CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 40398/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta in sede civile; per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del P.G. i i/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 18/04/2019, il Tribunale di Gela, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole - quale responsabile dell'ufficio acquisti e manutenzione, nonché quale amministratore di fatto del Conapro ([OSCURATO:PERSONA] della Produzione e [OSCURATO:PERSONA] a r.I., dichiarato fallito il 23/03/2006) - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi A) e B) e lo aveva condannato alle pene principali e accessorie di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta, sempre per quanto è qui di interesse, con sentenza deliberata il 25/06/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati allo stesso ascritti estinti per prescrizione, confermando nel resto - ossia quanto alle statuizioni civili - la sentenza di primo grado. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello, da esaminare agli effetti civili. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta in sede civile; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è associato alle conclusioni del P.G. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331). La sentenza impugnata non si è attenuta alla regola sottesa all'art. 578 cod. Ì'u) proc. pen., essendosi limitata a rilevare che non risulta evidente l'estraneità dell'imputato ai reati a lui ascritti.Pertanto, nei confronti del ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv. 279599). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valor