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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35144/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CUORGNE' avverso la sentenza del 19/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/02/2021 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 10/01/2019 del Tribunale di Ivrea, riconoscendo circostanze attenuanti generiche prevalenti alle circostanze aggravanti, così rideterminando la pena inflittagli per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate.

Deduce:

1.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 110, cod.pen. e all'art. 628, cod.pen.

Insussistenza dell'elemento soggettivo e della condotta materiale della rapina.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato senza una prova diretta e certa della sua partecipazione al reato, «ma per il solo fatto che il predetto imputato non ha mai fornito un'alternativa ricostruzione della vicenda, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere in fase di indagini ed essendo rimasto assente all'odierno dibattimento».

In particolare, la difesa osserva che «se da un lato l'istruttoria ha dimostrato come [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sul pullman che conduceva tutti i soggetti elencati nel capo d'imputazione, verso Ivrea, per festeggiare il Carnevale d'Ivrea la sera del 15.02.2015, è altrettanto vero che non sia stata raggiunta la prova della presenza e soprattutto della condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA] nella fase successiva in cui le due persone offese vennero aggredite e derubate».

Aggiunge che l'unico elemento a carico dell'indagato è stato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] -qualche giorno dopo la rapina- ha inserito la propria SIM nel cellulare sottratto alla persona offesa; che tale unico elemento -insieme alla sua presenza sul pullman- non è sufficiente a suffragare il convincimento dei giudici della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, sia pure a titolo di concorso morale; che non era logico fondare l'affermazione di responsabilità sulla base della mancata indicazione di una ricostruzione alternativa.

Ulteriori argomentazioni vengono svolte in relazione all'elemento psicologico, al cui riguardo si sostiene l'insussistenza.

Vengono dunque illustrate e compendiate le emergenze dibattimentali al fine di dimostrarne l'inidoneità probatoria.

1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 110, cod.pen. e agli artt. 582 e 585, cod.pen.

Insussistenza dell'elemento soggettivo e della condotta materiale.

Anche in relazione alle lesioni aggravate il ricorrente espone argomentazioni analoghe a quelle illustrate in riferimento alla rapina e assume che le prove testimoniali raccolte in dibattimento sono insufficienti e contraddittorie circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto in esame.

1.3. Violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, al mancato contenimento della pena nei minimi edittali per il reato più grave e al mancato contenimento degli aumenti per la continuazione.

Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e i suoi aumenti per effetto della continuazione non hanno tenuto nel debito conto la 2 A,,,,, partecipazione marginale al fatto di [OSCURATO:PERSONA], mentre i termini branco e vigliacchi non sono espressivi di una valutazione oggettiva.

Aggiunge che la pena non risulta coerente con la pena inflitta agli imputati che hanno optato per i riti premiali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato.

1.1. La Corte di appello: - nel ricostruire i fatti, ha valorizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni delle persone offese Mori e Gadagni, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] oltre che del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e -pur non utilizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]- ha rimarcato come l'imputato facesse parte del gruppo che aveva perpetrato la rapina e le lesioni e come fosse emerso che all'accerchiamento avessero partecipato tutti gli appartenenti al gruppo, che si spalleggiavano vicendevolmente, con una partecipazione corale, «di un "blocco" posto in essere da tutti, al fine di avere i soldi e i cellulari, anche ricorrendo alle botte; - ha spiegato come fosse ininfluente la diversa pena inflitta ai coimputati giudicati con rito abbreviato, attesa la diversità del rito premiale rispetto a quello celebrato con rito ordinario, così come prescelto da [OSCURATO:PERSONA]; - ha escluso che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] fosse marginale, perché la sua partecipazione all'accerchiamento era essenziale al fine della commissione del reato, al pari della condotta tenuta dai correi; - ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, per l'assoluta gravità dei fatti, "un pestaggio ai danni di due giovani inermi", da parte di un gruppo violento e vigliacco; - ha rimarcato come questa stessa gravità dei fatti non consentiva di attestarsi sul minimo edittale della pena base, né di contenere gli aumenti per la CO ntinuazione.

2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria espone il ricorso a molteplici ragioni di inammissìbilità.

2.1. Va rilevato, anzitutto, come l'impugnazione sfugga a un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, le cui motivazioni vengono frammentate e in gran parte obliterate dal ricorrente, che si limita -in sostanza- a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, senza tener conto delle ragioni che hanno portato al loro rigetto, così come emergenti dal provvedimento impugnato, complessivamente e unitariamente considerato, così incorrendo nel vizio di aspecifictà.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.2. A ciò si aggiunga che -conseguentemente- tutti i motivi di ricorso si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Invero, tutte le censure mosse in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio (pena, giudizio di bilanciamento, aumenti di pena per la continuazione), a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, giustificate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia in relazione a tutte le questioni esposte nei motivi di ricorso.

Da ciò discende l'ulteriore causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ribadire che, i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CUORGNE' avverso la sentenza del 19/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/02/2021 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 10/01/2019 del Tribunale di Ivrea, riconoscendo circostanze attenuanti generiche prevalenti alle circostanze aggravanti, così rideterminando la pena inflittagli per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 110, cod.pen. e all'art. 628, cod.pen. Insussistenza dell'elemento soggettivo e della condotta materiale della rapina. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato senza una prova diretta e certa della sua partecipazione al reato, «ma per il solo fatto che il predetto imputato non ha mai fornito un'alternativa ricostruzione della vicenda, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere in fase di indagini ed essendo rimasto assente all'odierno dibattimento». In particolare, la difesa osserva che «se da un lato l'istruttoria ha dimostrato come [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sul pullman che conduceva tutti i soggetti elencati nel capo d'imputazione, verso Ivrea, per festeggiare il Carnevale d'Ivrea la sera del 15.02.2015, è altrettanto vero che non sia stata raggiunta la prova della presenza e soprattutto della condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA] nella fase successiva in cui le due persone offese vennero aggredite e derubate». Aggiunge che l'unico elemento a carico dell'indagato è stato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] -qualche giorno dopo la rapina- ha inserito la propria SIM nel cellulare sottratto alla persona offesa; che tale unico elemento -insieme alla sua presenza sul pullman- non è sufficiente a suffragare il convincimento dei giudici della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, sia pure a titolo di concorso morale; che non era logico fondare l'affermazione di responsabilità sulla base della mancata indicazione di una ricostruzione alternativa. Ulteriori argomentazioni vengono svolte in relazione all'elemento psicologico, al cui riguardo si sostiene l'insussistenza. Vengono dunque illustrate e compendiate le emergenze dibattimentali al fine di dimostrarne l'inidoneità probatoria. 1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 110, cod.pen. e agli artt. 582 e 585, cod.pen. Insussistenza dell'elemento soggettivo e della condotta materiale. Anche in relazione alle lesioni aggravate il ricorrente espone argomentazioni analoghe a quelle illustrate in riferimento alla rapina e assume che le prove testimoniali raccolte in dibattimento sono insufficienti e contraddittorie circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto in esame. 1.3. Violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, al mancato contenimento della pena nei minimi edittali per il reato più grave e al mancato contenimento degli aumenti per la continuazione. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e i suoi aumenti per effetto della continuazione non hanno tenuto nel debito conto la 2 A,,,,, partecipazione marginale al fatto di [OSCURATO:PERSONA], mentre i termini branco e vigliacchi non sono espressivi di una valutazione oggettiva. Aggiunge che la pena non risulta coerente con la pena inflitta agli imputati che hanno optato per i riti premiali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello: - nel ricostruire i fatti, ha valorizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni delle persone offese Mori e Gadagni, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] oltre che del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e -pur non utilizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]- ha rimarcato come l'imputato facesse parte del gruppo che aveva perpetrato la rapina e le lesioni e come fosse emerso che all'accerchiamento avessero partecipato tutti gli appartenenti al gruppo, che si spalleggiavano vicendevolmente, con una partecipazione corale, «di un "blocco" posto in essere da tutti, al fine di avere i soldi e i cellulari, anche ricorrendo alle botte; - ha spiegato come fosse ininfluente la diversa pena inflitta ai coimputati giudicati con rito abbreviato, attesa la diversità del rito premiale rispetto a quello celebrato con rito ordinario, così come prescelto da [OSCURATO:PERSONA]; - ha escluso che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] fosse marginale, perché la sua partecipazione all'accerchiamento era essenziale al fine della commissione del reato, al pari della condotta tenuta dai correi; - ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, per l'assoluta gravità dei fatti, "un pestaggio ai danni di due giovani inermi", da parte di un gruppo violento e vigliacco; - ha rimarcato come questa stessa gravità dei fatti non consentiva di attestarsi sul minimo edittale della pena base, né di contenere gli aumenti per la CO ntinuazione. 2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria espone il ricorso a molteplici ragioni di inammissìbilità. 2.1. Va rilevato, anzitutto, come l'impugnazione sfugga a un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, le cui motivazioni vengono frammentate e in gran parte obliterate dal ricorrente, che si limita -in sostanza- a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, senza tener conto delle ragioni che hanno portato al loro rigetto, così come emergenti dal provvedimento impugnato, complessivamente e unitariamente considerato, così incorrendo nel vizio di aspecifictà.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.2. A ciò si aggiunga che -conseguentemente- tutti i motivi di ricorso si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Invero, tutte le censure mosse in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio (pena, giudizio di bilanciamento, aumenti di pena per la continuazione), a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, giustificate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia in relazione a tutte le questioni esposte nei motivi di ricorso. Da ciò discende l'ulteriore causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ribadire che, i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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