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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25772/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 05/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con ordinanza del 5 settembre 2022 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte di appello di Genova, annullata senza rinvio dalla Cassazione con sentenza della 2 Sez. n. 6570 del 26 gennaio 2022 che ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e confermato le statuizioni civili a favore di Allianz s.p;a, in merito alle imputazioni di simulazione di reato e frode assicurativa (artt. 367 e 642 cod. pen).

L'imputazione ha ad oggetto un'imbarcazione di valore, di proprietà del Lugarà e da questi denunciata rubata, che venne rinvenuta semiaffondata, episodio per il quale le sentenze di merito hanno accertato la responsabilità penale del predetto in ordine ai reati sopra indicati.

2. Nel ricorso presentato dal difensore del Lugarà si deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

In particolare si eccepisce che la Corte territoriale, illegittimamente e con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto inammissibile l'elemento posto a fondamento della richiesta di revisione, ossia le dichiarazioni rese, in sede di investigazioni difensive, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero idonee a dimostrare l'innocenza del Lugarà.

2.1. In particolare, si evidenzia che il Diano, che aveva accompagnato Lugarà nello spostamento della imbarcazione da Lavagna a Portovenere, nel marzo del 2022 ha ricordato di avere appreso da una persona - poi identificata come il Carannante - che questi all'epoca della sparizione della barca aveva accompagnato un soggetto, che faceva il marinaio, su tale imbarcazione a bordo della quale si era allontanato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, aveva riferito di tale episodio, indicando il nome del marinaio come "Ale o Alessandro"; soggetto poi individuato dal Diano come [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto e che era stato indicato nel corso delle indagini da Lugarà come probabile autore del furto del natante.

2.3. Rileva dunque il ricorso che l'ordinanza, nel dichiarare de plano la inammissibilità della richiesta di revisione, ha violato i principi secondo i quali detta declaratoria esige che non sia necessario un particolare approfondimento degli elementi addotti per ribaltare il giudicato penale, mentre la Corte di appello ha svolto un complesso ragionamento con il quale - oltre a qualificare, in modo apodittico, come assai scarsamente attendibili e addirittura "sospette" dette dichiarazioni - le ha comunque qualificate come irrilevanti, dal momento che Lugarà è stato ritenuto responsabile non per aver materialmente fatto sparire l'imbarcazione assicurata, ma per essere stato il "mandante" dell'operazione, posta in essere da altri (verosimilmente proprio il Colangelo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Invero, «integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che • la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato» (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; conforme, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01).

2.1. La Corte di appello ha, con motivazione non illogica, evidenziato gli elementi alla luce dei quali la richiesta si appalesa manifestamente infondata.

A prescindere dalla natura obiettivamente "sospetta" di tali dichiarazioni (sia per la loro tempistica, sia perché coinvolgono - quale ipotetico autore del "furto" della imbarcazione - una persona deceduta), l'ordinanza impugnata sottolinea che l'eventuale condotta illecita in ipotesi ascrivibile al Colangelo non si pone in inconciliabile alternativa rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, proprio perché questi ben sarebbe potuto essere un complice del Lugarà nell'azione fraudolenta.

2.2. In ordine alla implausibilità del furto commesso da estranei (che invece sarebbe la tesi che la richiesta di revisione vorrebbe riproporre) si è peraltro espressa, nel procedimento relativo alla condanna di cui si invoca la revisione, la citata sentenza della Cassazione, nei seguenti termini (pag. 8 s.): « ... ulteriore valenza indiziante allo spostamento della barca da Lavagna a Portovenere (essendo da tale porticciolo "partita" l'imbarcazione per poi essere affondata al largo), in ragione della minore sorveglianza, non sconta alcun profilo di illogicità, tenuto sempre conto del contenuto delle stesse intercettazioni ove tale spostamento è anche additato quale punto di partenza della successiva operazione di affondamento e del fatto che l'originaria causale che determinò lo spostamento dell'imbarcazione (per lavori di manutenzione) non è risultata affatto incompatibile con l'esecuzione del proposito criminoso.

Quanto alla centralità del movente, ravvisato nell'intento di lucrare il premio dell'assicurazione, si tratta di un elemento al quale è stato correttamente assegnato valore di coerente "chiusura", dopo che la stessa Corte d'appello aveva passato in rassegna, escludendone il rilievo, tanto all'ipotesi alternativa del furto commesso da ignoti che quello dell'ascrivibilità del fatto ad un'organizzazione capeggiata da un ex dipendente del ricorrente.

Al riguardo, si è infatti logicamente evidenziato che se l'intento fosse stato soltanto quello furtivo - risultando asportati dall'imbarcazione alcuni beni di un qualche valore - il reato sarebbe stato commesso in porto, tenuto conto della minore sorveglianza ivi presente e non certo in mare aperto, seguendo e rispettando delle precise coordinate relative al luogo ove affondare la barca (per come comprovato dal rinvenimento all'interno dello scafo e, precisamente, nella controplancia, di un foglio strappato da un'agenda riportante proprio i dati di localizzazione ove l'imbarcazione è stata affondata e rinvenuta), dotandosi di una certa organizzazione, necessitando un tale agire la compresenza di altra imbarcazione su cui poi allontanarsi.

Parimenti, l'ipotesi che vuole ricondurre il fatto illecito all'agire di un'organizzazione, è stato logicamente esclusa sul decisivo rilievo che si tratta di sodalizio finalizzato al furto e al riciclaggio di imbarcazioni, attività logicamente incompatibile con l'affondamento di barche e non risultando, all'uopo, allegato alcunché che consenta specificamente di ricollegare tale modus operandi alla peculiarità del caso in esame ...

In conclusione, i giudici di merito hanno dunque fondato il proprio convincimento di responsabilità sulla concatenazione logica degli indizi, la cui successiva lettura unitaria ha consentito di apprezzare quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto illecito attribuito all'imputato».

2.3. L'ordinanza impugnata ha quindi rispettato i principi individuati da questa Corte in merito ai presupposti per dichiarare la inammissibilità della richiesta di revisione in caso di allegazione di nuove prove, in quanto «la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta» (da ultimo, v.

Sez. 2 n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029).

4. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 05/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con ordinanza del 5 settembre 2022 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte di appello di Genova, annullata senza rinvio dalla Cassazione con sentenza della 2 Sez. n. 6570 del 26 gennaio 2022 che ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e confermato le statuizioni civili a favore di Allianz s.p;a, in merito alle imputazioni di simulazione di reato e frode assicurativa (artt. 367 e 642 cod. pen). L'imputazione ha ad oggetto un'imbarcazione di valore, di proprietà del Lugarà e da questi denunciata rubata, che venne rinvenuta semiaffondata, episodio per il quale le sentenze di merito hanno accertato la responsabilità penale del predetto in ordine ai reati sopra indicati. 2. Nel ricorso presentato dal difensore del Lugarà si deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare si eccepisce che la Corte territoriale, illegittimamente e con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto inammissibile l'elemento posto a fondamento della richiesta di revisione, ossia le dichiarazioni rese, in sede di investigazioni difensive, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero idonee a dimostrare l'innocenza del Lugarà. 2.1. In particolare, si evidenzia che il Diano, che aveva accompagnato Lugarà nello spostamento della imbarcazione da Lavagna a Portovenere, nel marzo del 2022 ha ricordato di avere appreso da una persona - poi identificata come il Carannante - che questi all'epoca della sparizione della barca aveva accompagnato un soggetto, che faceva il marinaio, su tale imbarcazione a bordo della quale si era allontanato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, aveva riferito di tale episodio, indicando il nome del marinaio come "Ale o Alessandro"; soggetto poi individuato dal Diano come [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto e che era stato indicato nel corso delle indagini da Lugarà come probabile autore del furto del natante. 2.3. Rileva dunque il ricorso che l'ordinanza, nel dichiarare de plano la inammissibilità della richiesta di revisione, ha violato i principi secondo i quali detta declaratoria esige che non sia necessario un particolare approfondimento degli elementi addotti per ribaltare il giudicato penale, mentre la Corte di appello ha svolto un complesso ragionamento con il quale - oltre a qualificare, in modo apodittico, come assai scarsamente attendibili e addirittura "sospette" dette dichiarazioni - le ha comunque qualificate come irrilevanti, dal momento che Lugarà è stato ritenuto responsabile non per aver materialmente fatto sparire l'imbarcazione assicurata, ma per essere stato il "mandante" dell'operazione, posta in essere da altri (verosimilmente proprio il Colangelo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Invero, «integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che • la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato» (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; conforme, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). 2.1. La Corte di appello ha, con motivazione non illogica, evidenziato gli elementi alla luce dei quali la richiesta si appalesa manifestamente infondata. A prescindere dalla natura obiettivamente "sospetta" di tali dichiarazioni (sia per la loro tempistica, sia perché coinvolgono - quale ipotetico autore del "furto" della imbarcazione - una persona deceduta), l'ordinanza impugnata sottolinea che l'eventuale condotta illecita in ipotesi ascrivibile al Colangelo non si pone in inconciliabile alternativa rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, proprio perché questi ben sarebbe potuto essere un complice del Lugarà nell'azione fraudolenta. 2.2. In ordine alla implausibilità del furto commesso da estranei (che invece sarebbe la tesi che la richiesta di revisione vorrebbe riproporre) si è peraltro espressa, nel procedimento relativo alla condanna di cui si invoca la revisione, la citata sentenza della Cassazione, nei seguenti termini (pag. 8 s.): « ... ulteriore valenza indiziante allo spostamento della barca da Lavagna a Portovenere (essendo da tale porticciolo "partita" l'imbarcazione per poi essere affondata al largo), in ragione della minore sorveglianza, non sconta alcun profilo di illogicità, tenuto sempre conto del contenuto delle stesse intercettazioni ove tale spostamento è anche additato quale punto di partenza della successiva operazione di affondamento e del fatto che l'originaria causale che determinò lo spostamento dell'imbarcazione (per lavori di manutenzione) non è risultata affatto incompatibile con l'esecuzione del proposito criminoso. Quanto alla centralità del movente, ravvisato nell'intento di lucrare il premio dell'assicurazione, si tratta di un elemento al quale è stato correttamente assegnato valore di coerente "chiusura", dopo che la stessa Corte d'appello aveva passato in rassegna, escludendone il rilievo, tanto all'ipotesi alternativa del furto commesso da ignoti che quello dell'ascrivibilità del fatto ad un'organizzazione capeggiata da un ex dipendente del ricorrente. Al riguardo, si è infatti logicamente evidenziato che se l'intento fosse stato soltanto quello furtivo - risultando asportati dall'imbarcazione alcuni beni di un qualche valore - il reato sarebbe stato commesso in porto, tenuto conto della minore sorveglianza ivi presente e non certo in mare aperto, seguendo e rispettando delle precise coordinate relative al luogo ove affondare la barca (per come comprovato dal rinvenimento all'interno dello scafo e, precisamente, nella controplancia, di un foglio strappato da un'agenda riportante proprio i dati di localizzazione ove l'imbarcazione è stata affondata e rinvenuta), dotandosi di una certa organizzazione, necessitando un tale agire la compresenza di altra imbarcazione su cui poi allontanarsi. Parimenti, l'ipotesi che vuole ricondurre il fatto illecito all'agire di un'organizzazione, è stato logicamente esclusa sul decisivo rilievo che si tratta di sodalizio finalizzato al furto e al riciclaggio di imbarcazioni, attività logicamente incompatibile con l'affondamento di barche e non risultando, all'uopo, allegato alcunché che consenta specificamente di ricollegare tale modus operandi alla peculiarità del caso in esame ... In conclusione, i giudici di merito hanno dunque fondato il proprio convincimento di responsabilità sulla concatenazione logica degli indizi, la cui successiva lettura unitaria ha consentito di apprezzare quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto illecito attribuito all'imputato». 2.3. L'ordinanza impugnata ha quindi rispettato i principi individuati da questa Corte in merito ai presupposti per dichiarare la inammissibilità della richiesta di revisione in caso di allegazione di nuove prove, in quanto «la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta» (da ultimo, v. Sez. 2 n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). 4. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della
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