Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 14664/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Varese con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il ricorso, articolato in due motivi, denunzia, con il primo, la violazione della legge in ordine alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato prima dell'udienza di discussione del giudizio di appello e, con il secondo, all'erroneità del computo della pena base applicabile al ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è fondato, sicché il secondo, che pure sarebbe stato inammissibile, deve ritenersi assorbito.

Ai sensi dell'art. 157 cod. pen., al reato per cui si procede si applica il termine di prescrizione massimo pari a 7 anni e 6 mesi; termine che, essendo stato il delitto commesso in data 27 giugno 2016, è spirato, tenuto conto dei 164 giorni di sospensione (pari a 64 giorni di sospensione ex lege per la disciplina emergenziale legata al Covid-19 e a 101 giorni per la concessione di termini a difesa), in data 9 giugno 2024 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa il data 22 ottobre 2024.

Ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione in data 9 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 26 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Varese con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il ricorso, articolato in due motivi, denunzia, con il primo, la violazione della legge in ordine alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato prima dell'udienza di discussione del giudizio di appello e, con il secondo, all'erroneità del computo della pena base applicabile al ricorrente. Il primo motivo di ricorso è fondato, sicché il secondo, che pure sarebbe stato inammissibile, deve ritenersi assorbito. Ai sensi dell'art. 157 cod. pen., al reato per cui si procede si applica il termine di prescrizione massimo pari a 7 anni e 6 mesi; termine che, essendo stato il delitto commesso in data 27 giugno 2016, è spirato, tenuto conto dei 164 giorni di sospensione (pari a 64 giorni di sospensione ex lege per la disciplina emergenziale legata al Covid-19 e a 101 giorni per la concessione di termini a difesa), in data 9 giugno 2024 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa il data 22 ottobre 2024. Ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione in data 9 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 m
Sentenza Cassazione n. 14664/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris