CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 32858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9Pugliara [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pugliara [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIP TRIBUNALE di SiracusaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto diannullare senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso e di dichiarare inammissibili i ricorsinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 258/2025, pronunciata in data 24 novembre 2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ai sensi degli artt. 444e ss. cod. proc. pen., è stata applicata, su richiesta delle parti, per vari reati inmateria di stupefacenti ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 81, comma 2,cod.pen. la pena nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, con distinti atti difensivi.2. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreDomenico Mignosa, si censura la sentenza di patteggiamento deducendo, conunico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., assumendo che il giudice avrebbeomesso di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni ostative alproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., limitandosi ad affermare, in modoreputato meramente apparente, che dall’esame degli atti non emergevano ipresupposti per una pronuncia liberatoria. Il ricorrente conclude chiedendol’annullamento della decisione impugnata.3. Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore GiuseppeLantieri, si impugna la medesima sentenza nella parte in cui, pur avendo applicatola pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa su richiesta delleparti, non ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva. La ricorrentededuce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 56 legge n. 689 del 1981, 444, comma 1, cod. proc. pen. e448, comma 1-bis, cod. proc. pen., lamentando contraddittorietà, manifestaillogicità e mancanza di motivazione del rigetto, nonché la mancata sospensionedel procedimento per l’acquisizione del programma di trattamento da partedell’UEPE. Il ricorso richiama, altresì, la circostanza che l’imputata si trovava giàagli arresti domiciliari rafforzati e sostiene che tale dato avrebbe dovuto orientareil giudice verso la detenzione domiciliare sostitutiva.4. Con richiesta depositata in data 8/5/2026 il difensore ha chiesto diprocedere alla tratttazione in udienza pubblica con la partecipazione del difensore;richiesta rigettata con provvedimento del Presidente della sezione non rientrandola regiudicanda tra i casi ex art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.5. Con due ricorsi dall’identico contenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore [OSCURATO:PERSONA]Angelo, deducono, parimenti, violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e58 legge n. 689 del 1981, dolendosi del mancato riconoscimento della detenzionedomiciliare sostitutiva. Ciascun ricorrente espone che, nel silenzio dell’accordorecepito dal giudice, questi avrebbe applicato la pena concordata senza concederela sanzione sostitutiva pure richiesta, nonostante il favore espresso dal pubblicoministero; assumono, inoltre, che il diniego sarebbe fondato su una motivazionegenerica, identica per tutti gli imputati, e comunque priva di una valutazioneindividualizzata in ordine ai parametri legali di cui all’art. 58 della legge n. 689 del1981.6. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con un unico motivo che prospettala violazione di legge dell’art. 81, comma 2, cod.pen. e per carenza di motivazionein relazione all’aumento di pena per la continuazione ritenuto oltremodo eccessivosia per la continuazione interna sia per quella esterna con i fatti giudicati dalTribunale di Siracusa del 5/12/2023.7. I ricorsi, pur muovendo da differenti prospettazioni difensive, investonodunque la medesima sentenza di applicazione della pena su richiesta,contestandone, rispettivamente: quanto a [OSCURATO:PERSONA], il difetto di motivazionesul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; quanto a MangiaficoSerena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il diniego della pena sostitutiva, sulpresupposto che il giudice avrebbe dovuto recepire o comunque ulteriormenteistruire la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva; invece, Pugliara8. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare senza rinvio l’impugnatasentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso edi dichiarare inammissibili i ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e PugliaraCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchédeduce una censura che non rientra tra quelle tassativamente consentite dall’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposizione secondo la quale, contro lasentenza di applicazione della pena su richiesta, il pubblico ministero e l’imputatopossono proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressionedella volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza».2. Nel caso in esame, il ricorrente non denuncia né un vizio concernente lalibera e consapevole espressione della volontà negoziale, né un difetto dicorrispondenza tra la richiesta e la decisione, né un errore manifesto diqualificazione giuridica del fatto, né ancora l’illegalità della pena; egli lamenta,unicamente, che il giudice avrebbe motivato in modo apparente sull’insussistenzadelle condizioni per il proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Sitratta, all’evidenza, di doglianza estranea al perimetro rigorosamente delimitatodall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,in relazione anche alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo,in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi iviespressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle sceltediscrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo dilegittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti oche costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecitopenale oggetto di cognizione (in tal senso, Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021,Ricciardi, Rv. 281182-01).4. Ne consegue che la censura, investendo un profilo non deducibile in sededi legittimità contro la sentenza di patteggiamento, deve essere dichiaratainammissibile per manifesta estraneità ai casi consentiti dalla legge.5. Parimenti, il Collegio ritiene inammissibile il ricorso nell’interesse di Pugliaraapplicata anche per la continuazione, così come richiesta dall’imputato.6. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il mancato riconoscimento della pena sostitutiva, assumendo che ilgiudice avrebbe dovuto accogliere la detenzione domiciliare sostitutiva ovverosospendere il procedimento per acquisire il programma di trattamento dell’UEPE.Tuttavia, la doglianza, così formulata, non allega un difetto di correlazione tra ilcontenuto del patto processuale e la sentenza, ma tende piuttosto a contestare ilmancato recepimento di una richiesta ulteriore rispetto al nucleo dell’accordo sullapena oppure, comunque, la valutazione negativa espressa dal giudice sul punto.7. In ordine a tali ricorsi il Collegio osserva che la richiesta di applicazionepena formulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ulteriormente ribadita e precisataall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun riferimentoalla sostituzione della pena, mentre per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],espressamente si precisa che la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. non èsubordinata alla sostituzione della pena, ma si presta soltanto il consenso degliimputati all’eventuale concessione decisa dal giudice. Indubbiamente, pertanto,non v’è stata richiesta, né tanto meno accordo con il Pubblico ministero avente adoggetto la sostituzione della pena.8. Il giudice investito della richiesta di applicazione della pena concordata,quando ha espletato il vaglio demandatogli ai sensi dell’art. 444, comma 2,cod.proc.pen., può soltanto accogliere o rigettare integralmente la richiestaproveniente dalle parti. Oggetto dell’accordo può anche essere una sanzionesostitutiva, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 444, comma 1,cod.proc.pen., a mente del quale «l’imputato e il pubblico ministero possonochiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di unasanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria…». Ma la richiesta deve esereoggetto dell’accordo che, invece, nel caso dei ricorrenti non è previsto.9. Nel caso di specie il G.u.p. di Siracusa, investito da parte dei predettiricorrenti di una richiesta di applicazione di pena concordata espressamente nonsubordinata (vedi richiesta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])o silente (vedi richiesta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]) rispetto allaconcessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, ha recepitol’accordo (che non comprende la pena sostitutiva) e ha vagliato e rigettato laseparata richiesta relativa alla sanzione sostitutiva con motivazione logica ecoerente. A pag. 1 della motivazione, infatti, è spiegato il rigetto della richiesta disostituzione in ragione della gravità dei fatti, in particolare in relazione al giro diaffari creatosi con l’attività di spaccio, alla personalità degli imputati e alcomportamento processuale.10. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito dellemodifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la pena sostitutiva può essereapplicata nel giudizio di patteggiamento soltanto se essa forma oggetto del pattoprocessuale; solo in tale ipotesi il giudice può recepirla immediatamente, ovvero,in difetto di completa definizione delle relative prescrizioni, sospendere il processoe rinviare ad altra udienza ai sensi dell’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. Èstato, infatti, affermato che nel patteggiamento il giudice non può procedere allasostituzione della pena se la stessa non è oggetto dell’accordo tra le parti e che ildifferimento previsto dall’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone cheun’intesa almeno generale sulla sostituzione sia stata già raggiunta.11. Sotto tale profilo, le censure dei ricorrenti non si confrontano utilmente conla natura e con i limiti del patteggiamento: esse postulano che una richiesta disostituzione formulata dalla difesa —non contrastata dal pubblico ministero —dovesse essere necessariamente recepita o ulteriormente istruita, ma nondeducono in termini ammissibili che la sentenza abbia alterato il contenutodell’accordo recepito; né prospettano l’illegalità della pena principale inflitta.Piuttosto, esse investono il merito della valutazione giudiziale che ha escluso lasostituzione, pur dando conto, con motivazione espressa, della gravità dei fatticontestati e della negativa valutazione della personalità degli imputati, ritenutaostativa al beneficio.12. Al riguardo non è centrato rispetto al thema decidendum il rif erimento allanota decisione delle Sezioni unite riguardante l'accordo delle parti sull'applicazionedi una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale che deveestendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege allaconcessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata. Per taleimportante dictum, la conseguenza, in mancanza di pattuizione anche su talielementi, riguarda la sospensione che non può essere accordata e, qualora al suoriconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione dellapena, questa deve essere integralmente rigettata. (Sez. U, n. 23400 del27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01).13. Nel caso in esame proprio il dato, emergente dagli stessi ricorsi, secondocui il G.u.p. ha rigettato la sostituzione con una motivazione riferita alla gravitàdei fatti e alla personalità degli imputati, conferma che non viene in discussioneun’ipotesi di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, bensì la critica ad unavalutazione decisoria che esula dai casi di ricorribilità tassativamente previstidall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..14. Ne deriva che anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PugliaraSebastiano devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria diinammissibilità segue, per ciascun ricorrente, la condanna al pagamento dellespese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 1/07/2026Il consigliere estensoreBruno GiordanoLa PresidenteGabriella Cappello