CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25370/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di Trieste rigettaval'istanza di riesame proposta nell'interesse di XXXXXXXXXXXX avversol'ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Trieste, con la quale era stata applicata al predetto la misuracautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione degli strumenti elettronici dicontrollo e la prescrizione del divieto di comunicare con i terzi, in relazione aireati di cui agli artt., 81, comma 2, 609-quater, comma 1, n. 2, cod. pen.,aggravato ai sensi dell'art. 609-quater, comma 4, n. 1, cod. pen., per averecompiuto atti sessuali con un minore, inizialmente infraquattordicenne, a luiaffidato per ragioni di istruzione, in cambio di denaro (capo 1), e artt. 81,comma 2, 600-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 2).2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato,[OSCURATO:PERSONA], ha affidato le proprie doglianze a due motivi diseguito sinteticamente riportati.2.1. Con un primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazionee il travisamento della prova tratta dalla annotazione di P.G. del 2 ottobre 2025 -allegata al ricorso - nella misura in cui si afferma che le foto rinvenute nel tabletdel ricorrente riscontrerebbero il racconto della persona offesa in ordine allacircostanza che questi invitasse dei ragazzini a casa, considerato che invece lastessa rubrica della foto richiamata a pag. 4 riferisce soltanto di “un giovaneragazzo”, mentre le foto di numero 18, 19 e 21 ritraggono un collega di lavorodel XXXX e suo figlio.2.2. Col secondo motivo denuncia l'omessa motivazione in ordine alleosservazioni formulate dal difensore con l'istanza di riesame, con specificoriguardo alla riferita consumazione dei rapporti sessuali tra il professore e ilgiovane alunno XXXXXXXX una volta alla settimana o comunque per una ventinadi volte, sempre la mattina, occasioni quali il docente si sarebbe dato per malato,affermazione inconciliabile con quanto emerge dal curriculum giuridico delricorrente acquisito presso il Ministero dell'istruzione, ove sono riportate tutte leassenze per malattia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, il secondo è infondato.2. Il primo motivo è generico per aspecificità estrinseca in quanto non siconfronta col complessivo contenuto dell'ordinanza impugnata che, conmotivazione logica e coerente non intaccata nel suo complesso dalle censuredifensive, trae il quadro di gravità indiziaria oltre che dalle ampie e puntualidichiarazioni rilasciate dal minore XXXXXXXX dai plurimi elementi di riscontroindividuati, nei dati documentali quali un messaggio in cui il ricorrente siraccomandava di cancellare sempre le chat, strumento attraverso il quale siaccordava per incontrarsi col minore, e altro scambio di chat del ricorrente conuna terza persona, caratterizzato da dialoghi e linguaggi corrispondenti a quellidescritti dai testi, alcune foto comprovanti di fatto che l'imputato era solitoinvitare dei ragazzini a casa sua, nonché le sommarie informazioni rese dallaprofessoressa XXXXXXXche, tra l'altro, aveva personalmente notato il XXXXtoccare il sedere del XXXXXXXX2.1. Il ricorrente attacca esclusivamente il contenuto esplicativo delle fotoin atti delle quali pretende una rivalutazione, evocando un presunto travisamentodel dato indiziario, del quale in alcun modo afferma la decisività, laddove, comedetto, il quadro indiziario è composito e non già, esclusivamente oprincipalmente, incentrato sugli scatti fotografici, che, peraltro, come si apprezzadalla annotazione di p.g. allegata al ricorso, sono molteplici ed effettivamente vene sono alcuni che, secondo quanto riportato nella relativa rubrica, ritraggonodei ragazzini all'interno dell'abitazione del XXXX. E’ pertanto escluso anchel’ipotizzato travisamento.2.2. Va del resto rimarcata l'inammissibilità - per costante giurisprudenzadi questa Corte - di tutte quelle doglianze che criticano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentandotutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservataal giudice di merito (ex multis, Sez. F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, nonmass.; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n.13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965-01).2.3. Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure,che, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, la Corte ha il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Va ancheevidenziato come questo Collegio aderisca all'orientamento autorevole di Sez. U,Spennato: il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente daquello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d.prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia,non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di naturarappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione delibertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proiettanecessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo aldefinitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv.234598). Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenutalogica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravitàindiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettivada ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sededibattimentale. Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudicedi merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del24/06/2020, Piccolo, n.m.), esulando dal controllo di legittimità il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresolo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).3. Il secondo motivo, col quale si lamenta l'omessa confutazionedell'argomentazione difensiva, tesa a screditare l'attendibilità delle dichiarazionidel minore, persona offesa, alla luce della produzione documentale delcurriculum scolastico del ricorrente, dal quale emergeva la costante presenza inservizio salvo un limitatissimo numero di assenze, è privo di fondamento.3.1. Va ribadito in proposito che il giudice del gravame di merito non ètenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e aprendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo,invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, inmodo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avertenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (vedi Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018,dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 25410; Sez. 2, n. 48276del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02, in motivazione).3.2. Osserva questa Corte che non costituisce vizio della motivazionequalunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto,ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento siacontestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività deglielementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logicadell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del08/02/2013, Rv. 254988 - 01). In ogni caso, è necessario considerare che, ai finidell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari"gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elementodi prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e nondevono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudiziodi merito, dall'art. 192, comma 2, 5 cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità,richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bisdell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma nonil comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01). In altri termini, i gravi indizi dicolpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e laprova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su pianidiversi, dal momento che, nel primo caso, è sufficiente l'esistenza di unaqualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di provaacquisita, mentre nel secondo caso, occorre la prova critica, logica e indiretta delfatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice dirito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 - 02, cit.).3.3. Ciò premesso, il Tribunale della libertà, confutando l'opposta tesidifensiva esposta al punto 7 del motivo di riesame afferente la mancanza di indizidi colpevolezza, quale richiamato a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, comedetto, ha espresso un giudizio di piena credibilità delle accuse mosse dal minorepersona offesa in virtù dei plurimi riscontri offerti, nel fare ciò ha altresì valutato,pur non facendone esplicita menzione, il documento denominato “curriculumgiuridico” ivi richiamato, del quale peraltro, nel motivo di riesame come in questasede, non risulta minimamente esplicitata la decisiva incompatibilità col raccontovalidato.4. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.