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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 01845/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A sul ricorso 16340/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: -il Tribunale di Cagliari, con decreto n. cronol. 987/2020 , depositato il 2/4/2020, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, a seguito di diniego della competente [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie; -avverso il suddetto decreto, comunicato in pari data, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 28/5/2020, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno (che non svolge difese); Ritenuto che: -poiché si pone la questione di inammissibilità del ricorso, in relazione alla procura rilasciata dal richiedente al difensore, a margine del ricorso (recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula: «E' autentica»), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e della correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 35 bis, tredicesimo comma 13, d.lgs. 25/2008 per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale, è opportuno attendere la pubblicazione della motivazione della decisione della Consulta; PQM Rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA], in attesa della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021.

COT 5')."73F.:11!A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 16340/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: -il Tribunale di Cagliari, con decreto n. cronol. 987/2020 , depositato il 2/4/2020, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, a seguito di diniego della competente [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie; -avverso il suddetto decreto, comunicato in pari data, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 28/5/2020, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno (che non svolge difese); Ritenuto che: -poiché si pone la questione di inammissibilità del ricorso, in relazione alla procura rilasciata dal richiedente al difensore, a margine del ricorso (recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula: «E' autentica»), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e della correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 35 bis, tredicesimo comma 13, d.lgs. 25/2008 per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale, è opportuno attendere la pubblicazione della motivazione della decisione della Consulta; PQM Rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA], in attesa della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021. COT 5')."73F.:11!A [OSCURATO:PERSONA]
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