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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16661/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 27.05.2021, la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza 1.02.20219 del tribunale di Marsala, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., con condanna dello stesso alla pena di mesi 6, gg. 20 di reclusione ed euro 1222,00 di multa, applicata la diminuente di rito, oltre alla confisca ed alla distruzione dello stupefacente, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, con il correlato vizio motivazionale, in relazione all'art. 73, co. 5, TU Stup.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, pagg. 2/3 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello, si soffermano specificamente sulla questione della asserita destinazione ad uso personale della sostanza, pervenendo alla conclusione della destinazione della sostanza alla cessione a terzi sulla base di un razionale impianto argomentativo, non intaccato nemmeno superficialmente dalle critiche, pedissequamente reiterate in sede di legittimità, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica); Ritenuto che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ',ere estensore [OSCURATO:PERSONA] i arcell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 27.05.2021, la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza 1.02.20219 del tribunale di Marsala, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., con condanna dello stesso alla pena di mesi 6, gg. 20 di reclusione ed euro 1222,00 di multa, applicata la diminuente di rito, oltre alla confisca ed alla distruzione dello stupefacente, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, con il correlato vizio motivazionale, in relazione all'art. 73, co. 5, TU Stup.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, pagg. 2/3 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello, si soffermano specificamente sulla questione della asserita destinazione ad uso personale della sostanza, pervenendo alla conclusione della destinazione della sostanza alla cessione a terzi sulla base di un razionale impianto argomentativo, non intaccato nemmeno superficialmente dalle critiche, pedissequamente reiterate in sede di legittimità, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica); Ritenuto che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ',ere estensore [OSCURATO:PERSONA] i arcell
Sentenza Cassazione n. 16661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris