CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648 connmal.(4- cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, a parere del giudice di merito, non emergono elementi positivamente valutabili a tal fine, considerando la gravità della condotta posta in essere dall'imputato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la pena irrogata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente svolto (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), in quanto la pena è stata irrogata nel minimo edittale per il reato ex art. 648 cod. pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., pertanto non è riducibile; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così decis