CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 07717/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7717/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 635/2026* * CC 17/02/2026* * * * 37529/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/08/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria in composizionemonocratica – in funzione di giudice dell esecuzione – ha disatteso l istanza presentata da* * volta all unificazione sotto il vincolo della continuazione di più reatialcuni dei quali commessi da minorenne giudicati mediante otto sentenze e che la difesaaveva già indicato come suddivisi in due diversi gruppi.2. Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * *deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. per erroneaapplicazione di legge e vizio motivazionale stante il travisamento del dato rappresentatodalla distanza temporale sussistente fra i vari episodi oltre che per non aver preso inconsiderazione l elemento della commissione della maggior parte delle condotte – da partedella ricorrente quando ella era ancora minore di età.3. Il Procuratore generale ha concluso per l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnata. Il giudice dell esecuzione si è limitato ad esporre estesamente noti principi dilegittimità in punto di continuazione ma non ha valutato la richiesta difensiva che erafinalizzata al riconoscimento dell unicità del disegno criminoso tra diversi gruppi di reaticommessi in tempi diversi. Le indicazioni contenute nell ordinanza impugnata in ordine alladistanza cronologica ed all eterogeneità dei fatti perdono in tal modo valore logico egiuridico a fronte del contenuto specifico della richiesta difensiva e al corrispondente oneremotivazionale gravante sul decidente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. * premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delladecisione assunta in sede di merito al fine di evitare che il controllo della Corte stessa sieserciti anziché sui requisiti minimi di esistenza completezza e logicità del discorsoargomentativo svolto dl Giudice di merito sul contenuto intrinseco della decisione è statocircoscritto dal legislatore alla mancanza alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità dellamotivazione. * vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato devonocioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento piuttosto che nella diversaprospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito poi nonsolo dalla totale carenza della parte espositiva – ossia da un vuoto che sia già di tipo grafico bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi sempre però che questi sianoineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto diquesto.3. Come già chiarito in parte narrativa l istanza presentata nell interesse della ricorrenteaveva a oggetto l unificazione tra loro di più reati giudicati mediante una pluralità disentenze che la difesa – già nel formulare la richiesta aveva raggruppato in due distintiinsiemi segnatamente nell istanza difensiva erano stati separatamente individuati i reati del gruppo A ossia quelli giudicatia con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 25/05/2006 passata in giudicatoil 04/05/2009 di condanna alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euroduecento di multa per i reati ex artt. 495 e 624 bis cod. pen. commessi in data 13/10/2001b con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 03/04/2003 passata in giudicatoil 29/05/2004 di condanna alla pena di giorni venti di reclusione per i reati ex artt. 495 cod.pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 commessi sino al 19/10/2001c con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 10/02/2009 passata ingiudicato il 26/06/2009 di condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione edeuro cinquecento di multa per il reato di cui all art. 624 bis cod. pen. commesso il14/02/2002d con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 04/07/2002 passata ingiudicato il 02/04/2003 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euroduecentocinquanta di multa per il reato di cui all art. 624 bis cod. pen. commesso il17/02/2002e con sentenza del Tribunale di Asti del 17/10/2006 passata in giudicato in data06/07/2007 di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro seicento dimulta per il reato di cui all art. 624 bis cod. pen. commesso in data 11/10/2002f con sentenza del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Perugiadel 07/02/2003 passata in giudicato in data 01/04/2003 di condanna alla pena di mesi duee giorni dieci di reclusione ed euro centocinquanta di multa per i reati di cui agli artt. 495 e624 bis cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 commesso in data 12/12/2002 i reati del gruppo B ossia quelli giudicatia con sentenza del Tribunale di Torino del 05/07/2010 passata in giudicato in data01/11/2011 di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro duecento dimulta per i reati di cui agli artt. 56 624 bis cod. pen. e 6 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286commessi il 28/12/2006b con sentenza del Tribunale di Torino del 03/11/2008 passata in giudicato il 19/10/2009 dicondanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cuiall art. 624 bis cod. pen. commesso il 27/02/2008.* stata quindi domandata sostanzialmente la creazione di due insiemi del tutto separatitra loro con rideterminazione di differenti sanzioni. * modalità ricostruttiva dell illecito cheè pienamente consentita dovendosi anche ricordare la regola ermeneutica in forza dellaquale il riconoscimento della sussistenza di una preventiva ideazione unitaria e dunque delvincolo della continuazione fra gruppi di reati non si riverbera in modo automatico anchesugli ulteriori reati che risultino collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati incontinuazione * 1 n. 48125 del 05/11/2009 * * 245472 01 .Il giudice dell esecuzione ha mostrato di avere ben chiaro quale fosse l effettivo contenutodell istanza atteso che ne ha esposto compiutamente il contenuto nell incipit delprovvedimento. Nel prosieguo dell ordinanza però i distinti gruppi di reati sono staticonsiderati come se si fosse trattato di una sequenza unitaria e indifferenziata si è pervenutial rigetto della domanda infatti in ragione sia della distanza temporale riscontrata fra tutte lecondotte sia dell eterogeneità strutturale emergente dai fatti per esser stati questicommessi in luoghi diversi e in danno di soggetti differenti.* pacifico allora come la decisione sia distonica rispetto alla domanda essa quindideve ritenersi mancante della motivazione atteso che non viene fornita risposta allaspecifica questione proposta dall interessata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovoesame – con piena libertà quanto agli esitial Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica. * le condizioni infine deveessere disposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno2003 n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7717/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 635/2026* * CC 17/02/2026* * * * 37529/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/08/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria in composizionemonocratica – in funzione di giudice dell esecuzione – ha disatteso l istanza presentata da* * volta all unificazione sotto il vincolo della continuazione di più reatialcuni dei quali commessi da minorenne giudicati mediante otto sentenze e che la difesaaveva già indicato come suddivisi in due diversi gruppi.2. Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * *deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. per erroneaapplicazione di legge e vizio motivazionale stante il travisamento del dato rappresentatodalla distanza temporale sussistente fra i vari episodi oltre che per non aver preso inconsiderazione l elemento della commissione della maggior parte delle condotte – da partedella ricorrente quando ella era ancora minore di età.3. Il Procuratore generale ha concluso per l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnata. Il giudice dell esecuzione si è limitato ad esporre estesamente noti principi dilegittimità in punto di continuazione ma non ha valutato la richiesta difensiva che erafinalizzata al riconoscimento dell unicità del disegno criminoso tra diversi gruppi di reaticommessi in tempi diversi. Le indicazioni contenute nell ordinanza impugnata in ordine alladistanza cronologica ed all eterogeneità dei fatti perdono in tal modo valore logico egiuridico a fronte del contenuto specifico della richiesta difensiva e al corrispondente oneremotivazionale gravante sul decidente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. * premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delladecisione assunta in sede di merito al fine di evitare che il controllo della Corte stessa sieserciti anziché sui requisiti minimi di esistenza completezza e logicità del discorsoargomentativo svolto dl Giudice di merito sul contenuto intrinseco della decisione è statocircoscritto dal legislatore alla mancanza alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità dellamotivazione. * vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato devonocioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento piuttosto che nella diversaprospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito poi nonsolo dalla totale carenza della parte espositiva – ossia da un vuoto che sia già di tipo grafico bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi sempre però che questi sianoineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto diquesto.3. Come già chiarito in parte narrativa l istanza presentata nell interesse della ricorrenteaveva a oggetto l unificazione tra loro di più reati giudicati mediante una pluralità disentenze che la difesa – già nel formulare la richiesta aveva raggruppato in due distintiinsiemi segnatamente nell istanza difensiva erano stati separatamente individuati i reati del gruppo A ossia quelli giudicatia con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 25/05/2006 passata in giudicatoil 04/05/2009 di condanna alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euroduecento di multa per i reati ex artt. 495 e 624 bis cod. pen. commessi in data 13/10/2001b con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 03/04/2003 passata in giudicatoil 29/05/2004 di condanna alla pena di giorni venti di reclusione per i reati ex artt. 495 cod.pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 commessi sino al 19/10/2001c con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 10/02/2009 passata ingiudicato il 26/06/2009 di condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione edeuro cinquecento di multa per il reato di cui all art. 624 bis cod. pen. commesso il14/02/2002d con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 04/07/2002 passata ingiudicato il 02/04/2003 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euroduecentocinquanta di multa per il reato di cui all art. 624 bis cod. pen. commesso il17/02/2002e con sentenza del Tribunale di Asti del 17/10/2006 passata in giudicato in data06/07/2007 di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro seicento dimulta per il reato di cui all art. 624 bis cod. pen. commesso in data 11/10/2002f con sentenza del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Perugiadel 07/02/2003 passata in giudicato in data 01/04/2003 di condanna alla pena di mesi duee giorni dieci di reclusione ed euro centocinquanta di multa per i reati di cui agli artt. 495 e624 bis cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 commesso in data 12/12/2002 i reati del gruppo B ossia quelli giudicatia con sentenza del Tribunale di Torino del 05/07/2010 passata in giudicato in data01/11/2011 di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro duecento dimulta per i reati di cui agli artt. 56 624 bis cod. pen. e 6 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286commessi il 28/12/2006b con sentenza del Tribunale di Torino del 03/11/2008 passata in giudicato il 19/10/2009 dicondanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cuiall art. 624 bis cod. pen. commesso il 27/02/2008.* stata quindi domandata sostanzialmente la creazione di due insiemi del tutto separatitra loro con rideterminazione di differenti sanzioni. * modalità ricostruttiva dell illecito cheè pienamente consentita dovendosi anche ricordare la regola ermeneutica in forza dellaquale il riconoscimento della sussistenza di una preventiva ideazione unitaria e dunque delvincolo della continuazione fra gruppi di reati non si riverbera in modo automatico anchesugli ulteriori reati che risultino collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati incontinuazione * 1 n. 48125 del 05/11/2009 * * 245472 01 .Il giudice dell esecuzione ha mostrato di avere ben chiaro quale fosse l effettivo contenutodell istanza atteso che ne ha esposto compiutamente il contenuto nell incipit delprovvedimento. Nel prosieguo dell ordinanza però i distinti gruppi di reati sono staticonsiderati come se si fosse trattato di una sequenza unitaria e indifferenziata si è pervenutial rigetto della domanda infatti in ragione sia della distanza temporale riscontrata fra tutte lecondotte sia dell eterogeneità strutturale emergente dai fatti per esser stati questicommessi in luoghi diversi e in danno di soggetti differenti.* pacifico allora come la decisione sia distonica rispetto alla domanda essa quindideve ritenersi mancante della motivazione atteso che non viene fornita risposta allaspecifica questione proposta dall interessata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovoesame – con piena libertà quanto agli esitial Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica. * le condizioni infine deveessere disposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno2003 n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Alessandria indiversa persona fisica.Così è deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Alessandria indiversa persona fisica.Così è deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *