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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:357
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CO0312_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Competenza dei giudici di uno Stato membro (Cipro) ad interpretare ed applicare gli artt. 2, n. 1, 42 e 46 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) – Procedimenti di divorzio avviati dal marito dinanzi ai giudici ciprioti dopo l’entrata in vigore del regolamento ma prima che Cipro divenisse Stato membro –Procedimenti di divorzio avviati dalla moglie dopo il 1° maggio 2004 dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (il [OSCURATO:PERSONA]) che era tale per tutto il periodo rilevante – Coniugi aventi entrambi la cittadinanza cipriota, ma con residenza permanente nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, non è applicabile ad una causa di divorzio promossa dinanzi ad un giudice di uno Stato prima che quest’ultimo divenisse Stato membro dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0312_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Competenza dei giudici di uno Stato membro (Cipro) ad interpretare ed applicare gli artt. 2, n. 1, 42 e 46 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) – Procedimenti di divorzio avviati dal marito dinanzi ai giudici ciprioti dopo l’entrata in vigore del regolamento ma prima che Cipro divenisse Stato membro –Procedimenti di divorzio avviati dalla moglie dopo il 1° maggio 2004 dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (il [OSCURATO:PERSONA]) che era tale per tutto il periodo rilevante – Coniugi aventi entrambi la cittadinanza cipriota, ma con residenza permanente nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, non è applicabile ad una causa di divorzio promossa dinanzi ad un giudice di uno Stato prima che quest’ultimo divenisse Stato membro dell’Unione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris