Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:682
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 ottobre 2009
1
(
1
)
Causa C‑484/08
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Usuarios de [OSCURATO:PERSONA] (Ausbanc)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Spagna)]
«Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Art. 4, n. 2 – Valutazione del carattere abusivo di clausole che vertono sulla definizione dell’oggetto principale del contratto – Art. 8 – Armonizzazione minima – Disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri più severe intese a garantire un più elevato livello di protezione per i consumatori – Differenze rispetto ad un principio di armonizzazione integrale»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
B – Normativa nazionale
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Argomenti sostanziali delle parti
VI – Valutazione giuridica
A – Osservazioni preliminari
B – Ricevibilità del rinvio
C – Esame delle questioni pregiudiziali
1. Sulla prima e sulla seconda questione
a) Applicabilità dell’art. 8 della direttiva 93/13
i) Esistenza di una disposizione nazionale più severa
ii) Ambito di applicazione della direttiva 93/13
– Ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae
– Interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13
b) Portata dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della direttiva 93/13
i) Carattere non vincolante dell’art. 4, n. 2
ii) Armonizzazione minima
c) Conclusione
2. Sulla terza questione
a) Valutazione giuridica alla luce degli obiettivi comunitari
b) Valutazione giuridica sulla scorta delle norme di attuazione
i) Le regole di concorrenza
ii) Libertà fondamentali
c) Conclusione
VII – Conclusione
I –
Introduzione
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, alla Corte di giustizia sono sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA] spagnolo
(in prosieguo: il «giudice del rinvio») tre questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 8 della direttiva
del Consiglio 5 aprile 1993, 91/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato
disposto con l’art. 4, n. 2, della direttiva e con gli artt. 2, CE, 3, n. 1, lett. g) CE e 4, n. 1, CE (
2
).
2.
Dal punto di vista giuridico, il rinvio verte sostanzialmente sulla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità possono invocare
l’art. 8 della direttiva per estendere, in deroga all’art. 4, n. 2, della direttiva, la valutazione sostanziale delle clausole
contrattuali sotto il profilo del loro carattere abusivo anche a quelle clausole che vertono o sulla «definizione dell’oggetto
principale del contratto» oppure sulla «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che
devono essere forniti in cambio, dall’altro».
3.
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una causa instaurata dall’[OSCURATO:PERSONA] de Usuarios de [OSCURATO:PERSONA] (resistente
in cassazione; in prosieguo: la «convenuta nel procedimento principale») – una persona giuridica, il cui oggetto statutario
consiste nella «difesa degli interessi legittimi degli utenti di servizi degli istituti di credito e finanziari» – nei confronti
dell’istituto di credito Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (ricorrente in cassazione; in prosieguo: la «ricorrente
nel procedimento principale»). La domanda nel procedimento di primo grado era intesa ad ottenere l’annullamento nonché l’inibizione
dell’impiego di una cosiddetta «clausola di arrotondamento» inserita dalla ricorrente nel procedimento principale, sotto forma
di clausola contrattuale redatta preventivamente, in ogni contratto di mutuo destinato all’acquisto di immobili stipulato
con i propri clienti.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
4.
Il dodicesimo, il diciassettesimo e il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 93/13 così recitano:
«considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale;
che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto
occorre lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione
per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;
(…)
considerando che, ai fini della presente direttiva, l’elenco delle clausole figuranti nell’allegato ha solamente carattere
indicativo e che, visto il suo carattere minimo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono integrarlo o formularlo in modo più restrittivo,
nell’ambito della loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata di dette clausole;
(…)
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che
illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella
valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del
rapporto qualità/prezzo; che ne consegue tra l’altro che, nel caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono
o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore non formano oggetto di siffatta valutazione qualora
i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore».
5.
L’art. 3 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito
della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti
derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare
nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo
contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude
l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione
che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere
della prova.
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
6.
L’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 stabilisce quanto segue:
«La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto,
né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio,
dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
7.
L’art. 8 della direttiva 93/13 prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe,
compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
B –
Normativa nazionale
8.
L’art. 10 bis, n. 1, della legge generale 19 luglio 1984, n. 26, relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley
26/1984 general para la defensa de consumidores y usuarios), introdotto dalla legge 13 aprile 1998, n. 7, relativa alle condizioni
generali di contratto, stabilisce, in relazione alla nozione di clausole abusive, quanto segue:
«Si considerano clausole abusive tutte quelle clausole non oggetto di negoziato individuale che, malgrado il requisito della
buona fede, determinino a danno del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti nascenti
dal contratto. In ogni caso, si considerano clausole abusive le disposizioni contrattuali enunciate nella disposizione addizionale
della presente legge».
9.
L’art. 8, n. 2, della legge 13 aprile 1998, n. 7, relativa alle condizioni generali di contratto, dispone la nullità delle
clausole abusive:
«In particolare, sono nulle le condizioni generali abusive inserite nei contratti conclusi con un consumatore, tra cui rientrano,
in ogni caso, quelle definite dall’art. 10 bis e dalla prima disposizione addizionale della legge generale 19 luglio 1984,
n. 26, relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti».
10.
L’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 non è stato trasposto nell’ordinamento giuridico spagnolo.
III –
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
11.
La ricorrente nel procedimento principale stipulava con i propri clienti contratti di mutuo destinati all’acquisto di immobili
con garanzia ipotecaria sui medesimi. Tali contratti di mutuo prevedevano in dettaglio un interesse remunerativo variabile
e da rivedere periodicamente a seconda del tasso di riferimento pattuito. I contratti prevedevano inoltre una clausola standardizzata,
ai sensi della quale il tasso d’interesse dovuto dal mutuatario, già a partire dalla prima revisione, veniva arrotondato al
quarto di punto superiore ogni qualvolta la variazione di tasso era superiore allo 0,25%.
12.
[OSCURATO:PERSONA] la convenuta nel procedimento principale, la suddetta clausola, conosciuta nella prassi bancaria come «clausola di
arrotondamento», non è stata oggetto di negoziato individuale con i mutuatari ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 8, n.
2, in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 10 bis, n. 1, della legge generale spagnola 19 luglio 1984, n. 26, relativa
alla tutela dei consumatori e degli utenti. Per tale motivo, essa avviava un’azione intesa ad ottenere l’annullamento della
clausola e l’inibizione della conclusione di mutui muniti di detta clausola.
13.
La ricorrente nel procedimento principale chiedeva il rigetto della domanda. Essa faceva valere che l’arrotondamento del tasso
d’interesse rappresenta una regola per determinare un elemento essenziale del contratto di mutuo. L’interesse nominale sarebbe
la controprestazione cui il mutuatario è tenuto per il capitale ricevuto. Il controllo del carattere abusivo previsto dal
diritto spagnolo sarebbe contrario all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, in quanto una valutazione del carattere abusivo
non può aver luogo allorché tali clausole sono redatte in maniera chiara e comprensibile.
14.
Il giudice spagnolo di primo grado, con sentenza 11 settembre 2001, statuiva che la «clausola di arrotondamento» era incompatibile
con la legge spagnola relativa alle condizioni generali di contratto. Tale sentenza veniva confermata in appello dalla sentenza
10 ottobre 2002 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Madrid. La ricorrente nel procedimento principale proponeva un ricorso per cassazione
dinanzi al giudice del rinvio.
15.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario chiarire la ratio degli artt. 4, n. 2 e 8 della direttiva 93/13 in combinato disposto
con gli artt. 2, 3, n. 1, lett. g), e 4, n. 1, CE, al fine di poter valutare la loro rilevanza sotto il profilo giuridico
e le conseguenze della mancata trasposizione nell’ordinamento giuridico spagnolo della disposizione menzionata per prima,
nella versione rilevante per l’impugnazione. Esso ha pertanto sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
1) Se l’art. 8 della direttiva 5 aprile 1993, 91/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro possa prevedere nel proprio ordinamento giuridico, a tutela dei consumatori,
un controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva, sono escluse
da tale controllo.
2) Se il combinato disposto degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 93/13/CEE osti a che uno Stato membro preveda, nel proprio
ordinamento giuridico e a tutela dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole vertenti «sulla definizione
dell’oggetto principale del contratto» o «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i
beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro», sebbene esse siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
3) Se sia compatibile con gli artt. 2, CE 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE, un’interpretazione degli artt. 8 e 4, n. 2, della
direttiva che consenta ad uno Stato membro un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contenute nei
contratti stipulati con i consumatori e formulate in modo chiaro e comprensibile, che definiscano l’oggetto principale del
contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in
cambio, dall’altro.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
16.
L’ordinanza di rinvio, datata 20 ottobre 2008, è pervenuta nella cancelleria della Corte l’11 novembre 2008.
17.
Le parti del procedimento principale, i governi della Repubblica portoghese, della Repubblica austriaca, della Repubblica
federale di Germania e del Regno di Spagna nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte nel termine previsto
dall’art. 23 dello Statuto della Corte.
18.
Nell’udienza svoltasi il 10 settembre 2009, i rappresentanti delle parti del procedimento principale, il governo del Regno
di Spagna nonché la [OSCURATO:PERSONA] sono comparsi per esporre le loro osservazioni orali.
V –
Argomenti sostanziali delle parti
19.
La
convenuta nel procedimento principale, i governi tedesco e spagnolo
nonché la
[OSCURATO:PERSONA]
sottolineano che la direttiva è intesa ad un’armonizzazione minima.
20.
La
convenuta nel procedimento principale
e la
[OSCURATO:PERSONA]
fanno valere che la mancata trasposizione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 riflette la volontà del legislatore nazionale
di ampliare, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 93/13, la tutela dei consumatori, estendendo il controllo sostanziale anche
alle clausole vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto.
21.
Una siffatta interpretazione verrebbe confermata dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] 27 aprile 2000 sull’applicazione della
direttiva 93/13 [COM (2000) 248], dalla quale non potrebbe essere dedotta alcuna obiezione nei confronti della mancata trasposizione
dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, tanto più che in tal sede verrebbe persino presa in considerazione l’eventualità
di abrogare tale disposizione della direttiva.
22.
Il
governo tedesco,
da parte sua, deduce dal carattere minimo dell’armonizzazione perseguita che, qualora le clausole vertenti su elementi essenziali
del contratto siano formulate in modo chiaro e comprensibile, esse non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva,
cosicché gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero liberi di estendere anche ad esse la valutazione del carattere abusivo.
23.
Dal punto di vista del governo tedesco, un’interpretazione sistematica e teleologica della direttiva conferma tale tesi. Poiché
il principio generale sancito nell’art. 8 della direttiva 93/13 si applicherebbe a tutte le disposizioni che lo precedono,
l’art. 4 della direttiva 13/13 non potrebbe costituire una deroga ad un siffatto principio.
24.
Il
governo austriaco
sostiene che una diversa interpretazione della direttiva costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nel diritto contrattuale
degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Essa comporterebbe che gli istituti giuridici del diritto civile non potrebbero essere applicati a clausole
abusive qualora esse vertano sulla definizione dell’oggetto principale del contratto. Di conseguenza, la decisione se, ed
eventualmente con quali strumenti, tali clausole debbano essere combattute, dovrebbe essere lasciata agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
25.
Il
governo portoghese
deduce dall’esistenza stessa dell’art. 8 della direttiva 93/13 che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere disposizioni più severe
di quelle previste nella direttiva e compatibili con il [OSCURATO:PERSONA] CE, al fine di garantire un più elevato livello di protezione
per i consumatori. Il
governo spagnolo
sottolinea, al riguardo, che le disposizioni più severe previste dall’ordinamento giuridico spagnolo non sono in alcun modo
intese a compartimentare il mercato spagnolo attraverso ostacoli giuridici che potrebbero rendere più difficoltoso l’accesso
per i professionisti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Piuttosto, esse mirerebbero a tutelare i consumatori conformemente
al fine della direttiva.
26.
La
convenuta nel procedimento principale
ritiene che la cosiddetta clausola sull’arrotondamento non riguardi l’oggetto principale del contratto. Sebbene tale clausola
contrattuale verta in realtà sul calcolo del prezzo, occorrerebbe parimenti tenere conto del fatto che l’art. 4, n. 2, della
direttiva 93/13 dovrebbe, quale disposizione derogatoria, essere interpretata restrittivamente. La clausola sull’arrotondamento
sarebbe inoltre formulata al condizionale, in quanto la sua applicazione dipenderebbe da un evento futuro ed incerto, e segnatamente
dalla necessità di un adeguamento del tasso d’interesse di un quarto di punto. Essa dichiara inoltre che, sulla scorta della
circostanza che la clausola di arrotondamento non verte su alcun aspetto essenziale del contratto, la questione se uno Stato
membro possa, sul fondamento degli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE, derogare all’art. 4, n. 2, della direttiva
93/13, non sarebbe rilevante.
27.
Ad abundantiam, la
convenuta nel procedimento principale
nonché i
governi tedesco
e
austriaco
dichiarano che il modello economico della libertà d’impresa e della liberta di fissare i prezzi, in conformità degli obiettivi
dell’art. 2 CE e dei principi della libera concorrenza, sanciti negli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE, trova i suoi
limiti, in uno Stato di diritto sociale, nella tutela di taluni interessi generali, fra i quali rientrerebbe la tutela dei
diritti e degli interessi economici dei consumatori.
28.
[OSCURATO:PERSONA]
condivide le perplessità della convenuta nel procedimento principale in relazione alla questione se la clausola di arrotondamento
verta sull’oggetto principale del contratto, e si chiede pertanto se le questioni pregiudiziali siano rilevanti per la decisione
e dunque ricevibili. In relazione all’art. 4 CE, essa sottolinea che tale disposizione riveste unicamente carattere programmatico
e, come ha rilevato la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
3
), essa non sancisce a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi chiari ed incondizionati che possano essere fatti valere dai singoli
dinanzi ai giudici nazionali.
29.
La
ricorrente nel procedimento principale
sostiene una tesi diversa rispetto a tutte le altre parti del procedimento. Essa ritiene che l’art. 4, n. 2, della direttiva
93/13 rivesta carattere imperativo e non possa pertanto essere derogato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
30.
A sostegno della propria tesi, essa richiama innanzitutto la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
4
), nella quale la Corte ha condannato i [OSCURATO:PERSONA] per trasposizione incompleta dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13,
per quanto concerne il requisito della chiarezza e della formulazione comprensibile delle clausole controverse. La ricorrente
nel procedimento principale deduce da tale sentenza che la suddetta disposizione della direttiva riveste, nel complesso, carattere
imperativo.
31.
La ricorrente nel procedimento principale sostiene inoltre che tale disposizione, alla luce della circostanza che la direttiva
93/13 intende offrire un livello minimo di protezione per i consumatori e che è di conseguenza redatta in forma imperativa
e vincolante, è obbligatoria. Inoltre, dal dodicesimo e dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva si evincerebbe che
il legislatore comunitario ha tentato di fissare l’ambito di applicazione per la tutela assicurata ai consumatori, segnatamente
mediante l’esclusione di quelle clausole vertenti sull’oggetto principale del contratto o sulla perequazione del rapporto
qualità/prezzo ed oggetto di un negoziato individuale. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente nel procedimento principale, un’armonizzazione
minima non esclude che talune disposizioni della direttiva rivestano carattere imperativo. La Corte avrebbe confermato questa
tesi nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (
5
) in relazione all’art. 5, terza frase, della direttiva 93/13, il quale prevede una deroga al principio dell’interpretazione
più favorevole al consumatore.
32.
Il carattere imperativo dell’art. 4, n. 2, sarebbe inoltre confermato dalla genesi storica della direttiva 93/13. La proposta
originaria della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe infatti contenuto una disposizione del genere. Piuttosto, essa sarebbe stata inserita
in un momento successivo, il che dimostrerebbe che un sindacato giurisdizionale degli elementi essenziali di un contratto
sarebbe stato considerato incompatibile con il diritto dei contratti, il quale si fonda sul principio dell’autonomia privata,
nonché con i principi dell’economia di mercato e della libera concorrenza.
33.
La ricorrente nel procedimento principale richiama inoltre le più recenti iniziative della [OSCURATO:PERSONA] intese a verificare
l’acquis comunitario relativo alla tutela dei consumatori, le quali confermerebbero come sia importante escludere un sindacato
giurisdizionale delle clausole essenziali del contratto. Essa rimanda, in particolare, al libro verde sulla revisione dell’acquis
relativo ai consumatori (
6
) nonché alla proposta di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio sui diritti dei consumatori (
7
), che si pronuncerebbero parimenti per un’esclusione del controllo del contenuto ai sensi dell’art. 4, n. 2, e fornirebbero
una conferma a mezzo di un’armonizzazione integrale.
34.
Ad abundantiam, la ricorrente nel procedimento principale sottolinea che, anche nel caso in cui l’art. 4, n. 2, della direttiva
93/13, non rivestisse carattere vincolante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non potrebbero prevedere alcun sindacato giurisdizionale delle
clausole essenziali del contratto senza violare al contempo i principi, sanciti nel [OSCURATO:PERSONA] CE, della libera concorrenza
e della libera economia di mercato. Ciò finirebbe per consentire, di fatto, l’assoggettamento dell’equilibrio fra l’offerta
e la domanda ad un controllo giurisdizionale al fine di accertarne il carattere abusivo. Inoltre, il riconoscimento di una
competenza giurisdizionale a valutare l’oggetto principale di un contratto comporterebbe la valenza, nel mercato unico europeo,
di condizioni di scambio diverse.
35.
Infine, la ricorrente nel procedimento principale dubita che un’estensione del sindacato giurisdizionale del contenuto del
contratto possa effettivamente garantire un livello di protezione più elevato per i consumatori ai sensi dell’art. 8 della
direttiva 93/13, tanto più che la sanzione applicata per una clausola abusiva è la nullità della medesima e sussiste il rischio
reale che la nullità si estenda a tutto il contratto, qualora la clausola che deve essere considerata abusiva, senza la quale
sia impossibile dare esecuzione al contratto, verta sulla definizione dell’oggetto principale di tale contratto. Il sistema
di tutela introdotto dalla direttiva 93/13 si fonderebbe sulla considerazione di base che il consumatore si trova in una situazione
di disparità, la quale necessiterebbe di essere corretta senza tuttavia mettere in discussione la stabilità del contratto.
36.
Il
governo spagnolo
ha principalmente addotto argomenti, nel corso dell’udienza, contro la tesi sostenuta dalla ricorrente nel procedimento principale,
concernente la presunta natura imperativa dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 nonché la qualificazione della clausola
di arrotondamento controversa quale parte dell’oggetto principale di un contratto. Discostandosi dalla soluzione proposta
inizialmente nella fase scritta del procedimento, esso ha inoltre invitato la Corte a rilevare che un esteso controllo del
carattere abusivo concernente l’oggetto principale del contratto, controllo escluso in linea di principio dall’art. 4, n. 2,
della direttiva 93/13, è compatibile con la direttiva nonché con i principi riconosciuti nel [OSCURATO:PERSONA] CE.
37.
Ad abundantiam, il governo spagnolo suggerisce invece di risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che una clausola contrattuale
come la clausola di arrotondamento controversa non debba essere annoverata fra quel tipo di clausole escluso, ai sensi dell’art. 4,
n. 2, dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13.
VI –
Valutazione giuridica
A –
Osservazioni preliminari
38.
L’obiettivo della direttiva 93/13 consiste nel tutelare il consumatore dagli svantaggi risultanti dalla sua tipica posizione
di inferiorità contrattuale nei confronti degli imprenditori. Nel passato, gli imprenditori hanno sfruttato il loro potere
economico per svantaggiare il consumatore predisponendo contratti standard e, adducendo la libertà contrattuale, per riversare
i rischi sulla controparte contrattuale. La direttiva mira a scoraggiare tale abuso di potere (
8
).
39.
La direttiva 93/13 riguarda un problema centrale del diritto privato: essa verte sul conflitto fra l’autonomia privata (
9
), da un lato, e la tutela del contraente più debole, il consumatore, dall’altro. Consentendo un sindacato giurisdizionale
delle clausole abusive, la direttiva 93/13 limita in maniera sostanziale il principio della libertà contrattuale a favore
del consumatore (
10
). Tale ingerenza pubblica nell’autonomia privata viene giustificata sulla base del rilievo che, nel settore dei contratti
di adesione, il potere economico sarebbe distribuito in maniera asimmetrica. I contratti verrebbero formulati in anticipo
dalle imprese e imposti unilateralmente al consumatore, senza che questi abbia la possibilità di negoziare in dettaglio le
condizioni del contratto. Il principio dell’autonomia privata non sarebbe di fatto più garantito, in quanto il consumatore
non può influire in alcun modo sul contenuto del contratto (
11
). Ciò legittimerebbe un’ingerenza statale nella libertà contrattuale delle parti, al fine di garantire una correttezza contrattuale
il più ampia possibile (
12
).
40.
La direttiva 93/13 non si spinge tuttavia fino al punto da annullare del tutto l’autonomia privata, in quanto l’art. 4, n. 2,
della direttiva esclude dalla valutazione del carattere abusivo le clausole che vertono sulla «definizione dell’oggetto principale
del contratto» o «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere
forniti in cambio, dall’altro». Il consumatore non deve essere tutelato in generale nei confronti della conclusione di un
negozio svantaggioso. Piuttosto, in relazione alle prestazioni principali, egli viene considerato sufficientemente tutelato
mediante la concorrenza.
41.
Come osservato all’inizio delle presenti conclusioni (
13
), il presente rinvio pregiudiziale verte principalmente sulla questione se la direttiva 93/13 attribuisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri
il potere di estendere, mediante l’adozione di corrispondenti disposizioni nazionali o – come nel caso del Regno di Spagna
– omettendo di recepire l’art. 4, n. 2, della direttiva nel diritto nazionale, la portata della valutazione giuridica delle
clausole contrattuali sotto il profilo del loro carattere abusivo, prevista nell’art. 4, n. 1, della direttiva, anche ai tipi
di clausole menzionate all’art. 4, n. 2, della medesima. Ciò dipende principalmente dalla soluzione della questione dell’individuazione
della funzione che spetta esattamente all’art. 4, n. 2, all’interno della direttiva 93/13 e del rapporto fra tale disposizione
e l’art. 8 della direttiva. Poiché le prime due questioni pregiudiziali si sovrappongono in più punti sotto il profilo del
contenuto, è opportuno, per ragioni di chiarezza, trattarle congiuntamente.
42.
Successivamente, occorrerà affrontare la terza questione pregiudiziale, la quale verte sostanzialmente sulla compatibilità
con i principi di un’economia di mercato aperta e della libera concorrenza, sanciti dal diritto primario, di un ampio controllo
sostanziale delle clausole contrattuali nel senso di cui sopra.
B –
Ricevibilità del rinvio
43.
Occorre tuttavia esaminare, in via preliminare, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto sia la
[OSCURATO:PERSONA] sia la convenuta nel procedimento principale nutrono perplessità sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali
per la soluzione della controversia nella causa principale.
44.
Entrambe le parti dubitano infatti del fatto che la clausola di arrotondamento controversa verta sull’oggetto principale del
contratto o sulla perequazione fra il prezzo e il servizio. Esse rimandano alla giurisprudenza dei tribunali spagnoli nonché
alla tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella relazione sull’applicazione della direttiva 93/13 del 5 aprile 1993 (
14
), secondo la quale le clausole che stabiliscono le modalità di calcolo o di modifica dei prezzi sono interamente soggette
al controllo previsto dalla direttiva 93/13.
45.
A questo proposito occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali stabilita
dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi
la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa dinanzi
ad esso pendente, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza,
sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (
15
).
46.
Se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte,
in via di principio, è tenuta dunque a statuire (
16
), a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi
mediante una controversia fittizia o a formulare pareri su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto
comunitario richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte
non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (
17
).
47.
Il giudice del rinvio ritiene espressamente rilevanti al fine di statuire sull’impugnazione pendente dinanzi ad esso le disposizioni
di cui agli artt. 4 e 8 della direttiva 93/13 (
18
). A prescindere da ciò, non sussistono elementi a sostegno della tesi secondo la quale le questioni pregiudiziali non avrebbero
manifestamente alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia.
48.
Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice a quo sottolinea inoltre che i dubbi inerenti l’interpretazione della direttiva
93/13 si fondano sulla circostanza che il Regno di Spagna, come anche altri [OSCURATO:PERSONA] membri, fondandosi sull’autorizzazione di
cui all’art. 8 della direttiva, ha rinunciato ad una trasposizione nel diritto nazionale dell’art. 4, n. 2, il quale prevede
un’esclusione del controllo sostanziale delle clausole del contratto (
19
). Se si valuta la domanda di pronuncia pregiudiziale con cognizione di causa, il giudice del rinvio chiede dunque che la Corte
precisi dove si situino i limiti del controllo sostanziale delle clausole contrattuali imposto dal diritto comunitario e se
gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano eventualmente estendere tale controllo senza violare il diritto comunitario (
20
).
49.
All’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della convenuta nel procedimento principale si deve eccepire, in relazione all’irricevibilità
del rinvio, che la questione se la clausola di arrotondamento rientri di fatto nella nozione di «definizione dell’oggetto
principale del contratto» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 93/13, non è una questione di ricevibilità, ma piuttosto
di qualificazione e quindi si tratta dell’applicazione in sede giurisdizionale del diritto comunitario alla causa principale.
50.
Alla luce di tutto quanto precede, non può essere disconosciuta la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della decisione
della causa principale. Il rinvio deve quindi considerarsi ricevibile.
C –
Esame delle questioni pregiudiziali
1. Sulla prima e sulla seconda questione
a) Applicabilità dell’art. 8 della direttiva 93/13
i) Esistenza di una disposizione nazionale più severa
51.
La facoltà di deroga fondata dall’art. 8 della direttiva 93/13 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare disposizioni più severe
di quelle previste dalla direttiva. La lettera dell’art. 8 non è chiara nelle sue diverse versioni linguistiche, in quanto
non è automaticamente ravvisabile in che misura il diritto dello Stato membro possa prevedere disposizioni «più severe». Ad
ogni modo, è tuttavia riconoscibile che si deve trattare di disposizioni che garantiscono un «livello di protezione più elevato»
per il consumatore.
52.
Tale disposizione corrisponde al dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, dal quale si evince che occorre lasciare agli
[OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire al consumatore un «più elevato livello di protezione» mediante disposizioni nazionali
più severe di quelle della direttiva in questione. «Più severe» ai sensi dell’art. 8 della direttiva sono dunque solo quelle
disposizioni che mostrano un risultato «più favorevole» per il consumatore rispetto a quello che risulterebbe da un’applicazione
diretta della direttiva ovvero dello standard minimo ivi prescritto (
21
).
53.
Per poter applicare tale disposizione nella causa principale occorre dunque, innanzitutto, che un’estensione del controllo
sostanziale delle clausole contrattuali al loro carattere abusivo, come prevede l’ordinamento giuridico spagnolo attraverso
la rinuncia ad un recepimento del limite al controllo di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva, garantisca effettivamente
un livello di protezione più elevato per il consumatore. In linea di principio, occorre partire dal presupposto che un’applicazione
del sistema di tutela introdotto dalla direttiva nel senso che la portata del controllo sostanziale viene estesa ad altri
elementi del contratto, come l’oggetto principale del contratto o la perequazione del rapporto qualità/prezzo, possa ripercuotersi
a vantaggio del consumatore, tanto più che si impedisce, in tal modo, che il consumatore resti vincolato a clausole contrattuali
abusive (
22
). Al riguardo, occorre rammentare che la Corte di giustizia, in una giurisprudenza costante, ha dichiarato che la facoltà
per il giudice di esaminare d’ufficio l’illiceità di una clausola costituisce un mezzo idoneo al conseguimento tanto dell’obiettivo
fissato dall’art. 6 della direttiva, che è quello di impedire che il singolo consumatore sia vincolato da una clausola abusiva,
quanto dell’obiettivo dell’art. 7 della direttiva, dato che tale esame può avere un effetto dissuasivo e, pertanto, può contribuire
a far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori (
23
).
54.
Un siffatto provvedimento di uno Stato membro offre inoltre un livello di protezione più elevato rispetto alla direttiva 93/13,
la quale sottrae a priori taluni tipi di clausole al controllo sostanziale. Esso costituisce tuttavia solo uno dei diversi
provvedimenti possibili che rientrano nel margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di garantire una più estesa
tutela dei consumatori.
55.
Di conseguenza, le disposizioni nazionali adottate finora dal legislatore spagnolo in attuazione della direttiva 93/13 e che
non prevedono un’esclusione del controllo sostanziale delle clausole contrattuali analoga all’art. 4, n. 2, sono da considerare
«disposizioni più severe» ai sensi dell’art. 8 della direttiva.
ii) Ambito di applicazione della direttiva 93/13
56.
Dall’art. 8 della direttiva 93/13 si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, «nel settore disciplinato dalla presente direttiva»
adottare disposizioni più severe, il che deve essere inteso nel senso che un ricorso a tale disposizione della direttiva viene
in considerazione solo qualora si tratti di disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri che rientrano nell’ambito di applicazione della
direttiva. Al fine di poter valutare se la clausola di arrotondamento controversa sia contemplata dall’ambito di applicazione
della direttiva, occorre esaminare, in via preliminare, come la direttiva definisca in maniera astratta il suo ambito di applicazione
ratione personae e ratione materiae.
– Ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae
57.
L’ambito di applicazione della direttiva 93/13 viene fissato nell’art. 1. Una restrizione dell’ambito di applicazione ratione
personae avviene nella misura in cui, ai sensi dell’art. 1, n. 1, la direttiva concerne solo le clausole nei contratti stipulati
tra un professionista e un consumatore. Da ciò risulta che i contratti stipulati sia fra consumatori sia fra professionisti
sono esclusi dal suo ambito di applicazione. L’ambito di applicazione ratione materiae viene a sua volta definito nel senso
che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 2, lett. a) e 3, n. 1, oggetto del controllo previsto
dalla direttiva sono solo le clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori «non oggetto di negoziato individuale».
58.
Nella causa principale non viene contestata la circostanza che i contratti di mutuo destinati all’acquisto di immobili che
la ricorrente nel procedimento principale conclude con i propri clienti e che contengono la clausola di arrotondamento controversa
costituiscono contratti fra un professionista e i consumatori. Dall’ordinanza di rinvio emerge inoltre che, nella questione,
si parte dal presupposto che la clausola che è oggetto del procedimento principale non è stata negoziata individualmente con
il consumatore (
24
). Ne deriva che tali contratti rientrano sia nell’ambito di applicazione ratione personae sia in quello ratione materiae della
direttiva.
– Interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13
59.
È tuttavia controverso se l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 debba parimenti essere inteso come una norma che stabilisce
l’ambito di applicazione ratione materiae. In caso di soluzione affermativa, le più severe disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
le quali estendono la portata del controllo sostanziale a quelle clausole che vertono sull’oggetto principale nonché sulla
perequazione del rapporto qualità/prezzo, non rientrano più nell’ambito di applicazione della direttiva.
60.
Al fine di risolvere tale questione, occorre interpretare tale norma sulla scorta di tutti i metodi di interpretazione a disposizione
della Corte, e soprattutto dell’esegesi storica e teleologica.
L’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 quale nucleo centrale dell’autonomia privata
61.
Un esame della genesi storica della direttiva 93/13 mostra che la proposta originaria della [OSCURATO:PERSONA] (
25
) non prevedeva una disposizione analoga. La sua introduzione è piuttosto riconducibile a modifiche apportate dal Consiglio (
26
) nell’ambito del procedimento legislativo.
62.
Il suo successivo inserimento nel progetto di direttiva è stato interpretato dalla dottrina giuridica come una decisione codificatoria
del legislatore comunitario a tutela dell’autonomia privata (
27
). La dottrina è concorde nel ritenere che l’obiettivo legislativo di tale disposizione consiste nel limitare il controllo
giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori, nell’interesse della
libertà di gestione privata delle parti e di un mercato funzionante fondato sulla competizione di prezzi e servizi (
28
).
63.
La restrizione della portata del controllo compiuta mediante l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 si fonda, secondo la dottrina,
sulle leggi di mercato. In forza dei principi fondamentali di un ordinamento economico liberale, le parti contraenti fisserebbero
autonomamente prestazione e controprestazione, al cui scambio è finalizzata la stipula del contratto. Ciò sarebbe conforme
alle leggi del mercato e della concorrenza, le quali, nel caso di un controllo sull’adeguatezza o sull’equivalenza, verrebbero
rese parzialmente inoperanti, il che impedirebbe ai professionisti di adottare un comportamento di mercato pianificato conformemente
alle medesime (
29
).
64.
Da tale disposizione emerge che gli obblighi principali nonché la perequazione del rapporto qualità/prezzo devono, secondo
la volontà del legislatore comunitario, essere riservati, in linea di principio, all’accordo delle parti e alla corrispondente
offerta di mercato (
30
). Essa riflette, in un certo qual modo, il rapporto conflittuale fra l’autonomia privata e la necessità di intervenire giuridicamente
a favore della tutela dei consumatori. La dottrina fonda la sua interpretazione dell’art. 4, n. 2, sulla circostanza che tale
disposizione corrisponde sostanzialmente, quanto al suo contenuto normativo, alle disposizioni che erano in vigore negli ordinamenti
giuridici di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri già prima dell’adozione della direttiva 93/13 e che potrebbero essere servite come esempio (
31
).
65.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, l’obiettivo della salvaguardia di un nucleo centrale di autonomia privata viene realizzato
ponendo dei limiti al controllo del carattere abusivo degli obblighi principali; al riguardo, occorre osservare che unicamente
il controllo sostanziale subisce una limitazione, tanto più che un’interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13
alla luce del diciannovesimo ‘considerando’ dimostra che il legislatore comunitario è manifestamente partito dalla presunzione
che anche le clausole contrattuali che vertono sull’oggetto principale o sul rapporto qualità/prezzo possono, a certe condizioni,
rivestire perfettamente carattere abusivo (
32
).
66.
Quale regola di base, da tale disposizione emerge che clausole formulate in modo chiaro e comprensibile, le quali stabiliscono
il prezzo o la portata degli obblighi principali, vengono esentate dal controllo del carattere abusivo ai sensi dell’art. 3
della direttiva 93/13. In tal modo, in particolare la descrizione della prestazione e il rapporto di equivalenza fissato contrattualmente
dalle parti sono esclusi, in linea di principio, dal controllo del carattere abusivo (
33
). In prosieguo occorre verificare la sussistenza di tali presupposti nel caso della clausola di arrotondamento controversa,
alla quale il diritto spagnolo estende suddetto controllo del carattere abusivo.
Realizzazione della fattispecie di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13
67.
Presupposto per l’applicabilità dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 è, innanzitutto, che le clausole contrattuali controverse
siano «formulate in modo chiaro e comprensibile». Per quanto concerne la causa principale, occorre rilevare che, secondo le
informazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua ordinanza, la convenuta nel procedimento principale non ha eccepito
la violazione del principio di trasparenza, cosicché la clausola in oggetto di cui al procedimento a quo deve essere trattata
come se fosse chiara e comprensibile per il consumatore (
34
). Ai fini del presente procedimento pregiudiziale, la Corte è vincolata agli accertamenti del giudice del rinvio (
35
).
68.
L’ulteriore questione se la clausola di arrotondamento controversa debba essere sottratta al controllo del carattere abusivo
da parte dei giudici spagnoli, ad esempio in quanto si ritenga che essa rientri nel settore fondamentale dell’autonomia privata,
descritto dall’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, riguarda a sua volta, come menzionato in precedenza (
36
), l’applicazione concreta di tale disposizione della direttiva alla causa principale, in altri termini, essa si riferisce
alla classificazione della clausola contrattuale controversa nelle nozioni di «oggetto principale» e di «perequazione fra
oggetto e prestazione», proprie del diritto comunitario e dunque oggetto di interpretazione autonoma.
69.
Tuttavia, secondo giurisprudenza costante (
37
), fra la Corte e i giudici nazionali sussiste, nel procedimento di cui all’art. 234 CE, una ripartizione delle competenze
configurata nel senso che alla prima incombe l’interpretazione del diritto comunitario e ai secondi la sua applicazione. Di
conseguenza, la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, pertanto,
a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale
tutti gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti
di queste disposizioni. La Corte non può pertanto prendere posizione direttamente sulla controllabilità (
38
) e, a maggior ragione, neanche sulla compatibilità (
39
) di una clausola con la direttiva 93/13, bensì deve limitarsi a decidere come debba essere interpretata la direttiva 93/13
in relazione ad una determinata clausola.
70.
Incombe dunque al giudice nazionale verificare, se del caso, se la clausola di arrotondamento controversa, tenuto conto dell’intera
struttura contrattuale e della sua disciplina da parte del diritto nazionale, rientri in una delle due fattispecie di cui
all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 (
40
). Dalla formulazione delle questioni pregiudiziali si può desumere che il giudice del rinvio prende manifestamente in considerazione
una classificazione della clausola controversa in una di queste fattispecie e parte pertanto dal presupposto dell’applicabilità
nella causa principale di tale disposizione della direttiva. Non occorre a mio avviso esaminare la questione se tale premessa
sia effettivamente corretta (
41
). È vero che la giurisprudenza riconosce che spetta alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione
del diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto
che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (
42
). Fra questi rientrerebbero, in linea di principio, anche i criteri intesi a delimitare le singole fattispecie l’una dall’altra.
Non ritengo tuttavia necessario, nel caso di specie, procedere in tal senso (
43
).
Natura giuridica dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13
– Delimitazione del controllo sostanziale
71.
Si pone la questione delle conseguenze, sotto il profilo del diritto comunitario, risultanti da un superamento, attraverso
l’adozione di disposizioni nazionali più severe, dei limiti al controllo fissati in tale norma. La soluzione dipende dalla
natura giuridica di tale disposizione.
72.
L’art. 4, n. 2, consente un margine d’interpretazione, come correttamente sottolineato dai governi tedesco e austriaco. Tale
disposizione può essere intesa o nel senso che le clausole interessate da tale limitazione non rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva 93/13, o invece nel senso che le clausole interessate da tale limitazione rientrano effettivamente nell’ambito
della direttiva, ma la conseguenza giuridica imposta dall’art. 6 della direttiva per tali clausole abusive, ossia la loro
inopponibilità al consumatore, non deve valere.
73.
A prima vista, nessuna delle due varianti interpretative è preferibile. In particolare la genesi storica della direttiva 93/13,
in assenza di una motivazione espressa del Consiglio per le modifiche dell’originario progetto di direttiva, non offre alcun
elemento a sostegno di una determinata interpretazione. Indicazioni vengono fornite invece da un ricorso all’interpretazione
letterale e sistematica.
74.
Contro una classificazione dell’art. 4, n. 2, quale disposizione che fissa l’ambito di applicazione ratione materiae della
direttiva depone innanzitutto la lettera di tale disposizione, la quale fa riferimento alla «valutazione del carattere abusivo»,
ma non all’applicabilità della direttiva stessa, il che indica esclusivamente una restrizione ratione materiae della portata
del controllo sostanziale. A sfavore depone anche la circostanza che non tutte le clausole che vertono sull’oggetto principale
del contratto nonché sul rapporto qualità‑prezzo sono in linea di principio escluse da tale controllo, bensì solo qualora
esse siano redatte «in modo chiaro e comprensibile». Ai sensi del diciannovesimo ‘considerando’, ai fini di tale direttiva,
la «valutazione del carattere abusivo» non deve vertere su tali clausole. Qualora, tuttavia, il principio di trasparenza non
venga rispettato nel singolo caso, il controllo del carattere abusivo si estende, senza restrizioni, anche a tali clausole
contrattuali (
44
). Reputo pertanto discutibile assumere che il legislatore comunitario abbia potuto avere l’intenzione di far dipendere l’applicabilità
della direttiva 93/13 da un presupposto a tal punto indeterminato, e in definitiva assoggettato alla valutazione caso per
caso del giudice nazionale.
75.
Anche un’interpretazione di tale disposizione sulla scorta della sua collocazione sistematica all’interno della direttiva
conduce alla medesima conclusione. L’ambito di applicazione della direttiva viene infatti fissato agli artt. 1 e 2, mentre
l’oggetto normativo dell’art. 4 è costituito dalle modalità e dalla portata del controllo sostanziale. Essi forniscono all’operatore
giuridico i criteri e gli elementi necessari per il controllo del carattere abusivo cui si deve procedere. Entrambi gli aspetti
devono pertanto essere rigorosamente tenuti distinti l’uno dall’altro.
76.
Ne consegue che anche le clausole che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, vertono sull’oggetto principale
del contratto nonché sul rapporto qualità‑prezzo, rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva.
Esse rientrano pertanto «nel settore disciplinato dalla presente direttiva» ai sensi dell’art. 8. Esse sono nondimeno escluse
dal controllo del carattere abusivo (
45
).
b) Portata dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della direttiva 93/13
77.
Nella misura in cui l’art. 8 della direttiva 93/13 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare disposizioni più severe, resta da
verificare se tale conseguenza giuridica includa un’estensione dell’ambito del controllo anche agli elementi del contratto
menzionati all’art. 4, n. 2.
i) Carattere non vincolante dell’art. 4, n. 2
78.
A ciò osterebbe, eventualmente, il carattere di norma vincolante dell’art. 4, n. 2, sostenuto dalla ricorrente nel procedimento
principale. Come riconosce essa stessa nelle sue osservazioni scritte, tale carattere non vincolante non può tuttavia essere
ricavato direttamente dalla giurisprudenza della Corte (
46
).
79.
Anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
47
), richiamata dalla ricorrente nel procedimento principale, non sembra offrire alcun elemento a sostegno di suddetta tesi.
In tale sentenza, la Corte ha constatato che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in
forza della direttiva 93/13, in quanto aveva omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per la completa trasposizione nel diritto olandese degli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva (
48
). La Corte ha sostenuto in concreto la tesi che le disposizioni di diritto civile di cui trattasi del codice civile olandese
non presentano la necessaria chiarezza per realizzare gli obiettivi della direttiva (
49
). La Corte ha condiviso al riguardo la tesi dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, nelle sue conclusioni, aveva contestato,
inter alia, il fatto che allo stato allora vigente del diritto civile olandese, restava intatta la possibilità per il professionista
di impedire al consumatore di chiedere l’annullamento di clausole contrattuali oscure o ambigue aventi ad oggetto prestazioni
essenziali (
50
). L’avvocato generale aveva rilevato che l’esclusione delle clausole aventi ad oggetto prestazioni essenziali dalla disciplina
olandese sulle condizioni generali costituiva una sostanziale limitazione del campo d’applicazione della direttiva (
51
).
80.
Tale sentenza è, a mio avviso, irrilevante per la soluzione della questione se l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 sia una
norma vincolante, in quanto essa verte esclusivamente sull’attuazione a livello nazionale del principio di trasparenza sancito
negli artt. 4, n. 2, e 5, della direttiva e quindi solo su un aspetto della disciplina di cui all’art. 4, n. 2. La stessa
ricorrente nel procedimento principale ammette che la Corte ha rinunciato a pronunciarsi in merito ad ulteriori aspetti di
tale disciplina (
52
). Da tale sentenza non è dunque dato ricavare alcuna indicazione sulla natura giuridica di tale disposizione. Occorre inoltre
sottolineare che la causa alla base della sentenza, come affermato correttamente dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], riguardava
il caso di una limitazione a scapito del consumatore dell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 non conforme alla medesima,
mentre la presente causa verte sull’estensione della portata del controllo sostanziale a favore del consumatore, cosa che
è manifestamente conforme all’obiettivo della direttiva nonché al principio dell’armonizzazione minima, consistente nel garantire
al consumatore un livello di protezione il più elevato possibile (
53
). Una limitazione dell’ambito di applicazione della direttiva mediante la sua non corretta trasposizione significa invece
una riduzione dello standard minimo di tutela fissato dal diritto comunitario. Poiché sia la situazione di partenza sia la
problematica sono in linea di principio diverse, un paragone fra le due cause è precluso.
81.
Infruttuoso risulta anche il tentativo della ricorrente nel procedimento principale di trarre dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (
54
) conclusioni a sostegno della propria tesi. Oggetto della causa alla base di tale sentenza era un inadempimento del Regno
di Spagna per non corretta trasposizione degli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva 93/13 nel proprio diritto nazionale. È pur
vero che la Corte ha affermato che la regola di interpretazione sancita nell’art. 5, n. 3, della direttiva costituisce una
regola normativa e vincolante, che conferisce diritti ai consumatori e contribuisce a definire il risultato perseguito da
tale direttiva (
55
); da tale affermazione non è tuttavia dato ricavare alcuna conclusione in merito alla natura giuridica della disposizione
contenuta nell’art. 4, n. 2, la quale possiede in tal senso un contenuto normativo diverso.
82.
La ricorrente nel procedimento principale invoca inoltre la genesi storica della direttiva 93/13, la quale dimostrerebbe,
a suo avviso, che il legislatore comunitario ha inteso porre dei limiti a livello comunitario al controllo giudiziario del
carattere abusivo delle clausole contrattuali. Ciò è effettivamente corretto, come illustrato in precedenza nell’ambito di
un’esegesi storica dell’art. 4, n. 2 (
56
), ma non costituisce, da solo, una prova a sostegno della tesi che il legislatore comunitario ha inteso impedire ad ogni costo
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, sul fondamento dell’art. 8, disposizioni più severe che estendono la portata del controllo
giudiziario sostanziale. L’esegesi storica non sembra fornire una risposta chiara alla questione del rapporto fra gli artt. 4,
n. 2, e 8 della direttiva.
83.
Quanto al riferimento alle iniziative finora intraprese dalla [OSCURATO:PERSONA] (
57
) al fine di rivedere l’acquis comunitario relativo ai consumatori, occorre osservare che esse, già dal punto di vista della
metodologia del diritto, non sono idonee a fornire elementi a sostegno di un’interpretazione della direttiva 93/13, in quanto
hanno esclusivamente ad oggetto una proposta per un’altra disposizione comunitaria che, in definitiva, non è ancora entrata
in vigore. A prescindere dal fatto che i documenti indicati non costituiscono materiale relativo alla direttiva 93/13, occorre
rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha solo un diritto di iniziativa e dunque la facoltà di ritirare le proprie proposte. Tali proposte
possono inoltre subire numerose modifiche da parte del Consiglio e del [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento legislativo, cosicché
esse possono essere utilizzate solo limitatamente quale ausilio interpretativo (
58
). Di conseguenza, esse non vengono in considerazione, nel caso presente, né per un’esegesi storica né per un’esegesi sistematica
dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13. Ciò vale segnatamente, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA] stessa in udienza – in risposta
ai quesiti della Corte concernenti l’interpretazione delle corrispondenti disposizioni che succedono al medesimo articolo
nonché in relazione al nuovo principio dell’armonizzazione integrale (
59
) –, anche per la sua proposta di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, la quale si
trova attualmente ancora nella fase di verifica da parte degli organi legislativi della Comunità.
84.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 non può essere qualificato quale norma imperativa,
la quale potrebbe impedire ad uno Stato membro di avvalersi dell’art. 8 della direttiva al fine di adottare disposizioni che
estendono la portata del controllo sostanziale anche ad altri elementi del contratto, come l’oggetto principale del medesimo
o la perequazione del rapporto qualità‑prezzo.
ii) Armonizzazione minima
85.
In tale contesto, occorre considerare che un’estensione illimitata dell’ambito del controllo fondata sull’art. 8 della direttiva
93/13 potrebbe in definitiva svuotare di contenuto l’autonomia privata, tutelata nell’art. 4, n. 2. D’altra parte, l’osservanza
di tale disposizione non deve essere fine a se stessa. Piuttosto, essa deve essere considerata nel contesto degli obiettivi
della direttiva, tenendo conto del grado di armonizzazione finora raggiunto nel settore della tutela dei consumatori.
86.
La direttiva 93/13 è intesa ad assicurare negli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità una tutela minima comune a fronte di clausole
abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori. Tale obiettivo deve essere conseguito, secondo il dodicesimo
‘considerando’, attraverso un’armonizzazione parziale delle disposizioni nazionali nel settore della tutela dei consumatori (
60
). Espressione normativa essenziale del principio di una mera armonizzazione minima, alla base della direttiva 93/13, è l’autorizzazione
contenuta nell’art. 8, la quale consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o di adottare, nei loro ordinamenti giuridici nazionali,
disposizioni che assicurano una tutela che oltrepassa lo standard minimo sancito nella direttiva (
61
). Come emerge dal dodicesimo ‘considerando’, occorre lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire un più elevato
livello di protezione per il consumatore mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della direttiva in questione.
Tale principio di armonizzazione minima conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un considerevole margine di discrezionalità. Da tale
disposizione si può al contempo dedurre, a contrario, che una deroga per difetto, ossia un livello di tutela dei consumatori
al di sotto degli obiettivi della direttiva, non sarebbe compatibile con i principi della medesima.
c) Conclusione
87.
Alla luce del fatto che la direttiva 93/13 prevede solo un’armonizzazione minima, la stessa non osterebbe, in linea di principio,
ad un’estensione, voluta dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, del controllo sostanziale ad altri elementi contrattuali come l’oggetto principale
del contratto o la perequazione del rapporto qualità‑prezzo, tanto più che a tale misura è connesso un più elevato livello
di protezione dei consumatori (
62
).
2. Sulla terza questione
88.
Il diritto comunitario pone tuttavia dei limiti ad un’apertura a favore di uno standard nazionale di tutela più elevato. A
prescindere dalla questione se le disposizioni nazionali riguardino fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono osservare i limiti generali posti dal diritto comunitario. Le loro disposizioni nazionali
non possono essere contrarie al [OSCURATO:PERSONA] CE e alle libertà fondamentali oppure al diritto comunitario derivato (
63
). A ciò si riferisce espressamente l’art. 8 della direttiva 93/13, quando esige che le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
devono essere «compatibili con il trattato». È questo l’oggetto della terza questione.
a) Valutazione giuridica alla luce degli obiettivi comunitari
89.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un controllo giudiziario, strutturato conformemente
ai precetti della direttiva, del carattere abusivo di clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori, le quali
sono formulate in modo chiaro e comprensibile e disciplinano l’oggetto principale del contratto e la perequazione tra il prezzo
e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, sia compatibile con
gli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE, e 4, n. 1, CE. La questione pregiudiziale è dunque intesa a far precisare dalla Corte
se dal diritto primario risultino ulteriori limiti ad uno standard nazionale di tutela più elevato, come previsto nell’ordinamento
giuridico spagnolo. Le disposizioni indicate dal giudice del rinvio riguardano i principi del mercato comune, della libera
concorrenza e della libera economia di mercato.
90.
Indicazioni utili in merito all’applicabilità di tali disposizioni quale parametro per la compatibilità con il diritto comunitario
dell’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono ricavabili dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
64
).
91.
Come chiarito dalla Corte in tale sentenza, gli artt. 4 CE, 98 CE, e 99 CE – allorché essi si riferiscono ad una politica
economica che deve essere conforme al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza –, si limitano a
definire obiettivi generali, cosicché essi devono essere letti solo in relazione alle norme del [OSCURATO:PERSONA] destinate rispettivamente
ad attuare tali obiettivi (
65
). Ne consegue che essi rivestono sostanzialmente il carattere di regole programmatiche aventi natura di politica organizzativa (
66
). [OSCURATO:PERSONA] la Corte, essi non sono pertanto norme che sanciscono a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi chiari ed incondizionati
che possano essere fatti valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Il summenzionato principio costituirebbe piuttosto,
a suo avviso, un principio generale che richiede, per la sua applicazione, complesse valutazioni di carattere economico che
competono al legislatore o all’amministrazione nazionale (
67
).
92.
Quest’ultima affermazione si fonda, non da ultimo, sulla circostanza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in assenza di una politica economica
comune ispirata, ad esempio, alla politica commerciale comune o alla politica agraria nell’ambito dell’unione monetaria ed
economica, conservano la competenza e la responsabilità per la loro politica economica generale, ma devono, attraverso il
coordinamento, indirizzarla in maniera tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità ai sensi dell’art. 2
CE (
68
).
93.
Alla luce dell’indeterminatezza giuridica di tali regole programmatiche, nonché del persistere di una competenza autonoma
degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di politica economica, è escluso, in linea di principio, esaminare la compatibilità con il diritto
comunitario degli atti di trasposizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzando come parametro le citate disposizioni di diritto primario.
Conformemente alla summenzionata giurisprudenza verrebbe invece in considerazione, in teoria, un controllo di legittimità
sulla scorta delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] destinate ad attuare gli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE. È vero
che nella questione pregiudiziale non è ravvisabile esplicitamente una corrispondente domanda concernente l’interpretazione
di tali disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]; il giudice a quo fa tuttavia riferimento in generale, nella sua ordinanza di rinvio, ai
principi della libera economia di mercato e della libera concorrenza. Si deve rammentare, a questo proposito, che spetta alla
Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che possano essere utili per
la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che tale giudice vi abbia fatto o meno riferimento
nella formulazione delle sue questioni (
69
).
b) Valutazione giuridica sulla scorta delle norme di attuazione
i) Le regole di concorrenza
94.
Come riconosciuto dalla Corte, le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza sono intese al rispetto dei principi
di cui agli artt. 2 CE e 3 CE, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi menzionati (
70
). L’obiettivo sancito all’art. 3, n. 1, lett. g), CE, consistente nell’instaurazione di un regime inteso a garantire che la
concorrenza non sia falsata nel mercato interno, viene attuato mediante l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE. Tali disposizioni
del [OSCURATO:PERSONA] rappresentano un’attuazione degli obiettivi menzionati agli artt. 2 CE e 3 CE (
71
) e possono pertanto essere utilizzate quale parametro per gli atti di trasposizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
95.
Un’applicazione alla causa principale delle disposizioni sulla concorrenza valide per gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore degli aiuti
di Stato ai sensi degli artt. 87 e segg. CE, è esclusa a priori, in quanto questi ultimi non sono oggetto del rinvio pregiudiziale.
Non viene parimenti in considerazione un’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, in quanto essi non sono indirizzati agli
[OSCURATO:PERSONA] membri bensì alle imprese. Entrambe le disposizioni riguardano, di per sé, esclusivamente la condotta delle imprese
e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. La Corte ha nondimeno affermato, con una giurisprudenza
costante, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, sulla base degli artt. 81 CE e 82 CE in combinato disposto con l’art. 10 CE, adottare
o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci
le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese (
72
). Tale caso ricorre, secondo la medesima giurisprudenza, qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi
in contrasto con l’art. 81, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere
pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (
73
).
96.
Nulla indica tuttavia che tali presupposti ricorrano nella causa principale. Le disposizioni nazionali controverse non sembrano
pertanto contrarie all’art. 81 CE in combinato disposto con l’art. 10 CE.
97.
Lo stesso vale in relazione ad un’eventuale applicazione dell’art. 82 CE in combinato disposto con l’art. 10 CE. Da un lato,
l’art. 82, lett. a), CE prevede il divieto dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante attraverso l’imposizione
di prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque. Dall’altro, l’art. 3, n. 2, ultima frase, del
regolamento 1/2003 (
74
), stabilisce che tale regolamento non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare o applicare nel loro territorio norme nazionali
più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese. Dalle disposizioni in materia di concorrenza
non è dunque dato ricavare che cosa vieterebbe categoricamente interventi delle autorità nell’autonomia privata per motivi
legati alla tutela dei consumatori e per assicurare il rispetto dell’equilibrio economico fra prestazione e controprestazione.
98.
Non sono pertanto ravvisabili elementi a sostegno di un’incompatibilità con le norme sulla concorrenza delle disposizioni
nazionali controverse.
ii) Libertà fondamentali
99.
Una concorrenza non falsata nel mercato interno, sancita quale obiettivo del [OSCURATO:PERSONA] all’art. 3, n. 1, lett. g), CE, presuppone
inoltre, per definizione, una realizzazione il più estesa possibile delle libertà fondamentali (
75
). Per questo motivo occorre verificare in prosieguo la compatibilità con le libertà fondamentali delle disposizioni nazionali
controverse. Tali libertà si applicano, nel caso di un’armonizzazione minima, qualora le disposizioni nazionali limitino la
libera circolazione nel mercato interno al di là del parametro di tutela minima (
76
).
100.
Nel caso presente, viene in considerazione un’applicazione delle disposizioni del diritto primario concernenti la libera prestazione
dei servizi. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza costante, la nozione di «restrizioni» ai sensi dell’art. 49 CE riguarda le misure che
vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio della libera prestazione dei servizi (
77
).
101.
Per stabilire se una misura applicabile indistintamente, quale l’estensione del controllo sostanziale all’oggetto principale
di un contratto o al rapporto qualità‑prezzo, rientri in tale nozione, è necessario porsi nell’ottica sia di un prestatore
di servizi stabilito in Spagna, sia di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, nel quale sono in vigore
disposizioni meno severe, in quanto, a seconda della rispettiva fattispecie, possono risultare, secondo la giurisprudenza
della Corte, conseguenze giuridiche diverse.
102.
[OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza, infatti, una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]
CE per il solo fatto che altri [OSCURATO:PERSONA] membri applichino disposizioni meno severe o economicamente più interessanti ai prestatori
di servizi simili stabiliti sul loro territorio (
78
). Di conseguenza, i prestatori di servizi spagnoli non possono far valere una violazione della libertà fondamentale sancita
nell’art. 49 CE solo adducendo che essi sono eventualmente assoggettati ad una legislazione più severa rispetto ai prestatori
di servizi stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
103.
Peraltro, tale circostanza, come correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisce la conseguenza logica di un’armonizzazione
minima. Inoltre, il legislatore comunitario, secondo il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/13, nel quale viene fatto
riferimento al grado di armonizzazione allora possibile e viene al contempo rafforzato il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare
disposizioni nazionali più severe, parte manifestamente dal presupposto della persistenza di normative nazionali diverse.
104.
Per contro, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili,
interessano l’accesso al mercato delle imprese di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ostacolando in tal modo il commercio intracomunitario (
79
). [OSCURATO:PERSONA] tale giurisprudenza rileva dunque accertare come la disposizione nazionale controversa si ripercuota sui prestatori
di servizi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
105.
Non si può escludere, in linea di principio, che un ampio controllo giudiziario sostanziale delle clausole contrattuali, il
quale ecceda l’ambito fissato dall’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, possa esplicare un effetto dissuasivo su prestatori
di servizi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, nei quali un siffatto controllo sostanziale non ha luogo. Qualora in tal modo
venga scoraggiato l’esercizio della libera prestazione dei servizi, si potrebbe partire dal presupposto di una restrizione
della libera prestazione dei servizi secondo la menzionata definizione. Una siffatta restrizione potrebbe nondimeno essere
giustificata da ragioni imperative di interesse generale, fra le quali rientra la protezione dei consumatori (
80
), nella misura in cui essa sia altresì conforme al principio di proporzionalità.
106.
Qualora, tuttavia, prestatori di servizi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri concludano accordi contrattuali con consumatori
domiciliati in Spagna e, in forza delle pertinenti norme sui conflitti di legge (
81
), siano eventualmente assoggettati ad una legislazione più severa di quella vigente nel loro Stato di residenza, in ciò non
è assolutamente ravvisabile una situazione contraria al diritto comunitario. Come la Corte ha più volte sottolineato, il fatto
che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime
siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto comunitario (
82
).
107.
Infine, niente indica che la disciplina spagnola in questione colpisca i prestatori di servizi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA]
membri in misura maggiore rispetto ai prestatori nazionali e rivesta dunque carattere discriminatorio.
108.
Di conseguenza, non è ravvisabile una violazione delle libertà fondamentali.
c) Conclusione
109.
Alla luce di quanto precede, ritengo che non sia ravvisabile alcun elemento a sostegno di un’incompatibilità con le regole
di concorrenza ovvero con le libertà fondamentali delle disposizioni nazionali controverse.
110.
È pertanto compatibile con gli artt. 2, CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE, un’interpretazione degli artt. 8 e 4, n. 2,
della direttiva nel senso che ad uno Stato membro è consentito compiere un controllo giudiziario del carattere abusivo di
clausole contenute in contratti stipulati con i consumatori, le quali sono formulate in modo chiaro e comprensibile e disciplinano
l’oggetto principale del contratto e la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che
devono essere forniti in cambio, dall’altro.
VII –
Conclusione
111.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali
sollevate dal [OSCURATO:PERSONA]:
1) Il combinato disposto degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, non osta ad una normativa nazionale, la quale preveda un controllo del carattere abusivo
di clausole che vertono «sulla definizione dell’oggetto principale del contratto» ovvero «sulla perequazione tra il prezzo
e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» neanche qualora tali
clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
2) È compatibile con gli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE, un’interpretazione degli artt. 8 e 4, n. 2, della direttiva
nel senso che ad uno Stato membro è consentito compiere un controllo giudiziario del carattere abusivo di clausole contenute
in contratti stipulati con i consumatori, le quali sono formulate in modo chiaro e comprensibile e disciplinano l’oggetto
principale del contratto e la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere
forniti in cambio, dall’altro.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 95, pag. 29.
3
– Sentenza 3 ottobre 2000, causa C‑9/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8207, punti 22‑26).
4
– Sentenza 10 maggio 2001, causa C‑144/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3541).
5
– Sentenza 9 settembre 2004, causa C‑70/03, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑7999, punto 17).
6
– Libro verde - Revisione dell’acquis relativo ai consumatori [COM(2006) 744 def.].
7
– Proposta di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio sui diritti dei consumatori [COM(2008) 614 def.].
8
– V. il nono ‘considerando’ della direttiva.
9
– In dottrina, la libertà contrattuale viene intesa quale massima espressione dell’autonomia privata e quindi quale garanzia
individuale. Sull’autonomia privata si veda, sotto il profilo giuridico‑comparatistico, nella dottrina tedesca Larenz, K.,
Wolf, M.,
[OSCURATO:PERSONA] des bürgerlichen Rechts
, 9
a
ed., Monaco di Baviera, 2004, punto 2; nel diritto austriaco Koziol, H., Welser, R., «Grundriss des bürgerlichen Rechts»,
vol. I:
[OSCURATO:PERSONA] – Sachenrecht – Familienrecht
, 11
a
ed., Vienna, 2000, pag. 84, nel diritto francese Aubert, J.‑L., Savaux, É.,
Les obligations. 1. Acte juridique
, 12
a
ed., Parigi, 2006, pag. 72, punto 99, e, nel diritto spagnolo, Díez-Picazo, L./Gullón, A.,
Sistema de derecho civil
, vol. I, 10
a
ed., Madrid, 2002, pag. 369 e seg. [OSCURATO:PERSONA], J., «[OSCURATO:PERSONA] zwischen Marktfreiheit und Überregulierung
– [OSCURATO:PERSONA] der Vertragsfreiheit»,
Sonderdruck aus [OSCURATO:PERSONA] 2008/I
, Monaco di Baviera, 2009, pag. 103, la libertà contrattuale è già riconosciuta quale principio generale del diritto comunitario
europeo. Nella sentenza 9 marzo 2006, causa C‑499/04, Werhof (Racc. pag. I‑2397, punto 23), la Corte ha dichiarato che «un
contratto è caratterizzato dal principio di autonomia della volontà, secondo il quale, in particolare, le parti sono libere
di obbligarsi l’una nei confronti dell’altra».
10
– V. le mie conclusioni 14 maggio 2009, nella causa C‑40/08, Asturcom (paragrafo 47).
11
– V. sentenze 27 giugno 2000, cause riunite da C‑240/98 a C‑244/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4941,
punto 25), nonché 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10421, punto 25). In tal sede la Corte, nell’ambito
di un’interpretazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13, ha rilevato che «il sistema di tutela istituito dalla direttiva
è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda
sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte
dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse».
12
– In tal senso Tilmann, I.,
[OSCURATO:PERSONA] 93/13/EWG auf der Schnittstelle zwischen Privatrecht und öffentlichem [OSCURATO:PERSONA] – Eine rechtsvergleichende
Untersuchung zum Europarecht
, Monaco di Baviera 2003, pag. 8. [OSCURATO:PERSONA], J., op. cit. (nota 9), pag. 102, rammenta che la legislazione comunitaria in materia
di diritto dei contratti è da ricondurre alla volontà della politica del diritto di combattere errori individuali della vita
economica con gli strumenti della tecnica legislativa. L’autore desume da tale circostanza che il principio comunitario della
libertà contrattuale non riveste natura individuale, bensì politica: a condizione che la concorrenza limiti l’esercizio eccessivo
del potere economico, l’autonomia privata e la libertà contrattuale rientrerebbero nell’interesse pubblico. Fintantoché le
lacune nel mercato non consentano l’instaurazione di rapporti di concorrenza, le ingerenze statali nella libertà contrattuale
sarebbero legittime.
13
– V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
14
– Relazione della [OSCURATO:PERSONA] 27 aprile 2000 sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [COM(2000) 248 def.], pag. 17.
15
– V., inter alia, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, Dzodzi (Racc. pag. I‑3763, punti 33 e 34);
8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-Bscher (Racc. pag. I‑4003, punti 18 e 19); 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur-Bloem
(Racc. pag. I‑4161, punto 24); 29 gennaio 2008, causa C‑275/06, Promusicae (Racc. pag. I‑271, punto 36), nonché 12 febbraio
2008, causa C‑2/06, Kempter (Racc. pag. I‑411, punto 42).
16
– V., inter alia, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099, punto 38); 22 maggio 2003,
causa C‑18/01, Korhonen e a. (Racc. pag. I‑5321, punto 19); 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider (Racc. pag. I‑1389,
punto 21); 19 aprile 2007, causa C‑295/05, Asemfo (Racc. pag. I‑2999, punto 30), nonché 23 aprile 2009, cause riunite C‑261/07
e C‑299/07, VTB-VAB (Racc. pag. I‑2949, punto 32).
17
– V., inter alia, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045, punto 18); 15 giugno 1995, cause
riunite da C‑422/93 a C‑424/93, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑1567, punto 29); 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman
(Racc. pag. I‑4921, punto 61); 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali (Racc. pag. I‑1149, punto 19); PreussenElektra (cit.
alla nota 16, punto 39); Schneider (cit. alla nota 16, punto 22); 1° aprile 2008, causa C‑212/06, Gouvernement de la Communauté
française e Gouvernement wallon (Racc. pag. I‑1683, punto 29), nonché VTB-VAB (cit. alla nota 16, punto 33).
18
– V. pag. 11 dell’ordinanza di rinvio.
19
– V. pag. 12 dell’ordinanza di rinvio.
20
– V. [OSCURATO:PERSONA], H. E., «Maßstab und Schranken der Inhaltskontrolle bei Verbraucherverträgen»,
Monatsschrift für [OSCURATO:PERSONA]
, 4/1997, pag. 314; lo stesso, «Auslegungszuständigkeit des EuGH bei der Inhaltskontrolle von Entgeltklauseln der Banken bei
Verbraucherverträgen»,
Monatsschrift für [OSCURATO:PERSONA]
, 1/1999, pag. 8, secondo il quale la competenza interpretativa della Corte sussiste qualora l’art. 4, n. 2, della direttiva
93/13 restringa il controllo sostanziale eventualmente in maniera diversa rispetto alla normativa nazionale d’attuazione.
21
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], T., in:
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
(a cura di E. Grabitz/M. Hilf), vol. IV, A5, Art. 8, punto 9, pag. 3.
22
– In termini simili si esprime chiaramente [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 21), punto 13, pag. 3, secondo il quale si è in presenza
di una disposizione più severa anche quando al controllo sostanziale si applica una disciplina più rigorosa.
23
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11, punto 28); 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis
(Racc. pag. I‑10875, punto 32), nonché [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11, punto 27).
24
– V. pag. 9 dell’ordinanza di rinvio.
25
– Proposta della [OSCURATO:PERSONA] 3 settembre 1990 di direttiva del Consiglio concernente le clausole inique nei contratti stipulati
con i consumatori [COM(90) 322 def.].
26
– Posizione comune del Consiglio 22 settembre 1992 in vista dell’adozione della direttiva concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori (doc. 8406/1/92, GU C 283, pag. 1, n. 2).
27
– In tal senso anche Schmidt-Salzer, J., «Leistungsbeschreibungen insbesondere in Versicherungsverträgen und Schranken der
Inhaltskontrolle (AGB-[OSCURATO:PERSONA] und EG-Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen)», in:
Festschrift für [OSCURATO:PERSONA] zum 70. Geburtstag
, Colonia, 1996, pag. 268.
28
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 21) Art. 4, punto 23, pag. 7; Schmidt-Salzer, J., op. cit. (nota 27), pag. 265.
29
– In tal senso Kohtes, S.,
[OSCURATO:PERSONA] der vorformulierten Vertragsbedingungen in Spanien
, Francoforte sul Meno, 2004, pag. 52.
30
– In tal senso anche Tilmann, I., op. cit. (nota 12), pag. 12, nota 64.
31
– In tal senso, inter alia, [OSCURATO:PERSONA], H. E., «Neufassung des EG-Richtlinienvorschlags über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen»,
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
, 21/92, pag. 1591; lo stesso, op. cit. (nota 20), pag. 314; Damm, R., «[OSCURATO:PERSONA] und AGB-[OSCURATO:PERSONA]»,
Juristenzeitung
, 4/1994, pag. 162. Nella dottrina giuridica viene espressa la supposizione che forse le perplessità esternate dal governo
tedesco in sede di Consiglio abbiano contribuito all’esclusione dal controllo sostanziale, anche nei contratti conclusi con
i consumatori, delle clausole che descrivono i servizi o fissano i prezzi ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13,
come prescritto anche dal § 8 della legge tedesca sulle condizioni generali di contratto ([OSCURATO:PERSONA] über [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«AGBG»). Il legislatore tedesco avrebbe pertanto lasciato inalterato il § 8 AGBG e avrebbe
ritenuto che non fosse necessario adeguare la disposizione all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13.
32
– [OSCURATO:PERSONA], E.,
[OSCURATO:PERSONA] der missbräuchlichen Klauseln in der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 105, la lettera del diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva indica chiaramente che le clausole
contrattuali che descrivono l’oggetto principale del contratto possono perfettamente essere abusive.
33
– Coester, M., in:
J. von [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA]
, 13
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], 1998, § 8 AGBG, punto 17, pag. 179, sottolinea che l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 esenta, per il settore
dei contratti conclusi con i consumatori, le prestazioni essenziali e il rapporto di equivalenza dal controllo sostanziale
del carattere abusivo.
34
– V. pag. 9 dell’ordinanza di rinvio.
35
– In un procedimento pregiudiziale, la competenza ad accertare i fatti di una causa spetta unicamente ai giudici nazionali.
V. sentenza 12 maggio 1998, causa C‑367/96, Kefalas (Racc. pag. I‑2843, punto 22).
36
– V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
37
– V. sentenze 27 marzo 1963, cause riunite da 28/62 a 30/62, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 60), nonché 12 febbraio 1998, causa C‑366/96,
Cordelle (Racc. pag. I‑583, punto 9). In tal senso anche Craig, P./[OSCURATO:PERSONA], G.,
EU Law
, 4
a
ed., Oxford, 2008, pag. 492, secondo il quale l’art. 234 CE, pur attribuendo alla Corte il potere di interpretare il [OSCURATO:PERSONA],
non le conferisce tuttavia espressamente il potere di applicarlo alla causa principale. La delimitazione tra interpretazione
ed applicazione delineerebbe la ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali. In base a tale ripartizione,
la Corte interpreterebbe il [OSCURATO:PERSONA] e i giudici nazionali applicherebbero tale interpretazione al caso concreto. [OSCURATO:PERSONA], B.,
[OSCURATO:PERSONA] zu EU- und EG-Vertrag
(a cura di H. Mayer), 12
°
aggiornamento, Vienna, 2003, Art. 234 EGV, punto 40, pag. 12, incombe ai giudici nazionali applicare una norma comunitaria
alla controversia concreta. L’autore ammette tuttavia che non è sempre semplice separare l’applicazione di una disposizione
dalla sua interpretazione.
38
– In tal senso anche Nassall, W., «[OSCURATO:PERSONA] der EU-Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen»,
Juristenzeitung
, 14/1995, pag. 690.
39
– In tal senso Schlosser, P., in:
J. von [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA]
, 13
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], 1998, Einleitung zum AGBG, punto 33, pag. 18, secondo il quale sono esclusi i rinvii alla Corte intesi alla
valutazione del carattere abusivo di talune clausole contenute in tipi di contratto specificati. In senso analogo anche Whittaker, S.,
«Clauses abusives et garanties des consommateurs: la proposition de directive relative aux droits des consommateurs et la
portée de l’“harmonisation complète”»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 17/2009, pag. 1153, e la giurisprudenza citata della Corte.
V. al riguardo sentenze 1° aprile 2004, causa C‑237/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3403, punto 22), nonché 4
giugno 2009, causa C‑243/08, Pannon (Racc. pag. I‑4713, punto 43). In tal sede la Corte ha rilevato che essa, nell’ambito
dell’esercizio della competenza di interpretazione del diritto comunitario ad essa conferita all’art. 234 CE, può interpretare
i criteri generali utilizzati dal legislatore comunitario per definire la nozione di clausola abusiva. Invece, essa non può
pronunciarsi sull’applicazione di tali criteri generali ad una clausola particolare che dev’essere esaminata in relazione
alle circostanze proprie al caso di specie.
Ai paragrafi 27‑30 delle sue conclusioni 25 settembre 2003 nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato generale Geelhoed
ha sottolineato, a ragione, che sarebbe incompatibile con quanto sopra il fatto che il legislatore comunitario parta dal principio
che spetta alle autorità nazionali stabilire quali clausole debbano essere considerate abusive se il giudice comunitario dovesse
tuttavia effettuare una valutazione di tali clausole. A favore di una competenza del giudice nazionale, l’avvocato generale
ha argomentato facendo riferimento alla delimitazione delle competenze fra la Comunità e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, all’utilizzazione
economica dei rimedi giuridici nonché alle differenze fra gli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
40
– [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 21), Art. 4, punto 40, pag. 11, la valutazione della qualificazione di una clausola
come vertente sull’oggetto principale del contratto può essere compiuta solo nell’ambito dell’intera struttura del contratto
e della sua disciplina nel diritto nazionale, la cui interpretazione spetta a sua volta ai giudici nazionali. D’altra parte,
perlomeno le caratteristiche astratte dell’oggetto principale del contratto potrebbero essere chiarite dalla Corte nell’ambito
di un procedimento pregiudiziale.
41
– A mio avviso, l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 non esenta tutti gli aspetti di una clausola sui prezzi dal controllo
del carattere abusivo. L’esenzione non si estende pertanto all’intero contenuto normativo di una clausola sui prezzi, bensì
solo alla perequazione del rapporto fra prestazione e controprestazione. Altri aspetti delle clausole sui prezzi non sono
peraltro esenti da controlli. Così, nell’allegato della direttiva, viene considerato abusivo ‑ e quindi suscettibile di controllo
‑ il diritto di stabilire o aumentare unilateralmente in un momento successivo il prezzo, in presenza di determinate condizioni
(v. lett. l). V. al riguardo [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 21), Art. 4, punto 31, pag. 9; [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit. (nota 32),
pag. 109.
42
– V. sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, SARPP (Racc. pag. I‑4695, punto 8); 2 febbraio 1994, causa C‑315/92, [OSCURATO:PERSONA] – cosiddetta sentenza «Clinique» (Racc. pag. I‑317, punto 7); 4 marzo 1999, causa C‑87/97, Consorzio per
la tutela del formaggio Gorgonzola (Racc. pag. I‑1301, punto 16); 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani (Racc. pag. I‑7573,
punto 38), nonché 17 febbraio 2005, causa C‑215/03, Oulane (Racc. pag. I‑1215, punto 47).
43
– Non mi sembra necessario procedere, nella specie, ad una delimitazione esatta fra le singole fattispecie, in quanto occorre,
in definitiva, partire dal presupposto dell’applicabilità dell’art. 8 della direttiva, con la conseguenza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri,
in forza di tale autorizzazione, possono estendere la portata del controllo sostanziale.
44
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit. (nota 32), pag. 103, 113; Baier, K.,
[OSCURATO:PERSONA] und missbräuchliche Klauseln
, Amburgo, 2004, pag. 32; Kohtes, S., op. cit. (nota 29), pag. 52; Nassall, W., op. cit. (nota 38), pag. 690; Damm, R., op.
cit. (nota 31), pag. 170. Analogamente anche l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni 23 gennaio 2001 nella causa
C‑144/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2001, I‑3541, paragrafo 27).
45
– La questione se l’art. 4, n. 2, definisca anche l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 93/13 oppure
si limiti a restringere la portata del controllo sostanziale non viene risolta in maniera univoca nella dottrina giuridica.
Si registra tuttavia una tendenza a favore della seconda interpretazione. [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit. (nota 32), sottolinea,
da un lato, che l’intenzione del Consiglio in occasione della modifica della proposta della [OSCURATO:PERSONA] deve essere stata
l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva di tutte le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto
o sul rapporto qualità‑prezzo (pag 79). D’altra parte, l’autrice tratta tale disposizione quale restrizione del controllo
del carattere abusivo (pag. 103). Tilmann, I., op. cit. (nota 30), pag. 12, distingue manifestamente fra le disposizioni che
disciplinano l’ambito di applicazione della direttiva e quelle che stabiliscono la portata del controllo sostanziale. Coester, M.,
op. cit. (nota 33), punto 16, pag. 179, parte manifestamente dal presupposto, in relazione all’art. 4, n. 2, solo di un’esenzione
dal controllo sostanziale del carattere abusivo. Analogamente anche Kohtes, S., op. cit. (nota 29), pag. 52, Schulte-Nölke, H.,
«Verbraucherrecht», in:
Europarecht
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), Baden-Baden, 2006, pag. 965, und Huet, J., «Propos amers sur la directive du 5
avril 1993 relative aux clauses abusives»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 1/1994, études et chroniques n. 309, pag. 2, i quali esaminano tale disposizione in relazione alla portata del controllo
sostanziale.
46
– V. punto 91 dell’atto introduttivo della ricorrente nel procedimento principale.
47
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4).
48
– Ibidem (punto 22).
49
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punti 19 e 20).
50
– Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 44, paragrafi 27 e 28).
51
– Ibidem (paragrafo 29).
52
– V. punto 96 della memoria della ricorrente nel procedimento principale.
53
– V. paragrafo 86 delle presenti conclusioni.
54
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (cit. alla nota 5).
55
– Ibidem (punto 17).
56
– V. paragrafi 61‑63 delle presenti conclusioni.
57
– Trattasi, in prima linea, del Libro verde - Revisione dell’acquis relativo ai consumatori [COM(2006) 744 def.] nonché della
proposta di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori [COM(2008) 614 def.]. [OSCURATO:PERSONA]
inoltre, nella sua relazione 27 aprile 2000 sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [COM(2000) 248 def.], pag. 17, aveva preso in considerazione
una soppressione delle limitazioni del controllo sostanziale di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13.
58
– In tal senso Riesenhuber, K., «[OSCURATO:PERSONA]», in:
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 257, punto 31. L’autore chiarisce che l’esegesi storica, la quale si occupa degli antefatti e della
genesi storica, riveste un ruolo centrale nel diritto privato europeo. Qualora l’interpretazione persegua l’obiettivo di indagare
la volontà del legislatore, occorrerebbe innanzitutto stabilire quale volontà sia determinante. Il legislatore legittimato
democraticamente coinciderebbe solo con gli organi legislativi il cui consenso sosterrebbe l’atto giuridico nel caso concreto.
Diversi organi dovrebbero invece essere unicamente sentiti ed anche la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe solo un diritto di iniziativa e
la possibilità di ritirare le proposte, le quali potrebbero essere modificate liberamente in sede legislativa. Qualora proposte
ovvero desideri della [OSCURATO:PERSONA] non vengano accolti, si potrebbe ricavarne tutt’al più (ma non necessariamente) un argomento
a contrario.
59
– La disposizione che succede all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13 sarebbe l’art. 32, n. 3, (principi generali) della
proposta di direttiva. Il nuovo principio dell’armonizzazione integrale viene sancito nell’art. 4 della proposta di direttiva.
60
– Anche la direttiva 93/13, così come la direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, la direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza nonché la direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, si fonda sull’approccio dell’armonizzazione minima. Tale approccio
viene abbandonato espressamente nella proposta della [OSCURATO:PERSONA] 8 ottobre 2008 di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del
Consiglio sui diritti dei consumatori [COM(2008) 614 def.], la quale mette insieme queste quattro direttive creando un unico
strumento orizzontale. Il progetto di direttiva prevede adesso un approccio di armonizzazione completa, con la conseguenza
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle fissate nella direttiva. La proposta
intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno relativamente alle operazioni concluse tra imprese e consumatori
e al conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione completa degli aspetti
fondamentali del diritto contrattuale dei consumatori che sono pertinenti per il mercato interno.
61
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 21), Art. 8, punto 1, pag. 1; [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit. (nota 32), pag. 162.
Long, A., «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] in Practice
, Treviri, 1997, pag. 148, sottolinea che, alla luce delle opinioni divergenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la direttiva 93/13 persegue
un principio di armonizzazione minima e conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un considerevole margine di discrezionalità, il che è
a sua volta conforme al principio di sussidiarietà. Nella sua relazione 27 aprile 2000 (cit. alla nota 14, pag. 5), la [OSCURATO:PERSONA]
rimanda al carattere di prescrizione «minima» della direttiva 93/13, espresso nell’autorizzazione di cui all’art. 8.
62
– V. paragrafi 53 e 54 delle presenti conclusioni.
63
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit. (nota 32), pag. 163.
64
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3).
65
– Ibidem (punto 24). V. anche la sentenza 14 luglio 1998, causa C‑341/95, Bettati (Racc. pag. I‑4355, punto 75).
66
– In tal senso anche Bandilla, R., in:
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
(a cura di E. Grabitz/M. Hilf), vol. I, Art. 4 EGV, punto 7, pag. 3. [OSCURATO:PERSONA] l’autore, con l’aggiunta contenuta nell’art. 4,
n. 1, CE, secondo la quale la politica economica è tenuta al rispetto del «principio di un’economia di mercato aperta», è
stata inserita nel [OSCURATO:PERSONA] una formulazione che potrebbe essere intesa quale intento programmatico di natura politica.
67
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3, punto 25).
68
– In tal senso anche Bandilla, R., op. cit. (nota 66), vol. II, Art. 98 EGV, punto 2, pag. 2. Quando l’art. 4, n. 1, CE,
parla dell’adozione di una politica economica alle condizioni e secondo il ritmo previsti da tale [OSCURATO:PERSONA], rinvia al titolo
VII, capo 1 nella terza parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, con gli artt. 98‑104, contiene disposizioni più dettagliate in materia
di politica economica. Come rileva correttamente Häde, U.,
[OSCURATO:PERSONA] zu EUV/EGV
(a cura di Chr. Calliess/M. Ruffert), 3
a
ed., Monaco di Baviera, 2007, Art. 4, punto 4, oggetto di tale disciplina non è una politica economica ispirata, ad esempio,
alla politica commerciale comune o alla politica agraria. Si tratta piuttosto, in sostanza, di un coordinamento e di una sorveglianza
della politica economica degli [OSCURATO:PERSONA] autonoma, la quale continua, in linea di principio, ad essere autonoma, in particolare
in relazione all’unione monetaria realizzata nel frattempo da quindici [OSCURATO:PERSONA] membri.
69
– V. sentenze SARPP (cit. alla nota 42, punto 8); [OSCURATO:PERSONA] ‑ cosiddetta sentenza «Clinique» (cit. alla
nota 42, punto 7); Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (cit. alla nota 42, punto 16); Trojani (cit. alla nota 42,
punto 38), nonché Oulane (cit. alla nota 42, punto 47).
70
– V., in relazione all’art. 81 CE, le sentenze 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 215,
punto 25); 1° giugno 1999, causa C‑126/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3055, punto 36), nonché 20 settembre 2001, causa C‑453/99,
Courage/Crehan (Racc. pag. I‑6297, punto 20).
71
– V. sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 461); 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin
(Racc. pag. 3461, punto 29), nonché 24 gennaio 1991, causa C‑339/89, [OSCURATO:PERSONA] SA (Racc. pag. I‑107, punto 10).
72
– Sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑332/89, Marchandise (Racc. pag. I‑1027, punto 22).
73
– [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1988, causa 267/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4769, punto 16); Marchandise (cit. alla nota 70, punto
22), nonché 17 novembre 1993, causa C‑2/91, Meng (Racc. pag. I‑5751, punto 14).
74
– Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
75
– [OSCURATO:PERSONA], C., in:
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
(a cura di E. Grabitz/M. Hilf), vol. II, Art. 95, punto 18, pag. 6, la nozione di mercato interno fonda una presunzione per
la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali.
76
– In tal senso Tassikas, A.,
[OSCURATO:PERSONA] und Rechtswahlfreiheit als Ausnahmebereiche der EG-Grundfreiheiten: ein Beitrag zur Privatautonomie, Vertragsgestaltung
und Rechtsfindung im Vertragsverkehr des Binnenmarkts
, Francoforte sul Meno, 2002, pag. 189; [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. (nota 21), Art. 8, punti 1, 20, 21; [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit.
(nota 32), pag. 163.
77
– [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank France (Racc. pag. I‑8961, punto 11); 3 ottobre 2006, causa C‑452/04,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9521, punto 46); 29 novembre 2007, causa C‑393/05, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Racc. pag. I‑10195, punto
31); 13 dicembre 2007, causa C‑465/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑11091, punto 17); 17 luglio 2008, causa C‑389/05,
[OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑5337, punto 52), nonché 28 aprile 2009, causa C‑518/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑3491,
punto 63).
78
– V., in tal senso, sentenze 10 maggio 1995, causa C‑384/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1141, punto 27); 12 luglio
2005, causa C‑403/03, Schempp (Racc. pag. I‑6421, punto 45), nonché 28 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (cit. alla nota 77,
punto 63).
79
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 78, punti 35 e 38), nonché CaixaBank France (cit. alla nota 77, punto 12).
80
– La protezione dei consumatori può giustificare, secondo giurisprudenza costante, restrizioni alla libera prestazione dei
servizi (v., in tal senso, inter alia, sentenze 9 luglio 1997, cause riunite da C‑34/95 e C‑36/95, [OSCURATO:PERSONA] e TV-Shop,
Racc. pag. I‑3843, punto 53; 6 novembre 2003, causa C‑243/01, Gambelli e a., Racc. pag. I‑13031, punto 67; 6 marzo 2007, cause
riunite C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, Placanica e a., Racc. pag. I‑1891, punto 46; 29 novembre 2007, causa C‑404/05, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
Racc. pag. I‑10239, punto 50, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Austria (cit. alla nota 77, punto 52).
81
– V. art. 5 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno
1980 (GU L 266, pag. 1). Per i contratti conclusi dopo il 17 settembre 2009 v. art. 6 del regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177,
pag. 6).
82
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 78, punto 51), nonché 13 luglio 2004, causa C‑262/02, [OSCURATO:PERSONA]/Francia
(Racc. pag. I‑6569, punto 37).