CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 23/02/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 21/06/2012 con la quale il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto con destrezza — commesso il 24/01/2010 - e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenuta aggravarte e alla recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., in quanto l'imputato si è limitato ad approfittare della momentanea distrazione della persona offesa, circostanza da lui non creata. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., in quanto la considerazione della recidiva nel computo del termine ex art. 157 cod. pen. e anche nell'individuazione del limite massimo delle interruzioni ex art. 161 cod. proc. pen. vìola il principio del ne bis in idem sostanziale. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 99, sesto comma, 157 e 161 cod. pen., in quanto il limite di cui all'ultimo comma dell'art.99 cod. pen. fa sì che si debba prendere in considerazione solo la condanna a mesi 8 di reclusione ed euro 2 mila di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 06/05/2006, irrevocabile il 13/05/2007, poiché ai fini della recidiva infraquinquennale il nuovo delitto non colposo deve essere stato commesso nei cinque anni dalla "condanna" precedente, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza avente a oggetto l'ultimo reato anteriore a quello espressivo della recidiva, sicché il reato si è estinto per prescrizione il 05/02/2020, prima della sentenza impugnata. 2.4. Il quarto motivo denuncia motivazione apparente in ordine alla negata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento, ma deve essere rilevata l'estinzione del reato per prescrizione. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Lungi dal far leva su un'asserita momentanea distrazione della vittima, le conformi sentenze di merito hanno giustificato l'applicazione della circostanza aggravante della destrezza sottolineando che la vittima non aveva mai perso di vista la borsa, tanto da aver notato, come rileva la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), l'Imputato effettuare strane manovre vicino al divano sul quale erano sistemati i loro effetti personali e poi avviarsi verso l'uscita del locale. Il ricorso non si confronta compiutamente con la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e, comunque, risulta manifestamente infondato, in quanto quella descritta dalle conformi sentenze di merito è qualificabile come una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). 3. Gli ulteriori motivi relativi alla prescrizione non meritano accoglimento. 3.1. Muovendo dal quarto, esso è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), sicché nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326). 3.2. Il secondo motivo è infondato al lume dell'orientamento, del tutto consolidato e condiviso dal Collegio, secondo cui la recidiva reiterata (ma il medesimo principio vale per la recidiva infraquinquennale applicata nel caso di specie), quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" (Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532), né una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268224; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. :32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda,, Rv. 272021), tanto più che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). 3.3. Il terzo motivo non è fondato. In primo luogo, mette conto sottolineare che correttamente il ricorso deduce che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016. Graviano, Rv. 266547). Nel caso di specie, Marsicano risulta aver riportato quattro condanne: la prima, divenuta irrevocabile il 25/05/2005, alla pena detentiva di mesi 6 di reclusione (per le ragioni di seguito indicate è superfluo far riferimento anche alla pena pecuniaria, anche se la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in applicazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria, che deve essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135 cod. pen.: cfr. Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997); la seconda, divenuta irrevocabile il 31/03/2006, alla pena di mesi 6 di reclusione; la terza,, irrevocabile il 10/11/2006, alla pena di mesi 6 di reclusione; la quarta, irrevocabile il 13/01/2007, alla pena di mesi 8 di reclusione (per complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione). Dunque, anche la più risalente condanna è intervenuta nel quinquennio dal tempus del reato oggetto del presente procedimento (24/01/2010), sicché, anche a voler accedere all'impostazione, per questa parte, del ricorrente, tutte le condanne concorrono a individuare il limite ex art. 99, ultimo comma, cod. pen. Non può invece essere seguito il ricorso lì dove sostiene che, ai fini del limite previsto dalla disposizione ora indicata, occorrerebbe tener presente solo l'ultima condanna rispetto alla quale è contestata la recidiva infraquinquennale: il dato normativo (si pensi all'incipit «in nessun caso») e il consolidato indirizzo in forza del quale, in tema di recidiva, il limite quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva (Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, Rv. 276291 — 02) contraddicono la tesi del ricorrente. 3.4. Rileva, invece, la Corte che, nel caso di specie, hanno trovato applicazione due circostanze aggravanti ad effetto speciale, quella prevista dall'art. 625 cod. pen. (che nella formulazione vigente all'epoca dei fatti comminava una pena pari, nel massimo, al doppio della pena prevista dall'art.624 cod. pen.) e quella di cui al secondo comma dell'art. 99, cod. pen., con un aumento comminato pari alla metà. Al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave (nel caso in esame, quella ex art. 625 cod. pen.), sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986; conf. ex plurimis, Sez, 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520). Facendo applicazione dei princìpi richiamati, il termine di prescrizione ex art.157 cod. pen. va individuato, nel caso di specie, in anni 6 (pena massima per il furto monoaggravato), aumentato di un terzo (anni 2, inferiore, per quanto si è detto al limite complessivo di cui all'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen.), così giungendosi ad anni 8 di reclusione; su tale pena, deve essere calcolato l'aumento della metà ex art. 161 cod. pen., sicché il termine di prescrizione è di anni 12 e — non risultando sospensioni - è decorso il 24/01/2022. 4. Poiché, complessivamente considerato il ricorso non è inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Situazione, questa, che alla luce delle conformi sentenze di merito non è ravvisabile nel caso di specie. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato