CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 32549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17993-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Latinache aveva accolto parzialmente il ricorso Ric. 2021 n. 17993 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], docenti di religione assunti con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale succedutisi senza soluzione di continuità, e, ritenuta abusiva la reiterazione, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno quantificato in misura pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008; 2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dato atto dell’avvenuto superamento del limite dei trentasei mesi in relazione agli incarichi annuali, ha ritenuto abusiva la reiterazione degli incarichi annuali ed applicabile il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016; 3. il giudice d’appello ha aggiunto che il Ministero non aveva allegato e provato l’avvenuta stabilizzazione e che non era stato proposto appello, in via principale o incidentale, avverso il capo della decisione che aveva quantificato il danno nei termini sopra indicati; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di due motivi, ai quale hanno opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; il Ministero sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel riconoscere il diritto degli appellanti al risarcimento del danno sulla base dei principi affermati da Cass. n. 22552/2016 e senza considerare la disciplina speciale dettata per il reclutamento dei docenti di religione; 2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 186/2003 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; Ric. 2021 n. 17993 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 2.1. il ricorrente richiama la disciplina dettata dalla legge n. 186/2003 e deduce, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all’assunzione a tempoindeterminato e per la quale l’amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; 2.2. rileva che sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che la vacanza, dalla quale era poi dipesa la necessità di ricorrere all’assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi ed insiste nel sostenere che il sistema, così come delineato dalla disciplina speciale, è conforme alla direttiva 1999/70/CE perché le esigenze di flessibilità che stanno alla base della previsione di due distinti ruoli ( 70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) costituiscono una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto. 3. entrambe le censure sono infondate per le ragioni indicate da questa Corte con la sentenza n. 22420/2022, pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa; 4. quanto al primo motivo va ribadito che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048); 4.1. il vizio riguarda, dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021), e quindi non ricorre la violazione di tale disposizione allorquando il giudice del merito accolga o respinga la domanda, senza alterare petitume causa petendi, ma ritenendo erroneamente applicabile una disciplina che non si riferisce al rapporto controverso. In detta ipotesi la sentenza non è nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc.civ., bensì errata e l’errore deve essere denunciato ex art. 360 n.3 cod. proc. civ.; 5. parimenti infondato è il secondo motivo,perché è conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, della quale questaCorte può limitarsi a correggere la motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 17993 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- 5.1. con la pronuncia sopra citata e con altre decisioni prese alla medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); 5.2. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere rigettato; Ric. 2021 n. 17993 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- 6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione; 7. deve, invece, essere respinta la domanda proposta dai controricorrenti ex art. 96 cod. proc. civ., perché ai fini della responsabilità aggravata «il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.» ( Cass. n. 27646/2018); 7.1. dette condizioni sicuramente non ricorrono nella fattispecie perché le pronunce sopra richiamate sono state emesse in epoca successiva alla notifica del ricorsoed i principi affermati in tema di precariato scolastico non potevano essere estesi, in ragione della specialità della disciplina, anche ai docenti di religione; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed