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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 35047/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7001/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] diGONCALVES [OSCURATO:PERSONA] C . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] alla SALUTE della REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PALERMO n. 1323/2020depositata il 12/09/2020 .

Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue.

In via preliminare, è opportuno precisare che non deve essere disposto rinvio a nuovo ruolo ai fini della notifica del ricorso, alla parte, contumace in appello, personalmente, in quanto il ricorso è stato notificato al difensore, evidentemente costituitosi in primo grado, poiché il rapporto processuale oggetto di giudizio attiene esclusivamente alla domanda riconvenzionale proposta dall’odierno controricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità della Regione Sicilia.

La U SL n. 6 di Alcamo propose opposizione al d ecreto ingiuntivo, per oltre quara ntaduemila euro , ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dante causa della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; il credito venne quindi richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla detta USL e d esso le venne parzialmente corrisposto in sede esecutiva , con ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo ; successivamente venne notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., da parte di riscossione SiciliaS.p.a., un preavviso di fermo , poiché a seguito di sentenza del Tribunale di Trapani, confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 549 del 29/04/2005, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto decreto monitorio; proposta opposizione all’ingiunzionedalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. il Tribunale di Palermo annullò il preavviso di fermo ma accolse la domanda riconvenzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale alla Salute e condannò, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. al pagamento della somma di oltre sessantatremila euro (€ 63 . 0 6 5 , 76 ) ; la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermoè stata confermata dalla Corte territoriale, con sentenza n. 549 del 1323 del 12/09/2020, qui impugnata.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione affermando che il giorno di decorrenza della prescrizione coincideva con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il titolocostituito dal Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle decreto ingiuntivo e quindi al momento in cui alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. venne formulata la prima richiesta di ripetizione, la prescrizione non era ancora maturata.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con atto affidato a due motivi la East WestS.a.s. [OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Sicilia è rimasto intimato, pure a seguito di rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato,andata a buon fine.

Parimenti intimata è rimasta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente notificata.

La ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2935, 294 3 e 2945 cod. civ.

Il motivo di censura è estraneo alla ragione decisoria (cd ratio decidendi), e perciò privo di decisività, perché la statuizione della Corte territoriale è nel senso che non vi è una prescrizione decorrente dapprima del processo, per cui bisogna valutare l’efficacia interruttiva degli atti endoprocessuali, ma la prescrizione decorre dalla sentenza di riforma, emanata il 29/04/2005 e recante n. 549.

Il secondo motivo è formulato per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2935 cod. civ. ed è incentrato sull’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione che la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. individua nella pubblicazione della sentenza Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle d’appello (recante n. 549 e pubblicata il 29/04/2005) nel giudizio cd. presupposto , mentre la sentenza qui impugnata ha affermato che essa decorreva dal passaggio in giudicato della predetta sentenza n. 549 del 2005 della stessa Corte territoriale.

Il detto secondo mezzo, diversamente da quanto prospettato nella proposta,è fondato.

Al presente giudizio si applica, invero, l’art. 336, comma 2, codice di rito, come modificato dall’art. 48 della l. n. 353 del 26/11/1990, che ha espunto il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di merito; gli effetti di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. si producono, pertanto, con la stessa pubblicazione della sentenza ( si veda sul punto: Cass. n. 10124 del 30/04/2009 Rv. 608203 - 01) , senza necessità del suo passaggio in giudicato (come previsto dal previgente art. 336, comma 2, codice di rito); considerando, quindi , come inizio della prescrizione decennale il 29/4/2005, ossia il giorno stesso di pubblicazione della sentenza n. 549della Corte di Appello di Palermo, nel giudizio cd. presupposto, il giudice del merito dovrà valutare l’esistenza di atti interruttivi rispetto a tale data di decorrenza e non a quella del passaggio in giudicato.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e dovendosi procedere a nuovi accertamenti di fatto, in ordine all’individuazione specifica dei pos sibili atti interruttivi della prescrizione, la causa è rinviata, per rinnovato giudizio, alla stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio designato provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella Camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7001/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] diGONCALVES [OSCURATO:PERSONA] C . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] alla SALUTE della REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PALERMO n. 1323/2020depositata il 12/09/2020 . Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. In via preliminare, è opportuno precisare che non deve essere disposto rinvio a nuovo ruolo ai fini della notifica del ricorso, alla parte, contumace in appello, personalmente, in quanto il ricorso è stato notificato al difensore, evidentemente costituitosi in primo grado, poiché il rapporto processuale oggetto di giudizio attiene esclusivamente alla domanda riconvenzionale proposta dall’odierno controricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità della Regione Sicilia. La U SL n. 6 di Alcamo propose opposizione al d ecreto ingiuntivo, per oltre quara ntaduemila euro , ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dante causa della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; il credito venne quindi richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla detta USL e d esso le venne parzialmente corrisposto in sede esecutiva , con ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo ; successivamente venne notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., da parte di riscossione SiciliaS.p.a., un preavviso di fermo , poiché a seguito di sentenza del Tribunale di Trapani, confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 549 del 29/04/2005, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto decreto monitorio; proposta opposizione all’ingiunzionedalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. il Tribunale di Palermo annullò il preavviso di fermo ma accolse la domanda riconvenzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale alla Salute e condannò, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. al pagamento della somma di oltre sessantatremila euro (€ 63 . 0 6 5 , 76 ) ; la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermoè stata confermata dalla Corte territoriale, con sentenza n. 549 del 1323 del 12/09/2020, qui impugnata. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione affermando che il giorno di decorrenza della prescrizione coincideva con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il titolocostituito dal Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle decreto ingiuntivo e quindi al momento in cui alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. venne formulata la prima richiesta di ripetizione, la prescrizione non era ancora maturata. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con atto affidato a due motivi la East WestS.a.s. [OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Sicilia è rimasto intimato, pure a seguito di rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato,andata a buon fine. Parimenti intimata è rimasta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente notificata. La ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2935, 294 3 e 2945 cod. civ. Il motivo di censura è estraneo alla ragione decisoria (cd ratio decidendi), e perciò privo di decisività, perché la statuizione della Corte territoriale è nel senso che non vi è una prescrizione decorrente dapprima del processo, per cui bisogna valutare l’efficacia interruttiva degli atti endoprocessuali, ma la prescrizione decorre dalla sentenza di riforma, emanata il 29/04/2005 e recante n. 549. Il secondo motivo è formulato per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2935 cod. civ. ed è incentrato sull’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione che la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. individua nella pubblicazione della sentenza Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle d’appello (recante n. 549 e pubblicata il 29/04/2005) nel giudizio cd. presupposto , mentre la sentenza qui impugnata ha affermato che essa decorreva dal passaggio in giudicato della predetta sentenza n. 549 del 2005 della stessa Corte territoriale. Il detto secondo mezzo, diversamente da quanto prospettato nella proposta,è fondato. Al presente giudizio si applica, invero, l’art. 336, comma 2, codice di rito, come modificato dall’art. 48 della l. n. 353 del 26/11/1990, che ha espunto il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di merito; gli effetti di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. si producono, pertanto, con la stessa pubblicazione della sentenza ( si veda sul punto: Cass. n. 10124 del 30/04/2009 Rv. 608203 - 01) , senza necessità del suo passaggio in giudicato (come previsto dal previgente art. 336, comma 2, codice di rito); considerando, quindi , come inizio della prescrizione decennale il 29/4/2005, ossia il giorno stesso di pubblicazione della sentenza n. 549della Corte di Appello di Palermo, nel giudizio cd. presupposto, il giudice del merito dovrà valutare l’esistenza di atti interruttivi rispetto a tale data di decorrenza e non a quella del passaggio in giudicato. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e dovendosi procedere a nuovi accertamenti di fatto, in ordine all’individuazione specifica dei pos sibili atti interruttivi della prescrizione, la causa è rinviata, per rinnovato giudizio, alla stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione. Il giudice di rinvio designato provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella Camera di co