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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28262/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; scQ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto resa in primo grado, condannava il ricorrente per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. perché, in qualità di dirigente apicale della Regione Lombardia e Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA], richiesto dalla Amministrazione di appartenenza di dichiarare, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 62 del 2013, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che potevano porlo c.onflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, attestava falsamente di non trovarsi in detta situazione.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per inosservanza dell'art. 591 cod. proc. pen. per carenza di specificità dei motivi.

In sostanza, in base alla deduzione del MAIOCCHI, l'appellante si sarebbe limitato a riportare testualmente nell'atto in questione la memoria di discussione del giudizio di primo grado, limitandosi a censurare in pochi periodi la sentenza oggetto di gravame in maniera generica, senza svolgere un'analisi critica e puntuale delle ragioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria.

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce, da parte della sentenza impugnata, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 496 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato nonché vizio di motivazione.

In particolare, lamenta, a riguardo, che la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza, a differenza del giudice di primo grado, di indizi gravi, precisi e concordanti sulla sua situazione di conflitto di interessi con l'incarico pubblico rivestito non avrebbe tenuto conto dei plurimi elementi risultanti dalle emergenze istruttorie che avevano condotto, di contro, a una pronuncia assolutoria da parte del Tribunale.

Nello specifico, quanto alla situazione relativa alla società "Europartner", evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente concluso nel senso che lo stesso ne sarebbe stato, innanzi tutto, socio occulto e finanziatore sebbene risultasse ex actis che, prima dell'assunzione dell'incarico presso la Regione Lombardia aveva ceduto ad un altro soggetto le proprie partecipazioni nella stessa, e che, nel tempo, il prezzo di cessione fosse stato integralmente corrisposto.

Altrettanto erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto che egli era amministratore di fatto della predetta società in forza di un assunto interessamento nella vicenda di fusione della stessa con altra società pur essendo emerso, dalle conversazioni e comunicazioni intercettate, che si era limitato a dare alcune risposte alle richieste di consigli su tale operazione straordinaria all'amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], suo ex socio e amico da lungo tempo.

Quanto alle partecipazioni di maggioranza possedute, all'epoca della dichiarazione della quale si contesta la falsità, nella società Argo s.r.I., il MAIOCCHI sottolinea che sarebbe sufficiente a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale la circostanza che egli, già prima delle dichiarazioni relative agli anni 2016 e 2017 per cui è processo, aveva dichiarato all'ente regionale di avere partecipazioni in detta società, come documentato sin dal giudizio di primo grado.

Evidenzia, inoltre, che, in ogni caso, il contratto di "global service" tra la Argo e la Europartner era stato sottoscritto ben prima dell'assunzione del suo incarico apicale presso la Regione Lombardia e che, in virtù di detto contratto, anche nel periodo successivo, la società Argo non aveva percepito canoni e compensi per la prestazione dei servizi resi superiori ai prezzi di mercato e, in ogni caso, non erano stati distribuiti utili in proprio favore.

In sostanza, la fattispecie di reato non potrebbe essere integrata poiché il conflitto di interessi rilevante per la dichiarazione di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 62 del 2013 è solo quello che afferisce ad una situazione comportante un conflitto di interessi di natura patrimoniale di carattere concreto e non già solo potenziale.

2.3. Con il terzo motivo l'imputato denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 52-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale si è limitata ad affermare la non riconoscibilità delle stesse per l'insussistenza di elementi valutabili positivamente e ciò nonostante la sua incensuratezza e la collaborazione con l'autorità giudiziaria sin dalla fase delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

Invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778 - 01).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del MAIOCCHI, l'appello del Pubblico Ministero è corredato da un adeguato grado di specificità poiché dallo stesso si desume con chiarezza la critica all'apparato argomentativo della sentenza di primo grado sia quanto alla ritenuta necessità, oggetto di un primo punto del gravame, di un interesse economico per denotare la situazione di conflitto di interessi che deve essere oggetto di dichiarazione ex art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, sia rispetto alla partecipazione del MAIOCCHI nella società Argo e ai plurimi collegamenti funzionali della stessa con la società Europartner service s.r.l.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, primo periodo, prima parte, del d.P.R. n. 62 del 2013: «Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge».

Dal tenore della norma si evince che, ai fini della configurabilità del reato contestato, avente natura formale, di falsità della relativa dichiarazione ex art.496 cod. pen., è necessario che il soggetto agente detenga direttamente partecipazioni societarie o abbia altri interessi finanziari che possano porlo in una concreta situazione di conflitto di interessi rispetto alla funzione pubblica che si appresta a svolgere.

Nella vicenda per cui è processo, la sentenza di primo grado, con ampia motivazione, ha escluso la configurabilità del reato analizzando in maniera puntuale le circostanze addotte nella prospettazione accusatoria per corroborare la tesi della falsità della dichiarazione rispetto agli interessi finanziari del MAIOCCHI correlati, essenzialmente, al suo ruolo di dominus occulto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. finanziata dalla Regione Lombardia e alla confluenza nella società Argo s.r.I., nella quale deteneva partecipazioni, di detti finanziamenti mediante un contratto di "global service".

In particolare, per ciascuna delle operazioni che avrebbero dimostrato detta correlazione funzionale tra le due società, il Tribunale, pur ravvisando un quadro indiziario significativo a carico del ricorrente, era pervenuto a una pronuncia assolutoria per la non convergenza dello stesso, potendo i fatti essere letti anche secondo una prospettiva alternativa favorevole all'imputato.

Orbene, la sentenza impugnata, oltre a trarre le mosse da un'erronea ricostruzione della portata della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3, primo periodo, prima parte, del d.P.R. n. 62 del 2013, nel senso che essa riguardi anche situazioni di conflitto di interesse dm carattere solo potenziale, non ha adempiuto all'onere, necessario in sede di riforma in appello, specie a fronte di una pronuncia assolutoria in primo grado, della motivazione c.d. rafforzata.

La Corte d'appello, infatti, si è limitata ad affermare che la non convergenza indiziaria a carico riguardasse profili marginali e formali riportando in maniera pressocché apodittica le proprie deduzioni senza andare a scalfire, in modo compiuto e dettagliato, come avrebbe dovuto, per pervenire ad una decisione di condanna, il ragionamento complessivo operato dal giudice di primo grado.

Occorre ancora una volta ribadire, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite "Mannino", il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679 - 01).

In particolare, la sentenza di appello che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330 - 01).

Ciò implica che, dinanzi ad una motivazione estremamente puntuale come quella posta a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, la Corte di appello avrebbe dovuto ripercorrerne ciascuno dei passaggi, almeno negli snodi essenziali, e confutarne puntualmente il ragionamento inferenziale e non invece limitarsi, come avvenuto, ad imporre, attraverso una solta di assertivo "salto logico", la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella affermata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638 - 01).

3. Il terzo motivo, inerendo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito dall'accoglimento del secondo.

4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al secondo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; scQ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto resa in primo grado, condannava il ricorrente per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. perché, in qualità di dirigente apicale della Regione Lombardia e Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA], richiesto dalla Amministrazione di appartenenza di dichiarare, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 62 del 2013, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che potevano porlo c.onflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, attestava falsamente di non trovarsi in detta situazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per inosservanza dell'art. 591 cod. proc. pen. per carenza di specificità dei motivi. In sostanza, in base alla deduzione del MAIOCCHI, l'appellante si sarebbe limitato a riportare testualmente nell'atto in questione la memoria di discussione del giudizio di primo grado, limitandosi a censurare in pochi periodi la sentenza oggetto di gravame in maniera generica, senza svolgere un'analisi critica e puntuale delle ragioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce, da parte della sentenza impugnata, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 496 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato nonché vizio di motivazione. In particolare, lamenta, a riguardo, che la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza, a differenza del giudice di primo grado, di indizi gravi, precisi e concordanti sulla sua situazione di conflitto di interessi con l'incarico pubblico rivestito non avrebbe tenuto conto dei plurimi elementi risultanti dalle emergenze istruttorie che avevano condotto, di contro, a una pronuncia assolutoria da parte del Tribunale. Nello specifico, quanto alla situazione relativa alla società "Europartner", evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente concluso nel senso che lo stesso ne sarebbe stato, innanzi tutto, socio occulto e finanziatore sebbene risultasse ex actis che, prima dell'assunzione dell'incarico presso la Regione Lombardia aveva ceduto ad un altro soggetto le proprie partecipazioni nella stessa, e che, nel tempo, il prezzo di cessione fosse stato integralmente corrisposto. Altrettanto erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto che egli era amministratore di fatto della predetta società in forza di un assunto interessamento nella vicenda di fusione della stessa con altra società pur essendo emerso, dalle conversazioni e comunicazioni intercettate, che si era limitato a dare alcune risposte alle richieste di consigli su tale operazione straordinaria all'amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], suo ex socio e amico da lungo tempo. Quanto alle partecipazioni di maggioranza possedute, all'epoca della dichiarazione della quale si contesta la falsità, nella società Argo s.r.I., il MAIOCCHI sottolinea che sarebbe sufficiente a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale la circostanza che egli, già prima delle dichiarazioni relative agli anni 2016 e 2017 per cui è processo, aveva dichiarato all'ente regionale di avere partecipazioni in detta società, come documentato sin dal giudizio di primo grado. Evidenzia, inoltre, che, in ogni caso, il contratto di "global service" tra la Argo e la Europartner era stato sottoscritto ben prima dell'assunzione del suo incarico apicale presso la Regione Lombardia e che, in virtù di detto contratto, anche nel periodo successivo, la società Argo non aveva percepito canoni e compensi per la prestazione dei servizi resi superiori ai prezzi di mercato e, in ogni caso, non erano stati distribuiti utili in proprio favore. In sostanza, la fattispecie di reato non potrebbe essere integrata poiché il conflitto di interessi rilevante per la dichiarazione di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 62 del 2013 è solo quello che afferisce ad una situazione comportante un conflitto di interessi di natura patrimoniale di carattere concreto e non già solo potenziale. 2.3. Con il terzo motivo l'imputato denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 52-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale si è limitata ad affermare la non riconoscibilità delle stesse per l'insussistenza di elementi valutabili positivamente e ciò nonostante la sua incensuratezza e la collaborazione con l'autorità giudiziaria sin dalla fase delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. Invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778 - 01). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del MAIOCCHI, l'appello del Pubblico Ministero è corredato da un adeguato grado di specificità poiché dallo stesso si desume con chiarezza la critica all'apparato argomentativo della sentenza di primo grado sia quanto alla ritenuta necessità, oggetto di un primo punto del gravame, di un interesse economico per denotare la situazione di conflitto di interessi che deve essere oggetto di dichiarazione ex art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, sia rispetto alla partecipazione del MAIOCCHI nella società Argo e ai plurimi collegamenti funzionali della stessa con la società Europartner service s.r.l. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, primo periodo, prima parte, del d.P.R. n. 62 del 2013: «Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge». Dal tenore della norma si evince che, ai fini della configurabilità del reato contestato, avente natura formale, di falsità della relativa dichiarazione ex art.496 cod. pen., è necessario che il soggetto agente detenga direttamente partecipazioni societarie o abbia altri interessi finanziari che possano porlo in una concreta situazione di conflitto di interessi rispetto alla funzione pubblica che si appresta a svolgere. Nella vicenda per cui è processo, la sentenza di primo grado, con ampia motivazione, ha escluso la configurabilità del reato analizzando in maniera puntuale le circostanze addotte nella prospettazione accusatoria per corroborare la tesi della falsità della dichiarazione rispetto agli interessi finanziari del MAIOCCHI correlati, essenzialmente, al suo ruolo di dominus occulto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. finanziata dalla Regione Lombardia e alla confluenza nella società Argo s.r.I., nella quale deteneva partecipazioni, di detti finanziamenti mediante un contratto di "global service". In particolare, per ciascuna delle operazioni che avrebbero dimostrato detta correlazione funzionale tra le due società, il Tribunale, pur ravvisando un quadro indiziario significativo a carico del ricorrente, era pervenuto a una pronuncia assolutoria per la non convergenza dello stesso, potendo i fatti essere letti anche secondo una prospettiva alternativa favorevole all'imputato. Orbene, la sentenza impugnata, oltre a trarre le mosse da un'erronea ricostruzione della portata della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3, primo periodo, prima parte, del d.P.R. n. 62 del 2013, nel senso che essa riguardi anche situazioni di conflitto di interesse dm carattere solo potenziale, non ha adempiuto all'onere, necessario in sede di riforma in appello, specie a fronte di una pronuncia assolutoria in primo grado, della motivazione c.d. rafforzata. La Corte d'appello, infatti, si è limitata ad affermare che la non convergenza indiziaria a carico riguardasse profili marginali e formali riportando in maniera pressocché apodittica le proprie deduzioni senza andare a scalfire, in modo compiuto e dettagliato, come avrebbe dovuto, per pervenire ad una decisione di condanna, il ragionamento complessivo operato dal giudice di primo grado. Occorre ancora una volta ribadire, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite "Mannino", il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679 - 01). In particolare, la sentenza di appello che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330 - 01). Ciò implica che, dinanzi ad una motivazione estremamente puntuale come quella posta a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, la Corte di appello avrebbe dovuto ripercorrerne ciascuno dei passaggi, almeno negli snodi essenziali, e confutarne puntualmente il ragionamento inferenziale e non invece limitarsi, come avvenuto, ad imporre, attraverso una solta di assertivo "salto logico", la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella affermata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638 - 01). 3. Il terzo motivo, inerendo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito dall'accoglimento del secondo. 4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al secondo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milan
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