CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1094/2024 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado delle Marche, depositata il 27.11.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] due avvisid’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2016 e 2017, con cui,riqualificando la natura del rapporto di lavoro corrente tra farmacisti e lasocietà, titolare di alcune parafarmacie, aventi punti vendita in supermercatiRGN 10706/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10706/2025Numero sezionale 2326 9/2026Numero di raccolta generale 8619/2026Data pubblicazione 07/04/2026e centri commerciali ubicati nel territorio delle Marche, rideterminòl’imponibile ai fini Iva, II.DD. e Irap.L’accertamento traeva genesi da un accesso presso alcuni dei puntivendita, operato da funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Ancona, nonchédelle successive indagini, all’esito delle quali si è ritenuto di riqualificare ilrapporto di lavoro tra i suddetti farmacisti (quattro) e la società non comeautonomo ma quale rapporto di lavoro dipendente.Concordando con la ricostruzione operata dall’ispettorato, l’Agenzia delleentrate ha pertanto rideterminato le detrazioni spettanti ai fini Iva ed i costiai fini Ires e delle altre imposte dirette, oltre che ai fini Irap.Avverso gli atti impositivi la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso dinanzi allaCorte di giustizia tributaria di I grado di Ancona, che è stato rigettato consentenza n. 338/2023.L’appello proposto dalla società dinanzi alla Corte di giustizia tributariadi II grado delle Marche è stato invece accolto con sentenza n. 1094/2024,ora al vaglio di questo collegio.Il giudice tributario d’appello, tenendo conto che nelle more eraintervenuta la sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione lavoro, diaccoglimento del ricorso della società avverso l’Inps e l’Inail, sull’assuntoche i suddetti farmacisti, pur nella evidenza di un rapporto coordinato econtinuativo, non avesse i caratteri del lavoro subordinato ma di quelloautonomo, ha ritenuto che gli elementi emergenti dal complesso degliaccertamenti e dalla descrizione delle modalità di svolgimento del lavoro,escludevano la riqualificazione operata anche dall’ufficio finanziario, cosìannullando gli avvisi d’accertamento.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la società concontroricorso, ulteriomente illustrato da memoria.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Ufficio ha denunciato la violazione dell’art.36, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.RGN 10706/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10706/2025Numero sezionale 2 36 9/2026Numero di raccolta generale 8619/2026Data pubblicazione 07/04/2026La pronuncia sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente, nellospecifico perché essa non ha fatto altro che riprodurre le motivazioni delladecisione assunta dal giudice del lavoro, peraltro neppure passata ingiudicato, senza alcuna considerazione critica autonoma, senza far mostradi illustrare le ragioni di condivisione della diversa statuizione, senzaconfronto con le specifiche eccezioni e difese articolate dall’erario in rispostaalle censure d’appello.Il motivo è infondato.È innanzitutto utile ribadire che questa Corte ha chiarito che sussistel’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di meritoometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento,nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire unadisamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento(Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977;1 marzo 2022, n. 6758; 28 gennaio 2025, n. 1986).In sede di gravame non è viziata la decisione, quando motivata perrelationem, ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni delprimo giudice, esprima sia pure in modo sintetico le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì daconsentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavareun percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio siaoperato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nellapronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitatoad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo,che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7aprile 2017, n. 9105).La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazioneè apparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controlloRGN 10706/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10706/2025Numero sezionale 2346 9/2026Numero di raccolta generale 8619/2026Data pubblicazione 07/04/2026sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingerela soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche5 agosto 2019, n. 20921).È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819),oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione siabasata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità se fondata su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie deve anzitutto evitarsi l’equivoco di ritenere che laCorte tributaria di appello abbia inteso far proprie le argomentazioni delgiudice -di altro ordine e di altro grado- per relationem. La Corte ha inveceritenuto utile valorizzare quelli che sono stati i dati fattuali raccoltinell’attività di controllo dell’Ispettorato del Lavoro, ed esaminati dal giudicedel lavoro per escludere la natura di rapporto dipendente, riconoscendo alcontrario la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo tra alcuni deifarmacisti impegnati nei punti vendita operanti presso centri commerciali osupermercati per la vendita di medicinali senza prescrizione medica, e lasocietà con la quale i primi avevano instaurato un rapporto professionalecoordinato e continuativo.Sotto tale profilo il richiamo pressoché letterale a passaggi significatividella decisione assunta dal giudice del lavoro costituisce propriamente unacondivisione delle considerazioni spiegate nella suddetta sentenza,finalizzate, nell’atto di riproduzione dei passaggi medesimi, ad una economiaRGN 10706/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10706/2025Numero sezionale 2356 9/2026Numero di raccolta generale 8619/2026Data pubblicazione 07/04/2026di scrittura, né più né meno di quello che l’ufficio finanziario compie nelrinviare, per esteso o per mero richiamo, al processo verbale diconstatazione.Vengono meno pertanto quelle considerazioni, sviluppate nella difesaerariale, secondo cui mancherebbe una esplicitazione, da parte del giudiced’appello, di un apporto critico originale rispetto alle argomentazioni delgiudice del lavoro, oppure quelle considerazioni indirizzate a denunciare chela decisione si baserebbe su elementi probatori prodotti in un diversogiudizio, sui quali l’Amministrazione finanziaria “non aveva svolto alcun ruoloconfezionata la motivazione della decisione, non emergerebbero gli elementida cui dedurre la attribuibilità della decisione al giudice tributario.Si tratta di censure prive di pregio, perché nel caso di specie il giudicetributario non si è adagiato sul procedimento logico-argomentativo diun’altra sentenza, senza far emergere la propria autonoma capacità dipensiero critico e di valutazione. Ha al contrario elaborato le proprieconvinzioni su “fatti” e riscontri riportati in altra decisione, che restano“fatti”, per ciò stesso valorizzati ai fini delle statuizioni della Corte tributaria.È sufficiente a tal fine richiamare il contenuto di alcuni di questipassaggi, quasi tutti fondati sulle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dalmedesimo personale addetto ai punti vendita dei medicinali e dei prodottiparafarmaceutici esistenti nei supermercati e centri commerciali.Così viene evidenziata la presenza di farmacisti con contratto da liberoprofessionista, con collaborazione autonoma, e di farmacisti assunti conrapporto di lavoro dipendente; la diversità delle mansioni tra i farmacistiliberi professionisti e i farmacisti dipendenti; la gestione autonoma degliorari di lavoro da parte dei farmacisti liberi professionisti, rispetto a quellidipendenti, e la formazione dei turni di questi ultimi da parte dei primi;l’assenza dell’onere ed obbligo di dover giustificare le assenze, così comel’autonomia di scelta della propria presenza, in alternanza libera con colleghinella stessa posizione lavorativa; la non necessità di autorizzazione per lafruizione di ferie, salvo l’ovvia comunicazione al fine di permetterne lasostituzione; l’assenza di un monte orario fisso settimanale per i farmacistiRGN 10706/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10706/2025Numero sezionale 2366 9/2026Numero di raccolta generale 8619/2026Data pubblicazione 07/04/2026autonomi, senza incidenza sul compenso spettante, quest’ultimodeterminato sulla base di percentuali rispetto all’utile (25% o 30% del puntocommerciale nel quale l’attività viene espletata); la libertà dei farmacistiautonomi di approvvigionare il punto vendita presso i fornitori indicati, cosìcome della gestione ed esposizione dei prodotti nei punti vendita.Si tratta in realtà non già di argomentazioni, ma di elementi fattuali dacui poi la Corte tributaria, al pari del giudice del lavoro, ha desunto l’assenzadi un rapporto di lavoro dipendente, così escludendo le contestazioni erariali.In tale contesto risulta priva di pregio la considerazione secondo cui la ratiodecidendi del giudice tributario non fosse frutto di una valutazione autonomae non avesse tenuto conto delle controdeduzioni dell’ufficio.Peraltro, può aggiungersi che l’insistenza con cui la difesa erarialerimarca l’autonomia del proprio accertamento e delle proprie deduzioni nontrova alcuna conferma nell’atto difensivo, e per giunta non emerge da alcunelemento che lo stesso accertamento avesse trovato altri riscontri se nonquelli desunti dal controllo ispettivo e dai dati in esso raccolti, tra cui il pesodelle dichiarazioni dei lavoratori risulta ben ponderato nella sentenzaimpugnata.In definitiva il motivo erariale va rigettato.Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionedelle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che siliquidano nella misura di € 14.000,00 per competenze ed € 200,00 peresborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori comeper legge.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 10706/2025Consigliere rel. Federici