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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1974

Cassazione n. 23445/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1974 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto e per quello di cui agli artt. 81 - 493 ter cod. peri.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'aumento di pena per il reato di furto, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto configurarsi la continuazione tra le due condotte di prelievi illeciti con la carta bancomat rubata, poste in essere a breve distanza temporale l'una dall'altra ma aventi una loro autonomia e identità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e ro tre ila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il /02/202 [OSCURATO:PERSONA] iere e ore [OSCURATO:PERSONA] R sa anna iccoli Stefz [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1974 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto e per quello di cui agli artt. 81 - 493 ter cod. peri.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'aumento di pena per il reato di furto, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto configurarsi la continuazione tra le due condotte di prelievi illeciti con la carta bancomat rubata, poste in essere a breve distanza temporale l'una dall'altra ma aventi una loro autonomia e identità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e ro tre ila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /02/202 [OSCURATO:PERSONA] iere e ore [OSCURATO:PERSONA] R sa anna iccoli Stefz [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris