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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25319/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Squillace [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaConcetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrenti in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 58/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte d’appello diCalabria, resa pubblica il 17.1.2025, che ha confermato la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata accolta, per quanto diragione, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Squillace MariaGiovanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’accertamento dell’installazione, daparte della società convenuta, di diciannove pali in cemento, in assenza diprocedura espropriativa, con conseguente condanna alla rimozione degliimpianti ed al risarcimento del danno nella misura di € 2000,00, oltreinteressi legali; è stata, invece, rigettata la domanda riconvenzionale diusucapione della servitù di elettrodotto proposta da [OSCURATO:PERSONA].p.a.Gli attori avevano dedotto di essere comproprietari di alcuni fondi agricolisui quali l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva installato, senza autorizzazione ein mancanza di una regolare procedura ablativa, diciannove pali incemento con linea di bassa tensione, due contatori di utenza privata ed untraliccio per rete di media tensione con tre cavi.Il risarcimento del danno riguardava l’abusiva occupazione sia dei terreniche dell’area sottostante i cavi elettrici, posti su pali e tralicci, nonché ildanno derivante dall’asservimento di fatto dei fondi medesimi, dalmancato utilizzo dei fondi per la loro naturale coltivazione e dalla perditadi ulteriori redditi; in subordine, nell’ipotesi di costituzione di servitù dielettrodotto eventualmente richiesta dalla convenuta in viariconvenzionale, gli attori avevano chiesto la corresponsione dell’indennitàNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026di asservimento ex artt. 122 e 123 del R.D. n. 1775 del 1933, oltre alrisarcimento dei danni.L’[OSCURATO:PERSONA] spa si era costituita per resistere alla domanda e, invia riconvenzionale, aveva chiesto accertarsi l’usucapione del diritto diservitù di elettrodotto relativamente agli impianti di media e bassatensione; in subordine, aveva eccepito la prescrizione del diritto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accoltole domande degli attori ed ordinato la rimozione delle opere realizzate edil risarcimento dei danni in misura equitativa nella somma complessiva dieuro 2.000,00; il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale diusucapione per carenza di prova dei suoi presupposti.Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] spaaveva proposto appello ed aveva dedotto l’erroneità della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva escluso l'intervenuta usucapione deldiritto di servitù di elettrodotto poiché il giudice di primo grado nonavrebbe valutato il contratto, prodotto in giudizio, di somministrazione dienergia elettrica per usi domestici del 1980, che costituirebbe provadocumentale e non contestata dell’esistenza ultraventennale della servitùdi elettrodotto.In via subordinata, [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito il difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo inordine alle domande inerenti la linea MT (media tensione) dichiarata dipubblica utilità, a seguito dell'autorizzazione in sanatoria degli impianti, exart. 25 L.R.

Calabria n. 17/2000, pubblicata nel B.U.R. del 16.5.2006; invia ulteriormente gradata, l’appellante aveva reiterato l’eccezione diprescrizione del diritto al risarcimento dei danni.Con l’atto d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a)aveva prodotto il provvedimento di autorizzazione in sanatoria pubblicatosul BUR del 16.5.2006, ai sensi dell’art.25 della L.R. n.17/2000.Numero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026Squillace Pasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si eranocostituiti in giudizio per resistere all’appello e, in via incidentale, avevanolamentato la quantificazione del danno.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevadichiarato inammissibile per tardività, ex art. 345 c.p.c., la produzione delprovvedimento di sanatoria pubblicato sul BUR del 16.5.2006, trattandosidi documento che avrebbe dovuto essere prodotto già nel giudizio di primogrado, iniziato nel 2008.Nel merito, la Corte distrettuale aveva rigettato l’appello principale,difettando la prova dell’epoca di realizzazione degli impianti ed avevaescluso che la richiesta attorea di corresponsione dell’indennità potesseessere qualificata come rinuncia abdicativa alla tutela reale.Quanto all’appello incidentale, la Corte d’appello aveva confermato laliquidazione equitativa del danno da lesione del diritto di proprietàdeterminata dal giudice di primo grado, tenendo conto del valore degliimmobili desumibile dai relativi atti di acquisto prodotti.2.Avverso tale sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno resistitocon controricorso e hanno proposto ricorso incidentale articolato in ununico motivo.3.[OSCURATO:PERSONA] della II Sezione civile, rilevato che con il primo esecondo motivo, era stata sollevata questione di carenza di giurisdizionedel giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha disposto latrasmissione della causa alle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],nelle sue conclusioni ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorsoNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026principale, il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorsoincidentale.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, si deduce la violazione delle norme sullagiurisdizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.1, c.p.c. perché lasentenza impugnata sarebbe stata emessa dall’autorità giudiziariaordinaria sebbene la controversia avesse ad oggetto l'occupazione di unsuolo per la realizzazione di un elettrodotto destinato a servizio pubblicoessenziale, per la quale sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a.La ricorrente sostiene che, pur in assenza di un provvedimento formale,vengano in gioco comportamenti riconducibili all'esercizio di un pubblicopotere, funzionalmente connesso a un'attività autoritativa assimilabile aiprocedimenti espropriativi.A supporto di tale tesi, si richiama l’art. 25 della [OSCURATO:PERSONA],che avrebbe attribuito alle Province territorialmente competenti il potere diautorizzare la costruzione di impianti elettrici funzionali all’interessepubblico ed avrebbe previsto che i proprietari degli impianti già realizzatialla data della sua entrata in vigore potessero ottenere l’autorizzazione insanatoria mediante l’adozione del relativo decreto contenente ladichiarazione di pubblica utilità.Tale procedimento, benché finalizzato alla sanatoria di un’opera giàrealizzata, si collocherebbe nell’ambito dei procedimenti preordinatiall’esproprio, i quali, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a., sarebberodevoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poichél’amministrazione avrebbe posto in essere un comportamentoriconducibile, anche in via mediata, all’esercizio del potere pubblico,secondo la nozione accolta dall’art.7 c.p.c.. 6Numero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/20262.Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli art. 112, 37 e 345c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.per omessa pronuncia sulla questione preliminare del difetto digiurisdizione del giudice ordinario determinata dalla dichiarazione diinammissibilità, per tardività, del decreto provinciale di sanatoriapubblicato nel BUR del 16.5.2006, ai sensi dell’art.25 della L.R.n.17/2000, recante la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettricadi media tensione, essendo atto soggetto a pubblicità legale.[OSCURATO:SOCIETA]. rileva di aver allegato, già in primo grado, che l’elettrodottoera oggetto di sanatoria ai sensi della normativa regionale e, sulla base ditale allegazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il difetto digiurisdizione, tanto più che il decreto provinciale di sanatoria, sebbeneprodotto in grado d’appello, sarebbe conoscibile dal giudice perchésoggetto a pubblicità legale, in quanto pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA].3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dei principisull'interpretazione delle domande con riferimento alla conferma dellastatuizione di condanna alla rimozione delle opere in quanto vi sarebbestata una rinuncia implicita alla tutela reale.

La ricorrente censura lasentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha condannato l’[OSCURATO:SOCIETA] alla rimozione dell'elettrodotto, sostenendo che glidei fondi, avessero manifestato la volontà univoca di ottenere un ristoroeconomico in luogo della restituzione del bene, rinunciando implicitamentealla tutela reale.4.Con il quarto motivo, si deduce l’omesso esame della pubblicità legaledel provvedimento di sanatoria pubblicato sul BURC, recante ladichiarazione di pubblica utilità, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e5, c.p.c.; la ricorrente sostiene che non si trattasse di un documentoNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026nuovo ma di documentazione ricognitiva di un atto soggetto a pubblicitàlegale.5.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a deducela violazione e falsa applicazione dei principi sulla rinuncia implicita allatutela reale, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.; si censura la sentenza della Corte d’appello nellaparte in cui ha rigettato l’appello incidentale sul presupposto che gli attoriavessero avanzato, in primo grado, domanda di risarcimento danni, anchein misura equitativa, in via subordinata e nella eventualità in cui la [OSCURATO:SOCIETA], in via riconvenzionale, avesse avanzato domanda dicostituzione di servitù di elettrodotto.5.Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che per la loroconnessione vanno trattati congiuntamente - perché pongono questioni5.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in primo grado, aveva resistito alladomanda degli attori di accertamento dell’occupazione dei loro terreni conl’imposizione abusiva della servitù di elettrodotto senza nulla eccepire inordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario; anzi, oltre aresistere alla domanda, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a aveva chiesto, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitùdi elettrodotto.Rimasta soccombente nel merito, solo in appello l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha sollevato la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinarioinnanzi al quale aveva resistito ed aveva proposto domandariconvenzionale di usucapione.Queste Sezioni Unite hanno già statuito che l'attore che abbia incardinatola causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non èlegittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare ildifetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Sez.

Un., 20 ottobreNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/20262016, n. 21260; Sez.

Un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Sez.

Un., 23 luglio2018, n. 19522; Cass., S.U, n. 22439S/2018).La statuizione sul merito contiene implicitamente quella sull'antecedentelogico da cui è condizionata e, cioè, sull'esistenza della giurisdizione, indifetto della quale non avrebbe potuto essere adottata.L’accertamento della giurisdizione non rappresenta, quindi, un meropassaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capoautonomo suscettibile di passare in giudicato anche nel caso in cui ilgiudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto.Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile unasoccombenza dell'attore, anche in via riconvenzionale, sulla questione digiurisdizione; rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli vaconsiderato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto lasussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così comeimplicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quelgiudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedereuna risposta al suo bisogno individuale di tutela.5.2.I principi di diritto affermati da queste Sezioni Unite sono applicabilianche nel caso in cui il convenuto non abbia eccepito il difetto digiurisdizione e, anzi, innanzi al giudice adito dagli attori, abbia propostodomanda riconvenzionale.Tanto è avvenuto nel caso di specie in cui l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a avevaresistito alla domanda degli attori di rimozione delle linee elettricheinnanzi al giudice ordinario ed aveva proposto domanda riconvenzionale diusucapione.Non essendo soccombente sul capo della decisione relativo allagiurisdizione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era legittimata a proporreimpugnazione su tale capo.Non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui l’eccezione di difetto digiurisdizione era fondata sulla produzione, in grado d’appello, delNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026provvedimento di autorizzazione in sanatoria pubblicato nel BUR del16.5.2006, ai sensi dell’art.25 della L.R. n.17/2000.Come correttamente affermato dalla Corte d’appello, si trattava didocumento antecedente all’introduzione del giudizio di primo grado, che laparte avrebbe potuto produrre tempestivamente, al fine di provare lagiurisdizione in favore del giudice amministrativo.5.3.I primi due motivi di ricorso devono, pertanto, essere rigettati mentre,il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentali vannorimessi, per la decisione, alla Seconda Sezione Civile, tabellarmentecompetente in materia di diritti reali.

P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e rimette allaSeconda Sezione Civile, che deciderà sul terzo e quarto motivo del ricorsoprincipale e sul ricorso incidentale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Squillace [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaConcetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrenti in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 58/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte d’appello diCalabria, resa pubblica il 17.1.2025, che ha confermato la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata accolta, per quanto diragione, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Squillace MariaGiovanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’accertamento dell’installazione, daparte della società convenuta, di diciannove pali in cemento, in assenza diprocedura espropriativa, con conseguente condanna alla rimozione degliimpianti ed al risarcimento del danno nella misura di € 2000,00, oltreinteressi legali; è stata, invece, rigettata la domanda riconvenzionale diusucapione della servitù di elettrodotto proposta da [OSCURATO:PERSONA].p.a.Gli attori avevano dedotto di essere comproprietari di alcuni fondi agricolisui quali l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva installato, senza autorizzazione ein mancanza di una regolare procedura ablativa, diciannove pali incemento con linea di bassa tensione, due contatori di utenza privata ed untraliccio per rete di media tensione con tre cavi.Il risarcimento del danno riguardava l’abusiva occupazione sia dei terreniche dell’area sottostante i cavi elettrici, posti su pali e tralicci, nonché ildanno derivante dall’asservimento di fatto dei fondi medesimi, dalmancato utilizzo dei fondi per la loro naturale coltivazione e dalla perditadi ulteriori redditi; in subordine, nell’ipotesi di costituzione di servitù dielettrodotto eventualmente richiesta dalla convenuta in viariconvenzionale, gli attori avevano chiesto la corresponsione dell’indennitàNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026di asservimento ex artt. 122 e 123 del R.D. n. 1775 del 1933, oltre alrisarcimento dei danni.L’[OSCURATO:PERSONA] spa si era costituita per resistere alla domanda e, invia riconvenzionale, aveva chiesto accertarsi l’usucapione del diritto diservitù di elettrodotto relativamente agli impianti di media e bassatensione; in subordine, aveva eccepito la prescrizione del diritto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accoltole domande degli attori ed ordinato la rimozione delle opere realizzate edil risarcimento dei danni in misura equitativa nella somma complessiva dieuro 2.000,00; il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale diusucapione per carenza di prova dei suoi presupposti.Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] spaaveva proposto appello ed aveva dedotto l’erroneità della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva escluso l'intervenuta usucapione deldiritto di servitù di elettrodotto poiché il giudice di primo grado nonavrebbe valutato il contratto, prodotto in giudizio, di somministrazione dienergia elettrica per usi domestici del 1980, che costituirebbe provadocumentale e non contestata dell’esistenza ultraventennale della servitùdi elettrodotto.In via subordinata, [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito il difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo inordine alle domande inerenti la linea MT (media tensione) dichiarata dipubblica utilità, a seguito dell'autorizzazione in sanatoria degli impianti, exart. 25 L.R. Calabria n. 17/2000, pubblicata nel B.U.R. del 16.5.2006; invia ulteriormente gradata, l’appellante aveva reiterato l’eccezione diprescrizione del diritto al risarcimento dei danni.Con l’atto d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a)aveva prodotto il provvedimento di autorizzazione in sanatoria pubblicatosul BUR del 16.5.2006, ai sensi dell’art.25 della L.R. n.17/2000.Numero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026Squillace Pasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si eranocostituiti in giudizio per resistere all’appello e, in via incidentale, avevanolamentato la quantificazione del danno.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevadichiarato inammissibile per tardività, ex art. 345 c.p.c., la produzione delprovvedimento di sanatoria pubblicato sul BUR del 16.5.2006, trattandosidi documento che avrebbe dovuto essere prodotto già nel giudizio di primogrado, iniziato nel 2008.Nel merito, la Corte distrettuale aveva rigettato l’appello principale,difettando la prova dell’epoca di realizzazione degli impianti ed avevaescluso che la richiesta attorea di corresponsione dell’indennità potesseessere qualificata come rinuncia abdicativa alla tutela reale.Quanto all’appello incidentale, la Corte d’appello aveva confermato laliquidazione equitativa del danno da lesione del diritto di proprietàdeterminata dal giudice di primo grado, tenendo conto del valore degliimmobili desumibile dai relativi atti di acquisto prodotti.2.Avverso tale sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno resistitocon controricorso e hanno proposto ricorso incidentale articolato in ununico motivo.3.[OSCURATO:PERSONA] della II Sezione civile, rilevato che con il primo esecondo motivo, era stata sollevata questione di carenza di giurisdizionedel giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha disposto latrasmissione della causa alle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],nelle sue conclusioni ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorsoNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026principale, il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorsoincidentale.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, si deduce la violazione delle norme sullagiurisdizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.1, c.p.c. perché lasentenza impugnata sarebbe stata emessa dall’autorità giudiziariaordinaria sebbene la controversia avesse ad oggetto l'occupazione di unsuolo per la realizzazione di un elettrodotto destinato a servizio pubblicoessenziale, per la quale sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a.La ricorrente sostiene che, pur in assenza di un provvedimento formale,vengano in gioco comportamenti riconducibili all'esercizio di un pubblicopotere, funzionalmente connesso a un'attività autoritativa assimilabile aiprocedimenti espropriativi.A supporto di tale tesi, si richiama l’art. 25 della [OSCURATO:PERSONA],che avrebbe attribuito alle Province territorialmente competenti il potere diautorizzare la costruzione di impianti elettrici funzionali all’interessepubblico ed avrebbe previsto che i proprietari degli impianti già realizzatialla data della sua entrata in vigore potessero ottenere l’autorizzazione insanatoria mediante l’adozione del relativo decreto contenente ladichiarazione di pubblica utilità.Tale procedimento, benché finalizzato alla sanatoria di un’opera giàrealizzata, si collocherebbe nell’ambito dei procedimenti preordinatiall’esproprio, i quali, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a., sarebberodevoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poichél’amministrazione avrebbe posto in essere un comportamentoriconducibile, anche in via mediata, all’esercizio del potere pubblico,secondo la nozione accolta dall’art.7 c.p.c.. 6Numero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/20262.Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli art. 112, 37 e 345c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.per omessa pronuncia sulla questione preliminare del difetto digiurisdizione del giudice ordinario determinata dalla dichiarazione diinammissibilità, per tardività, del decreto provinciale di sanatoriapubblicato nel BUR del 16.5.2006, ai sensi dell’art.25 della L.R.n.17/2000, recante la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettricadi media tensione, essendo atto soggetto a pubblicità legale.[OSCURATO:SOCIETA]. rileva di aver allegato, già in primo grado, che l’elettrodottoera oggetto di sanatoria ai sensi della normativa regionale e, sulla base ditale allegazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il difetto digiurisdizione, tanto più che il decreto provinciale di sanatoria, sebbeneprodotto in grado d’appello, sarebbe conoscibile dal giudice perchésoggetto a pubblicità legale, in quanto pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA].3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dei principisull'interpretazione delle domande con riferimento alla conferma dellastatuizione di condanna alla rimozione delle opere in quanto vi sarebbestata una rinuncia implicita alla tutela reale. La ricorrente censura lasentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha condannato l’[OSCURATO:SOCIETA] alla rimozione dell'elettrodotto, sostenendo che glidei fondi, avessero manifestato la volontà univoca di ottenere un ristoroeconomico in luogo della restituzione del bene, rinunciando implicitamentealla tutela reale.4.Con il quarto motivo, si deduce l’omesso esame della pubblicità legaledel provvedimento di sanatoria pubblicato sul BURC, recante ladichiarazione di pubblica utilità, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e5, c.p.c.; la ricorrente sostiene che non si trattasse di un documentoNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026nuovo ma di documentazione ricognitiva di un atto soggetto a pubblicitàlegale.5.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a deducela violazione e falsa applicazione dei principi sulla rinuncia implicita allatutela reale, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.; si censura la sentenza della Corte d’appello nellaparte in cui ha rigettato l’appello incidentale sul presupposto che gli attoriavessero avanzato, in primo grado, domanda di risarcimento danni, anchein misura equitativa, in via subordinata e nella eventualità in cui la [OSCURATO:SOCIETA], in via riconvenzionale, avesse avanzato domanda dicostituzione di servitù di elettrodotto.5.Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che per la loroconnessione vanno trattati congiuntamente - perché pongono questioni5.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in primo grado, aveva resistito alladomanda degli attori di accertamento dell’occupazione dei loro terreni conl’imposizione abusiva della servitù di elettrodotto senza nulla eccepire inordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario; anzi, oltre aresistere alla domanda, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a aveva chiesto, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitùdi elettrodotto.Rimasta soccombente nel merito, solo in appello l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha sollevato la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinarioinnanzi al quale aveva resistito ed aveva proposto domandariconvenzionale di usucapione.Queste Sezioni Unite hanno già statuito che l'attore che abbia incardinatola causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non èlegittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare ildifetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Sez. Un., 20 ottobreNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/20262016, n. 21260; Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Sez. Un., 23 luglio2018, n. 19522; Cass., S.U, n. 22439S/2018).La statuizione sul merito contiene implicitamente quella sull'antecedentelogico da cui è condizionata e, cioè, sull'esistenza della giurisdizione, indifetto della quale non avrebbe potuto essere adottata.L’accertamento della giurisdizione non rappresenta, quindi, un meropassaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capoautonomo suscettibile di passare in giudicato anche nel caso in cui ilgiudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto.Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile unasoccombenza dell'attore, anche in via riconvenzionale, sulla questione digiurisdizione; rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli vaconsiderato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto lasussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così comeimplicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quelgiudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedereuna risposta al suo bisogno individuale di tutela.5.2.I principi di diritto affermati da queste Sezioni Unite sono applicabilianche nel caso in cui il convenuto non abbia eccepito il difetto digiurisdizione e, anzi, innanzi al giudice adito dagli attori, abbia propostodomanda riconvenzionale.Tanto è avvenuto nel caso di specie in cui l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a avevaresistito alla domanda degli attori di rimozione delle linee elettricheinnanzi al giudice ordinario ed aveva proposto domanda riconvenzionale diusucapione.Non essendo soccombente sul capo della decisione relativo allagiurisdizione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era legittimata a proporreimpugnazione su tale capo.Non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui l’eccezione di difetto digiurisdizione era fondata sulla produzione, in grado d’appello, delNumero registro generale 12000/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 25319/2026Data pubblicazione 15/09/2026provvedimento di autorizzazione in sanatoria pubblicato nel BUR del16.5.2006, ai sensi dell’art.25 della L.R. n.17/2000.Come correttamente affermato dalla Corte d’appello, si trattava didocumento antecedente all’introduzione del giudizio di primo grado, che laparte avrebbe potuto produrre tempestivamente, al fine di provare lagiurisdizione in favore del giudice amministrativo.5.3.I primi due motivi di ricorso devono, pertanto, essere rigettati mentre,il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentali vannorimessi, per la decisione, alla Seconda Sezione Civile, tabellarmentecompetente in materia di diritti reali. P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e rimette allaSeconda Sezione Civile, che deciderà sul terzo e quarto motivo del ricorsoprincipale e sul ricorso incidentale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 25319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris