CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delrappresentante legale “pro tempore”, domiciliata “ex lege” pressogli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] GIOVANARDIe Cristiano RUSPI;- ricorrente incidentale adesiva -Numero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]A.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale “pro tempore”,domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica deipropri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli AvvocatiUgo CARTERI, Marco DONÀ e Lucia GRONDONA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2518/2024, della Corte d’appello di Milano,depositata in data 20/06/2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi,“Alperia”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione dellasentenza n. 2518/24, del 20 giugno 2024, della Corte d’appello diMilano che - respingendone il gravame avverso la sentenza n.1095/23, del 9 febbraio 2023, del Tribunale della stessa città - hacosì provveduto. Essa ha confermato l’accoglimento delladomanda di ripetizione dell’indebito, proposta dalla società A.C.S.r.l. relativamente alle somme dalla stessa versate a titolo diaddizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energiaelettrica, somministratale da Alperia negli anni 2010 e 2011,condannata, pertanto, a pagarle l’importo di € 20.508,13, oltreinteressi legali a decorrere dalla data di proposizione delladomanda giudiziale fino al saldo, confermando, altresì, lacondanna di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora inpoi, “[OSCURATO:PERSONA]”) a tenere indenne Alperia dalla condanna.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la societàA.C. - con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. - allegava di averestipulato con Alperia un contratto di somministrazione di energiaNumero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026Data pubblicazione 20/04/2026elettrica, in forza del quale essa le aveva addebitato, negli anni2010-2011, l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, di cuiall’art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20. Sul duplicepresupposto che tale addizionale non fosse dovuta, percontrarietà, al diritto comunitario, delle norme che la istituirono,e che Alperia avesse ceduto i propri crediti a [OSCURATO:PERSONA] (sicchél’importo della suddetta addizionale era stato versato, pertanto,alla cessionaria), A.C. chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione delle somme pagate per il suddetto titolo.La convenuta, nel costituirsi in giudizio, oltre a resistere alladomanda, chiedeva - e otteneva - di essere autorizzata achiamare in causa Alperia, per essere dalla stessa manlevata incaso di condanna.Costituitasi in giudizio pure la terza chiamata, per resisterealla domanda di ripetizione, il giudice di prime cure - dopo avermutato il rito da sommario in ordinario - condannava [OSCURATO:PERSONA] apagare in favore di A.C, a titolo di restituzione dell’indebito, lasomma di € 20.508.13, oltre interessi legali, accogliendo anche ladomanda di manleva della convenuta.Esperito gravame da Alperia (al quale aderiva [OSCURATO:PERSONA]), ilgiudice d’appello lo respingeva.3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha propostoricorso per cassazione Alperia, sulla base - come detto - di tremotivi.3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, per avere lasentenza impugnata attribuito efficacia “erga omnes”all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’UnioneNumero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026europea a una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta,[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudicenazionale, dell’articolo 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto conl’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.Secondo la ricorrente, l’assunto per il quale, a prescinderedalla natura della Direttiva, la disciplina interna di cui all’art. 6,comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 dovesse esseredisapplicata, per contrasto con il diritto unionale, si porrebbe inaperto contrasto con i principi disciplinanti il sistema delle fontinazionali ed europee.3.2. Il secondo motivo denuncia - nuovamente ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzionee 288 TFUE, per avere la Corte territoriale attribuito efficaciadiretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo algiudice nazionale il potere di disapplicare l’art. 6 del d.l. n. 51 del1988, per contrasto con l’art. 1 paragrafo 2 della Direttiva2008/118/CE, “nell’ambito di una controversia tra soggettiprivati”.3.3. Il terzo ed ultimo motivo denuncia - sempre ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 6 del d.l. n. 511 del 1988 e 1, paragrafo2, della Direttiva 2008/118/CE, per avere anche il giudiced’appello ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica,disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, all’alveo delle “altreimposte indirette” di cui all’art. 1, paragrafo 2, della Direttiva2008/118/CE, “in difetto dei presupposti di autonomia giuridicadell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energiaelettrica”.Numero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026Data pubblicazione 20/04/20264. Con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] ha aderito ai motivi diricorso testé illustrati.5. Ha resistito, invece. all’avversaria impugnazione, concontroricorso, la società A.C., chiedendo che la stessa siadichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.7. Tutte le parti hanno presentato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE9. I ricorsi - dovendo, infatti, intendersi come impugnazioneincidentale adesiva l’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] - vanno rigettati.9.1. I tre motivi svolti - suscettibili di scrutinio unitario, datala loro connessione - debbono essere esaminati alla stregua dellapiù recente giurisprudenza di questa Corte.9.1.1. Difatti, su vicende in tutto sovrapponibili a quella inesame, è intervenuta - in conseguenza della declaratoria diillegittimità costituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n.43) della norma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1,lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituitodall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] - una seriedi pronunce di questa Corte, le quali hanno affermato il seguenteNumero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026principio: “In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cuiData pubblicazione 20/04/2026all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituitodall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinatodisposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18,comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto alfornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta incontrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato adesercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale diprescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art.2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poichéla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna percontrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025)comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione extunc della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. Sez. 3,sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass.Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025,nn. 24928 e 24929; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2025, nn. 28198e 28199; Cass. Sez. 3, ord. 28 ottobre 2025, n. 28527; Cass. Sez.3, ord. 11 novembre 2025, n. 29757).Tali principi, inoltre, questa Corte ha ribadito pure conriferimento al caso in cui il rapporto - in ragione dell’intervenutacessione del credito - presenti, come nel caso di specie, naturatrilaterale (Cass. Sez. 3, ord. 27 ottobre 2025, n. 28516).9.1.2. In ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare eNumero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026fare integrale richiamo alla motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 20/04/202613740 del 2025, cit., per giustificare il rigetto, con opportunacorrezione della motivazione della qui gravata sentenza, deimotivi oggi esaminati.Tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenzadella Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, incausa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di impostaindiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta sudisciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimitàcostituzionale.10. Le spese del presente giudizio di legittimità possonoessere integralmente compensate, per essere stati decisi i ricorsi,in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimitàcostituzionale intervenuta dopo la loro proposizione.11. A carico della ricorrente principale, nonché della ricorrenteincidentale, stante il rigetto dei ricorsi, sussiste l’obbligo diversare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazionegiudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi, compensando integralmente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente principale e dellaricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 6685/2025Numero sezionale 4444/2025Numero di raccolta generale 10389/2026Data pubblicazione 20/04/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Presidente