile parametro" può essere rappresentato dalla qualifica- zione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): "e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sula scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro ca- ratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma so- prattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rap- presentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili". A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, questo secondo profilo rende artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione t-a confisca obbliga- toria e facoltativa, non comprendendosi perché - ad esempio, nel caso del seque- stro di un bene quale profitto del reato - la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quarto richiesto dall'art.240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onni- comprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedi- mento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al se- questro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro im- peditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene po- trebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato D od alienato; un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cau- telare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. In definitiva - hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, natu- ralmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plau- sibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il prov- vedimento definitorio del giudizio. 7. Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che l'ordinanza im- pugnata ha, innanzitutto, interpretato le Sezioni Unite Ellade in modo errato, rife- rendo cioè la sentenza - ed il relativo obbligo di motivazione - alle sole ipotesi di confisca facoltativa, diversa da quella disposta a carico del Mancini. Di seguito, però, lo stesso Tribunale ha ammesso una possibile - corretta - interpretazione di segno diverso, ed ha così proceduto ad integrare la motivazione del primo Giudice, ritenuta sul punto non inesistente, ma soltanto insufficiente. Questo punto dell'ordinanza non appare sostenuto da motivazione ade- guata. Il Tribunale, infatti, non ha adeguatamente specificato se il provvedimento genetico abbia tout court omesso la motivazione quanto al periculum, per colpe- vole negligenza espositiva, oppure se non abbia trattato il profilo perché erronea- mente convinto che l'obbligo di motivazione sul punto dovesse sostenere soltanto il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria. Si tratta, evidentemente, di un passaggio decisivo, in quanto soltanto nel primo caso potrebbe esser ravvisata una radicale assenza dell'impianto motivazio- nale, come tale non integrabile dal Tribunale del riesame; per cònsolidato indirizzo, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., permane il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento imposi- tivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una moti- vazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 15238 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Talarico, non massimata).8. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata con rinvio, in quanto l'accertamento dell'effettivo percorso motivazionale sotteso al provvedimento genetico ne richiede l'integrale lettura, cui non può procedere questa Corte in ragione dei pochi stralci della stessa ordinanza alleg