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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 03519/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18610-2025 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – per la correzione dell'ordinanza n. 8629/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 31259/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.18610/2025 Cron.

Rep.

Ud29/01/2026

1. Con ricorsoproposto ai sensi degli artt. 391 - bis e 287 c.p.c., il sig.

D’[OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 8629/2025 – pubblicata il 1 ° aprile 2025- in punto di liquidazione delle spese processuali, in quanto avvenuta secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e non secondo la regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. 2.Ritiene, in particolare, il ricorrente c he la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un palese errore materiale nel non tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, della “dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero delle spese processuali in caso di soccombenza ed ai fini dell’esonero del pagamento del CU”.

3. L’INPS si è costituito con memoria nel giudizio, al fine di eccepire l’inammissibilità del proposto ricorso.

4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. La parte ricorrente richiede, col presente ricorso, la correzione o revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 8629/2025, per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, in quanto, ad avviso del signor D’Amico, la stessa sarebbe avvenuta erroneamente secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. , dovendo di contro correttamente applicarsi laregola dell’irripetibilità delle spese di lite,di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.

2. La parte ricorrente deduce di avere depositato la dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero delle spese, «a corredo dell’atto introduttivo come allegato n. 7».

3. Si rileva, tuttavia, che, agli atti di causa, non risulta presente, nelle forme previste dalla legge, l’ apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, come prescritto dall’ art. 152 disp. att. c.p.c.,ai fini dell’esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processualidel giudizio di cassazione.

3. Per conseguenza, il ricorso va rigettato.

4. Non luogo a provvedere sulle spese di lite, conformemente alla natura del presente procedimento.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18610-2025 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – per la correzione dell'ordinanza n. 8629/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 31259/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.18610/2025 Cron. Rep. Ud29/01/2026 1. Con ricorsoproposto ai sensi degli artt. 391 - bis e 287 c.p.c., il sig. D’[OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 8629/2025 – pubblicata il 1 ° aprile 2025- in punto di liquidazione delle spese processuali, in quanto avvenuta secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e non secondo la regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. 2.Ritiene, in particolare, il ricorrente c he la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un palese errore materiale nel non tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, della “dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero delle spese processuali in caso di soccombenza ed ai fini dell’esonero del pagamento del CU”. 3. L’INPS si è costituito con memoria nel giudizio, al fine di eccepire l’inammissibilità del proposto ricorso. 4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte ricorrente richiede, col presente ricorso, la correzione o revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 8629/2025, per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, in quanto, ad avviso del signor D’Amico, la stessa sarebbe avvenuta erroneamente secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. , dovendo di contro correttamente applicarsi laregola dell’irripetibilità delle spese di lite,di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. 2. La parte ricorrente deduce di avere depositato la dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero delle spese, «a corredo dell’atto introduttivo come allegato n. 7». 3. Si rileva, tuttavia, che, agli atti di causa, non risulta presente, nelle forme previste dalla legge, l’ apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, come prescritto dall’ art. 152 disp. att. c.p.c.,ai fini dell’esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processualidel giudizio di cassazione. 3. Per conseguenza, il ricorso va rigettato. 4. Non luogo a provvedere sulle spese di lite, conformemente alla natura del presente procedimento. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così dec
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